Art. 11 Risoluzione della Commissione dello Stato sulla conservazione e l'archiviazione di dati (StKB AAD) - Trasferimento dei dati dal formato cartaceo al formato elettronico
Art. 11 StKB AAD - Trasferimento dei dati dal formato cartaceo al formato elettronico — Trasferimento dei dati dal formato cartaceo al formato elettronico
1. La forma usuale di trasferimento dei dati da formato cartaceo a formato elettronico è la scansione. In casi particolari possono essere utilizzati altri procedimenti.
2. Quando il documento cartaceo viene distrutto dopo il trasferimento nel formato elettronico, si parla di scansione sostitutiva.
3. Nel trasferimento dei dati da formato cartaceo a formato elettronico, occorre garantire che il documento elettronico sia conforme al documento cartaceo. Inoltre, secondo lo stato della tecnica, deve essere garantito che le modifiche al documento elettronico siano riconoscibili e tracciabili.
4. I requisiti tecnici e organizzativi per il trasferimento in formato elettronico e per la conservazione elettronica sono stabiliti in una direttiva dalla commissione professionale.