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Legge sulla vigilanza della LPP e delle fondazioni (G-BVSA) - Nome, forma giuridica e sede (G-BVSA)

19 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Argovia
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Indice delle disposizioni (19)

Testo normativo (19 Articoli)

1. Introduzione

1. L'Autorità di Vigilanza delle Fondazioni e della Previdenza Professionale di Argovia (BVSA) è un ente autonomo di diritto pubblico.

2. Il Consiglio di Stato stabilisce la sede dell'ente.

1. Introduzione

1. L'Autorità di Vigilanza BVSA è l'autorità di vigilanza competente secondo la legislazione federale per

a) gli istituti di previdenza e gli enti che per loro finalità servono alla previdenza professionale, con sede nel Cantone,

b) * le fondazioni che, secondo le loro determinazioni, appartengono al Cantone di Argovia o a un comune argoviese e che non operano nel campo della previdenza del personale.

Organizzazione, Competenza, Finanze

1. Organi della BVSA sono

a) Consiglio di amministrazione,

b) Direzione,

c) Organo di revisione.

Organizzazione, Competenza, Finanze

1. Il consiglio di amministrazione è l'organo supremo della BVSA.

2. Esso è composto da tre a cinque membri. Il consiglio di governo elegge il presidente o la presidente e gli altri membri per un mandato di un anno.

2bis Sono eleggibili le persone che all'inizio del mandato non abbiano compiuto il 70º anno di età e che non siano state membri del consiglio di amministrazione per più di 16 anni.

3. Il consiglio di amministrazione assume la direzione strategica dell'ente e garantisce la supervisione della gestione. Sono di sua competenza in particolare

a) elezione del direttore o della direttrice,

b) elezione dell'organo di revisione,

c) approvazione del budget e del piano finanziario nonché approvazione del conto annuale e del rapporto annuale,

d) trasmissione del conto annuale e del rapporto annuale nonché di una valutazione del rischio finanziario, insieme al rapporto dell'organo di revisione, al consiglio di governo,

e) emanazione di disposizioni esecutive sulla sorveglianza della previdenza professionale e delle fondazioni,

f) emanazione di un regolamento delle tasse,

g) emanazione di un regolamento interno,

h) emanazione di disposizioni sul diritto del personale nell'ambito della legislazione cantonale sul personale,

i) emanazione di un regolamento sulla retribuzione dei membri del consiglio di amministrazione.

4. L'elezione dell'organo di revisione secondo il comma 3 lett. b richiede l'approvazione del consiglio di governo.

Organizzazione, Competenza, Finanze

1. La Direttrice o il Direttore della BVSA

a) è responsabile della gestione operativa,

b) partecipa di norma alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con voce consultiva,

c) svolge tutte le ulteriori mansioni che non sono attribuite ad altri organi.

Organizzazione, Competenza, Finanze

1. Il revisore della BVSA garantisce l'adempimento indipendente dei suoi compiti.

2. Verifica annualmente se

a) il bilancio annuale è conforme alle disposizioni di legge e ai principi contabili riconosciuti,

b) esiste un sistema di controllo interno che tenga conto dei rischi specifici della BVSA.

3. Presenta al consiglio di amministrazione un rapporto scritto sui procedimenti e sui risultati della verifica e formula una proposta.

4. La durata dell'incarico del revisore è di massimo tre esercizi. Una rielezione è possibile in analogia con le disposizioni della Legge federale concernente il complemento del Codice civile svizzero (Parte quinta: Diritto delle obbligazioni) del 30 marzo 1911 per la revisione ordinaria.

Organizzazione, Competenza, Finanze

1. I dipendenti della BVSA devono essere assicurati presso un istituto BVG, che non è soggetto alla loro supervisione.

Organizzazione, Competenza, Finanze

1. Per il finanziamento, il Cantone mette a disposizione della BVSA un capitale di dotazione di massimo Fr. 2 milioni.

2. La BVSA corrisponde interessi sul capitale di dotazione secondo il tasso per le obbligazioni dei Cantoni, basato sulle statistiche dei tassi della Banca Nazionale Svizzera, con un margine di gestione e rischio aggiuntivo dello 0,5%.

3. La BVSA può rimborsare il capitale di dotazione in qualsiasi momento, interamente o parzialmente.

Organizzazione, Competenza, Finanze

1. La BVSA è gestita in base a principi commerciali per coprire i costi.

2. A tal fine, essa riscuote

a) tasse annuali di vigilanza,

b) tasse per le singole verifiche, disposizioni e altri servizi.

3. La tassa di vigilanza è calcolata in base al patrimonio lordo. Dalle strutture collettive e congiunte viene riscosso un supplemento forfettario.

4. Le tasse per verifiche, disposizioni e servizi vengono calcolate secondo il dispendio, entro i limiti previsti dal regolamento sulle tasse.

5. L'importo delle tasse è stabilito nel regolamento sulle tasse.

Organizzazione, Competenza, Finanze

1. Le imposte spettanti alla Commissione di Supervisione Federale vengono raccolte dalla BVSA presso gli istituti di previdenza e trasferite alla Commissione di Supervisione Federale in conformità alle disposizioni del diritto federale.

Organizzazione, Competenza, Finanze

1. Eventuali eccedenze di bilancio devono essere assegnate alle riserve.

2. Le riserve possono raggiungere al massimo l'importo di un fatturato medio annuale, calcolato sulla base dei due esercizi precedenti rispettivamente.

Organizzazione, Competenza, Finanze

1. L'BVSA dispone di un budget e di un piano finanziario, nonché di una contabilità finanziaria e gestionale.

2. Il bilancio annuale è redatto e strutturato secondo i principi della corretta contabilità. Esso include uno stato patrimoniale, un conto economico e un allegato.

Organizzazione, Competenza, Finanze

1. Il Consiglio Direttivo esercita la vigilanza sulla BVSA.

2. I regolamenti adottati dal Consiglio di Amministrazione devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Compiti

1. Nell'ambito della vigilanza sugli istituti di previdenza secondo la LPP, la BVSA adempie a tutti i compiti che, secondo il diritto previdenziale federale, rientrano nella competenza dell'autorità di vigilanza cantonale.

Compiti

1. Il BVSA verifica in particolare

a) il bilancio annuale e la contabilità,

b) le investimenti di capitale,

c) i benefici per i destinatari,

d) la composizione degli organi della fondazione,

e) gli atti costitutivi e i regolamenti della fondazione,

f) la liquidazione.

2. Nel suo esame secondo il comma 1, si limita a un controllo giuridico. L'abuso e l'eccesso di discrezionalità sono considerati violazioni del diritto.

3. Prende le misure necessarie per correggere le carenze osservate, qualora gli organi della fondazione non agiscano nell'ambito della discrezionalità dovuta.

4. Può modificare l'organizzazione o lo scopo di una fondazione (art. 85, 86 e 86a CC) e decide sulla liquidazione di tali fondazioni (art. 88 comma 1 CC).

Diritto applicabile e amministrazione della giustizia

1. È applicabile il diritto del cantone di sede.

Diritto applicabile e amministrazione della giustizia

1. Contro le decisioni della BVSA è possibile presentare ricorso al tribunale amministrativo, a meno che il diritto federale non preveda un altro rimedio giuridico.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il mandato del consiglio di amministrazione, eletto in base al regolamento transitorio per la vigilanza sugli istituti di previdenza e fondazioni nel Cantone Argovia del 29 giugno 2011, dura fino al 31 dicembre 2013.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il consiglio del governo determina la data di entrata in vigore.

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