Art. 51 Legge sulla procedura amministrativa (VerwVG) - Ricorso
Art. 51 VerwVG · Ricorso
1. Disposizioni e decisioni degli enti pubblici di diritto pubblico, degli uffici cantonali (ad eccezione di questioni di assicurazioni sociali e fiscali), dei dipartimenti, delle commissioni e dei privati dotati di poteri sovrani possono essere impugnate mediante ricorso presso la commissione di stato, a meno che questa legge non preveda eccezioni.
2. Le disposizioni nel campo degli appalti pubblici non possono essere impugnate internamente all'amministrazione.
3. Le disposizioni degli insegnanti della scuola elementare possono essere impugnate entro dieci giorni mediante ricorso presso il consiglio scolastico, quelle degli insegnanti del liceo entro lo stesso termine presso la commissione scolastica nazionale. Le disposizioni del consiglio scolastico, della commissione di ammissione e della commissione di maturità riguardanti i certificati scolastici, gli esami scolastici, le procedure di trasferimento e le misure disciplinari possono essere impugnate entro dieci giorni mediante ricorso presso la commissione scolastica nazionale, che decide in questo ambito come l'ultima autorità amministrativa.
4. Le decisioni riguardanti le domande di costruzione possono essere impugnate entro dieci giorni mediante ricorso presso la commissione di stato.