Art. 2 Ordinanza sulle votazioni alle urne (VUA) - Competenza
Art. 2 VUA - Competenza — Competenza
1. La supervisione delle votazioni compete alla Commissione di Stato.
2. La responsabilità per l'organizzazione delle votazioni nei distretti e nei comuni spetta alle autorità distrettuali e comunali.
3. Per le votazioni federali e l'elezione del Consiglio nazionale, la Cancelleria del Consiglio funge da ufficio di conteggio cantonale. Essa adotta le misure necessarie secondo il diritto federale ed è responsabile dell'esecuzione riguardo agli Svizzeri e alle Svizzere all'estero. Per il resto, l'organizzazione delle consultazioni federali avviene nei distretti.
4. La Commissione di Stato stabilisce i contributi cantonali ai costi dei distretti per l'organizzazione delle votazioni federali.
5. Essa può adeguare in maniera adeguata i termini procedurali di cui al presente regolamento su richiesta dell'autorità esecutiva.