Art. 20 Risoluzione della Commissione dello Stato sulla prigione cantonale - Disposizioni integrative per pene detentive e interruzione della pena
Art. 20 Delibera della Commissione di Stato sul carcere cantonale · Disposizioni integrative per pene detentive e interruzione della pena
1. La degenza in un ospedale o in una clinica psichiatrica non viene computata nel periodo di pena se il detenuto ha con dolo provocato la traduzione o la proroga della degenza in ospedale o in clinica.
2. Se il trasferimento in un ospedale o in una clinica psichiatrica diventa necessario a causa di malattie o altre cause, che erano evidentemente già presenti prima dell'inizio della detenzione, è l'autorità competente a decidere in merito all'anomalia.
3. Se un detenuto non è o non è più in grado di scontare la pena, è l'autorità competente a decidere, dopo una valutazione da parte del medico, sulla sospensione dell'esecuzione della pena o sulla continuazione della stessa in un istituto adeguato. I giorni di fuga sono considerati come interruzione della pena.