Ordinanza sul registro fondiario (VGB) - Scopo (VGB)
Indice delle disposizioni (50)
Testo normativo (50 Articoli)
1. Questo regolamento disciplina
a) l'introduzione del catasto federale;
b) le strutture catastali cantonali;
c) la tenuta corrente del catasto;
d) la gestione del catasto mediante elaborazione elettronica dei dati;
e) l'organizzazione del sistema catastale;
f) la pubblicazione dell'acquisizione della proprietà su terreni.
1. L'autorità competente per la gestione del catasto istituisce il catasto federale.
2. A tal fine, essa deve effettuare una completa regolazione dei rapporti giuridici relativi agli immobili inclusi.
1. La rettifica mira a
a) l'accertamento e l'iscrizione di diritti non registrati, in particolare dei rapporti giuridici sorti prima del 1° gennaio 1912, che, secondo le disposizioni del Codice civile svizzero (ZGB), devono essere iscritti;
b) la verifica dei diritti iscritti nei registri cantonali, la correzione delle carenze esistenti e il trasferimento dei diritti rettificati nel catasto federale;
c) la cancellazione dei diritti non iscrivibili e di quelli estinti.
1. La bonifica viene eseguita sotto la direzione del conservatore del libro fondiario o di uno dei suoi sostituti.
2. La commissione degli stati può nominare degli ufficiali cantonali di bonifica, ai quali è attribuita la funzione di sostituto. Questi assistono il conservatore del libro fondiario o il sostituto del conservatore del libro fondiario incaricato della direzione della bonifica.
1. I proprietari terrieri e gli altri soggetti coinvolti sono obbligati a collaborare nel procedimento di conciliazione. Se per due volte non si risponde senza giustificato motivo a una convocazione o a una richiesta di collaborazione, il procedimento proseguirà comunque.
2. Le autorità sono obbligate a fornire agli organi di conciliazione le informazioni necessarie per l'attuazione della conciliazione, gratuitamente.
3. Allo stesso modo, gli organi di rilevamento sono obbligati a mettere a disposizione degli organi di conciliazione, gratuitamente, i dati e le informazioni necessari e disponibili per la conciliazione.
1. Le spese del procedimento di sanatoria sono a carico dello Stato.
2. Per le iscrizioni nel libro fondiario derivate dai precedenti registri pubblici non possono essere riscosse tasse.
1. L'ufficio competente per la gestione del catasto accerta preliminarmente, prima di ogni udienza di rettifica
a) le iscrizioni che non devono essere rettificate;
b) le iscrizioni, le annotazioni e i diritti che devono essere rettificati e necessitano di un accordo;
c) le iscrizioni non ammissibili e palesemente insignificanti che devono essere cancellate.
1. Con i proprietari dei terreni e, ove necessario, con le altre parti coinvolte, si deve negoziare riguardo alle iscrizioni, annotazioni e pretese esistenti che, secondo l'esito della verifica preliminare, devono essere risolte.
2. A tal fine, è necessario chiarire la loro disponibilità a risolvere i casi di sanatoria e, contemporaneamente, eseguire la sanatoria, se possibile.
3. Se i rapporti giuridici iscritti necessitano di un rinnovo, modifica o integrazione contrattuale e le parti coinvolte non riescono a raggiungere un accordo, l’ufficio competente per la gestione del catasto rinvia il caso per la risoluzione giudiziaria ai sensi dell'art. 17 comma 1 di questo regolamento.
1. Gli antichi titoli di credito iscritti che non possono essere cancellati o convertiti ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento devono essere iscritti nel registro fondiario nella colonna dei diritti di pegno con la denominazione "titolo di credito di diritto antico".
1. Le condizioni di proprietà devono essere verificate e le designazioni dei proprietari complete.
2. Se un'iscrizione di proprietà non è aggiornata a seguito di un acquisto extra-liberale, l'autorità competente per il registro fondiario richiede all'acquirente di fornire i documenti necessari e di registrarsi. Se tale richiesta non viene soddisfatta, l'iscrizione può essere effettuata d'ufficio a spese dell'acquirente.
3. Per i terreni per i quali non esiste ancora un'iscrizione di proprietà, l'acquirente deve dimostrare l'acquisizione della proprietà tramite una procedura di usucapione ai sensi dell'art. 662 del Codice civile svizzero (ZGB).
4. ...
5. ...
1. I rapporti giuridici registrati, che non necessitano di modifiche, devono essere trasferiti con la data originale di iscrizione.
2. D'ufficio vengono cancellati
a) usufrutto e diritto di abitazione per morte del titolare;
b) servitù e oneri reali a termine per scadenza del termine;
c) * ...
2bis. Se un'iscrizione di vecchio rito viene dichiarata nulla da una parte interessata o riconosciuta priva di significato dal conservatore del registro fondiario, e il beneficiario visibile nei registri si rifiuta di concedere l'autorizzazione alla cancellazione, deve essere avviato il procedimento giudiziale secondo l'art. 17.
2ter. Le servitù e gli oneri reali iscritti nei registri e i diritti annotati che non sono privi di significato, ma che secondo il diritto vigente non sono suscettibili di iscrizione e non possono essere convertiti in una forma iscrivibile da un accordo, devono essere annotati nel registro fondiario (art. 45 SchlT ZGB).
3. Altri iscrizioni che hanno perso qualsiasi significato legale o che non sono suscettibili di iscrizione vengono cancellati secondo l'art. 964 ZGB o, se necessario, secondo l'art. 976 ZGB.
4. Se il beneficiario non è identificabile, il provvedimento di cancellazione viene esposto durante la pubblica esposizione dell'introduzione del registro fondiario presso l'ufficio competente per il catasto.
1. In occasione della rettifica dei diritti di pegno fondiario, gli organi di rettifica agiscono affinché i diritti di pegno di vecchio diritto siano cancellati e sostituiti mediante la costituzione di un nuovo diritto di pegno secondo le disposizioni del Codice Civile Svizzero (ZGB).
2. L'ufficio competente per il catasto richiede tutti i titoli di pegno, nella misura in cui devono essere confutati, aggiornati o controllati. Qualora tale richiesta non venga rispettata, l'ufficio competente per il catasto è sollevato da qualsiasi responsabilità che potrebbe derivare dalla mancata registrazione della modifica.
3. Nel caso in cui titoli di pegno siano smarriti, le persone aventi diritto devono essere invitate a avviare il procedimento di dichiarazione di nullità secondo le disposizioni del Codice Civile Svizzero (ZGB).
1. L'inserimento dei terreni nel registro fondiario federale avviene mediante la creazione delle previste pagine principali del libro mastro.
2. I numeri delle pagine principali del libro mastro devono corrispondere ai numeri di particella assegnati nel progetto di misurazione.
3. Per i terreni che appartengono al patrimonio finanziario, nonché per quelli appartenenti al patrimonio amministrativo e ai beni pubblici di uso comune (Art. 944 CC), devono essere create pagine principali del libro mastro.
1. Dopo l'avvenuta rettificazione dei diritti registrati e dichiarati, gli organi di rettifica rilasciano un'informazione diretta (notifica di un estratto del registro fondiario) ai proprietari dei terreni coinvolti. Inoltre, pubblicano un avviso pubblico con riferimento all'art. 44 del Titolo Finale del Codice Civile Svizzero del 10 dicembre 1907 (Tit. Fin. CC) nell'organo di pubblicazione ufficiale.
2. Nella pubblicazione, gli organi di rettifica invitano le parti interessate a
a) segnalare per la registrazione eventuali diritti esistenti, ma non ancora registrati sui terreni, e
b) dichiarare per la cancellazione i diritti già registrati, ma effettivamente estinti.
3. Il termine per la presentazione delle domande è di 30 giorni dalla pubblicazione.
4. Dopo la scadenza infruttuosa del termine per la presentazione delle domande ai sensi del comma 3 di questo articolo, i diritti acquisiti ex art. 2 lett. a di questo articolo sono estinti.
1. L'iscrizione deve contenere
a) la precisa designazione e descrizione del diritto;
b) la designazione del titolo giuridico - o se tale non è noto - l'indicazione da quando il diritto è dimostrabilmente esercitato;
c) la designazione della proprietà gravata;
d) la designazione della proprietà beneficiaria o della persona titolare;
e) nel caso di oneri reali, il valore complessivo presunto;
f) nel caso di diritti di pegno immobiliare, l'indicazione della somma garantita, del debitore e del creditore.
2. Le iscrizioni devono essere corredate da un timbro di ricezione e un numero progressivo e raggruppate in modo ordinato.
3. Gli organi di rettifica trattano le iscrizioni ricevute insieme alle parti interessate secondo le suddette disposizioni.
1. Se nel procedimento di rettifica tra le parti non si raggiunge un accordo amichevole riguardo all'esistenza, al contenuto, all'ampiezza o al rango di un diritto, gli organi di rettifica fissano alle parti un termine di 60 giorni per adire le vie legali. Il procedimento si svolge secondo la legislazione del processo civile.
2. Nel fissare il termine per l'azione legale, si deve indicare che, decorso inutilmente il termine, la pretesa avanzata nel procedimento di rettifica non verrà più considerata.
1. L'autorità competente per il catasto assegna la posizione di attore
a) a qualsiasi richiedente che rivendica un diritto non registrato o che richiede la modifica di una registrazione;
b) a qualsiasi richiedente che contesta in tutto o in parte un diritto registrato nell'ufficio del catasto cantonale;
c) al titolare del diritto, quando entrambe le parti o gli organi di rettifica nel procedimento di rettifica richiedono la modifica di un diritto registrato o quando non è possibile raggiungere un accordo sul valore complessivo di un onere reale, il quale è presupposto per la sua registrazione.
1. La conclusione dei lavori di riconciliazione deve essere notificata dagli organi di riconciliazione nel bollettino ufficiale delle pubblicazioni.
2. Nella pubblicazione si deve specificare che
a) * il registro fondiario riconciliato è a disposizione per la consultazione pubblica presso l'ufficio competente per la gestione dei registri fondiari per 60 giorni;
b) entro il termine di deposito, è possibile presentare obiezioni agli organi di riconciliazione per difetti e inesattezze;
c) i diritti che richiedono registrazione e non sono ancora registrati devono essere dichiarati, altrimenti, dal momento dell'entrata in vigore del registro fondiario, non potranno più essere fatti valere nei confronti di terzi in buona fede.
1. Gli organi di conciliazione gestiscono, insieme alle parti interessate, i nuovi reclami in conformità con le disposizioni del presente regolamento.
2. In merito alle richieste già trattate, l'autorità competente per la gestione del catasto non interverrà ulteriormente ed emetterà una decisione impugnabile.
1. I diritti reali ancora controversi vengono assicurati o rimangono assicurati d'ufficio tramite un'iscrizione provvisoria (Art. 961 CC).
2. Dopo la risoluzione definitiva della controversia, l'iscrizione provvisoria viene cancellata e, se del caso, sostituita da quella definitiva.
1. Gli organi di rettifica comunicano alla commissione cantonale
a) il completamento di tutte le registrazioni;
b) il completamento delle obiezioni;
c) i diritti reali pendenti davanti al giudice civile e garantiti nel registro fondiario da un'iscrizione provvisoria (Art. 961 CC).
2. La commissione cantonale verifica l'esattezza della costituzione del registro fondiario e attiva il registro fondiario federale.
3. Le controversie legali pendenti relative a rapporti giuridici su immobili non impediscono l'entrata in vigore, purché sia avvenuta una garanzia mediante iscrizione provvisoria.
1. Gli organi di rettificazione pubblicano l'entrata in vigore nel bollettino ufficiale. Nell'annuncio si deve fare riferimento alla protezione della buona fede del registro fondiario federale.
1. Le disposizioni sulla tenuta del registro fondiario federale si applicano mutatis mutandis alle istituzioni del registro fondiario cantonale.
1. Se il registro fondiario cantonale è tenuto mediante elaborazione elettronica dei dati, le iscrizioni relative a un immobile dal protocollo di servitù, trasferimento di proprietà e pegni vengono trasferite su un foglio principale di registro. Le corrispondenti registrazioni di protocollo vengono chiuse.
2. Il foglio principale di registro è contrassegnato con l'indicazione che si tratta del registro fondiario cantonale.
1. L'iscrizione e la modifica delle servitù e oneri reali avvengono mediante la riproduzione del contenuto essenziale dell'atto costitutivo nel protocollo delle servitù.
2. La cancellazione avviene con l'indicazione della data e del documento dell'autorizzazione alla cancellazione.
1. Per la tenuta del registro fondiario si applicano in particolare le disposizioni del CC e del ORT nonché le seguenti norme.
1. Il numero per i diritti autonomi e permanenti deve essere stabilito dal geometra e non può essere più utilizzato nei lavori di misurazione per le proprietà immobiliari.
1. Tutti i documenti devono essere conservati in ordine cronologico e numerati in conformità al numero d'ordine del diario.
1. In occasione della costituzione, i cartelle ipotecarie e i titoli di debito fondiari devono essere numerati in modo continuo e registrati in un elenco.
2. Nell'elenco devono essere indicati in particolare
a) il tipo di diritto di pegno fondiario;
b) l'importo del pegno;
c) la data di emissione;
d) il nome del proprietario;
e) il nome del creditore.
3. Il consenso del debitore e del proprietario del fondo gravato per la consegna dei cartelle ipotecarie e dei titoli di debito fondiari, nonché la certificazione della loro consegna, devono essere conservati tra i documenti giustificativi.
1. La distribuzione del pegno ai sensi dell'art. 833 e art. 852 CC avviene a cura del conservatore del registro fondiario.
2. Parimenti, se il domicilio di un creditore è sconosciuto o viene trasferito a danno di un debitore, è possibile effettuare il deposito di un pagamento presso la contabilità nazionale, purché il debitore abbia il domicilio nel Cantone.
3. Se più fondi vengono ipotecati per la stessa obbligazione senza che si intenda costituire un'ipoteca cumulativa e le parti non abbiano disposto nulla sulla distribuzione, il conservatore del registro fondiario respingerà l'iscrizione.
1. Tutti gli atti devono essere conservati permanentemente e in modo adeguato.
2. I documenti giustificativi devono essere registrati e protetti in formato elettronico in maniera continua. Le registrazioni devono essere, qualora non sia ancora stata aperta una pagina di libro mastro principale nel catasto informatizzato, protette e conservate su supporti immutabili di immagine o dati almeno ogni cinque anni.
1. Il registro fondiario è tenuto mediante informatica (registro fondiario informatizzato).
2. Riserva resta la trasformazione del registro fondiario cantonale in quello federale.
1. I dati personali, che devono essere contenuti almeno nei documenti di registrazione in ogni caso (Art. 51 GBV), sono memorizzati elettronicamente.
2. Altri dati personali possono essere raccolti elettronicamente, se necessari per l'identificazione della persona avente diritto o per l'adempimento dei compiti dell'ufficio del registro fondiario.
1. ...
1. Il salvataggio dei dati comprende tutte le misure tecniche e organizzative affinché i dati siano protetti da perdita, furto e manipolazione o acquisizione non autorizzata.
2. ...
3. L'Ufficio per l'informatica è responsabile del salvataggio tecnico e organizzativo dei dati e della prevenzione
a) della perdita di dati,
b) del furto di dati catastali elettronici,
c) della manipolazione non autorizzata presso postazioni di lavoro e interfacce che non hanno accesso diretto al software catastale,
d) dell'accesso ai dati catastali da parte di persone non autorizzate e
e) di virus e simili nei dati catastali
4. ...
1. Tutti i dati devono essere salvaguardati quotidianamente, settimanalmente, mensilmente e annualmente secondo le istruzioni della Commissione dei Registri. Il salvataggio mensile e annuale deve essere conservato dall'Ufficio per l'Informatica al di fuori delle strutture dell'ente responsabile del catasto.
2. L'ente responsabile del catasto mette a disposizione dell'Unione i dati per la salvaguardia a lungo termine.
1. L'ingegnere geometra registrato nel registro federale dei geometri per Appenzello I.Rh., l'amministrazione fiscale cantonale e l'ufficio delle stime possono accedere direttamente o indirettamente ai dati del libro mastro (descrizione della proprietà, annotazioni, iscrizioni, servitù, oneri reali, dati personali) di cui hanno bisogno per svolgere i loro compiti.
2. La commissione di Stato decide sull'accesso ad ulteriori persone ai dati del registro fondiario di cui hanno bisogno per svolgere i loro compiti. Emette una decisione riguardante il rilascio dell'autorizzazione all'accesso con i requisiti necessari o conclude accordi con gli utenti sull'autorizzazione all'accesso oppure delega tale potere a un'organizzazione responsabile.
3. I protocolli sugli accessi effettuati sono sempre consultabili dall'autorità competente per il registro fondiario. La commissione di Stato revoca immediatamente l'autorizzazione all'accesso, se sussiste il sospetto fondato che i dati siano trattati in modo improprio, in particolare in caso di utilizzo dei dati per pubblicità ai clienti.
1. La commissione degli stati decide sull'ammissione del commercio elettronico con l'ufficio competente per il catasto e il circondario del catasto e pubblica un elenco corrispondente su Internet.
2. Nel commercio elettronico, tutti i documenti richiesti per la registrazione devono essere presentati elettronicamente. I titoli di pegno devono essere precedentemente presentati all'ufficio competente per il catasto.
3. La commissione degli stati determina, se necessario, la piattaforma per la consegna sicura di documenti elettronici.
1. La commissione di stato conferma la denominazione della funzione del titolare del certificato e la denominazione dell'organizzazione.
2. Essa assicura che un certificato qualificato venga dichiarato non valido se il titolare del certificato non esercita più la funzione.
1. La Commissione di Stato decide se e in quale misura i dati del libro mastro, consultabili senza prova di interesse, siano resi pubblicamente accessibili su Internet.
2. Essa può limitare le interrogazioni seriali e stabilire le disposizioni necessarie a tal fine.
1. La protezione dei dati comprende la tutela delle persone contro il trattamento e la divulgazione illeciti dei dati catastali.
2. La protezione dei dati è affidata all’organo competente per il catasto.
1. Per tutti gli organi preposti alla tenuta del registro fondiario si applicano, per il trattamento dei dati personali, le disposizioni del CC e dell'OBF.
1. Per il resto, la protezione dei dati e la sicurezza dei dati sono disciplinate dalle disposizioni della legislazione cantonale sulla protezione dei dati.
2. In subordine, si applicano le disposizioni della legislazione federale sulla protezione dei dati.
1. Per il conservatore del registro fondiario e i suoi sostituti si applicano i motivi di ricusazione previsti dalla legge sul procedimento amministrativo.
2. Se una parte intende far valere un motivo di ricusazione contro il conservatore del registro fondiario o i suoi sostituti, deve informarlo o informarli tempestivamente. Se questi non riconoscono il motivo di ricusazione, emettono una decisione impugnabile davanti alla commissione degli ordini.
3. Se il conservatore del registro fondiario e i suoi sostituti si trovano contemporaneamente in situazione di ricusazione, la commissione degli ordini nomina un sostituto straordinario.
1. Il Cantone assicura i dipendenti dell'ufficio responsabile del catasto contro le richieste di risarcimento danni derivanti da una gestione catastale errata.
1. La supervisione del settore del catasto compete alla Commissione di Stato. Essa può emanare direttive.
2. Essa sottopone la gestione dell'ufficio competente per il catasto a una regolare supervisione e ispezione, adotta le misure adeguate e sanziona le violazioni dei doveri d'ufficio da parte dei dipendenti dell'ufficio competente per il catasto in conformità con il diritto del personale cantonale.
3. L'ispezione catastale ha essenzialmente i seguenti compiti
a) Verifica dell'organizzazione e della gestione dell'ufficio competente per il catasto;
b) Verifica del rispetto delle normative federali e cantonali rilevanti per la gestione del catasto e per l'attività di certificazione a essa associata, in particolare attraverso il controllo a campione dei documenti e il loro trattamento nel catasto;
c) Verifica dell'archiviazione corretta dei dati catastali;
d) Fornitura di informazioni tecniche generali su questioni catastali.
1. L'autorità competente per il catasto pubblica entro un termine ragionevole l'acquisizione della proprietà di terreni.
2. La pubblicazione avviene tramite pubblicazione su Internet e sull'organo ufficiale di pubblicazione. La durata della pubblicazione su Internet è di 20 giorni.
1. La pubblicazione comprende
a) il numero, la superficie, il tipo e la denominazione del luogo del fondo, nonché il tipo degli edifici elencati nella descrizione della proprietà;
b) i nomi e il domicilio o la sede delle persone che alienano la proprietà e di quelle che la acquisiscono;
c) in caso di comproprietà, la quota e, in caso di proprietà per piani, la quota di valore.
2. Non sono pubblicati in modo specifico
a) il corrispettivo;
b) l'acquisizione di piccole superfici nonché di quote o percentuali di valore minime.
1. Gli impianti catastali in corso di elaborazione devono essere proseguiti secondo il nuovo diritto a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento.
1. Questo regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Gran Consiglio con l'autorizzazione della Confederazione. Gli articoli 32 - 42 richiedono inoltre l'autorizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia.