Legislator · Canton Appenzello Interno — Raccolta delle leggi cantonali
Decisioni giudiziarie Legislation Analizza in Legislator
173.700 CH-AI

Art. 44 Concordato sull'arbitrato - Certificazione di esecutività

Esecuzione dei lodi arbitrali
Apri la fonte ufficiale ↗ Full Act (46 provisions) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 44 Concordato sull'arbitrato — Certificazione di esecutività

1. Su istanza di una parte, l'autorità giudiziaria prevista all'articolo 3 certifica che un lodo arbitrale, che non contravviene all'articolo 5, è esecutivo come una sentenza giudiziaria, a condizione che

a) le parti lo abbiano espressamente riconosciuto;

b) oppure non sia stato presentato ricorso per nullità entro il termine dell'articolo 37, paragrafo 1;

c) oppure a un ricorso per nullità presentato tempestivamente non sia stato concesso effetto sospensivo;

d) oppure un ricorso per nullità proposto sia decaduto o respinto.

2. La certificazione di esecutività viene apposta alla fine del lodo arbitrale.

3. L'esecuzione provvisoria di un lodo arbitrale è esclusa.

← Art. 43 Concordato sull'Arbitrato Concordato sull'arbitrato - Ambito di applicazione Art. 45 Concordato sull'Arbitrato →

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →