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211.914 BVG CH-AI

Regolamento sugli emolumenti della vigilanza sulle fondazioni e sulle casse pensioni dei Cantoni di Zurigo, Glarona, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Turgovia e Ticino - Oggetto (BVG)

12 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Appenzello Interno
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Indice delle disposizioni (12)

§ 1. Regolamento sulle Tasse della Sorveglianza delle Fondazioni e del BVG nei Cantoni di Zurigo, Glarona, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Turgovia e Ticino - Oggetto § 2. Regolamento delle Tasse della Sorveglianza BVG e delle Fondazioni dei Cantoni di Zurigo, Glarona, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Turgovia e Ticino - Principi § 3. Regolamento delle Tasse della Sorveglianza delle Casse Pensioni e delle Fondazioni dei Cantoni di Zurigo, Glarona, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Turgovia e Ticino § 4. Regolamento delle Tasse della Vigilanza LPP e delle Fondazioni dei Cantoni Zurigo, Glarona, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Turgovia e Ticino § 5. Regolamento delle Tasse della Vigilanza LPP e delle Fondazioni dei Cantoni di Zurigo, Glarona, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Turgovia e Ticino § 6. Regolamento sulle Tasse della Sorveglianza LPP e delle Fondazioni dei Cantoni Zurigo, Glarona, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Turgovia e Ticino § 7. Regolamento sulle Tasse della Vigilanza BVG e delle Fondazioni dei Cantoni Zurigo, Glarona, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Turgovia e Ticino § 8. Regolamento delle Tasse della Vigilanza BVG e delle Fondazioni dei Cantoni di Zurigo, Glarona, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Turgovia e Ticino § 9. Regolamento sulle Tasse della Sorveglianza BVG e delle Fondazioni dei Cantoni di Zurigo, Glarona, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Turgovia e Ticino § 10. Regolamento delle Tasse della Vigilanza LPP e delle Fondazioni dei Cantoni di Zurigo, Glarona, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Turgovia e Ticino § 11. Regolamento delle tasse della vigilanza LPP e delle fondazioni dei Cantoni Zurigo, Glarona, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Turgovia e Ticino § 12. Regolamento delle Tasse della Supervisione BVG e delle Fondazioni dei Cantoni Zurigo, Glarona, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Turgovia e Ticino

Testo normativo (12 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Le tasse che l'Autorità di vigilanza sulle fondazioni e la previdenza professionale Ticino, Svizzera Orientale e Zurigo («ATIOZ») applica per le sue attività, si determinano secondo questo regolamento.

1. Disposizioni Generali

1. Le tasse sono riscosse conformemente agli articoli 21 e 22 IVBSA.

2. Nell'imposizione delle tasse si distingue tra i seguenti ambiti

a. Istituti di previdenza e istituti che, secondo il loro scopo, servono alla previdenza professionale, ai sensi dell'art. 61 della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) del 25 giugno 1982 («istituti di previdenza»),

b. Fondazioni classiche ai sensi dell'art. 84 del Codice civile svizzero (CCS) del 10 dicembre 1907 («fondazioni classiche»).

3. Le tasse sono stabilite separatamente per l'ambito degli istituti di previdenza e per l'ambito delle fondazioni classiche.

4. Il principio di copertura dei costi si applica per ciascun ambito.

Tariffa annuale di vigilanza

1. La tassa annuale di vigilanza copre i costi fondamentali dell'attività di supervisione. Deve essere pagata da tutti gli enti previdenziali e le fondazioni classiche sottoposte alla supervisione dell’ATIOZ, indipendentemente dalla durata della supervisione.

2. Al momento della riscossione della tassa, oltre alla distinzione ai sensi del § 2 comma 2, all'interno delle due aree vengono distinti i seguenti enti.

a. nel settore degli enti previdenziali, quelli a cui sono affiliati diversi datori di lavoro non legati economicamente o finanziariamente, nonché enti previdenziali associativi («istituzioni di raccolta e comunità»),

b. nel settore delle fondazioni classiche, quelle che hanno più di 10 posti di lavoro a tempo pieno e un totale di bilancio superiore a Fr. 1 milione («fondazioni classiche con attività»).

3. Pertanto, tenendo conto dei §§ 2 comma 2 e 3 comma 2, si applicano separate tasse annuali di vigilanza per

a. enti previdenziali,

b. istituzioni di raccolta e comunità,

c. fondazioni classiche,

d. fondazioni classiche con attività.

Tariffa annuale di vigilanza

1. La tassa di vigilanza annuale viene calcolata per ciascuna struttura in base al totale dell'attivo comprensivo dei valori di riscatto non contabilizzati derivanti da contratti di assicurazione («totale dell'attivo»), nonché un coefficiente di capitale proprio e un coefficiente tariffario secondo le formule indicate nell'allegato.

2. Il totale dell'attivo si determina sulla base dei dati del rendiconto annuale al 31 dicembre dell'anno precedente. Se la data di chiusura del bilancio è diversa, si farà riferimento a quella data.

3. Al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, il coefficiente di capitale proprio e il coefficiente tariffario per ciascun settore sono pari a uno. Possono essere aumentati o diminuiti dal consiglio di amministrazione, tenendo conto del § 10. Il valore corrente dei coefficienti sarà pubblicato in modo adeguato.

Tariffa annuale di vigilanza

1. In assenza di un bilancio annuale, viene imposta una tassa minima annuale di Fr. 600.- per gli istituti di previdenza e di Fr. 400.- per le fondazioni classiche.

Ulteriori commissioni

1. Le tariffe per esami, disposizioni e altri servizi sono stabilite in base al dispendio entro il quadro tariffario ai sensi dei §§ 7 e 8.

2. Le attività per le quali non è stabilito un quadro tariffario sono addebitate in base al dispendio con una tariffa oraria da Fr. 100.- a 200.- per ciascun livello di funzione della persona esecutrice.

3. Se le attività secondo i §§ 7 e 8 richiedono un dispendio eccezionalmente elevato, le tariffe secondo il quadro tariffario possono essere aumentate fino al doppio dell'importo massimo. Per il calcolo si tiene conto della tariffa oraria ai sensi del paragrafo 2.

Ulteriori commissioni

1. Le tasse per le esaminazioni, disposizioni e altri servizi nell'ambito delle istituzioni previdenziali sono stabilite all'interno del seguente quadro tariffario in base all'impegno

a. Assunzione e rilascio della vigilanza: da Fr. 1'000.-- a 5'000.--

1. Assunzione in caso di nuova costituzione

2. Assunzione da un'altra autorità di vigilanza

3. Rilascio dalla vigilanza / Trasferimento della sede in un altro cantone

b. Registro per la previdenza professionale: da Fr. 500.-- a 2'500.--

1. Iscrizione

2. Modifica di un'iscrizione nel registro

3. Cancellazione di un'iscrizione nel registro

4. Approvazione del rapporto finale

c. Liquidazione parziale: da Fr. 1'000.-- a 10'000.--

1. Approvazione del regolamento di liquidazione parziale

2. Verifica della liquidazione parziale

d. Trasferimento parziale del patrimonio: da Fr. 1'000.-- a 10'000.--

e. Assunzione di pensionati in essere: da Fr. 1'000.-- a 10'000.--

f. Annullamento: da Fr. 1'000.-- a 20'000.--

1. Disposizione di annullamento / Messa in liquidazione

2. Approvazione del trasferimento del patrimonio secondo il Codice delle obbligazioni

3. Approvazione del piano di distribuzione

g. Approvazione di fusione, trasformazione o trasferimento del patrimonio secondo la legge sulle fusioni: da Fr. 5'000.-- a 30'000.--

h. Modifica di documenti: da Fr. 500.-- a 10'000.--

i. Esame di regolamenti e loro modifiche: da Fr. 250.-- a 10'000.--

j. Esame di contratti di affiliazione in istituzioni di raccolta e comunità: da Fr. 250.-- a 5'000.--

k. Misure di vigilanza (esclusi costi esterni): da Fr. 500.-- a 50'000.--

l. Dialoghi di vigilanza: in base all'impegno

Ulteriori commissioni

1. La tariffa per esami, disposizioni e ulteriori servizi nel settore delle Fondazioni Classiche viene stabilita in base all'impegno all'interno del seguente quadro tariffario

a. Assunzione e cessazione della sorveglianza: ciascuna da Fr. 1'000.-- a 5'000.--

1. Assunzione in caso di nuova costituzione

2. Assunzione da un'altra autorità di sorveglianza

3. Cessazione dalla sorveglianza / Trasferimento della sede in un altro cantone

b. Esenzione dall'obbligo di revisione e sua revoca: da Fr. 500.-- a 2'500.--

c. Trasferimento parziale di patrimonio: da Fr. 1'000.-- a 10'000.--

d. Scioglimento (incl. trasferimento di patrimonio secondo il Codice delle Obbligazioni): da Fr. 1'000.-- a 10'000.--

e. Approvazione di fusione o trasferimento di patrimonio secondo la legge sulle fusioni: da Fr. 2'500.-- a 30'000.--

f. Modifica degli atti costitutivi: da Fr. 500.-- a 10'000.--

g. Esame dei regolamenti e delle loro modifiche: da Fr. 250.-- a 10'000.--

h. Misure di sorveglianza (senza costi esterni): da Fr. 500.-- a 50'000.--

i. Dialoghi di sorveglianza: secondo impegno

j. Decisioni sui ricorsi: secondo impegno

Ulteriori disposizioni

1. Le commissioni sono esigibili 30 giorni dalla data della fattura.

2. A partire dal primo sollecito, può essere applicato un interesse di mora del 5%.

Ulteriori disposizioni

1. Il consiglio di amministrazione può aumentare o ridurre le tariffe in conformità con l'art. 23 IVBSA.

2. L'adattamento può avvenire tramite un aumento o una riduzione del fattore di capitale proprio o del fattore tariffario della tassa di vigilanza annuale.

Disposizioni finali

1. Il regolamento delle tariffe deve essere approvato dal Consiglio del Concordato. Entra in vigore il 1º gennaio 2026 dopo la sua approvazione.

2. Il regolamento delle tariffe deve essere pubblicato conformemente all'art. 8 IVBSA.

Disposizioni transitorie

1. La tassa di vigilanza annuale sarà riscossa dal 31 dicembre 2025 e successivamente secondo il presente regolamento, in particolare ai sensi dei §§ 3-5.

2. Per le tasse relative a esami, disposizioni e altri servizi, fatte salve le disposizioni del § 12 comma 3, viene considerato il momento dell'avvio del procedimento. Le tasse per i procedimenti avviati dopo il 31 dicembre 2025 saranno riscosse secondo il presente regolamento, in particolare ai sensi dei §§ 6-8.

3. In caso di procedimenti di lunga durata, in particolare dialoghi di vigilanza, il carico di lavoro accumulato fino al 31 dicembre 2025 sarà fatturato e le tasse saranno riscosse dal 1° gennaio 2026 secondo il presente regolamento.

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