Ordinanza sulla stima dei fondi - Immobili
Indice delle disposizioni (14)
Testo normativo (14 Articoli)
1.
Ai sensi del presente regolamento, sono considerati immobili
a) Gli immobili ai sensi dell'articolo 655 del Codice Civile Svizzero (CCS), ossia
1. le proprietà fondiarie;
2. i diritti indipendenti e permanenti iscritti nel registro fondiario (articoli 779, 780 CCS);
3. le miniere;
4. le quote di comproprietà su immobili (articoli 646 e seguenti, 712a e seguenti CCS).
b) Edifici che non fanno parte di un immobile, ma che sono stati costruiti su terreno altrui sulla base di un diritto di superficie non autonomo o di un contratto obbligatorio.
c) Gli immobili stabiliti dal diritto cantonale, ossia
1. i diritti di superficie secondo il vecchio diritto;
2. i diritti delle capanne sugli alpeggi comuni ai sensi del regolamento sugli alpeggi comuni del 12 febbraio 1996 (Alpbüchlein);
3. i diritti di partecipazione indipendenti sugli alpeggi privati.
1. Per la stima si distingue tra fondi agricoli e non agricoli nonché tra aziende miste
2. Sono considerati agricoli i fondi ai sensi dell'art. 655 CC, soggetti alla legge federale sul diritto fondiario rurale del 4 ottobre 1991 (LDFR), nonché i fondi ai sensi dell'art. 1 lett. c n. 2 e 3 di questo regolamento. Sono considerate aziende miste i fondi ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. d LDFR. Tutti gli altri fondi sono considerati non agricoli.
1. Gli organi di stima sono
a) l'Ufficio cantonale di stima;
b) la Commissione di stima agricola;
c) la Commissione di stima non agricola;
d) l'Ufficio forestale superiore (per i terreni boschivi).
2. Il capo dell'Ufficio cantonale di stima o il suo sostituto è allo stesso tempo presidente delle due commissioni di stima. Egli è responsabile affinché le stime siano effettuate in modo uniforme in tutto il cantone. Svolge tutte le mansioni amministrative e mantiene il catasto di stima completo. Tra i suoi compiti vi è l'istruzione permanente dei membri delle commissioni di stima. Egli è un impiegato cantonale.
3. Le Commissioni di stima agricola e non agricola sono composte ciascuna dal capo o dal sostituto dell'Ufficio cantonale di stima in qualità di presidente e da quattro esperti come membri. Di regola, alle stime partecipano il capo (o il suo sostituto) e un membro. Gli esperti delle due commissioni possono essere scambiati reciprocamente in caso di necessità.
4. L'elezione dei membri delle commissioni di stima avviene annualmente da parte del Gran Consiglio.
5. I membri delle commissioni di stima devono rispettare le disposizioni sull'astensione ai sensi dell'art. 121 StG.
1. Nell'ambito della stima dei terreni agricoli e forestali devono essere determinati i seguenti valori
a) Valore di reddito con eventuali supplementi del valore venale ai sensi del comma 3 di questo articolo come valore fiscale secondo l'art. 42 comma 6 StG;
b) Valore venale come valore fiscale secondo l'art. 42 comma 6 StG;
c) Limite di onere per la costituzione di diritti di pegno immobiliare ai sensi dell'art. 73 e seguenti BGBB.
2. Per la stima del valore di reddito e il limite di onere è determinante l'ordinanza sulla legge fondiaria contadina del 4 ottobre 1993 (VBB).
3. In caso di condizioni diverse da quelle agricole o forestali (terreni edificabili, estrazione di ghiaia o sabbia, ecc.) viene applicato un supplemento al valore venale.
1. Nella valutazione degli immobili non agricoli, il valore di mercato degli immobili deve essere determinato come valore fiscale (Art. 42 comma 6 StG).
1. Una revisione totale delle stime dei terreni avviene normalmente ogni dieci anni.
1. Una revisione intermedia delle stime dei terreni avviene
a) per i terreni di nuova costruzione;
b) su richiesta del proprietario del terreno;
c) su richiesta dell'amministrazione fiscale cantonale;
d) * su istanza dell'ufficio competente per il registro fondiario;
e) su richiesta delle commissioni di perimetro delle stime;
f) su richiesta della commissione del diritto fondiario.
2. Le commissioni di stima dispongono nuove stime di propria iniziativa, quando si verificano modifiche significative (nuove costruzioni e ristrutturazioni, acquisto di terreno, circostanze che influiscono sul valore, ecc.).
1. Al proprietario del fondo viene comunicata tempestivamente l’esecuzione della stima. La comunicazione ad ulteriori partecipanti (affittuari, locatari, ecc.) è compito del proprietario.
2. La stima deve essere eseguita, salvo eccezioni, sulla base di un sopralluogo da parte della commissione di stima competente. Se la stima richiede particolari competenze tecniche che i periti non possiedono, la commissione di stima può consultare esperti adeguati. Il proprietario del fondo è obbligato a presenziare alla stima e a fornire alla commissione di stima tutte le informazioni necessarie. Queste informazioni devono essere documentate su richiesta. Il proprietario così come gli affittuari, locatari o altri aventi diritto devono consentire ai periti l’accesso a tutti i locali. Se il proprietario del fondo rifiuta le informazioni richieste o non si rende disponibile agli organi di stima, la stima può essere effettuata a propria discrezione.
3. Se la stima non può essere effettuata a causa di colpa del proprietario nonostante un preavviso tempestivo, questi è tenuto a sostenere i costi aggiuntivi derivanti in proporzione al maggiore impegno temporale degli organi di stima e di eventuali spese di viaggio. Questo vale anche se, a causa del rifiuto di fornire informazioni da parte del proprietario, sono necessarie indagini particolari.
1. Di ogni stima deve essere redatto un verbale. Questo contiene tutte le informazioni necessarie sui fondamenti della stima e sul metodo di calcolo.
1. L'ufficio cantonale di stima deve comunicare per iscritto il risultato della stima al proprietario e all'usufruttuario, corredandolo delle istruzioni sui mezzi di impugnazione. Su richiesta specifica, deve essere consegnato anche il verbale di stima.
2. Una copia del verbale di stima deve essere trasmessa all'amministrazione fiscale cantonale.
3. L'ufficio competente per il sistema del catasto viene informato del risultato della stima non appena diventa definitivo.
1. L'Amministrazione fiscale ha il diritto di presentare ricorso contro il risultato delle stime.
1. L'indennità per i membri delle commissioni di stima avviene nel quadro del regolamento retributivo cantonale.
1. La Commissione di Stato emana le disposizioni esecutive necessarie. Essa è in particolare autorizzata a dichiarare applicabili i metodi di stima e i manuali di stima.
1. Questo regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Gran Consiglio.