Legge sulle contravvenzioni (UeStG) - Ambito di Applicazione (UESTG)
Indice delle disposizioni (21)
Testo normativo (21 Articoli)
1. Le disposizioni generali di questa legge si applicano al diritto penale delle contravvenzioni, amministrativo e processuale, nella misura in cui le leggi cantonali non contengano disposizioni speciali.
2. Se un'infrazione è commessa nell'esercizio di una persona giuridica o di una società in nome collettivo o in accomandita, le disposizioni penali si applicano ai membri degli organi o della società che hanno agito o avrebbero dovuto agire per conto di essa.
1. Disposizioni del Codice Penale Svizzero si applicano mutatis mutandis agli atti punibili secondo il diritto cantonale, nella misura in cui questa legge o altre leggi cantonali non dispongano diversamente.
1. Le disposizioni della legge introduttiva al Codice di procedura penale svizzero o della legge introduttiva al Codice di procedura penale minorile svizzero sono applicabili al procedimento, nella misura in cui questa legge o altre leggi cantonali non dispongano diversamente.
1. Il Gran Consiglio e la Commissione di Stato sono autorizzati a minacciare sanzioni amministrative in regolamenti o in decisioni della Commissione di Stato aventi carattere di obbligatorietà generale.
2. Il Gran Consiglio può emanare un elenco di sanzioni fisse per infrazioni di lieve entità e stabilire che la polizia possa riscuotere tali sanzioni immediatamente, qualora il trasgressore sia d'accordo; il Gran Consiglio disciplina i dettagli.
1. Chiunque, in luoghi accessibili al pubblico, non predisponga adeguate misure di sicurezza per cavità pericolose (ad esempio, pozzi, fosse), rimuova senza autorizzazione tali misure di sicurezza o installi in luoghi accessibili al pubblico dispositivi pericolosi (ad esempio, armi automatiche, trappole a pedale), è punito con una multa.
1. Chiunque compia azioni in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di droghe, che richiedono particolare cautela per prevenire il pericolo per la vita e la salute altrui, è punito con una multa.
1. Chi sporca o deturpa la proprietà altrui, in particolare gettando, depositando o abbandonando piccoli rifiuti come materiali da imballaggio, contenitori per bevande o altri oggetti o sostanze al di fuori di impianti di smaltimento o punti di raccolta, è punito con un'ammenda, a meno che il comportamento non sia punibile secondo un'altra norma.
2. Se l'atto è commesso in un'area non visibile al pubblico, esso è perseguibile solo su querela di parte.
1. Chi raccoglie fondi pubblicamente senza l'autorizzazione della commissione cantonale o partecipa ai risultati di una raccolta non autorizzata è punito con una multa.
1. Chi lascia pascolare abusivamente bestiame da reddito o animali domestici su proprietà altrui viene punito, su querela di parte, con una multa.
1. Chiunque faccia uso non autorizzato di armi, ai sensi della legislazione federale sulle armi, in centri abitati o nelle vicinanze di edifici, è punito con una multa.
1. Chiunque non custodisca adeguatamente un animale che mette in pericolo la sicurezza pubblica, è punito con una multa.
1. Chiunque comunichi illecitamente con un detenuto o gli consegni qualcosa è punito con una multa.
1. Chi è sottoposto a obbligo di carica (Art. 18 KV) e si rifiuta di accettare o esercitare una carica a lui assegnata, è punibile con una multa su richiesta dell'autorità interessata.
2. I membri delle autorità cantonali e locali, del corpo dei vigili del fuoco del comune di Appenzello, nonché degli enti pubblici, che violano deliberatamente o per negligenza grave i loro doveri d'ufficio, sono punibili con una multa su richiesta dell'autorità interessata.
1. Chiunque conferisca o promuova titoli accademici, diplomatici, consolari o simili senza autorizzazione legale è punito con una multa.
1. Chi intenzionalmente disturba o molesta una persona tramite rumore o atti di turbolenza, specialmente durante la notte, o chi si rende colpevole di un comportamento pubblico offensivo che viola le norme di moralità o decenza, è punito con una multa.
1. Chiunque rimuova o alteri senza autorizzazione atti ufficiali, è punito su richiesta con una multa.
1. Chiunque apponga materiale pubblicitario o informativo su edifici, impianti o alberi senza il consenso del titolare del diritto, è punito su querela di parte con una multa. È punibile anche l'organizzatore o il mandante responsabile.
2. Il materiale pubblicitario o informativo apposto illecitamente può essere rimosso a spese del responsabile.
1. Chiunque importi o venda senza autorizzazione sale, miscele di sale o salamoia, è punito con una multa.
1. Per garantire un regolare svolgimento della Landsgemeinde, la commissione cantonale emana le disposizioni necessarie. Queste si applicano, mutatis mutandis, anche alle assemblee comunali.
1. Le manifestazioni pubbliche e gli assembramenti possono essere sciolti su disposizione del Dipartimento di Giustizia, Polizia e Difesa (di seguito denominato Dipartimento) in caso di violazione delle disposizioni di legge o di pericolo per la tranquillità e l'ordine pubblico.
2. Chiunque ignori tale disposizione sarà punito con una multa.
1. Questa legge entra in vigore dopo l'approvazione da parte della Landsgemeinde.