Risoluzione della Commissione di Stato sul lavoro di pubblica utilità nell'esecuzione delle pene - Definizione
Indice delle disposizioni (12)
Testo normativo (12 Articoli)
1. Lavoro di pubblica utilità ai sensi di questa decisione della Commissione di Stato è il lavoro non retribuito a favore di un'istituzione riconosciuta, che svolge una funzione sociale o di interesse pubblico.
2. Le istituzioni riconosciute sono elencate in un registro tenuto dal Comandante della Provincia.
1. L'ordinanza sul lavoro di pubblica utilità è disciplinata dal Codice penale svizzero.
1. Responsabile dell'esecuzione di questa decisione è il portabandiera regionale.
1. Di regola, il condannato deve svolgere almeno 10 ore di lavoro di utilità pubblica alla settimana.
1. I tragitti e le pause pranzo fuori sede non sono conteggiati nella durata del lavoro di pubblica utilità.
1. Il condannato deve svolgere il lavoro di pubblica utilità oltre al normale orario di lavoro e formazione. Il lavoro di pubblica utilità non deve compromettere eccessivamente il bisogno di riposo giornaliero o settimanale del condannato.
1. Il condannato sostiene le spese personali per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, come ad esempio le spese per il tragitto al lavoro e il vitto.
1. Il condannato deve essere assicurato dallo Stato contro gli infortuni e la responsabilità civile per l'esecuzione del lavoro di utilità pubblica, a meno che non sia assicurato dall'istituzione datrice di lavoro.
1. Il vessillifero del Land sorveglia l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità. Può effettuare controlli sul posto di lavoro.
1. L'istituzione deve informare immediatamente il Commissario di Stato di qualsiasi violazione dell'obbligo di lavoro o di eventi particolari causati o subiti dal condannato durante l'esecuzione del suo incarico.
1. L'istituzione beneficiaria rilascia al Landfähnrich un'attestazione della regolare conclusione del lavoro di pubblica utilità.
1. Questa decisione entra in vigore subordinatamente all'approvazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP).