Disposizioni d'esecuzione sulla vigilanza LPP e sulle fondazioni di Argovia (Ausführungsbestimmungen BVSA) - Consultazione delle relazioni annuali
Indice delle disposizioni (9)
Testo normativo (9 Articoli)
1. Le istituzioni di previdenza professionale devono presentare spontaneamente alla BVG e all'autorità di vigilanza delle fondazioni del Cantone Argovia (BVSA), entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, il rapporto annuale debitamente firmato con la documentazione necessaria per il controllo.
2. In caso di scopertura di un'istituzione di previdenza professionale ai sensi dell'art. 44 dell'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP2) del 18 aprile 1984, il rapporto annuale deve essere presentato alla BVSA entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
3. La BVSA può prescrivere l'uso di determinati moduli per la rendicontazione.
4. La BVSA verifica i documenti di rendicontazione annuale delle istituzioni di previdenza professionale. Essa svolge i compiti conformemente all'art. 62 della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) del 25 giugno 1982.
1. I regolamenti emanati dopo la costituzione della fondazione e le loro modifiche devono essere presentati alla BVSA allegando i verbali firmati.
2. La BVSA verifica che i regolamenti e le loro modifiche siano stati adottati legittimamente e che siano conformi alla legge e all'atto costitutivo della fondazione.
1. Le fondazioni devono presentare ogni anno all'autorità di vigilanza sulle fondazioni, senza sollecitazione e validamente firmate, entro 6 mesi dalla fine dell'esercizio contabile
a) * ...
b) * il bilancio annuale approvato dal consiglio di fondazione e validamente sottoscritto, composto da stato patrimoniale e conto economico con i dati dell'anno precedente e l'allegato,
c) * il verbale relativo all'approvazione del bilancio annuale,
d) * il rapporto dell'organo di revisione, se prescritto per legge o previsto nell'atto di fondazione o nel regolamento,
e) * un'eventuale relazione sulla situazione ai sensi dell'art. 961c della legge federale concernente il complemento del Codice civile svizzero (Parte quinta: Diritto delle obbligazioni) del 30 marzo 1911[4],
f) * per le società controllate principalmente dalla fondazione, anche il bilancio annuale e il rapporto dell'organo di revisione della società controllata e, se del caso, il bilancio consolidato,
g) * eventuali altri documenti richiesti dall'autorità di vigilanza sulle fondazioni, in particolare il rapporto completo in caso di revisione ordinaria.
2. L'autorità di vigilanza sulle fondazioni può richiedere alle fondazioni tutti i chiarimenti utili, in particolare può esaminare tutti i documenti come libri, giustificativi, corrispondenze, verbali e, se necessario, ottenere a spese della fondazione il parere di un esperto.
3. Essa può prescrivere l'uso di determinati moduli per la rendicontazione, nonché informazioni specifiche nell'allegato al bilancio annuale.
1. Con la domanda di modifica dell'atto di fondazione o dello scioglimento organizzativo senza liquidazione devono essere presentati alla BVSA
a) * su espressa richiesta della BVSA la versione valida dell'atto di fondazione,
b) * la delibera dell'organo competente della fondazione con il testo delle modifiche o una richiesta del fondatore, nonché i relativi verbali.
2. ...
3. Dopo lo scioglimento della fondazione, la BVSA approva il rendiconto finale e autorizza il responsabile del registro delle imprese alla cancellazione.
1. Con la domanda di accertamento della revoca e autorizzazione alla liquidazione deve essere presentato alla BVSA un elenco sull'uso previsto del patrimonio della fondazione insieme ai relativi verbali.
2. Dopo l'approvazione della domanda, la BVSA sorveglia l'esecuzione della liquidazione, approva il bilancio finale e autorizza l'ufficio del registro delle imprese alla cancellazione della fondazione.
1. L'autorità di vigilanza può esonerare una fondazione dall'obbligo di designare un ufficio di revisione se sono soddisfatte le condizioni secondo l'art. 83b comma 2 del Codice Civile Svizzero (CCS) del 10 dicembre 1907 e il regolamento sull'ufficio di revisione delle fondazioni del 24 agosto 2005, e se si presentano situazioni finanziarie semplici. Il provvedimento deve essere comunicato all'ufficio del registro di commercio. L'esonero può essere revocato in qualsiasi momento.
2. Se la fondazione è esonerata dall'obbligo di designare un ufficio di revisione, deve confermare annualmente che
a) il bilancio annuale è completo e tutti i fatti e le circostanze pertinenti sono rappresentati conformemente alla legge (dichiarazione di completezza),
b) il patrimonio è stato utilizzato conformemente allo scopo e
c) le condizioni per l'esonero continuano ad essere soddisfatte.
3. Se la fondazione designa volontariamente un ufficio di revisione, il suo rapporto deve essere allegato alla documentazione di rendicontazione.
1. La BVSA adempie ai compiti in modo analogo secondo l'art. 62 BVG. A tal fine, essa dispone in modo analogo dei mezzi di sorveglianza ai sensi dell'art. 62a BVG.
1. L'Autorità di Sorveglianza delle Fondazioni (BVSA) tiene un registro di tutte le fondazioni classiche soggette a vigilanza ai sensi del Capitolo 2. Il registro contiene il nome, la sede e lo scopo delle fondazioni, nonché la data di costituzione della fondazione e della presa in carico della vigilanza.
1. Queste disposizioni esecutive sono state adottate dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 22 aprile 2013 e, fatte salve l'approvazione da parte del Consiglio di Governo, entreranno in vigore il 1° agosto 2013.