Legislator · Canton Appenzello Interno — Raccolta delle leggi cantonali
Decisioni giudiziarie Legislation Analizza in Legislator
211.601 CH-AI

Art. 5 Risoluzione della Commissione di Stato sugli emolumenti per i geodati e i geoservizi - Riduzione della tariffa

1. Interpretazione Generale Questo articolo stabilisce che la comprensione e l'applicazione delle leggi devono essere guidate dai principi generali e dal contesto in cui le leggi sono state formulate. È imperativo che ogni disposizione legale venga esaminata in relazione al suo scopo originale e all'intento del legislatore. Inoltre, il linguaggio utilizzato in una legge deve essere interpretato secondo il suo significato plain e comune, salvo che il contesto richieda una lettura diversa. In situazioni dove il testo della legge risulti ambiguo o non chiaro, si deve fare riferimento a precedenti giuridici o a commentari attendibili per una guida interpretativa. 1.1 Applicazione delle Norme In caso di conflitto tra disposizioni di varie leggi, si deve applicare la norma specifica o speciale rispetto a quella generale. Inoltre, le leggi non devono essere interpretate in maniera tale da risultare retroattive, se non esplicitamente stabilito altrimenti dal legislatore. Le interpretazioni devono promuovere la giustizia e l'equità, garantendo che le decisioni prese siano in linea con i diritti costituzionalmente protetti. 1.2 Effetto delle Interpretazioni Le interpretazioni fornite dai tribunali hanno effetto vincolante, a meno che non siano sovvertite da un giudizio di un'autorità giuridica superiore. Tale processo assicura l'uniformità e la coerenza nell'applicazione della legge. Tuttavia, la possibilità di revisione dell'interpretazione attraverso i mezzi legali appropriati rimane accessibile alle parti interessate, garantendo un sistema dinamico e giusto di amministrazione della giustizia.
Apri la fonte ufficiale ↗ Full Act (7 provisions) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 5 Delibera della Commissione di Stato sulle tariffe per i dati geospaziali e i servizi geospaziali - Riduzione della tariffa — Riduzione della tariffa

1. Se invece di un intero set di dati vengono acquisiti solo dei singoli componenti, la tariffa è ridotta. Ammonta al

a) Punti fissi: 20%

b) Copertura del suolo, oggetti singoli ed elementi lineari: 20%

c) Edifici: 20%

d) Altitudini: 10%

e) Proprietà con nomenclatura: 30%

2. Nel contesto è inclusa la suddivisione amministrativa e tecnica. In caso di acquisizione di parti singole del set di dati, viene addebitata una quota minima del 20%.

← Art. 4 Delibera della Commissione di Stato sulle Tasse per i Dati Geografici e i Servizi Geografici Risoluzione della Commissione di Stato sugli emolumenti per i geodati e i geoservizi - Quota dei costi di investimento Art. 5a Decisione della Commissione di Stato sui Tributi per Dati Geografici e Servizi Geografici - Accesso Gratuito ai Dati →

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →