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Accordo tra la Confederazione e i Cantoni sull'armonizzazione e la messa a disposizione congiunta della tecnologia e dell'informatica di polizia in Svizzera (PTI-Vereinbarung, VPTI) - Oggetto dell'Accordo (VPTI)

36 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Argovia
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Indice delle disposizioni (36)

Art. 1 Accordo PTI, VPTI - Oggetto dell'Accordo Art. 2 Accordo PTI, VPTI Art. 3 Accordo PTI, VPTI - Forma giuridica e Scopo Art. 4 Accordo PTI, VPTI - Organi Art. 5 Accordo PTI, VPTI - Relazione tra gli organi Art. 6 Accordo PTI, VPTI - Assemblea Strategica Art. 7 Accordo PTI, VPTI Art. 8 Accordo PTI, APTI Art. 9 Accordo PTI, VPTI - Comitato Operativo Art. 10 Accordo PTI, APTI - Fornitore di Servizi Art. 11 Accordo PTI, VPTI - Organo di Revisione Art. 12 Accordo PTI, VPTI - Gruppi Specialistici Art. 13 Accordo PTI, VPTI Art. 14 Accordo PTI, VPTI - Regolamento aziendale e finanziario Art. 15 Accordo PTI, APTI - Diritto di firma e iscrizione nel registro di commercio Art. 16 Accordo PTI, VPTI Art. 17 Accordo PTI, VPTI - Destinatari delle prestazioni con status di parte Art. 18 Accordo PTI, VPTI - Beneficiari senza status di parte Art. 19 Accordo PTI, VPTI Art. 20 Accordo PTI, VPTI - Preventivo Art. 21 Accordo PTI, VPTI - Costi Generali Art. 22 Accordo PTI, VPTI - Costi del Progetto Art. 23 Accordo PTI, VPTI - Profitto e Patrimonio Art. 24 Accordo PTI, VPTI - Tenuta della contabilità e rendicontazione Art. 25 Accordo PTI, VPTI Art. 26 Accordo PTI, APTI - Conclusione dell'Accordo ed Entrata in Vigore Art. 27 Accordo PTI, VPTI - Adesione Art. 28 Accordo PTI, VPTI - Costituzione di PTI Svizzera Art. 29 Accordo PTI, VPTI - Prosecuzione dell'approvvigionamento di prodotti HPI senza la firma di questo accordo Art. 30 Accordo PTI, VPTI - Modifica di tale accordo Art. 31 Accordo PTI, VPTI - Recesso Art. 32 Accordo PTI, VPTI Art. 33 Accordo PTI, VPTI - Scioglimento di PTI Svizzera Art. 34 Accordo PTI, VPTI Art. 35 Accordo PTI, VPTI Art. 36 Accordo PTI, VPTI - Risoluzione delle controversie

Testo normativo (36 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Questo accordo regola la collaborazione tra i cantoni che sono parte di questo accordo, nonché tra questi cantoni e le agenzie federali coinvolte nel settore della tecnologia e informatica della polizia (PTI).

2. Regola in particolare la fondazione e il funzionamento dell'ente «PTI Svizzera».

3. Alla PTI appartengono in particolare

a. mezzi operativi di polizia;

b. soluzioni informatiche che servono in particolare per la comunicazione, nonché per la gestione comune e lo scambio di dati per l'adempimento di compiti di polizia e compiti pubblici correlati.

1. Disposizioni Generali

1. Le parti di questo accordo mirano all'armonizzazione delle PTI e, dove è opportuno, alla loro fornitura congiunta.

2. PTI Svizzera e i suoi partner, in particolare le parti di questo accordo, garantiscono l'informazione reciproca e il coordinamento delle attività, in particolare per quanto riguarda le attività di approvvigionamento, l'architettura informatica, la protezione dei dati e la sicurezza delle informazioni. A tal fine, garantiscono in particolare che le loro autorità a tutti i livelli, così come gli organi di PTI Svizzera

a. si informino reciprocamente in anticipo sui progetti in corso e pianificati;

b. verifichino i progetti pianificati e in corso per la loro rilevanza per le applicazioni e i sistemi interessati di PTI Svizzera nonché di Confederazione e Cantoni e tengano conto degli interessi delle altre entità quando conducono progetti propri.

«PTI Svizzera»

1. PTI Schweiz è un ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria e sede nella città di Berna.

2. Serve l'armonizzazione e la fornitura congiunta del PTI. Le sue attività possono includere in particolare la pianificazione, l'approvvigionamento, l'implementazione, lo sviluppo continuo e l'operazione di prodotti del PTI.

3. Fornisce i suoi servizi principalmente alle parti di questo accordo.

4. Può mettere a disposizione i suoi prodotti a ulteriori utenti basati su accordi

a. enti pubblici svizzeri, così come il Principato del Liechtenstein e le loro organizzazioni comuni;

b. unità amministrative decentrate degli enti pubblici di cui alla lettera a, così come privati coinvolti nell’espletamento di compiti di polizia o ai quali sono affidati compiti pubblici affini alla polizia, nella misura in cui abbiano necessità dei prodotti per l'esecuzione dei loro compiti legali.

5. Persegue esclusivamente interessi pubblici a favore degli enti pubblici.

6. Collabora con organizzazioni straniere con un fine analogo.

«PTI Svizzera»

1. Gli organi di PTI Svizzera sono

a. l'assemblea strategica;

b. il comitato strategico;

c. l'assemblea operativa;

d. il comitato operativo;

e. il fornitore di prestazioni;

f. i gruppi specializzati;

g. l'organo di revisione.

2. Nella composizione degli organi si deve tener conto che le regioni del paese e le regioni linguistiche siano adeguatamente rappresentate.

3. La durata del mandato dei membri eletti degli organi secondo il paragrafo 1 lettere b, d, e, nonché dell'organo di revisione, è di quattro anni.

Società «PTI Svizzera»

1. L'assemblea strategica ha la supervisione sul comitato strategico e la supervisione generale sugli altri organi.

2. Il comitato strategico ha la supervisione sull'assemblea operativa, la quale ha la supervisione sul comitato operativo, e quest'ultimo sul fornitore di servizi e sui gruppi specializzati.

3. Ogni organo di supervisione può in particolare

a. incaricare gli organi subordinati di lavori preparatori per l'adempimento delle proprie funzioni;

b. impartire istruzioni agli organi subordinati sull'adempimento delle loro funzioni.

4. L'organo supervisato può presentare richieste al proprio organo di supervisione.

5. I due comitati preparano le pratiche per la loro rispettiva assemblea e convocano le assemblee.

6. I gruppi specializzati possono presentare richieste al fornitore di servizi a favore dei comitati e delle assemblee.

7. La società di revisione è indipendente dagli altri organi.

Società «PTI Svizzera»

1. L'assemblea strategica è l'organo supremo di PTI Svizzera.

2. I suoi membri sono le direttrici e i direttori cantonali di giustizia e polizia, i cui cantoni sono parti di questo accordo, il capo del DFGP nonché la presidente o il presidente della Conferenza delle Direttrici e dei Direttori della Sicurezza Urbana (CDDS).

3. L'assemblea strategica elegge la sua presidente o il suo presidente e la vicepresidente o il vicepresidente.

«PTI Svizzera»

1. Il Comitato Strategico è l'organo decisionale strategico di PTI Svizzera.

2. Esso è composto da

a. due membri della Conferenza dei Direttori e delle Direttrici cantonali di Giustizia e Polizia (KKJPD);

b. il Segretario Generale o la Segretaria Generale della KKJPD;

c. due rappresentanti della Conferenza dei Comandanti e delle Comandanti cantonali di Polizia (KKPKS);

d. un rappresentante ciascuno del Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia (EJPD), del Dipartimento Federale delle Finanze (EFD) e del Dipartimento Federale della Difesa, della Protezione della Popolazione e dello Sport (VBS).

3. L'Assemblea Strategica elegge i membri cantonali in conformità al paragrafo 1 lettere a-c, nonché il Presidente o la Presidente e il Vicepresidente o la Vicepresidente. Il Consiglio Federale elegge i rappresentanti della Confederazione.

Società «PTI Svizzera»

1. L'Assemblea operativa è l'organo supremo di PTI Svizzera per le questioni che non rientrano nella competenza degli organi strategici; resta salva la sorveglianza da parte degli organi strategici.

2. I suoi membri sono

a. i comandanti delle polizie cantonali, i cui cantoni sono parte di questo accordo;

b. il comandante della polizia municipale di Zurigo, se il Cantone di Zurigo è parte di questo accordo;

c. il presidente dell'Associazione Svizzera dei Comandanti di Polizia Cittadini (SVSP);

d. il direttore dell'Istituto Svizzero di Polizia (SPI);

e. i direttori dell'Ufficio federale di polizia (fedpol), dell'Ufficio federale della protezione della popolazione (BABS) e dell'Amministrazione federale delle dogane (EZV).

3. Se la stessa persona riveste due ruoli ai sensi del paragrafo 2, rappresenta nell'assemblea operativa soltanto una delle due autorità. L'assemblea strategica elegge un'altra persona per rappresentare l'altra autorità.

4. L'assemblea operativa elegge la sua presidente o il suo presidente, nonché la vice presidente o il vice presidente.

«PTI Svizzera»

1. Il comitato operativo è l'organo di gestione operativa di PTI Svizzera.

2. Esso svolge tutti i compiti che non sono assegnati a un altro organo.

3. È composto da

a. la presidente o il presidente; deve essere membro della KKPKS;

b. un'esperta o un esperto in finanza;

c. una giurista o un giurista;

d. un rappresentante per ciascuno dei seguenti

1. il Concordato di cooperazione di polizia della Svizzera romanda e del Ticino (CCPC RBT), il Concordato di polizia della Svizzera nordoccidentale (PKNW), il Concordato di polizia della Svizzera centrale (ZPK) e il Concordato di polizia dei corpi di polizia della Svizzera orientale (ostpol),

2. i Cantoni Berna, Zurigo e Ticino,

3. la città di Zurigo,

4. l'Associazione Svizzera dei Comandanti di Polizia Urbana (SVSP),

5. il Programma di Armonizzazione dell'Informatica nella Giustizia Penale (HIS);

e. un rappresentante ciascuno del DFGP, del DFF e del DDPS.

4. I membri di cui al paragrafo 3 lettere b e c possono essere privati.

5. I membri sono eletti dall'assemblea operativa. Fanno eccezione i rappresentanti della Confederazione; questi sono eletti dal Consiglio federale. L'assemblea operativa elegge altresì la presidente o il presidente e la vicepresidente o il vicepresidente.

Società «PTI Svizzera»

1. Il prestatore di servizi è responsabile dell'attuazione delle decisioni degli organi superiori.

2. È guidato da una direttrice o un direttore. Questa o questo è scelto dall'assemblea operativa.

3. La direttrice o il direttore e il restante personale sono assunti direttamente da PTI Svizzera tramite contratto di lavoro o forniti da un'ente pubblico in base a un accordo tra PTI Svizzera e tale ente. Nell'ambito delle loro funzioni per PTI Svizzera, sono in entrambi i casi soggetti alla gerarchia prevista da questo accordo e non possono ricevere istruzioni dall'ente pubblico.

4. La conclusione dell'accordo con l'ente pubblico è di competenza del comitato strategico; il quale lo sottopone in via preliminare all'assemblea strategica per l'approvazione.

«PTI Svizzera»

1. L'organo di revisione effettua una revisione ordinaria applicando mutatis mutandis le disposizioni pertinenti del Codice delle Obbligazioni.

2. Viene eletto dall'assemblea strategica.

3. Se possibile, si sceglie il controllo finanziario di una delle parti di questo accordo.

4. La rielezione è consentita.

«PTI Svizzera»

1. Il comitato operativo istituisce per i settori della tecnologia di polizia e dell'informatica di polizia un gruppo specializzato ciascuno. Può istituire altri gruppi specializzati a seconda delle esigenze.

2. Nomina i membri dei gruppi specializzati su proposta dei beneficiari dei servizi.

3. I gruppi specializzati sono composti da esperti. Questi sono forniti dai beneficiari dei servizi. All'occorrenza possono essere coinvolti ulteriori esperti.

4. I gruppi specializzati rappresentano gli interessi comuni dei beneficiari dei servizi e promuovono la collaborazione tra di essi.

«PTI Svizzera»

1. Nell'assemblea strategica ogni cantone dispone di due voti. La capo o il capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (EJPD) e la presidente o il presidente della Conferenza svizzera dei servizi sociali e della salute (KSSD) hanno ciascuno un voto. Nell'assemblea operativa e in entrambi i comitati ogni membro ha diritto ad un voto.

2. Le assemblee e i comitati sono in grado di deliberare se è rappresentata almeno la metà dei voti.

3. Le decisioni delle assemblee e dei comitati richiedono la maggioranza dei voti dei membri presenti con diritto di voto. In caso di parità dei voti, decide la presidente o il presidente.

4. Una decisione dell'assemblea strategica non viene presa se viene rifiutata dall'EJPD.

5. Nelle decisioni delle assemblee riguardanti un prodotto, solo i membri il cui ente partecipa al prodotto hanno diritto di voto dal seguente momento

a. per prodotti di importanza nazionale e strategica: dopo l'approvazione del mandato di progetto;

b. per gli altri prodotti: dopo il completamento degli studi preliminari.

6. Nella deliberazione su prodotti ai quali la Confederazione non partecipa, i suoi rappresentanti in tutti gli organi partecipano solo con voto consultivo e l'EJPD non può respingere una decisione secondo il paragrafo 4.

7. Nelle elezioni, l'organo elettorale occupa ogni posto singolarmente. È eletta la persona candidata che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità, si procede a un ballottaggio.

8. Il diritto di voto nelle assemblee e nei comitati può essere esercitato solo dalle persone elette o specificate nel presente accordo. È permessa la rappresentanza tramite un altro membro dell'organo in questione.

9. Le decisioni possono essere prese tramite mezzi di comunicazione elettronica, in particolare tramite teleconferenze o videoconferenze. Le procedure di decisione scritte sono consentite, a meno che un membro richieda una discussione. Si applicano le stesse regole di maggioranza.

«PTI Svizzera»

1. L'assemblea strategica adotta un regolamento interno e un regolamento finanziario per gli organi della PTI Svizzera.

2. Il regolamento interno e il regolamento finanziario contengono le disposizioni necessarie in particolare sui seguenti argomenti

a. Organizzazione, compiti, competenze e responsabilità dei singoli organi;

b. Rapporto tra gli organi (Art. 5);

c. Convocazione e pianificazione delle assemblee e dei comitati;

d. Sistema di controllo interno (SCI) e gestione del rischio;

e. Bilancio, piano finanziario e finanziamenti pluriennali.

«PTI Svizzera»

1. L'assemblea operativa designa le persone autorizzate a rappresentare PTI Svizzera. Essa concede solo la firma collettiva a due.

2. PTI Svizzera è iscritta al registro di commercio.

3. Le persone autorizzate a rappresentare e i membri di entrambi i comitati sono iscritti al registro di commercio.

Direzione Strategica

1. L'assemblea strategica definisce gli obiettivi e la strategia di PTI Svizzera e stabilisce un piano maestro a rotazione con un orizzonte di quattro anni.

2. Il comitato strategico e operativo analizza regolarmente lo stato attuale presso gli enti locali e determina la necessità d'azione, inclusa la necessità di regolamentazione.

3. Se si ravvisa la necessità di regolamentazione, l'assemblea strategica conduce una discussione sull'inizio di progetti normativi nei rispettivi enti locali.

4. Il comitato strategico si assicura che le informazioni utili per decisioni politiche e strategiche nel settore di PTI Svizzera siano messe a disposizione delle autorità competenti.

Progetti e prodotti e il loro approvvigionamento

1. Ciascuna parte di questo accordo decide, nell'ambito del diritto applicabile ad essa, a quali progetti partecipare, quali prodotti acquisire e secondo quali regole le proprie autorità li utilizzano.

2. Anche una parte che non ha partecipato al progetto di sviluppo o acquisizione di un prodotto può acquistarlo nell'ambito delle capacità disponibili.

3. Ciascuna parte può terminare la partecipazione a un progetto e l'acquisizione di un prodotto.

Progetti e prodotti e il loro approvvigionamento

1. Le condizioni in base alle quali le collettività senza status di parte possono partecipare a progetti e ottenere prodotti sono disciplinate negli accordi di utilizzo (Art. 3 par. 4), in particolare per quanto riguarda il finanziamento.

2. Queste condizioni sono orientate alle regole applicabili alle parti. È possibile concordare una partecipazione alle riunioni degli organi con o senza diritto di voto.

3. Gli accordi sono presentati preventivamente per l'approvazione all'assemblea competente per la decisione sul lancio del progetto in questione. Il comitato competente è responsabile della conclusione degli accordi.

4. La fornitura di prodotti da parte di privati (Art. 3 par. 4 lett. b) richiede inoltre l'approvazione dell'autorità competente.

Progetti e prodotti e il loro approvvigionamento

1. Il prestatore di servizi sviluppa, basandosi sul piano generale o su un incarico del comitato operativo, possibili progetti ed elabora studi preliminari quale base decisionale.

2. Il lancio di progetti di importanza nazionale e strategica è deciso dall'assemblea strategica, mentre il lancio di altri progetti è deciso dall'assemblea operativa. Lo stesso vale per l'interruzione e il reindirizzamento di un progetto.

3. L'assemblea competente per la decisione sul lancio di un progetto stabilisce, con diritto di voto limitato ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 5, le condizioni per

a. la partecipazione delle collettività pubbliche al progetto, comprese le condizioni per l'ingresso successivo in un progetto e l'uscita da un progetto;

b. l'acquisto di prodotti e la sua cessazione.

4. Il rispettivo comitato nomina una persona fisica quale incaricata o incaricato del progetto. Questa persona è soggetta alla supervisione del comitato.

5. Per l'esecuzione dei progetti, nonché per lo sviluppo, l'acquisizione e la messa a disposizione dei prodotti, è responsabile il prestatore di servizi.

6. I gruppi di competenza pertinenti sono coinvolti in tutte le fasi.

7. La gestione del progetto si basa su standard riconosciuti. In particolare, nell'ambito della gestione del progetto deve essere elaborato un concetto ISDS, che costituisce la base per la definizione delle misure per la sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati.

8. Il prestatore di servizi adotta tempestivamente i passi necessari per sostenere la collaborazione delle autorità di vigilanza sulla protezione dei dati della Confederazione e dei Cantoni secondo il diritto applicabile alle parti.

Finanze

1. L'assemblea strategica approva il bilancio generale previsionale e il piano finanziario di PTI Svizzera, nonché un bilancio previsionale per ciascun prodotto di rilevanza nazionale e strategica.

2. L'assemblea operativa approva un bilancio previsionale per ciascun altro prodotto.

3. Tramite il bilancio generale previsionale vengono finanziati in particolare

a. le attività del fornitore di servizi non legate a un prodotto specifico;

b. gli studi preliminari sui progetti;

c. la fase di inizializzazione nei progetti di rilevanza nazionale e strategica; tale fase termina con l'approvazione del mandato del progetto.

Finanze

1. Ogni parte di questo accordo fornisce un contributo annuale ai costi finanziati tramite il bilancio generale. Questo contributo viene stabilito dall'assemblea strategica secondo le seguenti regole

a. La Confederazione sostiene il 30 percento dei costi.

b. I Cantoni sostengono complessivamente il 70 percento dei costi; i contributi dei Cantoni vengono determinati in proporzione alle loro popolazioni residenti permanenti conosciute al momento della determinazione.

2. Con i beneficiari dei servizi senza status di parte (Art. 18) viene concordato un contributo ai costi generali di PTI Svizzera, corrispondente al carico degli organi, in particolare del fornitore di servizi, causato dal prodotto. I contributi delle parti secondo il paragrafo 1 sono ridotti in tale misura.

Finanze

1. L'assemblea responsabile della decisione di avviare un progetto (Art. 19 par. 2) stabilisce, con diritto di voto limitato secondo l'articolo 13 paragrafo 5, quanto segue

a. il criterio secondo cui i costi del prodotto vengono distribuiti tra i partecipanti al progetto e i beneficiari dei servizi;

b. le norme per la determinazione dei contributi di acquisto dei partecipanti al progetto che vi aderiscono successivamente e dei beneficiari dei servizi che non hanno partecipato al progetto di lancio del prodotto.

2. Determinante per la definizione del criterio di ripartizione e dei contributi di acquisto è il beneficio del prodotto in questione per i partecipanti.

3. I contributi di acquisto vengono accreditati alle parti di questo accordo che hanno partecipato al progetto, in proporzione ai loro contributi personali.

Finanze

1. PTI Svizzera non persegue alcun profitto e accumula patrimonio solo nella misura necessaria per finanziare il funzionamento duraturo e garantire la liquidità.

Finanze

1. L'assemblea strategica è responsabile per l'approvazione del rendiconto annuale di PTI Svizzera.

2. Ogni prodotto è gestito come un proprio centro di costo.

3. Per ciascun ente partecipante a un prodotto viene tenuto in bilancio un conto separato per ogni prodotto. Gli accrediti provenienti dai contributi all'acquisto (art. 21 cpv. 2) sono registrati su questi conti. Ogni ente decide in merito a eventuali crediti conformemente al proprio diritto.

4. La contabilità è conforme a uno dei principi riconosciuti per la rendicontazione secondo l'articolo 962a del Codice delle obbligazioni.

5. L'anno finanziario coincide con l'anno solare.

**Diritto Applicabile**

1. Le questioni giuridiche connesse al funzionamento di PTI Svizzera sono soggette, salvo quanto disposto dai paragrafi 4 e 5, al diritto cantonale bernese, in particolare per quanto riguarda

a. Protezione dei dati, trasparenza amministrativa, protezione delle informazioni e archiviazione;

b. Appalti pubblici;

c. Rapporti di lavoro e questioni correlate come la previdenza professionale;

d. Responsabilità.

2. Per le autorità delle comunità partecipanti, la valutazione delle richieste di accesso ai documenti ufficiali, da esse create per PTI Svizzera o a loro indirizzate come destinatari principali, è disciplinata dalla normativa applicabile sulla trasparenza amministrativa.

3. PTI Svizzera può effettuare appalti pubblici in nome proprio ed emettere le relative disposizioni necessarie.

4. Se il personale è fornito da una comunità, il diritto ad essi applicabile sui rapporti di lavoro e le questioni correlate rimane, salvo quanto disposto dall'articolo 10 paragrafo 3.

5. Per le richieste di responsabilità statale secondo il diritto bernese, PTI Svizzera risponde con il proprio patrimonio. La responsabilità sussidiaria del Cantone Berna (art. 101 par. 2 della legge sul personale bernese del 16 settembre 2004) non si applica; al suo posto subentrano gli obblighi contributivi secondo questo accordo.

6. Se il diritto bernese prevede una decisione mediante disposizione, questa è emessa

a. per gli appalti: dal prestatore di servizi;

b. negli altri casi: dal comitato operativo.

7. Le disposizioni di cui al paragrafo 6 possono essere impugnate presso il tribunale amministrativo del Cantone Berna; per il resto, si applica il diritto procedurale del Cantone Berna.

Disposizioni finali

1. Questo accordo è aperto alla firma di tutti i Cantoni e della Confederazione.

2. Può entrare in vigore dopo che la Confederazione e almeno 18 Cantoni lo abbiano firmato. L'assemblea strategica stabilisce la data di entrata in vigore.

3. L'articolo 28, paragrafi 2 e 3, entra in vigore al raggiungimento del quorum ai sensi del paragrafo 2.

Disposizioni finali

1. Ogni cantone può aderire all'accordo, dopo la sua entrata in vigore, mediante una dichiarazione unilaterale rivolta al comitato strategico. L'adesione avrà efficacia a partire dal 1º gennaio dell'anno successivo o da una data concordata tra il cantone e il comitato strategico.

2. L'adesione diventa effettiva solo se sono stati concordati lo scioglimento e la liquidazione degli accordi di utilizzo esistenti (art. 3 cpv. 4 e art. 18) tra il cantone e il comitato strategico. Questo accordo necessita dell'approvazione da parte dell'assemblea strategica.

Disposizioni finali

1. PTI Svizzera nasce con l'entrata in vigore del presente accordo.

2. L'assemblea strategica organizza una riunione costitutiva. Questa si svolge nel periodo compreso tra il raggiungimento del numero di membri previsto dall'articolo 26, paragrafo 2, e l'entrata in vigore.

3. Nel corso della riunione costitutiva vengono effettuate le elezioni necessarie.

4. Qualora l'associazione HPI Applikationen decida di sciogliersi e di trasferire il suo patrimonio a PTI Svizzera, allora

a. quest'ultima lo assume interamente;

b. quest'ultima prosegue l'attività dei prodotti gestiti dall'associazione;

c. i beni esistenti vengono assegnati ai prodotti e alle comunità coinvolte secondo le disposizioni già vigenti nell'associazione.

5. Le regole di cui al paragrafo 4 si applicano finché l'assemblea responsabile della decisione sul lancio di un progetto non decida altrimenti.

Disposizioni finali

1. Un beneficiario che è rappresentato nell'Associazione HPI Applicazioni o che partecipa a progetti esistenti dell'Associazione o che riceve prodotti esistenti dell'Associazione, ma non ha firmato questo accordo al momento della sua entrata in vigore, può continuare a partecipare ai prodotti precedenti per due anni senza concludere un accordo di utilizzo secondo questo accordo (Art. 3 comma 4 e Art. 18).

2. Le condizioni precedenti rimangono in vigore, fintanto che non vengono disciplinate nuovamente in accordi di utilizzo.

3. Se il termine di cui al comma 1 scade senza che sia stato concluso un accordo di utilizzo secondo questo accordo o senza che il Canton aderisce a questo accordo, esso viene escluso dalla partecipazione ai progetti e dalla ricezione dei prodotti senza alcun indennizzo. Non ha diritto a un rimborso dei contributi versati né a una quota del patrimonio di PTI Svizzera.

Disposizioni finali

1. L'assemblea strategica può decidere di modificare il presente accordo. Invece della maggioranza semplice (Art. 13 par. 2), è richiesta una maggioranza di due terzi.

2. La modifica viene sottoposta a ratifica. È necessaria la ratifica da parte di due terzi delle parti.

3. Essa entra in vigore al prossimo termine di disdetta successivo al raggiungimento delle ratifiche necessarie.

4. L'assemblea strategica può stabilire che l'entrata in vigore avvenga in un altro momento, ma non prima del raggiungimento delle ratifiche necessarie. Se stabilisce un'entrata in vigore prima del prossimo termine di disdetta, ogni cantone può dichiarare al comitato strategico la sua uscita entro i dodici mesi dalla delibera, con effetto alla data di entrata in vigore della modifica.

Disposizioni finali

1. Ogni cantone e lo Stato federale possono recedere da questo accordo con un preavviso di tre anni alla fine di un anno solare.

2. Se il numero delle parti scende sotto dieci, l'assemblea strategica, composta dai rappresentanti delle parti rimanenti, deve prendere una decisione in merito allo scioglimento o all'adeguamento di questo accordo.

Disposizioni finali

1. Questo accordo può essere sciolto in qualsiasi momento tramite una delibera dell'assemblea strategica.

2. L'assemblea strategica delibera sulle modalità dello scioglimento nonché sui termini per la cessazione dei lavori.

Disposizioni finali

1. Se questo accordo viene sciolto, il comitato operativo PTI Svizzera liquiderà l'organizzazione e la farà cancellare dal registro delle imprese.

Disposizioni finali

1. In caso di recesso di una parte dal presente accordo o in caso di scioglimento di PTI Svizzera, i contributi versati non verranno rimborsati.

2. Le parti hanno diritto, in caso di recesso o di scioglimento, a un saldo positivo del loro conto bilancio.

3. In caso di scioglimento di PTI Svizzera

a. il risultato della liquidazione positivo o negativo per ciascun prodotto viene determinato separatamente e ripartito tra i partecipanti al progetto ovvero i beneficiari delle prestazioni secondo la chiave corrispondente (art. 22 comma 1);

b. il risultato complessivo rimanente, positivo o negativo, viene ripartito tra le parti del presente accordo secondo la chiave per i contributi ai costi generali (art. 21 comma 1).

Disposizioni finali

1. Per le parti fuoriuscite si applicano, relativamente alla partecipazione ai progetti e all'acquisto di prodotti, le regole per i beneficiari di prestazioni senza status di parte (Art. 18 e Art. 19 comma 3).

Disposizioni finali

1. Le controversie tra le parti di questo accordo, i partecipanti al progetto e i beneficiari delle prestazioni senza status di parte e PTI Svizzera vengono risolte, per quanto possibile, tramite negoziazione e mediazione (Art. 44 par. 3 della Costituzione federale).

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