340.001
CH-AI
Art. 8 Risoluzione della Commissione dello Stato sulla prigione cantonale - Cura del Corpo e Biancheria
1. Esecuzione, Accoglienza, Rilascio
Art. 8 Delibera della Commissione dei Capi sul Carcere Cantonale - Cura del Corpo e Biancheria — Cura del Corpo e Biancheria
1. La Polizia Cantonale assicura che ai detenuti sia offerta un'adeguata opportunità per la cura del corpo. Devono essere regolarmente messi a disposizione lenzuola pulite, asciugamani e salviette, nonché sapone.