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Art. 7 Risoluzione della Commissione di Stato sull'assicurazione dei dipendenti (assicurazione collettiva) (Gruppenversicherung) - Modalità di pagamento per gli importi assicurativi dovuti

Le prestazioni assicurate
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Art. 7 Assicurazione collettiva — Modalità di pagamento per gli importi assicurativi dovuti

1. Il capitale di vecchiaia, la somma in caso di decesso o la liquidazione secondo l'Art. 14 paragrafo 4 può essere erogato alla persona assicurata o agli aventi diritto superstiti in un'unica soluzione, a rate o sotto forma di rendite (rendite vitalizie o temporanee).

2. Gli assicurati o i loro aventi diritto superstiti hanno il diritto di determinare autonomamente la modalità di pagamento per la parte della prestazione assicurativa corrispondente ai contributi versati dall'assicurato. Qualora sussista il rischio che gli aventi diritto possano esporsi, o esporre la loro famiglia, al pericolo di indigenza o impoverimento per spreco, alcolismo, condotta di vita dissoluta o per la gestione del proprio patrimonio, la commissione di categoria può determinare la modalità di pagamento per il resto della prestazione assicurativa. Tuttavia, per la stipulazione di una rendita vitalizia senza restituzione è necessario il consenso scritto delle persone aventi diritto.

3. Il fatto che il pagamento avvenga a rate o sotto forma di rendite non deve ridurre la prestazione totale del Cantone compreso gli interessi; d'altra parte, gli aventi diritto non avranno più pretese nei confronti del Cantone dopo l'integrale pagamento della prestazione assicurativa in un'unica soluzione o a rate, oppure dopo la loro conversione in rendita.

4. Se al momento del decesso della persona avente diritto la somma assicurativa non è stata ancora completamente erogata e non vi sono eredi legali o testamentari, il saldo non ancora pagato sarà devoluto al fondo previdenziale del personale del Cantone.

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