Art. 33b Risoluzione della Commissione dello Stato concernente l'ordinanza sul personale (StKB PeV) - Indennità per servizio di reperibilità e funzioni speciali
Art. 33b StKB PeV - Indennità per servizio di reperibilità e funzioni speciali · Indennità per servizio di reperibilità e funzioni speciali
1. Collaboratori che, su disposizione del superiore, si rendono disponibili per interventi lavorativi al di fuori dell'orario di lavoro ordinario (servizio di pronta reperibilità), ricevono un'indennità salariale.
2. Il Capo Dipartimento stabilisce la tipologia e l'ammontare dell'indennità per ciascuna categoria di personale in un regolamento che deve essere approvato dalla Commissione di Stato. A tal fine, vengono valutati in particolare
a) la frequenza prevista degli interventi;
b) il tempo di intervento richiesto per le operazioni.
3. Qualora non sia fissata o concordata un'indennità per l'intervento, verranno conteggiati come orario di lavoro per interventi in pronta reperibilità
a) il tempo di intervento;
b) il tempo di percorrenza fino al luogo di intervento e ritorno o il percorso verso casa, per un totale comunque non superiore a 60 minuti;
c) una maggiorazione del tempo ai sensi dell'art. 60, comma 1a per interventi in pronta reperibilità effettuati di notte, il sabato o nei giorni di riposo. Ne sono esclusi i collaboratori con orario di lavoro fiduciario.
4. La Commissione di Stato può stabilire ulteriori indennità per funzioni speciali. Inoltre, si possono considerare le funzioni speciali nell'ambito della determinazione del salario individuale.