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160.010 VUA CH-AI

Art. 2 Ordinanza sulle votazioni alle urne (VUA) - Competenza

1. Disposizioni Generali
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Art. 2 VUA - Competenza — Competenza

1. La supervisione delle votazioni compete alla Commissione di Stato.

2. La responsabilità per l'organizzazione delle votazioni nei distretti e nei comuni spetta alle autorità distrettuali e comunali.

3. Per le votazioni federali e l'elezione del Consiglio nazionale, la Cancelleria del Consiglio funge da ufficio di conteggio cantonale. Essa adotta le misure necessarie secondo il diritto federale ed è responsabile dell'esecuzione riguardo agli Svizzeri e alle Svizzere all'estero. Per il resto, l'organizzazione delle consultazioni federali avviene nei distretti.

4. La Commissione di Stato stabilisce i contributi cantonali ai costi dei distretti per l'organizzazione delle votazioni federali.

5. Essa può adeguare in maniera adeguata i termini procedurali di cui al presente regolamento su richiesta dell'autorità esecutiva.

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