211.410
CH-AI
Art. 3 Risoluzione del Gran Consiglio concernente l'interpretazione della legge sulle cartelle ipotecarie
1. Interpretazione Generale Questo articolo stabilisce che la comprensione e l'applicazione delle leggi devono essere guidate dai principi generali e dal contesto in cui le leggi sono state formulate. È imperativo che ogni disposizione legale venga esaminata in relazione al suo scopo originale e all'intento del legislatore. Inoltre, il linguaggio utilizzato in una legge deve essere interpretato secondo il suo significato plain e comune, salvo che il contesto richieda una lettura diversa. In situazioni dove il testo della legge risulti ambiguo o non chiaro, si deve fare riferimento a precedenti giuridici o a commentari attendibili per una guida interpretativa. 1.1 Applicazione delle Norme In caso di conflitto tra disposizioni di varie leggi, si deve applicare la norma specifica o speciale rispetto a quella generale. Inoltre, le leggi non devono essere interpretate in maniera tale da risultare retroattive, se non esplicitamente stabilito altrimenti dal legislatore. Le interpretazioni devono promuovere la giustizia e l'equità, garantendo che le decisioni prese siano in linea con i diritti costituzionalmente protetti. 1.2 Effetto delle Interpretazioni Le interpretazioni fornite dai tribunali hanno effetto vincolante, a meno che non siano sovvertite da un giudizio di un'autorità giuridica superiore. Tale processo assicura l'uniformità e la coerenza nell'applicazione della legge. Tuttavia, la possibilità di revisione dell'interpretazione attraverso i mezzi legali appropriati rimane accessibile alle parti interessate, garantendo un sistema dinamico e giusto di amministrazione della giustizia.
Art. 3 Decisione del Gran Consiglio riguardante la spiegazione della legge sui biglietti
1. La riduzione riguardante il giorno di San Giovanni ai sensi dell'art. 17, comma 2, non si applica a nessun titolo con una scadenza diversa da quella di San Martino.
2. Disposizione finale: In caso di rimborso di cedole scadute e non rescindibili, salvo diversa disposizione nella cedola, gli interessi a rata ai sensi dell'art. 17, comma 3, devono essere pagati senza considerazione per il tasso di interesse e la modalità di capitalizzazione (diritto fondiario o nuovi interessi).