Legge d'introduzione alla legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (EG BewG) - Motivo di autorizzazione cantonale (EGBEWG)
Indice delle disposizioni (11)
Testo normativo (11 Articoli)
1. Oltre ai motivi generali di autorizzazione indicati nell'art. 8 BewG, l'acquisto di immobili da parte di persone all'estero è consentito, se l'immobile serve come residenza principale a una persona fisica nel luogo del suo domicilio legale ed effettivo, fintanto che questo perdura.
1. L'autorità di autorizzazione ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett. a BewG è il Dipartimento dell'Economia.
1. L'autorità legittimata a proporre ricorso ai sensi dell'art. 15 par. 1 lett. b della Legge sulle Sue ricerche è il Dipartimento di Giustizia, Polizia e Militari.
1. L'istanza di ricorso ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett. c BewG è il tribunale amministrativo.
1. Per le controversie di natura civile secondo gli art. 26 e 27 BewG sono competenti i tribunali civili ordinari, e per le questioni penali secondo gli art. 28-35 BewG le autorità di perseguimento penale e giudiziarie ai sensi della legge introduttiva al Codice di procedura penale svizzero.
1. Il responsabile del registro fondiario richiama l'attenzione delle parti sull'obbligo di consenso.
1. Le parti o i loro rappresentanti devono ottenere l’autorizzazione dal Dipartimento dell'Economia Pubblica.
2. Alla domanda motivata in forma scritta devono essere allegati l’estratto del registro fondiario (descrizione del bene immobile) e uno schizzo planimetrico; il Dipartimento dell'Economia Pubblica può richiedere ulteriori documenti.
3. Inoltre, deve tenere un registro di controllo su tutte le domande.
1. Il Dipartimento dell'Economia pubblica comunica le sue decisioni per iscritto e secondo le disposizioni formali del diritto federale alle parti, al Dipartimento di giustizia, polizia e difesa e all'Ufficio federale di giustizia. La trasmissione degli atti all'Ufficio federale di giustizia è di competenza del Dipartimento dell'Economia pubblica.
2. Il Tribunale cantonale comunica le sue decisioni alle parti, al Dipartimento dell'Economia pubblica, al Dipartimento di giustizia, polizia e difesa e all'Ufficio federale di giustizia.
1. Se la decisione non viene impugnata né dalle parti né dalle autorità aventi diritto di ricorso, essa acquista autorità di cosa giudicata.
2. Il Dipartimento dell'Economia Pubblica si accerta dell'autorità di cosa giudicata e comunica la decisione con effetto di giudicato alle parti e al conservatore dei registri immobiliari.
1. Per tutte le decisioni sono da fissare tasse da Fr. 100.-- a Fr. 6000.--. La commissione di Stato ne regola i dettagli.
2. Il Dipartimento dell'economia pubblica può richiedere anticipi adeguati, che devono essere depositati nella contabilità nazionale.
1. Questa legge entra in vigore il 1º gennaio 1988 dopo l'approvazione da parte della Landsgemeinde, subordinata all'autorizzazione da parte del Consiglio federale.
2. Approvato dal Consiglio federale il 18 giugno 1987.