Art. 12 Risoluzione della Commissione dello Stato sulla conservazione e l'archiviazione di dati (StKB AAD) - Competenze Cantonali per la Scansione
Art. 12 StKB AAD - Competenze Cantonali per la Scansione — Competenze Cantonali per la Scansione
1. Le spedizioni in arrivo centralmente vengono aperte, scansionate e assegnate elettronicamente dal Servizio di Supporto e Gendarmeria.
2. Sono escluse dalla scansione da parte del Servizio di Supporto e Gendarmeria le spedizioni per i seguenti uffici
a) Tribunali;
b) Ufficio del Catasto e delle Successioni;
c) Ufficio del Registro di Commercio;
d) Polizia Cantonale;
e) Cassa Cantonale di Assicurazione Appenzello Interno;
f) Procura della Repubblica;
g) Amministrazione delle imposte nel settore delle dichiarazioni fiscali;
h) Ufficio della Circolazione Stradale.
3. Le spedizioni in arrivo centralmente destinate agli uffici che sono escluse dalla scansione da parte del Servizio di Supporto e Gendarmeria vengono consegnate fisicamente e non aperte agli uffici competenti. Gli uffici sono responsabili dell’apertura, scansione e assegnazione elettronica.
4. Le spedizioni in arrivo direttamente agli uffici possono essere consegnate al Servizio di Supporto e Gendarmeria per la scansione e l'assegnazione elettronica. Ciò non si applica alle spedizioni destinate agli uffici esclusi dalla scansione da parte del Servizio di Supporto e Gendarmeria.