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Regolamento interno dell'Autorità di vigilanza sulle fondazioni e la BVG di Argovia (Geschäftsreglement BVSA) - Principi fondamentali

19 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Argovia
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Indice delle disposizioni (19)

Testo normativo (19 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Le funzioni, le competenze e la composizione del consiglio di amministrazione della BVSA, un ente autonomo di diritto pubblico, sono disciplinati dal § 4 G-BVSA.

2. ...

1. Disposizioni Generali

1. Tutti gli organi dell'istituzione sono obbligati a recedere quando vengono trattati affari che riguardano i loro propri interessi o gli interessi di persone fisiche o giuridiche a loro vicine. Di conseguenza, i singoli membri degli organi non possono concludere contratti contemporaneamente per se stessi e per la BVSA.

**Compiti e Organizzazione - Consiglio di Amministrazione**

1. ...

2. Il consiglio di amministrazione si costituisce autonomamente nell'ambito del G-BVSA.

3. Il consiglio di amministrazione nomina una segretaria o un segretario. Questa persona non deve necessariamente essere membro del consiglio di amministrazione.

Compiti e Organizzazione - Consiglio di Amministrazione

1. I membri del consiglio di amministrazione firmano collettivamente a due, sia con un altro membro del consiglio di amministrazione che con un'altra persona alla quale il consiglio di amministrazione ha conferito il diritto di firma.

Compiti e Organizzazione - Consiglio di Amministrazione

1. La presidenza è assunta dalla Presidente o dal Presidente o, in caso di loro impedimento, da un altro membro.

2. Il o la Presidente può invitare ulteriori persone (esperte o esperti del settore) alle riunioni del consiglio di amministrazione. Questi possono fornire pareri tecnici e rispondere alle domande del consiglio di amministrazione, ma non hanno diritto di voto.

3. ...

**Compiti e Organizzazione - Consiglio di Amministrazione**

1. Il consiglio di amministrazione si riunisce ogni volta che gli affari lo richiedono, tuttavia almeno quattro volte all'anno.

2. La convocazione avviene per iniziativa della presidentessa o del presidente o, in caso di loro impedimento, di un altro membro. Ogni membro può richiedere, indicando i motivi, la convocazione immediata di una riunione.

3. La convocazione avviene almeno sette giorni prima del giorno della riunione (il giorno della riunione non è incluso nel conto). In casi urgenti, questo termine può essere ridotto. Giorno, ora e luogo della riunione, così come l'ordine del giorno (trattande), devono essere indicati nella convocazione.

1. Compiti e Organizzazione - Consiglio di Amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è atto a deliberare quando sono presenti almeno tre membri, la rappresentanza è esclusa.

2. Le votazioni avvengono in modo palese. Perché le delibere siano valide, sono necessarie almeno due voti favorevoli. L'astensione è consentita. In caso di parità di voti, una proposta si considera respinta.

**Compiti e Organizzazione - Consiglio di Amministrazione**

1. In caso di necessità urgente di azione, la presidente o il presidente, o in caso di sua impedimento un altro membro del consiglio di amministrazione, ciascuno con l'approvazione di un ulteriore membro, può prendere una decisione presidenziale. Questa deve essere portata all'attenzione del consiglio di amministrazione nella successiva riunione.

2. La o il presidente può, in casi giustificati, permettere la partecipazione telefonica a una riunione del consiglio di amministrazione (colloquio in conferenza) o tramite un mezzo di comunicazione simile. Tale partecipazione via telecomunicazione è considerata equivalente alla presenza fisica del membro interessato alla riunione.

3. Le delibere possono essere prese anche per via circolare, salvo quando un membro richieda la discussione in una riunione. Devono essere incluse nel verbale della riunione successiva.

4. ...

**Compiti e Organizzazione - Consiglio di Amministrazione**

1. Delle trattative e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto un verbale.

2. La segretaria o il segretario del Consiglio di Amministrazione redige il verbale. In caso di loro assenza, la presidente o il presidente nomina una verbalizzante o un verbalizzante.

3. I verbali devono essere numerati e contengono di norma per ogni punto all'ordine del giorno una presentazione delle basi, delle proposte (controproposte) e delle deliberazioni. Su richiesta di un membro, i voti discorsi espressi vengono verbalizzati.

4. Il verbale deve essere firmato dalla presidente o dal presidente e dalla verbalizzante o dal verbalizzante. Il verbale deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione nella successiva riunione.

1. Compiti e Organizzazione - Consiglio di Amministrazione

1. I membri adempiere ai loro compiti con la massima diligenza e tutelano gli interessi dell'ente in buona fede.

2. I membri devono rivelare al consiglio di amministrazione le loro relazioni con fondazioni nel settore classico e fondazioni o altre istituzioni nell'ambito della previdenza professionale per il BVG, nonché con imprese che consigliano tali fondazioni o istituzioni o forniscono loro altri servizi. In caso di dubbio, il consiglio di amministrazione decide sulla compatibilità di un'attività di un membro con i compiti del BVSA.

3. I membri del consiglio di amministrazione non possono in particolare assumere le seguenti funzioni o attività presso istituzioni BVG o fondazioni classiche, che sono sotto la supervisione del BVSA

a) Funzione di gestione o attività di consulenza presso istituzioni BVG,

b) Attività di revisione o consulenza presso istituzioni BVG,

c) Attività di revisione o consulenza presso fondazioni classiche.

4. Per la presidente o il presidente è esclusa la funzione come membro o presidente di un consiglio di fondazione di fondazioni classiche, che sono sotto la supervisione del BVSA.

5. Per i membri, la funzione come membro o presidente di un consiglio di fondazione di fondazioni classiche è consentita per un massimo di una fondazione sotto la supervisione del BVSA.

6. I membri devono comunicare eventuali conflitti di interesse alla presidente o al presidente. Il consiglio di amministrazione decide se esiste un motivo di astensione.

Compiti e Organizzazione - Consiglio di Amministrazione

1. I membri e la segretaria o il segretario sono obbligati alla riservatezza su tutte le questioni relative alla BVSA.

1. Compiti e Organizzazione - Consiglio di Amministrazione

1. Nelle riunioni del consiglio di amministrazione, tutti i membri così come le persone incaricate della direzione sono obbligate a fornire informazioni.

2. Al di fuori delle riunioni del consiglio di amministrazione, ogni membro può richiedere informazioni sullo svolgimento degli affari e su singoli affari alle persone incaricate della direzione o ad altre persone competenti, nonché partecipare a riunioni interne della BVSA.

3. Se necessario per l'adempimento di un compito, ogni membro può richiedere che gli siano presentati libri e documenti.

**Compiti e Organizzazione - Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione ha, oltre ai compiti indicati nel § 4 comma 3 G-BVSA e in applicazione analogica dell'Art. 716a della Legge federale del 30 marzo 1911 sul completamento del Codice civile svizzero (Quinta parte: Codice delle obbligazioni) le seguenti funzioni non trasferibili e inalienabili

a) * ...

b) * ...

c) la definizione dell'organizzazione,

d) lo sviluppo della contabilità, del controllo finanziario e della pianificazione finanziaria,

e) * ...

f) * ...

g) * ...

h) * ...

i) la supervisione delle persone incaricate della gestione aziendale, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle leggi, degli statuti, dei regolamenti e delle istruzioni,

j) * ...

k) * ...

l) * ...

m) * ...

n) * ...

2. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione è espressamente competente per i seguenti compiti

a) Conclusione, modifica e risoluzione di contratti con terzi di particolare importanza per l'istituzione,

b) Gestione delle controversie legali di particolare importanza per l'istituzione (inizio dei processi, rivendicazione di richieste di risarcimento, conclusione di transazioni) e nomina di un rappresentante legale,

c) Determinazione delle procure per la BVSA mediante delibera.

Compiti e Organizzazione - Consiglio di Amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione stabilisce le competenze per la comunicazione esterna.

**Compiti e Organizzazione - Consiglio di Amministrazione**

1. La presidente o il presidente dirige il consiglio di amministrazione ed è responsabile della preparazione e dell'esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione, nonché della supervisione degli affari correnti.

2. Rappresenta la BVSA nei confronti del consiglio di governo e del Gran Consiglio e delle sue commissioni.

3. In caso di eventi significativi che richiedono un'azione urgente, la presidente o il presidente avvia immediatamente le misure provvisorie necessarie e convoca senza indugio una riunione.

4. Riferisce regolarmente al consiglio di amministrazione, almeno in ogni riunione, e anche tra di esse in caso di eventi significativi.

5. Può delegare compiti ad altri membri.

Compiti e Organizzazione - Direzione Aziendale

1. La classificazione salariale e la remunerazione della direzione sono stabilite dal consiglio di amministrazione nel rispetto delle disposizioni di diritto del personale del cantone e disciplinate in un contratto di lavoro.

2. All'inizio del nuovo anno solare, la remunerazione della direzione aumenta generalmente in misura proporzionale all'aumento percentuale della massa salariale fissata dal Gran Consiglio per il personale dell'amministrazione cantonale, fino al raggiungimento del massimo della fascia salariale.

3. Il consiglio di amministrazione è autorizzato a regolare l'adeguamento della remunerazione in modo diverso in situazioni particolari, tenendo conto dell'aumento della massa salariale dell'istituto come deciso dal Gran Consiglio.

4. La decisione di assegnare un premio alla direzione è presa dal consiglio di amministrazione nel rispetto del volume percentuale dei premi stabilito per il personale dell'amministrazione cantonale.

Compiti e Organizzazione - Direzione Aziendale

1. La Direttrice o il Direttore generale informa il Consiglio di amministrazione regolarmente, in particolare a ogni riunione del Consiglio di amministrazione, per iscritto e oralmente sull'andamento degli affari nonché sugli affari importanti e le misure adottate. Inoltre, riferisce sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione. Gli eventi significativi che richiedono un'azione urgente devono essere portati all'attenzione dei membri del Consiglio di amministrazione immediatamente e in modo adeguato.

2. La Direttrice o il Direttore generale presenta al Consiglio di amministrazione, ogni anno entro e non oltre la fine di febbraio, la relazione di gestione inclusa la rendicontazione annuale per l'esercizio appena trascorso.

3. La Direttrice o il Direttore generale presenta al Consiglio di amministrazione, ogni anno entro e non oltre la fine dell'anno, il budget per il prossimo esercizio e una pianificazione finanziaria.

Compiti e Organizzazione - Personale Residuo

1. Il Consiglio di amministrazione effettua l'inquadramento salariale e le modifiche relative all'inquadramento salariale del restante personale nel rispetto delle disposizioni in materia di personale del Cantone e nell'ambito del bilancio approvato.

2. Le indennità e gli aumenti salariali per il restante personale sono determinati dalla Direttrice o dal Direttore generale nell'ambito dell'aumento della massa salariale deciso dal Gran Consiglio.

3. La ripartizione tra aumento individuale e generale è effettuata in conformità con le norme applicabili al personale dell'amministrazione cantonale.

4. In merito all'assegnazione di premi al restante personale, decide il Consiglio di amministrazione su proposta della Direttrice o del Direttore generale.

Disposizioni finali

1. Questo regolamento è stato adottato dal consiglio di amministrazione nella sua riunione del 21 novembre 2011 ed entrerà in vigore immediatamente, subordinatamente all'approvazione del consiglio di governo.

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