Legge d'introduzione alla legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (EG SchKG) - Circoscrizione di Esecuzione (EGSCHKG)
Indice delle disposizioni (13)
Testo normativo (13 Articoli)
1. Il cantone Appenzell I.Rh. costituisce un circondario per l'esecuzione delle procedure di esecuzione forzata.
a) * ...
b) * ...
2. La sede dell'ente competente per le procedure esecutive si trova ad Appenzello.
1. Il Cantone Appenzello Interno costituisce un distretto per l'esecuzione dei fallimenti.
2. La sede dell'ente competente in materia di fallimenti è ad Appenzello.
1. La Commissione di Stato nomina il responsabile dell'ufficio competente in materia di esecuzioni e il responsabile dell'ufficio competente in materia di fallimenti, nonché i supplenti necessari.
2. In caso di impedimento o astensione degli ufficiali delle esecuzioni e dei fallimenti e dei loro supplenti, la Commissione di Stato nomina un sostituto straordinario.
3. L'ufficio competente in materia di esecuzioni e fallimenti può avvalersi di altre persone come ausiliari.
1. L'istituto di deposito ai sensi dell'art. 24 LP è la Banca Cantonale Appenzellese.
1. L'autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 LP consta di tre membri del tribunale cantonale, i quali vengono nominati dallo stesso per ciascun periodo di carica.
1. Autorità competente a respingere il trasferimento degli attivi esistenti in caso di cessazione della liquidazione dell'ufficio fallimentare ai sensi dell'Art. 230a, commi 3 e 4, LEF è il Dipartimento delle Finanze.
1. Per i titoli di pegno di vecchio diritto, il pegno sottostante è responsabile per lo Zeedel, così come è stabilito, e per due annualità di interessi scaduti e l'interesse corrente.
1. L'autorità responsabile per l'esecuzione forzata deve anche mantenere i registri dei riservati diritti di proprietà e i protocolli di ipoteca sul bestiame.
1. Gli ufficiali esecutivi e fallimentari e i loro sostituti sono tenuti a segnalare i reati di esecuzione e fallimento alle autorità competenti per le indagini.
1. Per il procedimento dinanzi agli organi giurisdizionali cantonali si applicano le disposizioni corrispondenti della legislazione sul processo civile.
1. Ricorsi ai sensi dell'Art. 17 LEF devono essere presentati per iscritto all'autorità di vigilanza. La procedura è disciplinata dalla legge sul tribunale amministrativo, salvo diversa disposizione del diritto federale. Di norma non si tiene un'udienza delle parti.
1. Le pretese contro il cantone ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 e 4 LEF devono essere fatte valere per via civile.
2. Il cantone si riserva il diritto di regresso nei confronti delle persone ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 e 3 LEF.
1. Questa legge entra in vigore il 1° gennaio 1997 dopo l'accettazione da parte dell'assemblea del cantone, subordinatamente all'approvazione da parte della Confederazione. Con l'entrata in vigore, tutte le disposizioni contrarie a questa legge sono abrogate.