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Ordinanza d'esecuzione della legge federale sugli stranieri (Ordinanza sugli stranieri, AusV) (Ausländerverordnung, AusV) - Commissione degli Status (AusV)

12 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Appenzello Interno
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Indice delle disposizioni (12)

Testo normativo (12 Articoli)

Organizzazione e Competenza

1. La supervisione sull'esecuzione della legislazione federale in materia di stranieri è affidata alla Commissione di stato.

2. Essa emana disposizioni integrative.

3. Essa può apportare eventuali adeguamenti derivanti dagli accordi di associazione Schengen.

Organizzazione e Competenza

1. Per l'attuazione della legislazione federale sugli stranieri è competente il Dipartimento di Giustizia, Polizia e Difesa (di seguito Dipartimento).

Organizzazione e Competenza

1. Autorità cantonale competente ai sensi della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr) e dei relativi regolamenti di attuazione è l'Ufficio per le questioni degli stranieri, a meno che un'altra autorità non sia designata a tal fine.

2. Esso gestisce tutti i compiti di polizia degli stranieri, inclusa l'emanazione di misure coercitive, nella misura in cui non siano affidati a un'altra autorità.

3. Può avvalersi dell'assistenza della Polizia cantonale, in particolare per l'esecuzione delle misure coercitive.

Organizzazione e Competenza

1. Autorità giudiziaria ai sensi dell'AuG è il Presidente del Tribunale distrettuale. I principi del codice di procedura penale cantonale applicabile si applicano mutatis mutandis.

Disposizioni Complementari

1. L'Ufficio per le Questioni degli Stranieri può richiedere una garanzia da persone senza documenti di riconoscimento ufficialmente riconosciuti e validi per i crediti di diritto pubblico e per l'adempimento delle condizioni imposte.

Disposizioni Complementari

1. Il ritiro e la confisca di tessere d'identità e documenti di viaggio possono essere effettuati dalla polizia cantonale o dall'Ufficio per le questioni degli stranieri.

Disposizioni Complementari

1. Il termine di comunicazione per il cambio di residenza e domicilio all'interno del cantone è di 14 giorni.

Disposizioni Complementari

1. Le tasse si basano, in aggiunta alle disposizioni di diritto federale, sulle disposizioni cantonali riguardanti le tasse dell'amministrazione e della giustizia.

Disposizioni finali

1. Violazioni delle disposizioni di questo regolamento, di ulteriori disposizioni emesse in base a esso, nonché delle disposizioni emesse in base alle stesse, sono punite con una multa.

2. L'Ufficio per le questioni degli stranieri può emettere avvertimenti soggetti a tassa.

3. Il perseguimento penale per le violazioni ai sensi del comma 1 e contro la legislazione federale sugli stranieri è disciplinato dalle disposizioni del codice di procedura penale applicabile a livello cantonale.

Disposizioni finali

1. L'ordinanza sulle tasse dell'amministrazione cantonale del 25 giugno 2007 (GebV) viene modificata

1. Capitolo I, num. 2532 Polizia amministrativa, comma "Carta di confine nel piccolo traffico di confine da 20.-- a 100.--" viene abrogata.

2. Capitolo I, num. 2532 Polizia amministrativa, comma "Rinnovo da 20.-- a 80.--" viene abrogata.

3. Capitolo I, num. 2532 Polizia amministrativa, comma "Decisioni delle sanzioni/Avvertimenti fino a 2000.--" viene sostituito con "Avvertimenti fino a 250.--".

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