173.700
CH-AI
Art. 44 Concordato sull'arbitrato - Certificazione di esecutività
Esecuzione dei lodi arbitrali
Art. 44 Concordato sull'arbitrato — Certificazione di esecutività
1. Su istanza di una parte, l'autorità giudiziaria prevista all'articolo 3 certifica che un lodo arbitrale, che non contravviene all'articolo 5, è esecutivo come una sentenza giudiziaria, a condizione che
a) le parti lo abbiano espressamente riconosciuto;
b) oppure non sia stato presentato ricorso per nullità entro il termine dell'articolo 37, paragrafo 1;
c) oppure a un ricorso per nullità presentato tempestivamente non sia stato concesso effetto sospensivo;
d) oppure un ricorso per nullità proposto sia decaduto o respinto.
2. La certificazione di esecutività viene apposta alla fine del lodo arbitrale.
3. L'esecuzione provvisoria di un lodo arbitrale è esclusa.