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Costituzione del Cantone di Appenzello Interno

52 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Appenzello Interno
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Indice delle disposizioni (52)

Art. 1 Costituzione per il Cantone Federale di Appenzello Interno. Art. Ü1 Costituzione per il Cantone Confederato di Appenzello Interno Art. 2 Costituzione per il Cantone Confederato di Appenzell I. Rh. Art. 3 Costituzione per il Cantone Federale Appenzell I. Rh. Art. 4 Costituzione per il Cantone Confederale di Appenzell I. Rh. Art. Ü4 Costituzione per il Cantone Confederato Appenzello I. Rh. Art. 5 Costituzione per il Cantone Federale Appenzello Interno Art. 6 Costituzione per il Cantone Federale Appenzello Interno Art. 7 Costituzione per il Cantone Federale Appenzell I. Rh. Art. 7bis Costituzione per il Cantone Federale Appenzell I. Rh. Art. 7ter Costituzione per il Cantone Federale di Appenzello Interno Art. 8 Costituzione per il Cantone Federale Appenzello I. Rh. Art. 9 Costituzione per il Cantone federale di Appenzello Interno. Art. 10 Costituzione per il Cantone Confederato di Appenzello I. Rh. Art. 11 Costituzione per lo Stato Confederato di Appenzello I. Rh. Art. 12 Costituzione per il Cantone Confederato di Appenzell I. R. Art. 13 Costituzione per il Cantone Federale Appenzello Interno Art. 14 Costituzione per il Cantone Confederale Appenzell I. Rh. Art. 15 Costituzione per il Cantone Federale Appenzello I. Rh. Art. 16 Costituzione per il Cantone Federale di Appenzell Interno Art. 17 Costituzione per il Cantone Federale Appenzello Interno Art. 18 Costituzione per il Cantone Confederato Appenzello Interno Art. 19 Costituzione per il Cantone Federale di Appenzello Interno Art. 20 Costituzione per lo Stato Federale di Appenzello I. Rh. Art. 20bis Costituzione per il Cantone Federale Appenzello Interno Art. 21 Costituzione per il Cantone Confederato Appenzell I. Rh. Art. 22 Costituzione per il Cantone Federale Appenzello Interno Art. 23 Costituzione per il Cantone Federale Appenzello I. Rh. Art. 24 Costituzione per il Cantone Federale di Appenzello I. Rh. Art. 25 Costituzione per il Cantone Federale Appenzello Interno Art. 26 Costituzione per lo Stato Confederato di Appenzello Interno Art. 27 Costituzione per il Cantone Federale di Appenzell I. Rh. Art. 28 Costituzione per il Cantone Federale di Appenzello Interno Art. 29 Costituzione per il Cantone della Confederazione Appenzello Interno Art. 29bis Costituzione per il Cantone Federale Appenzello Interno Art. 30 Costituzione per il Cantone Confederato di Appenzello Interno Art. 31 Costituzione per il Cantone Federale Appenzello Interno Art. 32 Costituzione per il Cantone Confederato di Appenzello Interno Art. 33 Costituzione per il Canton Federale Appenzello Interno Art. 34 Costituzione per il Cantone Federale Appenzello I. Rh. Art. 35 Costituzione per il Cantone Federale Appenzello I. Rh. Art. 36 Costituzione per il Cantone Federale di Appenzell I. Rh. Art. 37 Costituzione per lo Stato Federale Appenzello I. Rh. Art. 38 Costituzione per il Cantone Federale Appenzello Interno. Art. 39 Costituzione per il Cantone Confederato Appenzello Interno. Art. 40 Costituzione del Cantone Federale Appenzello I. Rh. Art. 43 Costituzione del Cantone Federale di Appenzello Interno Art. 44 Costituzione per il Cantone della Confederazione Appenzello Interno Art. 45 Costituzione per il Cantone Appenzell I. Rh. Art. 46 Costituzione per il Cantone Confederato Appenzello I. Rh. Art. 47 Costituzione per il Cantone Federale di Appenzell Interno Art. 48 Costituzione per il Cantone della Confederazione Appenzello Interno

Testo normativo (52 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. La Costituzione è quella di uno Stato popolare e di un membro della Confederazione svizzera. Il potere statale risiede essenzialmente nel popolo e viene esercitato dallo stesso durante l'assemblea cantonale.

2. Il popolo stabilisce la sua costituzione, decide sull'accettazione o il rifiuto delle leggi e procede alle elezioni spettanti all'assemblea cantonale.

3. In tutte le votazioni popolari e dei consigli, decide la maggioranza assoluta dei votanti. Ai distretti e ai comuni è lasciata la libertà di sostituire la votazione aperta alla riunione comunale con una votazione segreta alle urne. La decisione riguardo l'introduzione della votazione alle urne deve essere presa in modo segreto. Il Gran Consiglio regola quanto necessario tramite ordinanza.

Modifica della Costituzione - Disposizioni transitorie

1. La presente costituzione entra in vigore alla Landsgemeinde ordinaria del 1873, domenica, 27 aprile.

2. Tutte le leggi cantonali, ordinanze e altri decreti con contenuto normativo e con effetto vincolante generale devono essere inclusi nella raccolta delle leggi. Sono considerati abrogati se non vi erano contenuti al 1 luglio 1992.

1. Disposizioni Generali

1. La Costituzione riconosce fondamentalmente la piena libertà e garantisce di per sé i seguenti diritti: l'uguaglianza dei cittadini e di coloro che godono di pari diritti davanti alla legge e la libertà personale; inoltre, conformemente alle disposizioni generali di diritto, la libera espressione del pensiero attraverso la parola e lo scritto, così come il diritto di associazione e riunione; è inoltre sancita l'inviolabilità del diritto alla casa.

2. La libertà di commercio, di trasporto e delle attività imprenditoriali è garantita secondo il contenuto delle disposizioni pertinenti.

3. Il monopolio delle lotterie spetta al Cantone, salvo nei casi in cui è limitato per legge federale.

1. Disposizioni Generali

1. La Chiesa cattolica romana e la Chiesa evangelica riformata sono riconosciute come enti di diritto pubblico. Esse regolano autonomamente i loro affari interni.

1. Disposizioni Generali

1. La proprietà di ogni tipo, che appartenga a privati, società, corporazioni e fondazioni riconosciute dallo Stato, o comuni, è inviolabile.

2. Per scopi di interesse del cantone o di una regione del paese, può essere richiesta la cessione o l'imposizione di oneri sulla proprietà contro piena indennità. Tuttavia, l'espropriazione è consentita solo se e nella misura in cui è necessaria per raggiungere lo scopo e un accordo amichevole non è possibile o lo è solo con costi sproporzionati.

3. Disposizioni più dettagliate sono stabilite dalla legislazione.

Modifica della Costituzione - Disposizioni transitorie

1. La nuova regolamentazione della distribuzione dei seggi per il Gran Consiglio secondo l'art. 22 cpv. 2 si applica solo a partire dalle nuove elezioni nel 2023.

2. Fino alle nuove elezioni del 2023, tutti i distretti mantengono i loro attuali seggi nel Gran Consiglio, il distretto di Schwende-Rüte assumerà i seggi dei distretti di Schwende e Rüte.

3. I mandati del Gran Consiglio per il periodo 2019-2023 restano validi fino alle nuove elezioni nel 2023.

1. Disposizioni Generali

1. Lo Stato garantisce la sicurezza del patrimonio spirituale corporativo e la sua gestione e utilizzazione secondo gli scopi previsti dalla fondazione.

2. L'amministrazione del patrimonio spettante ai monasteri è tutelata dallo Stato secondo le modalità finora in vigore.

3. ...

1. Disposizioni Generali

1. Nessuno può essere privato del suo giudice costituzionale.

2. Nulla osta alle parti, previo reciproco consenso, di adire tribunali arbitrali per la risoluzione delle controversie legali.

1. Disposizioni Generali

1. Tutti i residenti del cantone, nonché le cooperative e i circoli locali, hanno il diritto di presentare i propri desideri e richieste alle autorità locali e cantonali.

1. Disposizioni Generali

1. Ogni avente diritto al voto può richiedere la modifica della Costituzione, nonché l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di leggi, presentando un'iniziativa conformemente alle disposizioni seguenti.

2. L'iniziativa può essere presentata come proposta generale o, quando non richiede la revisione totale della Costituzione, come progetto elaborato. Deve riferirsi soltanto a un determinato ambito. Se non soddisfa questo requisito, le singole materie in essa contenute devono essere trattate separatamente.

3. Con l'iniziativa non può essere richiesto nulla che sia in contrasto con il diritto federale o, a meno che non ne costituisca oggetto di modifica, con la Costituzione cantonale.

4. Se l'iniziativa viene presentata sotto forma di proposta generale e il Gran Consiglio è d'accordo, esso redige un corrispondente progetto e lo sottopone alla Landsgemeinde per accettazione o rigetto. Se il Gran Consiglio respinge la proposta generale, la presenta insieme a un eventuale controprogetto alla Landsgemeinde. Se la Landsgemeinde approva l'iniziativa o il controprogetto, il Gran Consiglio redige un progetto secondo la decisione della Landsgemeinde e lo sottopone alla Landsgemeinde per accettazione o rigetto.

5. L'iniziativa sotto forma di progetto elaborato deve essere sottoposta alla Landsgemeinde. Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto che sarà sottoposto a votazione contemporaneamente all'iniziativa.

6. Le iniziative devono essere presentate per iscritto al Gran Consiglio per esame e parere entro il 31 maggio. Devono essere sottoposte alla prossima Landsgemeinde ordinaria; i progetti che il Gran Consiglio deve elaborare in base a una pre-votazione ai sensi del comma 4 devono essere presentati alla Landsgemeinde ordinaria successiva alla pre-votazione. Il Gran Consiglio può prorogare tali termini fino a un massimo di due anni con una maggioranza di due terzi dei suoi membri, se circostanze particolari lo richiedono, come l'emanazione di nuove leggi o importanti revisioni delle costituzioni o leggi o importanti controprogetti.

7. L'ulteriore procedura per l'esercizio del diritto d'iniziativa può essere regolata con un decreto del Gran Consiglio.

1. Disposizioni Generali

1. Deliberazioni liberamente adottate dal Gran Consiglio su spese una tantum di almeno Fr. 1'000'000.-- o su prestazioni ricorrenti per almeno 4 anni di almeno Fr. 250'000.-- sono soggette a referendum obbligatorio.

2. 200 residenti del cantone aventi diritto di voto possono richiedere la decisione dell'assemblea del cantone su una deliberazione libera del Gran Consiglio se la deliberazione comporta, a discapito dello Stato, una nuova spesa una tantum di almeno Fr. 500'000.-- o una prestazione ricorrente per almeno 4 anni di almeno Fr. 125'000.-- per lo stesso oggetto. Le spese per gli stipendi del personale statale sono escluse da questo referendum facoltativo.

3. Una deliberazione soggetta a referendum acquista forza di legge se entro 30 giorni dalla sua pubblicazione ufficiale non viene presentata una richiesta legale alla commissione di stato per sottoporre a decisione dell'assemblea del cantone.

4. Le deliberazioni di spesa del Gran Consiglio non sono soggette a referendum se l'esecuzione non permette rinvii. Sulla necessità dell'urgenza decide il Gran Consiglio con voto segreto. La decisione richiede una maggioranza di due terzi dei presenti.

5. La procedura ulteriore relativa all'esecuzione del referendum facoltativo è regolata da un provvedimento del Gran Consiglio.

6. ...

1. Disposizioni Generali

1. Ogni cittadino cantonale, così come ogni svizzero domiciliato nel Cantone, è soggetto agli obblighi di leva secondo il contenuto delle disposizioni federali.

1. Disposizioni Generali

1. Modifiche del sistema fiscale spettano unicamente all'assemblea dei cittadini.

1. Disposizioni Generali

1. ...

2. Lo Stato esercita una rigorosa vigilanza sulle autorità nel loro operato e nella gestione nei vari ambiti della vita della comunità.

3. Pertanto, ha il diritto, nei casi in cui il benessere delle singole parti del territorio o dello Stato lo richieda, di intervenire negli affari comunali.

4. In particolare, gli spetta anche il diritto di impedire la distribuzione dei beni delle cooperative di utilizzo tra i singoli partecipanti al loro utilizzo.

1. Disposizioni Generali

1. La gestione del bilancio dello Stato è pubblica nella misura in cui i conti ufficiali devono essere resi noti alla chiusura dell'esercizio.

2. Tutte le leggi e i regolamenti, così come le decisioni ufficiali di interesse generale, vengono pubblicati in modo appropriato.

3. ...

4. ...

1. Disposizioni Generali

1. L'istruzione pubblica è di competenza dello Stato.

2. L'insegnamento pubblico obbligatorio nella scuola elementare è gratuito. I costi relativi devono essere sostenuti dalle comunità scolastiche con un'adeguata assistenza statale, in vista del perfezionamento del sistema scolastico elementare.

1. Disposizioni Generali

1. Sulla concessione del diritto fondiario decide il Gran Consiglio.

1. Disposizioni Generali

1. Il diritto di stabilimento è regolato ai sensi delle disposizioni federali.

Suddivisione Territoriale

1. Il Cantone svizzero di Appenzello Interno è suddiviso in cinque distretti

Appenzello, Schwende-Rüte, Schlatt-Haslen, Gonten, Oberegg.

2. Appenzello è il capoluogo del Cantone e come tale sede delle autorità cantonali.

Diritti e Doveri Pubblici dell'Individuo

1. Alle Landsgemeinden e alle assemblee comunali hanno diritto di voto tutti i cittadini svizzeri residenti nel Cantone, a condizione che abbiano compiuto 18 anni e siano iscritti nel registro elettorale.

1bis. Le comunità ecclesiastiche possono introdurre il diritto di voto e di eleggibilità per i membri della comunità stranieri con permesso di domicilio.

2. È escluso dal diritto di voto chi è soggetto a curatela totale a causa di incapacità di giudizio permanente o chi è rappresentato da una persona incaricata della protezione.

3. In questioni comunali, gli aventi diritto di voto esercitano i loro diritti nel luogo di residenza politica.

Diritti e Doveri Pubblici dell'Individuo

1. Ogni avente diritto di voto non è solo autorizzato, ma anche obbligato a partecipare a tutte le Landsgemeinden e alle assemblee pubbliche costituzionalmente previste.

Diritti e Doveri Pubblici dell'Individuo

1. Ogni avente diritto al voto è obbligato, fino al compimento del 65º anno di età, ad accettare un'elezione nella Commissione di Stato o nel Tribunale cantonale, nonché incarichi conferitigli dal Gran Consiglio, dalla Commissione di Stato, dalla comunità del distretto, della chiesa o della scuola, altresì da un tribunale, o dal consiglio distrettuale, ecclesiastico o scolastico.

2. È esonerato da questo obbligo già prima del compimento del 65º anno di età, chi è stato membro, per almeno otto anni complessivi, di un'autorità menzionata al comma 1. Inoltre, nessuno è obbligato ad assumere una di queste cariche per più di quattro anni.

3. Il Gran Consiglio è l'autorità di ricorso.

Autorità Legislativa

1. L'autorità suprema del paese è il "Landsgemeinde".

2. Essa si riunisce regolarmente l'ultimo domenica di aprile, straordinariamente su decisione del Gran Consiglio.

3. Se la Pasqua cade l'ultimo domenica di aprile, il "Landsgemeinde" si tiene la prima domenica di maggio.

Autorità Legislativa

1. La Landsgemeinde è l'autorità legislativa e suprema autorità elettorale.

2. Essa elegge annualmente

1. * La Commissione di Stato, composta da sette membri

a) il Landammann reggente, che non è rieleggibile per l'anno successivo dopo un mandato di due anni,

b) il Landammann in carica,

c) nonché il Vicepresidente, il Tesoriere, il Capo del Dipartimento Territoriale, il Capo delle Costruzioni e il Portabandiera di Stato.

2. il Tribunale del Cantone, composto da un presidente e dodici membri, con la rappresentanza di ciascun distretto da parte di un membro.

3. * ...

Autorità Legislativa

1. Il Landsgemeinde ordinario elegge, negli anni di rinnovo generale del Consiglio nazionale, il rappresentante del Cantone nel Consiglio degli Stati svizzero.

Autorità Legislativa

1. Per quanto riguarda la Landsgemeinde valgono inoltre le seguenti disposizioni

1. riceve una relazione sulle amministrazioni cantonali;

2. le Landsgemeinden straordinarie possono votare solo sugli oggetti per i quali sono state convocate.

**Autorità Amministrative - Autorità Cantonali - Gran Consiglio**

1. Il Gran Consiglio ha 50 seggi.

2. A ciascun distretto vengono inizialmente assegnati quattro seggi, calcolando 4/50 della popolazione totale. I restanti 30 seggi vengono assegnati proporzionalmente ai numeri residui di popolazione, arrotondando per difetto le frazioni. I mandati residui sono assegnati ai distretti in base alla grandezza delle frazioni arrotondate, in caso di parità decide il sorteggio.

3. La base per l'assegnazione è data dal numero di abitanti secondo il controllo cantonale della popolazione al 31 dicembre dell'anno precedente all'anno delle elezioni di rinnovo.

4. La Commissione di Stato assegna i seggi ai distretti. Il Gran Consiglio decide in via definitiva su eventuali controversie.

**Autorità Amministrative - Autorità Cantonali - Gran Consiglio**

1. Il Gran Consiglio si riunisce ordinariamente cinque volte all'anno.

2. Si riunisce straordinariamente quando il Presidente del Gran Consiglio o la Commissione di Stato lo ritengano necessario, oppure quando 10 membri del Gran Consiglio lo richiedano.

3. Il luogo delle riunioni è Appenzello. Il Consiglio può decidere di volta in volta un differente luogo di riunione.

**Autorità Amministrative - Autorità Cantonali - Gran Consiglio**

1. La convocazione della prima seduta di una nuova durata in carica avviene a opera della Commissione di Stato. Fino all'elezione del Presidente del Gran Consiglio, il membro più anziano dello stesso presiede i lavori.

2. Le sedute del Gran Consiglio sono di norma pubbliche. Le sedute segrete si svolgono nel trattamento delle domande di grazia e in casi particolari su decisione del Consiglio.

3. Il Gran Consiglio emana un regolamento interno per via di ordinanza.

**Autorità Amministrative - Autorità Cantonali - Gran Consiglio**

1. I membri della Commissione di Stato hanno diritto di parola e di proposta durante le deliberazioni del Gran Consiglio.

**Autorità Amministrative - Autorità Cantonali - Gran Consiglio**

1. Il Gran Consiglio determina il regolamento della Landsgemeinde.

2. Esso sottopone a quest'ultima i progetti di costituzione e di legge; inoltre, esamina le proposte presentate dalla Commissione di Stato, da altre autorità o da singoli aventi diritto al voto, che siano destinate ad essere risolte dal Consiglio o ad essere presentate alla Landsgemeinde.

3. Le proposte per la Landsgemeinde devono essere sottoposte al Gran Consiglio al più tardi nella terzultima sessione ordinaria prima della Landsgemeinde. Per le proposte urgenti o semplici, il Consiglio può decidere un'eccezione con una maggioranza di due terzi dei suoi membri.

**Autorità Amministrative - Autorità Cantonali - Gran Consiglio**

1. Il Gran Consiglio emana regolamenti e norme per l'esecuzione della legislazione del Cantone, e in casi subordinati anche della Confederazione.

2. Stabilisce i confini dei distretti e dei comuni.

3. Delibera sull'adesione ai concordati, decide sulle loro modifiche e sulla loro disdetta e può regolarne l'esecuzione.

4. Decide se, a nome del Cantone, debba essere esercitato il referendum (Art. 141 comma 1 Cost.) o l'iniziativa (Art. 160 comma 1 Cost.).

**Autorità Amministrative - Autorità Cantonali - Gran Consiglio**

1. Il Gran Consiglio decide sulle domande di grazia nei casi previsti dalla legge.

2. Concede il diritto fondiario.

**Autorità Amministrative - Autorità Cantonali - Gran Consiglio**

1. Il Gran Consiglio sorveglia l'andamento degli affari di tutte le autorità. Esso può regolare i diritti e i doveri delle autorità cantonali e degli impiegati, nonché stabilire l'organizzazione amministrativa cantonale, compreso il sistema tariffario. Inoltre, regola quanto necessario per la cassa di assicurazione cantonale.

2. Riceve i rapporti annuali da presentare dalla Commissione di Stato e dal Tribunale cantonale, nonché gli altri rapporti previsti dalla legislazione.

3. Decide il livello delle aliquote fiscali.

4. Stabilisce il preventivo delle entrate e delle uscite di tutte le amministrazioni e i tribunali cantonali per ogni anno amministrativo.

5. Esamina e approva annualmente i conti dello Stato.

**Autorità Amministrative - Autorità Cantonali - Gran Consiglio**

1. Il Gran Consiglio elegge per la durata di un anno

a) il Presidente, il Vicepresidente e tre scrutatori;

b) le sue commissioni.

2. Elegge il Presidente dei tribunali distrettuali e emana un regolamento di assunzione per tale ruolo.

3. Esegue ulteriori elezioni nella misura in cui è competente per legge o regolamento.

Autorità Amministrative - Autorità Cantonali - Commissione di Stato

1. La Commissione di Stato è composta dai membri designati nell'Art. 20 cpv. 2 n. 1 e eletti dall'Assemblea cantonale, i quali non possono appartenere né al Gran Consiglio né a un Consiglio distrettuale né a un tribunale o a un'autorità locale.

2. Ripartisce le pratiche di governo tra i suoi membri.

3. Esegue le leggi e le decisioni dell'Assemblea cantonale nonché i regolamenti e le deliberazioni del Gran Consiglio.

4. Gestisce le relazioni diplomatiche.

5. Svolge tutte le pratiche che spettano a un governo in quanto tale e che non sono esplicitamente assegnate a un'altra autorità costituzionale.

6. Emana le disposizioni necessarie in materia di domicilio e soggiorno.

7. Vigila in particolare sugli affari ecclesiastici e sull'amministrazione dei beni di uso collettivo.

8. Si preoccupa della sollecita risoluzione dei reclami inoltrati secondo la normativa vigente in merito all'amministrazione della giustizia e all'attività delle autorità locali.

9. Stipula accordi di programma con la Confederazione. Se gli impegni finanziari derivanti da un accordo di programma superano gli importi di cui all'Art. 7ter della Costituzione cantonale o se la stipula di un accordo richiede modifiche costituzionali, legislative o regolamentari, questi devono essere sottoposti al Gran Consiglio o all'Assemblea cantonale. In tali casi, il Gran Consiglio deve essere coinvolto nelle trattative.

10. Non possono contemporaneamente far parte della Commissione di Stato e dei tribunali

a) Due persone coniugate tra loro, che vivono in unione registrata o conducono una convivenza di fatto. Lo scioglimento del matrimonio o dell'unione registrata non elimina il motivo di esclusione;

b) Parenti in linea retta o fino al secondo grado in linea collaterale;

c) Affini in linea retta.

11. In casi di maggiore importanza, possono essere coinvolti i capi distrettuali in carica o tutti i principali.

Autorità Amministrative - Autorità Cantonali - Commissione di Stato

1. Si riunisce ogni volta che lo ritenga necessario il Landamano in carica o tre membri dell'autorità.

2. Per una deliberazione valida è richiesta la presenza di quattro membri.

Autorità Amministrative - Autorità Cantonali - Il Landammann

1. Il Landammann in carica presiede la Landsgemeinde e la Commissione Cantonale.

2. Egli sottoscrive gli atti emanati da queste autorità e custodisce il sigillo cantonale.

3. La Cancelleria del Consiglio è direttamente subordinata alle sue direttive; vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dalla Commissione Cantonale.

4. In caso di impedimento, è rappresentato dal Landammann supplente.

**Autorità Amministrative - Autorità Distrettuali - Comunità Distrettuale**

1. La comunità distrettuale è composta da tutti i cittadini del cantone e svizzeri aventi diritto di voto, ai sensi dell'Art. 16, che risiedono nel distretto.

2. Si svolge annualmente una settimana dopo la Landsgemeinde ordinaria.

3. Elegge il capitano reggente e quello supplente, gli altri membri del consiglio distrettuale, nonché un membro del tribunale distrettuale.

4. Negli anni delle elezioni generali del Consiglio nazionale, elegge i membri del Gran Consiglio spettanti al distretto conformemente all'Art. 22.

5. Nei distretti con voto a urna, le elezioni precedentemente indicate si svolgono al più tardi la terza domenica di maggio.

6. I membri uscenti del Gran Consiglio devono essere sostituiti al più presto possibile. Il nuovo membro eletto assume la durata del mandato del membro uscente.

7. I distretti possono decidere una durata del mandato di massimo quattro anni per l'elezione dei consigli distrettuali, dei membri del tribunale distrettuale e degli arbitri.

**Autorità Amministrative - Autorità Distrettuali - Comunità Distrettuale**

1. Essa comprende tutte le principali decisioni che, secondo le disposizioni di questa costituzione, sono nel interesse della comunità municipale.

**Autorità Amministrative - Autorità Distrettuali - Comunità Distrettuale**

1. In caso di elezioni avvenute in diversi collegi elettorali di parenti che, ai sensi dell'art. 30, sono esclusi dalla simultanea eleggibilità, il collegio elettorale successivo per rango dovrà procedere a una nuova elezione.

Autorità Amministrative - Autorità Distrettuali - Capitani e Consiglieri

1. Il consiglio distrettuale deve contare almeno cinque membri.

2. La comunità distrettuale può stabilire ulteriori competenze nel quadro di un regolamento.

Autorità Amministrative - Autorità Distrettuali - Capitani e Consiglieri

1. I capitani e i consiglieri si occupano dell'esecuzione delle disposizioni sovrane, dell'attuazione delle delibere emesse dal comune distrettuale, nonché della preparazione preliminare delle proposte da presentare al consiglio distrettuale, sia da parte dell'autorità stessa che da singoli individui.

Autorità Giudiziarie

1. In ogni distretto esiste un ufficio di conciliazione. La comunità del distretto elegge un conciliatore. Gli aspetti dettagliati sull'organizzazione, il funzionamento e il ruolo del conciliatore come organo della giustizia sono stabiliti dalla legislazione.

Autorità Giudiziarie

1. Il tribunale distrettuale è il tribunale di prima istanza nelle cause penali e civili soggette alla sua giurisdizione in conformità con la legislazione.

2. Al tribunale distrettuale, oltre al presidente, appartengono i giudici eletti dalle comunità distrettuali. Per l'impiego dei giudici delle misure coercitive, il Gran Consiglio può stipulare un accordo intercantonale.

3. L'organizzazione del tribunale distrettuale è determinata dalla legge.

Autorità Giudiziarie

1. Il Tribunale cantonale è l'istanza di appello in materia civile e penale contro i giudizi dei tribunali distrettuali.

2. Il Tribunale cantonale è l'istanza di ricorso amministrativa contro le decisioni delle autorità amministrative del Cantone nel campo del diritto pubblico, amministrativo e delle assicurazioni sociali.

3. L'organizzazione del Tribunale cantonale è determinata dalla legge.

Autorità Giudiziarie

1. Le udienze dei tribunali e la proclamazione delle sentenze sono pubbliche, salvo diversa disposizione di legge.

2. La capacità deliberativa dei tribunali è regolata dalla legislazione.

3. La conduzione dei verbali e il servizio di cancelleria presso i tribunali sono regolati dalla legislazione.

Autorità Giudiziarie

1. I membri dei tribunali non possono appartenere contemporaneamente a più di un'autorità giudiziaria nel Cantone.

2. I membri della Commissione di Stato, del Gran Consiglio e i consigli distrettuali non possono appartenere ad alcuna autorità giudiziaria nel Cantone.

3. I rappresentanti di parte professionali non sono eleggibili come mediatori.

Autorità Giudiziarie

1. L'intera organizzazione della giustizia civile, penale e amministrativa e la procedura sono, inoltre, regolate dalla legislazione nell'ambito della Costituzione. Questa può anche stabilire disposizioni integrative, nella misura in cui non siano in contrasto con la Costituzione.

2. La valutazione dei casi di diritto civile e penale (contravvenzioni) può essere affidata dalla legislazione anche ad autorità o uffici non giudiziari.

Autorità Locali: Affari Ecclesiastici e Scolastici

1. Le comunità ecclesiastiche e scolastiche sono costituite dai membri aventi diritto di voto secondo l'art. 16.

2. Si riuniscono ordinariamente una volta all'anno; straordinariamente su convocazione dei loro consigli ecclesiastici e scolastici.

3. Esse eleggono i consigli ecclesiastici e scolastici.

4. I consigli ecclesiastici e scolastici sono composti da cinque a nove membri.

5. Le comunità ecclesiastiche ricevono un rapporto annuale sulla gestione contabile delle loro amministrazioni. Determinano, senza compromettere i fondi, la copertura delle spese che non possono essere coperte dai proventi, e allo stesso modo stabiliscono l'esecuzione di costruzioni di maggiore importanza.

6. Con un concordato con un altro cantone può essere stabilito che i residenti di entrambi i cantoni, che professano la confessione romano-cattolica o quella evangelica-riformata, siano riconosciuti dalle comunità ecclesiastiche nell'altro cantone come membri della comunità a pieno titolo e con tutti i diritti e doveri.

Autorità Locali: Affari Ecclesiastici e Scolastici

1. Ai consigli ecclesiastici e scolastici compete la direzione delle amministrazioni loro affidate, in particolare la promozione fruttuosa degli scopi in esse insiti.

Modifica della Costituzione

1. La costituzione può essere modificata in qualsiasi momento, in tutto o in parte.

2. Il Gran Consiglio può presentare all'Assemblea del Paese proposte di revisione parziale. Per tali revisioni occorre votare separatamente per ciascun argomento che non sia collegato agli altri.

3. Per le iniziative di revisione parziale si applicano per analogia le disposizioni dell'articolo 7bis.

4. Se una revisione totale è proposta dal Gran Consiglio o attraverso un'iniziativa, l'Assemblea del Paese deve prima decidere se procedere o meno con tale revisione. Se l'Assemblea del Paese decide per la revisione totale, il Gran Consiglio redige una nuova costituzione e la presenta all'Assemblea del Paese al più tardi nella terza riunione ordinaria successiva alla votazione preliminare. Questo termine può essere adeguatamente prorogato durante la seconda riunione ordinaria successiva alla votazione preliminare.

5. Le revisioni totali e parziali della costituzione devono essere trattate dal Gran Consiglio in due letture.

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