Legge sull'avvocatura (AnwG) - Ambito di applicazione (ANWG)
Indice delle disposizioni (17)
Testo normativo (17 Articoli)
1. Questa legge disciplina l'attività forense nonché la vigilanza sugli avvocati nel Cantone di Appenzello Interno.
2. L'attività forense comprende la rappresentanza delle parti dinanzi ai tribunali di Appenzello Interno.
3. La consulenza legale e la rappresentanza delle parti dinanzi alle autorità amministrative di Appenzello Interno non sono soggette alle norme di questa legge.
1. L'attività forense può essere esercitata nel Cantone solo da persone che
a) sono iscritte nel registro cantonale degli avvocati,
b) godono del diritto di libera circolazione ai sensi dell'art. 4 della Legge federale sugli avvocati (LFAP),
c) godono del diritto di libera circolazione ai sensi degli articoli 21 e seguenti della LFAP o
d) sono iscritte nell'elenco cantonale delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 28 della LFAP.
2. Resta impregiudicata l'applicazione delle disposizioni speciali sulla rappresentanza delle parti secondo gli articoli 13 e seguenti di questa legge.
1. L'Ordine degli Avvocati iscrive nel registro cantonale degli avvocati, su richiesta, chi
a) dispone di un indirizzo professionale nel Cantone e
b) soddisfa i requisiti di cui agli Art. 7 e 8 della LEGFA oppure
c) soddisfa i requisiti di cui all'Art. 30 comma 1 della LEGFA.
2. Essi verificano se i requisiti per l'iscrizione siano soddisfatti.
1. L'Ordine degli Avvocati iscrive, su richiesta, nell'elenco cantonale delle autorizzazioni chi soddisfa i requisiti degli articoli 27 e seguenti della BGFA.
2. Essa verifica se i requisiti per l'iscrizione siano soddisfatti.
1. Le iscrizioni nel registro cantonale degli avvocati, nella lista delle autorizzazioni cantonali, così come le modifiche e le cancellazioni delle iscrizioni, vengono pubblicate nell'organo ufficiale di pubblicazione.
2. Nome, cognome, anno di nascita e indirizzo professionale degli avvocati iscritti nel registro o nella lista sono indicati nel calendario ufficiale dello Stato.
1. Il brevetto per avvocato è rilasciato dall'Ordine degli Avvocati a seguito di un esame di abilitazione all'esercizio della professione forense sostenuto nel cantone.
1. L'Ordine degli Avvocati emana le disposizioni dettagliate per lo svolgimento degli esami da avvocato, delle prove d'idoneità secondo l'Art. 31 BGFA nonché dei colloqui d'esame ai sensi dell'Art. 32 BGFA.
1. Gli avvocati rispettano le norme professionali ai sensi dell'art. 12 BGFA.
1. Il Gran Consiglio emana un regolamento sugli onorari degli avvocati.
2. Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati (cfr. art. 12 comma 1 lett. a) esamina le richieste di onorari degli avvocati, che ai sensi dell'art. 2 della presente legge, possono esercitare la professione forense nel Cantone di Appenzello Interno.
1. Per far valere le richieste di onorario, l'Ordine degli Avvocati dispensa gli avvocati dal segreto professionale nella misura necessaria.
2. La giurisdizione arbitrale è esclusa per la valutazione delle richieste di onorario controverse degli avvocati.
1. L'autorità di vigilanza cantonale sugli avvocati è la Camera degli Avvocati.
1. Appartengono all'Ordine degli Avvocati
a) Il presidente del tribunale cantonale come presidente e il presidente del tribunale distrettuale;
b) almeno tre giuristi non operanti come avvocati, i quali non devono necessariamente avere la residenza nel Cantone;
c) Giudici cantonali come membri sostituti.
2. I membri di cui al comma 1 lett. b di questo articolo sono eletti dal tribunale cantonale in occasione della costituzione senza durata del mandato. L'associazione degli avvocati può presentare proposte per questi membri.
3. La cancelleria giudiziaria funge da segretariato.
1. L'Ordine degli Avvocati conduce procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 15 e seguenti della BGFA, con una composizione di almeno tre membri.
2. In caso di violazione dei doveri, può impartire ammonimenti o emettere sanzioni amministrative fino a fr. 10'000.--, oppure disporre la revoca del titolo per un periodo determinato o in via permanente.
3. Restano salve le competenze di polizia giudiziaria delle autorità giudiziarie nei confronti degli avvocati.
1. Per il procedimento davanti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati si applicano mutatis mutandis le disposizioni della legge sul procedimento amministrativo.
2. I provvedimenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati possono essere impugnati entro 30 giorni mediante ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo.
3. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati annota le sanzioni disciplinari pronunciate in modo definitivo nel registro degli avvocati cantonale. Un divieto di esercizio della professione viene inoltre pubblicato nel Bollettino Ufficiale.
1. Chi è impiegato presso un avvocato riceve, su richiesta di quest'ultimo, un'autorizzazione dalla Camera degli Avvocati per rappresentare le parti davanti ai tribunali di Appenzello Interno durante e dopo il completamento della pratica legale. L'autorizzazione viene concessa per un massimo di tre anni dall'inizio della pratica legale, a condizione che l'impiegato sia incluso nell'assicurazione di responsabilità professionale del datore di lavoro.
2. L'impiegato è soggetto alla supervisione secondo questa legge. Le sue azioni processuali sono imputate all'avvocato presso il quale è impiegato.
1. Il Gran Consiglio emana le disposizioni esecutive necessarie per la presente legge.
1. Questa legge sarà messa in vigore dalla Commissione di Stato dopo la sua adozione da parte della Landsgemeinde.