340.001
CH-AI
Art. 4 Risoluzione della Commissione dello Stato sulla prigione cantonale - Principi di esecuzione
Esecuzione, Ammissione, Rilascio
Art. 4 Delibera della Commissione degli Stati sul Carcere Cantonale - Principi di esecuzione — Principi di esecuzione
1. La vita dei detenuti deve essere, per quanto possibile, adattata alle condizioni generali di vita. L'esecuzione della pena deve essere improntata a principi di libertà, nella misura in cui ciò non comprometta la sicurezza o disturbi la convivenza nel carcere del cantone. Le restrizioni devono essere proporzionate all'obiettivo perseguito.