Regolamento interno della Camera degli avvocati
Table of Provisions (8)
Statutory Text (8 Provisions)
1. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati conduce gli affari dello stesso.
1. Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati decide in merito alle iscrizioni secondo l'art. 3 comma 1 e art. 4 comma 1 della Legge sugli Avvocati (AnwG), al rilascio della patente di avvocato secondo l'art. 6 AnwG, all'esonero dal segreto professionale secondo l'art. 10 comma 1 AnwG e alle domande secondo l'art. 15 comma 1 AnwG.
2. Egli motiva brevemente il provvedimento e fissa ai partecipanti un termine di sette giorni, entro il quale può essere richiesta con semplice dichiarazione una decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
1. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati può decidere mediante circolare.
2. Le decisioni circolari richiedono l'unanimità e devono essere contrassegnate come tali. Ogni membro del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati può richiedere una consultazione.
1. Le domande di iscrizione all'albo degli avvocati cantonale ai sensi dell'art. 6 LLCA devono essere corredate dai certificati richiesti dagli art. 7 e seguenti LLCA
2. In caso di dubbi, può essere richiesta una dichiarazione del richiedente, nella quale le autorità e i privati siano esonerati dal segreto d'ufficio e professionale nei confronti della Camera degli avvocati per la verifica dei requisiti di ammissione e possano consentire la consultazione dei documenti pertinenti.
1. Le domande dei cittadini degli Stati membri dell'UE o dell'EFTA per l'iscrizione nel registro degli avvocati cantonali devono essere corredate dei seguenti documenti
a) certificati richiesti ai sensi dell'Art. 30 comma 1 BGFA;
b) dichiarazione del richiedente che le autorità e i privati sono esonerati dal segreto d'ufficio e professionale nei confronti dell'Ordine degli Avvocati per la verifica dei requisiti di ammissione e possono concedere l'accesso ai relativi documenti.
1. Le domande presentate da cittadini di Stati membri dell'UE o dell'EFTA per l'iscrizione nell'elenco cantonale delle autorizzazioni devono essere corredate dai seguenti documenti
a) certificati richiesti ai sensi dell'art. 27 BGFA;
b) dichiarazione del richiedente che le autorità e i privati sono dispensati dal segreto d'ufficio e professionale nei confronti dell'Ordine degli avvocati ai fini della verifica dei requisiti di ammissione e che l'ispezione dei documenti pertinenti può essere autorizzata.
1. Alle domande dei praticanti legali per la rappresentanza di parte dinanzi ai tribunali di Appenzello Interno ai sensi dell'art. 15 della Legge sugli avvocati (AnwG) devono essere allegate le seguenti documentazioni
a) Curriculum vitae;
b) Certificato di studio giuridico conforme all'art. 7 cpv. 1 lett. a della Legge federale sugli avvocati (BGFA);
c) Certificati che attestano l'attività pratica svolta fino ad ora;
d) Estratto del casellario giudiziale;
e) Certificato dell'ufficio delle esecuzioni in cui si attesta che non vi sono attestazioni di perdita;
f) Certificato di capacità giuridica del comune di residenza;
g) Dichiarazione di responsabilità dell'avvocato competente;
h) Dichiarazione del richiedente in cui si consente che autorità e privati siano esonerati dal segreto d'ufficio e professionale nei confronti della commissione per la verifica dei requisiti di ammissione e possano concedere l'accesso ai relativi atti.
1. Questo regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte dell'Ordine degli Avvocati.