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171.100 GGLC CH-AG

Legge sui comuni politici (Gemeindegesetz, GG) - I. Nozione (GG)

166 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Argovia
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Indice delle disposizioni (166)

§ 1 Legge Comunale, LC § 1a Legge Comunale, LC § 2 Legge Comunale, LC § 3 Legge Comunale, LC § 3a Legge Comunale, LC § 3b Legge Comunale, LC § 3c Legge Comunale, LC § 4 Legge Comunale, LC § 5 Legge Comunale, LC - Modifiche nella Costituzione dei Comuni § 6 Legge Comunale, LC § 7 Legge Comunale, LC § 8 Legge Comunale, LC § 8a Legge Comunale, LC § 8b Legge Comunale, LC § 9 Legge Comunale, LC § 10 Legge Comunale, LC § 11 Legge Comunale, LC § 12 Legge Comunale, LC § 13 Legge Comunale, LC § 14 Legge Comunale, LC § 15 Legge Comunale, LC § 16 Legge Comunale, LC § 16a Legge Comunale, LC § 17 Legge Comunale, LC § 18 Legge Comunale, LC § 19 Legge Comunale, LC § 20 Legge Comunale, L.C. § 21 Legge Comunale, LG § 22 Legge Comunale, LC § 23 Legge Comunale, LC § 24 Legge Comunale, LC § 25 Legge Comunale, LC § 26 Legge Comunale, LC § 27 Legge Comunale, LC § 28 Legge Comunale, LC § 29 Legge Comunale, LC § 30 Legge Comunale, LC § 31 Legge Comunale, LC § 32 Legge Comunale, LC § 33 Legge Comunale, LC § 34 Legge Comunale, LC § 35 Legge Comunale, LC § 36 Legge Comunale, LC § 37 Legge Comunale, LC § 38 Legge Comunale, LC § 39 Legge Comunale, LC § 40 Legge Comunale, LC § 42 Legge Comunale, LC - 8. Trattative § 43 Legge Comunale, LC § 45 Legge Comunale, LC § 46 Legge Comunale, LC § 47 Legge Comunale, LC - V. Commissioni § 48 Legge Comunale, LC § 49 Legge Comunale, LC § 50 Legge Comunale, LC § 51 Legge Comunale, LC § 52 Legge Comunale, LC § 53 Legge Comunale, LC § 54 Legge Comunale, LC § 55 Legge Comunale, LC § 56 Legge Comunale, LC § 57 Legge Comunale, LC § 58 Legge Comunale, LC § 59 Legge comunale, LC § 60 Legge Comunale, LC § 61 Legge Comunale, LC § 62 Legge Comunale, LC § 63 Legge Comunale, LC § 64 Legge Comunale, LC § 65 Legge Comunale, LC § 66 Legge Comunale, LC § 67 Legge Comunale, LC § 68 Legge comunale, LC § 69 Legge Comunale, LC § 70 Legge Comunale, LC § 71 Legge Comunale, LC § 71a Legge Comunale, LC § 71b Legge Comunale, LC § 71c Legge Comunale, LC § 71d Legge Comunale, LC § 71e Legge Comunale, LC § 72 Legge Comunale, LC § 73 Legge Comunale, LC § 74 Legge Comunale, LC § 75 Legge Comunale, LG § 76 Legge Comunale, LC - III. Adesione § 77 Legge Comunale, LC § 77a Legge Comunale, LC § 77b Legge Comunale, LC - Iniziativa § 78 Legge Comunale, LC § 79 Legge Comunale, LC § 80 Legge Comunale, LC § 81 Legge Comunale, LC § 82 Legge Comunale, LC § 82a Legge Comunale, LC § 83 Legge Comunale, LC § 83a Legge Comunale, LC § 84a Legge Comunale, LC § 84b Legge Comunale, LC - 2. Entrate, Uscite e Investimenti § 84c Legge Comunale, LC § 84d Legge Comunale, LC § 84e Legge Comunale, LC § 85b Legge Comunale, LC § 86a Legge Comunale, LC § 87a Legge Comunale, LC - III. Bilancio § 87b Legge Comunale, LC § 87c Legge Comunale, GG § 87d Legge Comunale, LC § 88a Legge Comunale, LC - IV. Conto annuale § 88b Legge Comunale, LC § 88c Legge Comunale, LC § 88d Legge Comunale, LC § 88e Legge Comunale, LC § 88f Legge Comunale, LC § 88g Legge Comunale, LC § 88i Legge Comunale, LC § 90a Legge Comunale, LC § 90b Legge Comunale, LC § 90c Legge Comunale, LC § 90d Legge Comunale, LC § 90e Legge Comunale, LC § 90f Legge Comunale, LC § 90g Legge Comunale, LC § 90h Legge Comunale, LC § 90i Legge Comunale, LC § 91a Legge Comunale, LC § 91b Legge Comunale, LC § 91c Legge Comunale, LC § 91d Legge Comunale, LC - IV. Valutazione e Ammortamento del Patrimonio Amministrativo § 91e Legge comunale, LC § 91f Legge Comunale, LC § 91g Legge Comunale, LC § 92a Legge Comunale, LC § 92b Legge Comunale, LC § 93a Legge Comunale, LC § 93b Legge Comunale, GG § 94a Legge Comunale, LC § 94b Legge Comunale, LC § 94c Legge Comunale, LC § 94d Legge Comunale, LC § 94e Legge Comunale, LC § 95a Legge Comunale, LC § 95b Legge Comunale, LC § 95c Legge Comunale, LG § 95d Legge Comunale, LC - 3. Conto Economico § 100 Legge Comunale, LC § 101 Legge Comunale, LC § 102 Legge Comunale, LC § 103 Legge Comunale, LC § 104 Legge Comunale, LC § 105 Legge Comunale, LC § 106 Legge Comunale, LC § 107 Legge Comunale, LC § 109 Legge Comunale, LC § 111 Legge Comunale, LC § 112 Legge Comunale, LC § 113 Legge Comunale, LC § 114 Legge Comunale, LC § 115 Legge Comunale, LC § 116 Legge comunale, LC § 117 Legge Comunale, LC § 117a Legge Comunale, LC § 117b Legge Comunale, LC § 118 Legge Comunale, LC § 120 Legge Comunale, LC - VII. Disposizione Transitoria della Modifica dell'8 novembre 2011 § 121 Legge Comunale, LC

Testo normativo (166 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Le comunità residenziali sono enti territoriali di diritto pubblico con scopi generali e propria personalità giuridica. Comprendono il territorio determinato dai confini comunali con tutte le persone che vi risiedono o si trovano.

2. Le comunità residenziali sono indicate in questa legge e in ulteriori decreti come «comuni».

1. Disposizioni Generali

1. Le designazioni di persone utilizzate in questa legge si riferiscono a entrambi i sessi.

1. Disposizioni Generali

1. I comuni organizzano e amministrano autonomamente i propri affari sotto la sorveglianza dello Stato.

1. Disposizioni Generali

1. Le comunità possono istituire enti comunali di diritto pubblico autonomi o non autonomi per l'adempimento di compiti specifici.

2. Le comunità possono trasferire l'adempimento di singoli compiti a terzi mediante contratto.

3. Nella collaborazione possono essere coinvolti anche terzi.

1. Disposizioni Generali

1. Per la costituzione di un'istituzione indipendente di diritto pubblico comunale, è necessaria l'approvazione del regolamento dell'istituzione da parte dell'assemblea comunale o del consiglio dei cittadini e l'approvazione da parte del consiglio di governo.

2. Le modifiche al regolamento dell'istituzione devono essere decise dall'assemblea comunale o dal consiglio dei cittadini e richiedono l'approvazione del consiglio di governo.

1. Disposizioni Generali

1. Le basi dell'istituzione comunale di diritto pubblico autonoma devono essere disciplinate da un regolamento dell'istituzione. Questo contiene in particolare disposizioni

a) sul nome e sede dell'istituzione,

b) sulla natura ed entità della missione assegnata,

c) sull'organizzazione con almeno un organo direttivo e un organo di controllo,

d) sulla competenza per la nomina degli organi,

e) sui poteri conferiti,

f) sul finanziamento,

g) sulla responsabilità per le obbligazioni dell'istituzione,

h) sulla vigilanza.

2. Come organo di controllo può essere designata la Commissione Finanze o un'agenzia di revisione esterna, che deve essere dotata dell'opportuna abilitazione federale secondo le disposizioni della legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Legge sulla sorveglianza della revisione, LSR) del 16 dicembre 2005.

1. Disposizioni Generali

1. Per il resto si applicano le disposizioni relative ai comuni, nella misura in cui siano compatibili con le particolarità degli enti municipali di diritto pubblico autonomi.

1. Disposizioni Generali

1. Modifiche dei confini comunali che riguardano aree non edificate e che non comportano alcun cambiamento sostanziale nella composizione dei comuni possono avvenire tramite accordi tra i comuni stessi. Tali accordi necessitano dell'approvazione del Consiglio di Governo.

2. Per motivi importanti, il Consiglio di Governo può decidere tali modifiche anche di propria iniziativa, previa consultazione dei comuni.

1. Disposizioni Generali

1. Modifiche nell'elenco dei comuni sono possibili mediante

a) Fusione (Incorporazione o Fusione),

b) Riorganizzazione delle aree comunali (Riassegnazione),

c) Costituzione di un nuovo comune.

1. Disposizioni Generali

1. La fusione dei comuni può avvenire se è approvata dalla maggioranza dei votanti in ciascuno dei comuni interessati.

2. La fusione e gli accordi di diritto pubblico ad essa associati richiedono l'approvazione del Gran Consiglio.

1. Disposizioni Generali

1. In caso di fusione di comuni residenziali, il Gran Consiglio unisce contestualmente i corrispondenti comuni patriziali.

2. I comuni patriziali possono unirsi con i corrispondenti comuni residenziali, qualora entrambi i comuni lo deliberino.

3. ...

1. Disposizioni Generali

1. Il comune ampliato o nuovo formato attraverso la fusione subentra nei rapporti giuridici dei precedenti comuni. Si assume il loro patrimonio e le loro obbligazioni.

2. I diritti di cittadinanza precedenti sono sostituiti da quelli del comune risultante dalla fusione. In caso di unione di un comune patriziale con il rispettivo comune di abitanti, il precedente diritto di cittadinanza patriziale decade.

2bis. I cittadini comunali interessati dalla fusione possono, entro due anni dall'entrata in vigore della fusione, richiedere all'Ufficio di stato civile regionale competente, pagando una tassa, l'aggiunta del loro precedente diritto di cittadinanza comunale come aggiunta tra parentesi al diritto di cittadinanza comunale vigente.

3. Il Gran Consiglio può emanare disposizioni esecutive sull'unione di comuni di abitanti così come sui comuni patriziali con i comuni di abitanti.

1. Disposizioni Generali

1. Il Consiglio di Governo eroga ai comuni che si fondono, conformemente alla Legge sulla perequazione finanziaria e degli oneri (Legge sulla perequazione finanziaria, FLAG) del 29 giugno 1983

a) * contributi ai costi di progetto,

b) * indennità di fusione secondo il § 13a comma 2 FLAG,

c) * contributi di fusione secondo il § 13a comma 2 FLAG,

d) * contributi compensativi secondo il § 13a comma 4 FLAG.

2. Il Cantone, i suoi enti di diritto pubblico e i comuni effettuano gratuitamente le modifiche obbligatorie nei documenti ufficiali e nel registro fondiario risultanti da una fusione di comuni.

1. Disposizioni Generali

1. L'accordo di fusione può prevedere l'elezione di membri aggiuntivi negli organi e commissioni eletti dagli aventi diritto al voto, e in tal caso, per una durata massima di mandato, discostarsi dal numero di membri secondo la legge o il regolamento comunale.

1. Disposizioni Generali

1. Le aree edificate o le aree non edificate più grandi di un comune devono essere assegnate a uno o più altri comuni, qualora tale modifica venga decisa nei comuni interessati e il Gran Consiglio ne conceda l'approvazione.

2. Gli abitanti delle aree interessate dalla nuova suddivisione devono essere ascoltati previamente.

1. Disposizioni Generali

1. Da uno o più comuni possono essere separati territori per la formazione di un nuovo comune, a condizione che gli aventi diritto al voto residenti nei territori da separare e quelli nei territori comunali rimanenti approvino in votazioni separate alle urne.

2. La formazione di nuovi comuni richiede l'approvazione del Gran Consiglio.

3. La formazione di nuovi comuni patriziali a seguito della formazione di nuovi comuni di residenti non è consentita.

1. Disposizioni Generali

1. In caso di riassegnazione di territori comunali e della formazione di nuovi comuni, avviene una distribuzione del patrimonio e dei debiti tenendo particolare conto delle esigenze e della capacità fiscale delle singole aree. Qualora i comuni non riescano a raggiungere un accordo sulla distribuzione, il tribunale amministrativo decide in via definitiva.

2. La riorganizzazione dei territori comunali e la formazione di nuovi comuni comportano che i cittadini dei comuni interessati acquisiscano la cittadinanza del comune assumente o del nuovo comune. I loro diritti di cittadinanza locale precedenti rimangono invariati.

3. I cittadini dei comuni interessati dalla riorganizzazione o dalla formazione di un nuovo comune possono, entro due anni dall'entrata in vigore della riorganizzazione o della formazione di un nuovo comune, richiedere all'ufficio regionale dello stato civile competente, a pagamento, che il loro precedente diritto di cittadinanza comunale sia indicato come aggiunta tra parentesi al diritto di cittadinanza comunale vigente.

1. Disposizioni Generali

1. I comuni mantengono i loro nomi, stemmi e sigilli attuali. Possono modificare questi simboli.

2. In caso di fusione o nuova costituzione di comuni, il nuovo comune decide su nome, stemma e sigillo.

3. Le deliberazioni sulla modifica o nuova costituzione di nomi, stemmi e sigilli richiedono l'approvazione del consiglio di governo. La protezione dei nomi, degli stemmi e dei sigilli è regolata dalla legislazione federale pertinente.

1. Disposizioni Generali

1. Per le comunità patriziali valgono disposizioni legislative speciali. La presente legge si applica a loro solo nella misura in cui ciò sia espressamente previsto.

2. Le comunità locali ancora esistenti per l'adempimento di singoli compiti devono essere unificate con le comunità residenziali o patriziali corrispondenti tramite delibera del consiglio di governo.

3. ...

1. Disposizioni Generali

1. Corporazioni forestali, consorzi di giustizia e enti simili sono soggetti al diritto privato.

Organizzazione - Disposizioni Generali

1. I comuni sono soggetti all'organizzazione con assemblea comunale oppure a quella con consiglio comunale.

Organizzazione - Disposizioni Generali

1. Organi dei comuni con assemblea comunale sono

a) l'assemblea comunale,

b) la totalità degli aventi diritto di voto alle urne,

c) il consiglio comunale,

d) il sindaco,

e) * le commissioni e il personale comunale con potestà decisionali proprie.

2. Nei comuni con consiglio comunale, questo funge da organo sostituendo l'assemblea comunale.

Organizzazione - Disposizioni Generali

1. Ad eccezione del consiglio comunale, le autorità e commissioni comunali con proprie competenze decisionali devono essere obbligate, prima dell'assunzione dell'incarico, dal sindaco o dal presidente del consiglio comunale, in forma scritta o orale.

2. Il personale comunale deve essere obbligato, in forma scritta o orale, dal consiglio comunale.

3. In caso di rielezione e promozione, non è necessaria un'investitura formale.

Organizzazione - Disposizioni Generali

1. I comuni determinano la loro organizzazione nell'ambito delle disposizioni di legge attraverso l'ordinamento comunale. Quest'ultimo necessita, per la sua validità, dell'approvazione del Consiglio di Stato. A questo spetta il controllo giuridico.

Organizzazione - Disposizioni Generali

1. L'ordinamento comunale deve contenere disposizioni riguardanti

a) il numero di membri delle autorità e delle commissioni da stabilire dalle comunità;

b) lo svolgimento delle elezioni;

c) il tipo di pubblicazioni prescritte;

d) la competenza nella conclusione di accordi sui confini comunali;

e) la competenza nell'acquisto, nella vendita e nel baratto di terreni;

f) altre competenze degli organi comunali.

2. L'ordinamento comunale può inoltre determinare espressamente

a) l'istituzione di una commissione di revisione contabile e il numero dei suoi membri;

b) * ...

c) * ...

d) i collegi elettorali per le elezioni da effettuare da parte della comunità;

e) * l'aumento o la riduzione del numero di firme per richieste di referendum e iniziativa;

f) * la competenza del consiglio comunale per la concessione della cittadinanza comunale a cittadini stranieri.

Organizzazione - L'organizzazione con l'assemblea comunale

1. L'Assemblea comunale è composta da tutti gli elettori aventi diritto di voto residenti nel Comune.

Organizzazione - L'organizzazione con l'assemblea comunale

1. L'assemblea comunale è l'organo supremo del comune.

2. L'assemblea comunale ha i seguenti compiti e poteri

a) * la determinazione del bilancio e dell'aliquota fiscale;

b) * la ricezione del rapporto di rendiconto, del conto annuale e dei conti di credito, nonché la deliberazione su di essi;

c) la deliberazione su prestiti obbligazionari e nuove spese ricorrenti annuali;

d) l'assunzione di fideiussioni e altre garanzie;

e) la determinazione delle indennità per i membri del consiglio comunale;

f) * la deliberazione sull'istituzione di stabilimenti comunali di qualsiasi tipo;

g) la deliberazione sulla partecipazione a imprese private o miste;

h) l'approvazione di contratti per il trasferimento di compiti a terzi e di contratti comunali, le cui conseguenze per i comuni o direttamente per i loro abitanti siano di rilevante importanza finanziaria;

i) l'emanazione di regolamenti che fissano tasse e contributi, e di norme per l'applicazione di decreti cantonali;

k) * la concessione della cittadinanza comunale a stranieri, qualora il regolamento comunale non preveda la competenza del consiglio comunale;

l) l'emanazione e la modifica del regolamento di servizio e delle retribuzioni per il personale comunale;

m) la deliberazione sulla distribuzione dei beni e dei debiti in caso di nuova assegnazione di aree comunali e creazione di nuovi comuni;

n) la deliberazione sull'adesione a un'unione di comuni, su un eventuale recesso e sulla dissoluzione di un'associazione;

o) la deliberazione sulla modifica o la nuova creazione di nomi, stemmi e sigilli comunali;

p) la deliberazione sugli oggetti soggetti a referendum obbligatorio;

q) quelle attribuitele dalla legislazione e dal regolamento comunale, sulla base del § 18 comma 1 lett. d-f.

3. L'assemblea comunale esercita la supervisione sulle autorità comunali e su tutti i rami dell'amministrazione comunale, incluse le istituzioni di diritto pubblico comunali non autonome.

Organizzazione - L'organizzazione con l'assemblea comunale

1. Nell'assemblea comunale o alle urne vengono eletti

a) i membri del consiglio comunale, il sindaco e il vicesindaco;

b) * i membri della commissione finanziaria e eventualmente della commissione di revisione dei conti;

c) gli scrutatori e i loro supplenti;

d) i membri e i supplenti della commissione tributaria;

e) * ...

Organizzazione - L'organizzazione con l'assemblea comunale

1. L'assemblea comunale è convocata dal consiglio comunale.

2. Con una richiesta scritta motivata, il 10% degli aventi diritto di voto può richiedere la trattazione di un argomento nell'assemblea. Contestualmente, può essere richiesta la convocazione di un'assemblea straordinaria.

2bis. Il regolamento comunale può ridurre il numero di firme richieste ai sensi del paragrafo 2 fino al 5% degli aventi diritto di voto.

3. L'assemblea comunale è in grado di deliberare se è stata convocata regolarmente.

Organizzazione - L'organizzazione con assemblea comunale

1. Almeno 14 giorni prima dell'assemblea comunale, gli aventi diritto al voto devono essere convocati dal consiglio comunale mediante l'invio degli attestati di voto e dell'ordine del giorno con le proposte e eventuali spiegazioni. Gli atti devono essere depositati al pubblico.

2. È possibile adottare decisioni sostanziali solo sugli argomenti annunciati in modo conforme alle disposizioni.

Organizzazione - L'organizzazione con assemblea comunale

1. Il sindaco presiede, dirige le trattative e garantisce il mantenimento della calma e dell'ordine.

2. Durante la votazione sul bilancio annuale e sui conti dei crediti, la presidente o il presidente della commissione finanziaria presiede, mentre i membri del consiglio comunale, la segretaria o il segretario comunale e la responsabile o il responsabile delle finanze devono astenersi dal voto.

Organizzazione - L'organizzazione con assemblea comunale

1. Se un soggetto avente diritto di voto ha un interesse diretto e personale in un oggetto di negoziazione, in quanto gli produce conseguenze dirette e specifiche, in particolare finanziarie, lui e il suo coniuge o partner registrato, i suoi genitori così come i suoi figli con i loro coniugi o partner registrati devono lasciare il locale dell'assemblea prima della votazione.

2. Per i membri dell'amministrazione e i direttori di società con personalità giuridica, così come per i membri di società di persone, vige lo stesso obbligo di astenersi, se un oggetto di negoziazione influisce direttamente sugli interessi della società da essi rappresentata.

Organizzazione - L'organizzazione con l'assemblea comunale

1. L'assemblea comunale è pubblica. Il presidente può per importanti motivi vietare la partecipazione a persone non aventi diritto di voto. In ogni caso, la stampa ha accesso.

2. Tutte le deliberazioni dell'assemblea comunale devono essere pubblicate senza indugio.

Organizzazione - L'organizzazione con assemblea comunale

1. Ogni avente diritto di voto ha il diritto di presentare mozioni di ordine del giorno e mozioni di merito sugli affari elencati nell'ordine del giorno.

2. Le votazioni sono effettuate apertamente, a meno che il 25% degli aventi diritto di voto presenti non richieda una votazione segreta. La decisione è presa dalla maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti, nelle votazioni aperte il presidente ha il voto decisivo.

Organizzazione - L'organizzazione con l'assemblea comunale

1. Ogni avente diritto al voto ha la facoltà di proporre all'assemblea il deferimento di un nuovo oggetto al consiglio comunale per il rapporto e la proposta.

2. L'oggetto che deve essere esaminato dal consiglio comunale deve essere inserito all'ordine del giorno della prossima assemblea. Se ciò non è possibile, devono essere esposti i motivi.

Organizzazione - L'organizzazione con assemblea comunitaria

1. Ogni avente diritto al voto può presentare interrogazioni sull'attività delle autorità comunali e dell'amministrazione comunale. Queste devono essere risposte immediatamente o nella successiva assemblea. A ciò può seguire una discussione generale.

Organizzazione - L'organizzazione con assemblea comunale

1. L'assemblea comunale decide in via definitiva sulle questioni da trattare, se la maggioranza deliberante costituisce almeno il 20% degli aventi diritto al voto.

Organizzazione - L'organizzazione con assemblea comunale

1. Le delibere positive e negative dell'assemblea comunale devono essere sottoposte a votazione referendaria, se ciò è richiesto per iscritto dal 10% degli aventi diritto al voto entro 30 giorni dalla pubblicazione.

2. Il regolamento comunale può aumentare il numero di firme richieste secondo il comma 1 fino al 25% degli aventi diritto al voto o ridurlo fino al 5% degli aventi diritto al voto.

Organizzazione - L'organizzazione con assemblea comunale

1. Deliberazioni dell'assemblea comunale diventano giuridicamente vincolanti alla data dell'accettazione da parte degli elettori in caso di richiesta di voto referendario, altrimenti il ​​giorno successivo alla scadenza del termine del referendum senza che sia stata presentata opposizione.

2. È fatta salva l'eventuale necessità di approvazione da parte delle autorità cantonali e l'esercizio di mezzi di ricorso.

Organizzazione - L'organizzazione con l'assemblea comunale

1. Se è stata presentata la richiesta di votazione alle urne in relazione a una deliberazione dell'assemblea comunale, l'insieme degli aventi diritto al voto decide alle urne secondo le disposizioni della legge sulle elezioni e sulle votazioni.

2. Alla votazione alle urne sono soggetti, in tutti i casi

a) l'emanazione e la modifica del regolamento comunale;

b) le deliberazioni riguardanti le modifiche nella composizione dei comuni;

c) le deliberazioni sull'introduzione dell'organizzazione con consiglio comunale.

Organizzazione - L'organizzazione con l'assemblea comunale

1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco, dal vice-sindaco e da altri 3, 5 o 7 membri residenti nel comune.

Organizzazione - L'organizzazione con assemblea comunale

1. L'elettorato, la durata del mandato e l'assunzione in carica dei membri del Consiglio Comunale sono disciplinati dalle disposizioni della Costituzione cantonale. L'assunzione in carica avviene tramite il dipartimento competente.

2. Accettando l'elezione, ciascun membro del Consiglio Comunale, il sindaco e il vice sindaco si impegnano a svolgere la loro funzione per l'intera durata del mandato. Le dimissioni anticipate sono consentite solo per motivi importanti e richiedono l'approvazione del Dipartimento degli Interni.

3. Se un membro del Consiglio Comunale, il sindaco o il vice sindaco lascia la carica prima della fine del mandato, si deve procedere a un'elezione suppletiva.

Organizzazione - L'organizzazione con assemblea comunitaria

1. Il Consiglio comunale è l'organo direttivo ed esecutivo del comune. Ha il compito di organizzare l'amministrazione in modo adeguato e innovativo.

2. Il Consiglio comunale rappresenta il comune all'esterno ed è a sua volta rappresentato dal sindaco e dalla segretaria comunale o dal segretario comunale.

Organizzazione - L'organizzazione con assemblea comunitaria

1. Al Consiglio Comunale spettano tutte le competenze che non sono attribuite ad un altro organo dalle disposizioni federali, cantonali o comunali.

2. Al Consiglio Comunale competono in particolare

a) la preparazione di tutti gli affari e la presentazione delle proposte agli organi comunali superiori, nonché l'esecuzione delle loro delibere;

b) * la supervisione diretta dell'amministrazione e delle finanze comunali, inclusi gli istituti comunali di diritto pubblico non autonomi;

c) la presentazione annuale di un rapporto scritto o orale di rendiconto sull'amministrazione comunale;

d) * l'assunzione di prestiti, obbligazioni e crediti nonché l'investimento di capitali;

e) la rappresentanza del Comune in tutte le controversie legali, inclusi i procedimenti espropriativi necessari;

f) * la cura della sicurezza locale secondo la legge sulla garanzia della sicurezza pubblica (Legge di Polizia, PolG) del 6 dicembre 2005 nonché l'emanazione di un regolamento corrispondente;

g) i compiti a lui affidati tramite decreti speciali;

h) la costituzione e la soppressione di servitù (esclusi i diritti di superficie e i diritti di estrazione di ghiaia), di oneri reali e di diritti di pegno immobiliare a favore e a carico del Comune con le relative iscrizioni e cancellazioni catastali;

i) l'adozione di annotazioni e avvertenze nel catasto nei casi previsti dalla legge;

k) * la naturalizzazione di cittadini svizzeri, la rinuncia alla cittadinanza salvo la rinuncia alla cittadinanza svizzera e l'assicurazione della cittadinanza comunale per stranieri, se previsto dall'ordinamento comunale;

l) l'assegnazione dei lavori e delle forniture pubbliche;

m) tutti gli altri compiti a lui assegnati dalle disposizioni cantonali e comunali, in particolare dall'ordinamento comunale, e tramite delibera degli organi superiori;

n) l'elezione delle commissioni, qualora non spettino ad un altro organo;

o) * l'elezione o l'assunzione del personale comunale;

p) * l'elezione o l'assunzione degli altri funzionari da nominarsi dal Consiglio Comunale secondo le disposizioni pertinenti.

Organizzazione - L'organizzazione con assemblea comunale

1. Il consiglio comunale può, in conformità al regolamento di polizia, imporre multe fino a Fr. 2'000.-. Restano riservate le disposizioni penali di altri decreti.

2. Il consiglio comunale emette ammende attraverso un decreto penale. Il procedimento è regolato dal § 112.

Organizzazione - L'organizzazione con l'assemblea comunale

1. Il consiglio comunale può trasferire poteri decisionali a uno dei suoi membri, a commissioni o a dipendenti dell'ufficio amministrativo incaricato del compito corrispondente.

2. Se le persone coinvolte dichiarano di non essere d'accordo con la disposizione di questo ufficio, decide lo stesso consiglio comunale. La dichiarazione deve essere presentata per iscritto al consiglio comunale entro 10 giorni dalla notifica della disposizione.

3. I dettagli della delega devono essere stabiliti dal consiglio comunale in un regolamento.

Organizzazione - L'organizzazione con assemblea comunale

1. La cancelliera comunale o il cancelliere comunale e la vice-cancelliera o il vice-cancelliere vengono eletti dal consiglio comunale per la durata del mandato rispettivamente assunti tramite contratto di diritto pubblico o mediante decreto a tempo indeterminato o determinato.

2. ...

3. La cancelliera o il cancelliere comunale o la vice-cancelliera o il vice-cancelliere partecipa alle sedute del consiglio comunale con voto consultivo e redige il verbale dell'assemblea comunale, del consiglio degli abitanti e del consiglio comunale.

Organizzazione - L'organizzazione con assemblea comunitaria

1. Per la deliberatività del consiglio comunale è necessaria la maggioranza assoluta del consiglio.

2. Per la validità di una delibera è richiesta la maggioranza dei voti dei membri presenti. Si considera presente chi partecipa alle sedute in loco o virtualmente secondo il comma 4.

3. Le sedute del consiglio comunale non sono pubbliche.

4. Il consiglio comunale può prevedere in un regolamento che le sue sedute possano eccezionalmente essere svolte in modalità virtuale o ibrida.

Organizzazione - L'organizzazione con assemblea comunale

1. Il sindaco comunale presiede le sedute e, in caso di parità di voti, fornisce il voto decisivo nelle elezioni e nelle votazioni.

2. Per le deliberazioni si applicano le disposizioni della legge sulla giurisdizione amministrativa.

Organizzazione - L'organizzazione con assemblea comunitaria

1. Il sindaco presiede alla comunità.

2. Il sindaco

a) * assicura l'esecuzione delle decisioni adottate dagli organi della comunità,

b) * esegue gli incarichi impartiti dalle autorità di vigilanza,

c) * ...

d) * emette, in casi di urgenza, le disposizioni necessarie e ne riferisce al consiglio comunale nella successiva riunione.

3. ...

4. ...

5. ...

Organizzazione - L'organizzazione con assemblea comunale

1. In caso di impedimento, il sindaco comunale è rappresentato dal vicesindaco e, qualora anche questo sia impossibilitato, dal membro più anziano del consiglio comunale.

Organizzazione - L'organizzazione con assemblea comunale

1. In ogni comune esiste una commissione finanziaria. Essa è composta da almeno tre membri e si costituisce autonomamente. Alla commissione finanziaria incombono i seguenti compiti

a) * Presentare pareri sul bilancio a disposizione del consiglio comunale e dell'organo competente,

b) * Esaminare il conto annuale e i conti dei crediti e presentare un rapporto scritto al consiglio comunale e all'organo competente,

c) * Verificare i principi della gestione del bilancio secondo il § 85b e della contabilità secondo il § 92a,

d) * Gestire ulteriori affari indicati dal regolamento comunale, a meno che questo non preveda l'elezione di una commissione di revisione degli affari.

2. ...

3. La commissione finanziaria segnala immediatamente al consiglio comunale e al dipartimento competente le gravi carenze nella contabilità e i segni di eventuali violazioni penali.

Organizzazione - L'organizzazione con assemblea comunale

1. Alla Commissione di revisione degli affari compete l'esame del rapporto di gestione e il trattamento di eventuali altri affari da indicare nel regolamento comunale. Le disposizioni relative alla commissione finanziaria si applicano mutatis mutandis.

Organizzazione - L'organizzazione con assemblea comunale

1. Se la legge non prevede l'elezione per la durata dell'incarico, il personale comunale può essere assunto mediante contratto di diritto pubblico o disposizione sia a tempo indeterminato che determinato.

2. L'assunzione sulla base di un contratto di lavoro di diritto privato è riservata ai comuni.

Organizzazione - L'organizzazione con assemblea comunale

1. Le comuni possono emanare un regolamento di servizio e retribuzione. In assenza di tale regolamento o in caso di lacune, si applicano per analogia le disposizioni pertinenti del diritto del personale cantonale.

Organizzazione - L'organizzazione con l'assemblea comunale

1. Al consiglio comunale compete il potere disciplinare nei confronti del personale comunale.

2. In caso di violazione intenzionale o colposa dei doveri, il consiglio comunale può ordinare le seguenti misure disciplinari

a) Richiamo;

b) In caso di richiamo infruttuoso, gravi violazioni dei doveri e incapacità, il trasferimento in provvisorio o il licenziamento anticipato;

c) In caso di apertura di un'inchiesta penale per un reato grave o un crimine, la sospensione dall'incarico;

d) Riduzioni di stipendio, se previste dal regolamento del servizio e delle retribuzioni.

3. Le persone interessate devono essere ascoltate in precedenza.

**Organizzazione - L'Organizzazione con il Consiglio dei Residenti**

1. L'introduzione dell'organizzazione con il Consiglio dei Residenti deve essere decisa tramite una delibera fondamentale al voto popolare.

2. L'esecuzione della votazione popolare può essere richiesta dal Consiglio Comunale, dall'assemblea comunale o dal 20% degli aventi diritto al voto tramite domanda scritta.

**Organizzazione - L'Organizzazione con il Consiglio dei Residenti**

1. In caso di una decisione di principio favorevole, il consiglio comunale deve presentare all'assemblea comunale un regolamento comunale corrispondente per l'adozione ai fini del voto per corrispondenza. In esso sarà stabilita la data di entrata in vigore dell'organizzazione con il consiglio comunale.

**Organizzazione - L'Organizzazione con il Consiglio dei Residenti**

1. L'organizzazione con Consiglio di Abitanti può essere abolita tramite votazione a urna alla fine di un mandato delle autorità comunali.

2. Per l'avvio del procedimento di abolizione, si applicano mutatis mutandis le disposizioni relative all'introduzione.

**Organizzazione - L'Organizzazione con il Consiglio dei Residenti**

1. Nella misura in cui le seguenti disposizioni non contengano deroghe, si applicano le norme relative ai comuni con assemblea comunale.

**Organizzazione - L'Organizzazione con il Consiglio dei Residenti**

1. L'insieme degli aventi diritto di voto esercita i propri diritti alle urne.

2. Attraverso le urne sono eletti in particolare

a) i membri del consiglio comunale;

b) i membri del consiglio municipale, il sindaco e il vicesindaco;

c) * ...

d) i membri e i membri supplenti della commissione fiscale.

**Organizzazione - L'Organizzazione con il Consiglio dei Residenti**

1. L'insieme degli aventi diritto al voto deve essere sottoposto a decisione attraverso le urne

a) Modifica del regolamento comunale;

b) Delibere relative a modifiche nella composizione dei comuni;

c) * ...

d) Richieste di referendum e iniziative validamente presentate;

e) Richieste di abolizione dell'organizzazione con consiglio comunale;

f) Ulteriori affari espressamente designati dal regolamento comunale.

**Organizzazione - L'Organizzazione con il Consiglio dei Residenti**

1. Contro tutte le altre decisioni positive e negative del Consiglio comunale, il 5% degli aventi diritto al voto può indire un referendum entro 30 giorni dal momento della pubblicazione, a meno che il Consiglio comunale non possieda un potere decisionale finale.

2. Il Consiglio comunale può sottoporre un affare al voto a scrutinio segreto anche di propria iniziativa.

**Organizzazione - L'Organizzazione con il Consiglio dei Residenti**

1. Ogni avente diritto al voto può presentare al presidente del consiglio comunale una mozione in merito a questioni che rientrano nella competenza dell'insieme degli aventi diritto al voto o del consiglio stesso, sotto forma di un suggerimento generale o di un progetto elaborato. Tale mozione deve essere trattata dal consiglio comunale entro 6 mesi dalla sua presentazione.

2. Un proponente di mozione, che non sia membro del consiglio comunale, ha il diritto di motivare la mozione davanti a tale autorità e di partecipare alla discussione.

**Organizzazione - L'Organizzazione con il Consiglio dei Residenti**

1. Il 5 % degli aventi diritto al voto può richiedere al presidente del consiglio comunale, in forma di un suggerimento generale o di un progetto elaborato, di trattare questioni che rientrano nella competenza dell'insieme degli aventi diritto al voto o del consiglio comunale.

**Organizzazione - L'Organizzazione con il Consiglio dei Residenti**

1. Se l'oggetto dell'iniziativa è soggetto a referendum obbligatorio, deve essere indetto un voto popolare entro un anno dalla presentazione dell'iniziativa. In casi eccezionali, è possibile richiedere al Dipartimento degli Affari Interni una proroga del termine.

2. Se la proposta d'iniziativa viene presentata nella forma di un suggerimento generale e il consiglio comunale l'approva, deve essere elaborato un progetto corrispondente e sottoposto a votazione.

3. Se la proposta d'iniziativa è presentata come un progetto dettagliato, questo deve essere sottoposto a votazione con la richiesta di accettazione o rigetto.

**Organizzazione - L'Organizzazione con il Consiglio dei Residenti**

1. Se l'oggetto dell'iniziativa è soggetto a referendum facoltativo, il consiglio comunale può approvare la richiesta di iniziativa. Contro questa decisione può essere indetto un referendum.

2. Se il consiglio comunale respinge la richiesta di iniziativa, deve sottoporla al voto con una proposta di rigetto entro 6 mesi dalla sua presentazione.

**Organizzazione - L'Organizzazione con il Consiglio dei Residenti**

1. Se un'iniziativa popolare viene presentata sotto forma di progetto dettagliato, il consiglio comunale può elaborare un controprogetto. Deve sottoporre quest'ultimo simultaneamente all'iniziativa popolare per la votazione.

**Organizzazione - L'Organizzazione con il Consiglio dei Residenti**

1. Inoltre, il procedimento per l'iniziativa e il referendum è regolato dal regolamento comunale.

**Organizzazione - L'Organizzazione con il Consiglio dei Residenti**

1. Il Consiglio comunale è composto da almeno 30 e al massimo 80 membri. Il numero dei membri è stabilito dal Regolamento comunale. Questo non può essere modificato durante il mandato.

2. Sono eleggibili tutti gli aventi diritto di voto, ad eccezione dei membri del Consiglio municipale e del segretario o della segretaria comunale.

3. Il Regolamento comunale può prevedere l'incompatibilità tra il personale comunale e l’appartenenza al Consiglio comunale.

4. L'elezione si svolge secondo i principi per l'elezione del Gran Consiglio. Non è consentita la determinazione di un quorum. L'organizzazione e la procedura preliminare delle elezioni sono regolate dal Consiglio di Governo tramite ordinanza.

5. Il Regolamento comunale può prevedere la rappresentanza dei membri del Consiglio comunale impediti per lungo tempo. Le disposizioni sulla rappresentanza dei membri del Gran Consiglio impediti per lungo tempo ai sensi dell'articolo 7a della Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio e sui rapporti tra il Gran Consiglio, il Consiglio di Governo e la direzione della giustizia (Legge sulla circolazione degli affari, LCA) del 19 giugno 1990 si applicano mutatis mutandis.

**Organizzazione - L'Organizzazione con il Consiglio dei Residenti**

1. Il Consiglio comunale tratta gli affari soggetti a referendum obbligatorio e facoltativo.

2. Decide in via definitiva sugli affari che gli vengono assegnati dal regolamento comunale ai sensi del § 18 o dagli statuti di un'associazione di comuni e che non rientrano nella competenza di cui al § 20 comma 2.

3. Nella competenza definitiva del Consiglio comunale rientrano anche le decisioni che per loro natura non sono sottoponibili a referendum.

4. Il Consiglio comunale elegge i membri dell'ufficio elettorale (scrutatori e loro sostituti).

**Organizzazione - L'Organizzazione con il Consiglio dei Residenti**

1. Il Consiglio comunale elegge, per una durata di 2 anni, tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente e 2 scrutatori, i quali, insieme al Segretario, costituiscono l'ufficio di presidenza.

**Organizzazione - L'Organizzazione con il Consiglio dei Residenti**

1. Il Consiglio dei Residenti elegge la commissione finanziaria, composta in maggioranza dai suoi membri, ed eventualmente una commissione di revisione dei conti, nonché i loro presidenti.

2. Può eleggere, al suo interno, commissioni consultive.

**Organizzazione - L'Organizzazione con il Consiglio dei Residenti**

1. Il Consiglio comunale si riunisce su invito del suo presidente

a) * per trattare il bilancio, il conto annuale con il rapporto di gestione e i rendiconti dei crediti,

b) quando il presidente lo ritiene necessario,

c) * su richiesta del 20% dei membri del consiglio o del 5% degli aventi diritto al voto, con indicazione dei motivi,

d) su richiesta del Consiglio municipale.

2. Il Consiglio comunale può prevedere nel suo regolamento interno che le sue sedute e quelle dei suoi organi possano svolgersi in modalità virtuale o ibrida.

3. Per lo svolgimento virtuale o ibrido delle sedute del Consiglio comunale si applicano ugualmente le condizioni di una situazione di crisi secondo § 26a commi 1 e 2 GVG.

4. Le sedute virtuali o ibride devono essere condotte con un procedimento e mediante l'uso di un sistema informatico che garantiscano l'autenticazione dei partecipanti, la protezione dei dati elaborati, la sicurezza delle votazioni e, laddove necessario, la riservatezza del contenuto della seduta.

**Organizzazione - L'Organizzazione con il Consiglio dei Residenti**

1. Il consiglio comunale adotta un regolamento interno.

**Organizzazione - L'Organizzazione con il Consiglio dei Residenti**

1. Il Consiglio Comunale prepara le pratiche per il Consiglio Comunale dei Cittadini e inoltra a quest'ultimo relazioni e richieste.

2. I membri del Consiglio Comunale partecipano alle riunioni del Consiglio Comunale dei Cittadini con voto consultivo. Essi sono autorizzati a presentare proposte.

Organizzazione - Organizzazione Amministrativa

1. L'Assemblea comunale o il Consiglio comunale possono decidere esperimenti a termine per la riorganizzazione della conduzione e dell'organizzazione amministrativa (progetti pilota). Il Consiglio comunale informa il Dipartimento dell'interno sugli esperimenti.

2. Il Consiglio di Stato può autorizzare deroghe alle disposizioni di questa legge, nella misura in cui siano necessarie per gli esperimenti.

3. Il Consiglio comunale riferisce all'Assemblea comunale o al Consiglio comunale almeno una volta all'anno sull'andamento e sugli effetti degli esperimenti.

**Organizzazione - Organizzazione amministrativa**

1. L'assemblea comunale o il consiglio comunale possono orientare aree dell'amministrazione secondo i principi della gestione amministrativa orientata ai risultati (WOV).

2. Se la WOV viene elevata a principio generale della gestione amministrativa, questo deve essere stabilito nel regolamento comunale.

Organizzazione - Organizzazione Amministrativa

1. Le comunità non sono vincolate ai principi di bilancio della rappresentazione lorda e della specificazione nella deliberazione sui budget globali.

2. Possono trasferire la parte non utilizzata del budget globale al periodo di bilancio successivo.

3. I budget globali devono soddisfare i seguenti requisiti

a) Elaborazione del bilancio per gruppi di prodotti e obiettivi di saldo;

b) Mandati di prestazione;

c) Misurazione degli effetti o delle prestazioni tramite standard e indicatori;

d) Controllo di gestione.

4. Budget globali di più anni possono essere stabiliti per singoli gruppi di prodotti o per tutti.

5. Sono fatte salve le altre disposizioni cantonali, in particolare quelle del diritto finanziario comunale.

Organizzazione - Organizzazione Amministrativa

1. L'assemblea comunale o il consiglio comunale sono responsabili per

a) la definizione dei gruppi di prodotti;

b) la determinazione degli obiettivi di efficienza o prestazione per ciascun gruppo di prodotti;

c) la determinazione della durata di validità dei budget globali;

d) l'approvazione delle direttive di saldo per ciascun gruppo di prodotti;

e) la ricezione del rapporto di gestione sul raggiungimento degli obiettivi di efficienza e prestazione per ciascun gruppo di prodotti.

2. Il consiglio comunale è responsabile per

a) la definizione dei prodotti nonché la determinazione delle relative direttive di saldo, degli obiettivi di prestazione e, se del caso, di efficienza, degli standard e degli indicatori;

b) l'assegnazione delle direttive di saldo e delle prestazioni da fornire ai responsabili dei prodotti;

c) il controllo.

3. L'assegnazione delle ulteriori competenze al Legislativo o all'Esecutivo, nonché eventuali strumenti aggiuntivi della WOV devono essere stabiliti in un regolamento, in particolare

a) la competenza a stabilire gli indicatori e gli standard per ciascun gruppo di prodotti;

b) la determinazione permanente o periodica della struttura del bilancio;

c) l'istituzione di un sistema di incentivi;

d) il mandato, con il quale il Legislativo può fornire direttive al consiglio comunale nel suo ambito di competenza per la pianificazione e i futuri budget globali;

e) la partecipazione del Legislativo alla pianificazione politica.

**Organizzazione - Organizzazione amministrativa**

1. Il Consiglio di Stato sostiene misure volontarie dei comuni per il confronto delle loro prestazioni e dei relativi costi.

2. Collabora con i comuni coinvolti nel rispetto dei diversi modelli di gestione.

**Cooperazione tra i Comuni - Il Contratto Comunale**

1. I comuni possono convenire mediante contratto che le funzioni vengano svolte congiuntamente o trasferite ad un comune per l'esecuzione.

2. Il consiglio di governo può disporre l'esecuzione congiunta delle funzioni amministrative, qualora non sia più garantita una corretta gestione e vengano raggiunti risparmi e semplificazioni significativi. Le comunità interessate devono essere consultate in anticipo.

**Collaborazione tra i Comuni - Il Contratto Comunale**

1. La conclusione di un contratto comunale avviene mediante l'accettazione del testo contrattuale da parte degli organi competenti delle parti contrattuali secondo l'organizzazione comunale.

2. Il contratto deve contenere le informazioni necessarie per un adempimento dei compiti appropriato ed efficiente.

3. Nel contratto devono essere regolate la disdetta e la risoluzione, nonché le loro conseguenze.

**Cooperazione tra i Comuni - L'Associazione dei Comuni** 1. **Cooperazione tra i Comuni** I comuni hanno la possibilità di collaborare tra loro al fine di eseguire compiti amministrativi che rientrano nell'ambito delle loro competenze. Questa cooperazione può realizzarsi attraverso la stipula di contratti o la creazione di un’associazione di comuni. 2. **L'Associazione dei Comuni** a) **Formazione e Compiti** Un'associazione di comuni è un'entità giuridica creata per gestire compiti specifici o generali a vantaggio comune. Essa può essere costituita su iniziativa dei comuni stessi o su mandato legislativo. I compiti possono includere, ma non sono limitati a, la gestione delle risorse naturali, servizi di pubblica utilità, pianificazione territoriale e sviluppo economico. b) **Struttura e Amministrazione** L'associazione dei comuni è governata da un'assemblea generale composta dai rappresentanti di ciascun comune membro. Questo organo è responsabile dell'adozione di decisioni strategiche e della supervisione delle attività dell'associazione. La gestione quotidiana è affidata a un consiglio di amministrazione che risponde davanti all'assemblea generale. c) **Finanziamento e Risorse** I finanziamenti per l'associazione dei comuni provengono principalmente dai contributi dei comuni membri, che sono proporzionali alle dimensioni e alle risorse di ciascun comune. Possono essere previste anche altre fonti di finanziamento, come i fondi statali o europei, per sostenere lo svolgimento dei compiti dell'associazione. Questa struttura giuridica consente ai comuni di ampliare la loro capacità amministrativa e di fornire servizi più efficienti e personalizzati ai loro cittadini.

1. L'ente comunale è un ente di diritto pubblico formato da diversi comuni con lo scopo di adempiere a uno o più compiti.

**Cooperazione tra i Comuni - L'associazione di Comuni**

1. L'Unione dei Comuni si costituisce come ente associativo al momento dell'adozione degli statuti da parte dei comuni membri e con la relativa approvazione da parte del Consiglio di Governo.

**Cooperazione tra i Comuni - L'Associazione dei Comuni** 1. **Cooperazione tra i Comuni** I comuni hanno la possibilità di collaborare tra loro al fine di eseguire compiti amministrativi che rientrano nell'ambito delle loro competenze. Questa cooperazione può realizzarsi attraverso la stipula di contratti o la creazione di un’associazione di comuni. 2. **L'Associazione dei Comuni** a) **Formazione e Compiti** Un'associazione di comuni è un'entità giuridica creata per gestire compiti specifici o generali a vantaggio comune. Essa può essere costituita su iniziativa dei comuni stessi o su mandato legislativo. I compiti possono includere, ma non sono limitati a, la gestione delle risorse naturali, servizi di pubblica utilità, pianificazione territoriale e sviluppo economico. b) **Struttura e Amministrazione** L'associazione dei comuni è governata da un'assemblea generale composta dai rappresentanti di ciascun comune membro. Questo organo è responsabile dell'adozione di decisioni strategiche e della supervisione delle attività dell'associazione. La gestione quotidiana è affidata a un consiglio di amministrazione che risponde davanti all'assemblea generale. c) **Finanziamento e Risorse** I finanziamenti per l'associazione dei comuni provengono principalmente dai contributi dei comuni membri, che sono proporzionali alle dimensioni e alle risorse di ciascun comune. Possono essere previste anche altre fonti di finanziamento, come i fondi statali o europei, per sostenere lo svolgimento dei compiti dell'associazione. Questa struttura giuridica consente ai comuni di ampliare la loro capacità amministrativa e di fornire servizi più efficienti e personalizzati ai loro cittadini.

1. L'adesione all'unione comunale avviene con l'accettazione dei suoi statuti da parte dell'assemblea comunale o del consiglio comunale.

2. Con delibera del Gran Consiglio, un comune può essere obbligato ad aderire all'unione, dopo essere stato previamente ascoltato,

a) qualora ciò appaia urgentemente necessario nel suo interesse, oppure

b) se lo scopo dell'unione comunale altrimenti non può essere raggiunto o può esserlo solo con grande difficoltà.

3. Il Gran Consiglio può obbligare un'unione comunale ad accettare un comune sulla base di una richiesta motivata.

4. È possibile l'adesione successiva o limitata a una parte dei compiti dell'unione da parte di altri comuni. Essa deve essere comunicata al Consiglio di Stato.

**Cooperazione tra i Comuni - L'Associazione dei Comuni** 1. **Cooperazione tra i Comuni** I comuni hanno la possibilità di collaborare tra loro al fine di eseguire compiti amministrativi che rientrano nell'ambito delle loro competenze. Questa cooperazione può realizzarsi attraverso la stipula di contratti o la creazione di un’associazione di comuni. 2. **L'Associazione dei Comuni** a) **Formazione e Compiti** Un'associazione di comuni è un'entità giuridica creata per gestire compiti specifici o generali a vantaggio comune. Essa può essere costituita su iniziativa dei comuni stessi o su mandato legislativo. I compiti possono includere, ma non sono limitati a, la gestione delle risorse naturali, servizi di pubblica utilità, pianificazione territoriale e sviluppo economico. b) **Struttura e Amministrazione** L'associazione dei comuni è governata da un'assemblea generale composta dai rappresentanti di ciascun comune membro. Questo organo è responsabile dell'adozione di decisioni strategiche e della supervisione delle attività dell'associazione. La gestione quotidiana è affidata a un consiglio di amministrazione che risponde davanti all'assemblea generale. c) **Finanziamento e Risorse** I finanziamenti per l'associazione dei comuni provengono principalmente dai contributi dei comuni membri, che sono proporzionali alle dimensioni e alle risorse di ciascun comune. Possono essere previste anche altre fonti di finanziamento, come i fondi statali o europei, per sostenere lo svolgimento dei compiti dell'associazione. Questa struttura giuridica consente ai comuni di ampliare la loro capacità amministrativa e di fornire servizi più efficienti e personalizzati ai loro cittadini.

1. Gli statuti contengono disposizioni riguardanti

a) Nome, sede e scopo dell'associazione;

b) i comuni affiliati;

c) l'organizzazione (denominazione, composizione e competenze degli organi dell'associazione);

d) la procura dei mezzi finanziari necessari;

e) la responsabilità per le obbligazioni dell'associazione;

f) competenza e procedura per le modifiche statutarie e per l'adesione di ulteriori comuni;

g) un diritto di proposta e di informazione per gli aventi diritto di voto.

2. Inoltre, gli statuti possono contenere disposizioni riguardanti

a) * ...

b) l'emanazione di regolamenti;

c) contributi e tariffe nonché tasse per le attività che sono aperte a tutti;

d) una maggioranza qualificata o doppia (maggioranza di voti e di comuni);

e) altri temi utili al raggiungimento dello scopo dell'associazione.

3. L'emanazione e la modifica degli statuti sono soggette al controllo giuridico del Consiglio di Governo.

**Cooperazione tra i Comuni - L'Associazione dei Comuni** 1. **Cooperazione tra i Comuni** I comuni hanno la possibilità di collaborare tra loro al fine di eseguire compiti amministrativi che rientrano nell'ambito delle loro competenze. Questa cooperazione può realizzarsi attraverso la stipula di contratti o la creazione di un’associazione di comuni. 2. **L'Associazione dei Comuni** a) **Formazione e Compiti** Un'associazione di comuni è un'entità giuridica creata per gestire compiti specifici o generali a vantaggio comune. Essa può essere costituita su iniziativa dei comuni stessi o su mandato legislativo. I compiti possono includere, ma non sono limitati a, la gestione delle risorse naturali, servizi di pubblica utilità, pianificazione territoriale e sviluppo economico. b) **Struttura e Amministrazione** L'associazione dei comuni è governata da un'assemblea generale composta dai rappresentanti di ciascun comune membro. Questo organo è responsabile dell'adozione di decisioni strategiche e della supervisione delle attività dell'associazione. La gestione quotidiana è affidata a un consiglio di amministrazione che risponde davanti all'assemblea generale. c) **Finanziamento e Risorse** I finanziamenti per l'associazione dei comuni provengono principalmente dai contributi dei comuni membri, che sono proporzionali alle dimensioni e alle risorse di ciascun comune. Possono essere previste anche altre fonti di finanziamento, come i fondi statali o europei, per sostenere lo svolgimento dei compiti dell'associazione. Questa struttura giuridica consente ai comuni di ampliare la loro capacità amministrativa e di fornire servizi più efficienti e personalizzati ai loro cittadini.

1. Delibere dell'assemblea dei delegati o, qualora gli statuti non lo prevedano, del consiglio direttivo, sono sottoposte a referendum popolare se

a) il 5% degli aventi diritto al voto dei comuni membri oppure 1'500 aventi diritto al voto lo richiedono entro 60 giorni dalla pubblicazione,

b) * i consigli comunali del 25% dei comuni membri lo richiedono entro 60 giorni dalla pubblicazione,

c) l'assemblea dei delegati o, qualora gli statuti non lo prevedano, il consiglio direttivo lo decide.

2. Gli statuti possono aumentare il numero di firme richieste ai sensi del primo comma lett. a fino al 10% degli aventi diritto al voto dei comuni membri, ma non oltre 3'000 aventi diritto al voto.

3. Gli statuti possono escludere il referendum facoltativo, ad eccezione delle deliberazioni relative ai seguenti affari

a) * Bilancio e conto consuntivo,

b) Crediti impegnativi,

c) Modifiche statutarie,

d) Emanazione e modifica dei regolamenti.

**Cooperazione tra i Comuni - L'associazione di Comuni**

1. Il 5% degli aventi diritto al voto dei comuni associati ovvero 1'500 aventi diritto al voto o i consigli comunali del 25% dei comuni associati possono richiedere, sotto forma di una proposta generale o di un progetto dettagliato, la trattazione di materie che rientrano nella competenza dell'assemblea dei delegati o, se gli statuti non lo prevedono, del consiglio direttivo.

2. Per la procedura si applicano, per analogia, le disposizioni relative al diritto d'iniziativa nei comuni con consiglio degli abitanti.

3. Gli statuti possono aumentare il numero di firme richieste in base al comma 1 fino al 10% degli aventi diritto al voto dei comuni associati, ma non oltre 3'000 aventi diritto al voto.

**Cooperazione tra i Comuni - L'associazione di Comuni**

1. Organi dell'associazione comunale sono

a) l'assemblea dei deputati, qualora lo statuto lo preveda;

b) il consiglio direttivo;

c) l'organo di controllo.

**Cooperazione tra i Comuni - L'Associazione dei Comuni** 1. **Cooperazione tra i Comuni** I comuni hanno la possibilità di collaborare tra loro al fine di eseguire compiti amministrativi che rientrano nell'ambito delle loro competenze. Questa cooperazione può realizzarsi attraverso la stipula di contratti o la creazione di un’associazione di comuni. 2. **L'Associazione dei Comuni** a) **Formazione e Compiti** Un'associazione di comuni è un'entità giuridica creata per gestire compiti specifici o generali a vantaggio comune. Essa può essere costituita su iniziativa dei comuni stessi o su mandato legislativo. I compiti possono includere, ma non sono limitati a, la gestione delle risorse naturali, servizi di pubblica utilità, pianificazione territoriale e sviluppo economico. b) **Struttura e Amministrazione** L'associazione dei comuni è governata da un'assemblea generale composta dai rappresentanti di ciascun comune membro. Questo organo è responsabile dell'adozione di decisioni strategiche e della supervisione delle attività dell'associazione. La gestione quotidiana è affidata a un consiglio di amministrazione che risponde davanti all'assemblea generale. c) **Finanziamento e Risorse** I finanziamenti per l'associazione dei comuni provengono principalmente dai contributi dei comuni membri, che sono proporzionali alle dimensioni e alle risorse di ciascun comune. Possono essere previste anche altre fonti di finanziamento, come i fondi statali o europei, per sostenere lo svolgimento dei compiti dell'associazione. Questa struttura giuridica consente ai comuni di ampliare la loro capacità amministrativa e di fornire servizi più efficienti e personalizzati ai loro cittadini.

1. L'elezione dei deputati avviene nelle associazioni comunali dall'organo competente secondo l'ordinamento comunale. Ogni comune ha diritto ad almeno un seggio. La durata del mandato corrisponde a quella dei consigli comunali.

2. Le deliberazioni dell'assemblea dei deputati sono pubbliche. Le sedute devono essere annunciate tempestivamente negli organi di pubblicazione locali con l'indicazione degli argomenti da trattare e le delibere adottate devono essere pubblicate.

3. I bilanci, i conti e i rapporti sulla gestione devono essere resi pubblicamente accessibili presso l'associazione o nelle associazioni comunali.

**Cooperazione tra i Comuni - L'associazione di Comuni**

1. Il Consiglio direttivo è l'organo amministrativo ed esecutivo dell'unione di comuni con la stessa durata del mandato dei consigli comunali. Di norma, non dovrebbe comprendere più di un rappresentante per comune.

2. I membri del Consiglio direttivo sono eletti dall'assemblea dei delegati, oppure, per le unioni di comuni senza assemblea dei delegati, dai consigli comunali dei comuni appartenenti all'unione.

3. La competenza del Consiglio direttivo si estende a tutte le materie che ricadono nell'ambito di competenza dell'unione di comuni e che non sono espressamente riservate da leggi o statuti ad un altro organo dell'unione.

**Cooperazione tra i Comuni - L'Associazione dei Comuni** 1. **Cooperazione tra i Comuni** I comuni hanno la possibilità di collaborare tra loro al fine di eseguire compiti amministrativi che rientrano nell'ambito delle loro competenze. Questa cooperazione può realizzarsi attraverso la stipula di contratti o la creazione di un’associazione di comuni. 2. **L'Associazione dei Comuni** a) **Formazione e Compiti** Un'associazione di comuni è un'entità giuridica creata per gestire compiti specifici o generali a vantaggio comune. Essa può essere costituita su iniziativa dei comuni stessi o su mandato legislativo. I compiti possono includere, ma non sono limitati a, la gestione delle risorse naturali, servizi di pubblica utilità, pianificazione territoriale e sviluppo economico. b) **Struttura e Amministrazione** L'associazione dei comuni è governata da un'assemblea generale composta dai rappresentanti di ciascun comune membro. Questo organo è responsabile dell'adozione di decisioni strategiche e della supervisione delle attività dell'associazione. La gestione quotidiana è affidata a un consiglio di amministrazione che risponde davanti all'assemblea generale. c) **Finanziamento e Risorse** I finanziamenti per l'associazione dei comuni provengono principalmente dai contributi dei comuni membri, che sono proporzionali alle dimensioni e alle risorse di ciascun comune. Possono essere previste anche altre fonti di finanziamento, come i fondi statali o europei, per sostenere lo svolgimento dei compiti dell'associazione. Questa struttura giuridica consente ai comuni di ampliare la loro capacità amministrativa e di fornire servizi più efficienti e personalizzati ai loro cittadini.

1. Come organo di controllo possono essere nominati elettori delle comunità associative o un ufficio di revisione esterno ai sensi del § 3b comma 2.

2. Se l'organo di controllo è costituito da elettori delle comunità associative, deve essere composto da almeno tre membri che non appartengano né all'assemblea dei delegati né al consiglio direttivo. L'elezione di questi membri avviene nello stesso modo di quella dei membri del consiglio direttivo. La durata del mandato corrisponde a quella dei consigli comunali.

3. L'organo di controllo esamina i conti dell'associazione.

**Cooperazione tra i Comuni - L'associazione di Comuni**

1. L'uscita di un comune dall'unione dei comuni è possibile solo per motivi importanti. Se l'organo competente dell'unione si oppone all'uscita, decide il Gran Consiglio in base alla normativa applicabile per l'adesione forzata.

2. Un'unione di comuni può sciogliersi se il suo scopo diventa irrealizzabile o caduco, oppure se un soggetto giuridico più adeguato subentra al suo posto. Lo scioglimento richiede l'approvazione della maggioranza dei comuni membri dell'unione e del Consiglio di Governo.

3. I dettagli, in particolare le conseguenze patrimoniali dell'uscita e dello scioglimento e le scadenze da rispettare, sono regolati dagli statuti. Le controversie in merito sono decise dal Tribunale Amministrativo.

**Cooperazione tra i Comuni - L'istituzione comunale intercomunale autonoma di diritto pubblico**

1. I comuni possono istituire enti comunali intercomunali autonomi di diritto pubblico per l'adempimento congiunto delle loro funzioni.

2. Nello statuto dell'ente, essi regolano inoltre le quote di responsabilità interna dei comuni.

3. È possibile una partecipazione successiva di altri comuni. Essa deve essere notificata al consiglio di governo.

4. Per il resto, le disposizioni dei §§ 3a-3c si applicano anche agli enti comunali intercomunali autonomi di diritto pubblico.

**Cooperazione tra Comuni - Cooperazione Intercantonale** 1. **Cooperazione tra Comuni** I Comuni possono collaborare tra loro per la realizzazione di compiti di interesse comune. Tale cooperazione può avvenire attraverso l'istituzione di consorzi, intese, oppure mediante la stipula di convenzioni di diritto pubblico. 2. **Cooperazione Intercantonale** Per ottimizzare l'adempimento dei loro compiti, i Cantoni possono collaborare tra loro. Questa cooperazione può essere realizzata firmando accordi intercantonali o istituendo organizzazioni comuni. Le modalità di tale cooperazione devono rispettare i principi della sussidiarietà e dell'economicità. 3. **Disposizioni Generali** a. **Responsabilità** Gli enti coinvolti in una cooperazione sono responsabili per gli obblighi derivanti dalle attività comuni. La responsabilità solidale dei partecipanti è esclusa, salvo patto contrario. b. **Finanziamento** Le spese derivanti dalla cooperazione sono ripartite tra gli enti partecipanti in base agli accordi stipulati tra di essi. c. **Risoluzione delle Controversie** Le controversie tra i partecipanti relative all'interpretazione o all'applicazione degli accordi di cooperazione devono essere risolte mediante trattative dirette o attraverso un procedimento di arbitrato, se così concordato.

1. Nei consorzi di comuni, enti comunali autonomi di diritto pubblico intercomunali e contratti comunali con sede principale nel Cantone, è possibile anche la partecipazione di comuni esterni al Cantone.

2. La partecipazione dei comuni a consorzi comunali esterni al Cantone e ad enti comunali autonomi di diritto pubblico esterni al Cantone richiede l'approvazione del Consiglio di Stato.

3. Nella misura in cui ciò sia necessario nei rapporti inter-cantonali, il Consiglio di Stato disciplina, in accordo con gli altri Cantoni coinvolti, la posizione del consorzio comunale inter-cantonale ovvero dell'ente comunale autonomo di diritto pubblico.

Cooperazione tra i Comuni - Promozione della cooperazione tra i Comuni

1. Il Cantone può sostenere progetti di collaborazione tra i comuni di rilevanza cantonale attraverso

a) Misure di formazione e aggiornamento professionale;

b) Inizializzazione di progetti di collaborazione tra i comuni;

c) Assunzione parziale o totale dei costi di progettazione e introduzione di progetti di collaborazione autosufficienti;

d) Partecipazione finanziaria in persone giuridiche di diritto pubblico o privato, purché queste abbiano come scopo la collaborazione comunale.

2. La decisione sul sostegno di tali progetti è presa dal Consiglio di Stato nell'ambito delle sue competenze in materia di finanza pubblica; negli altri casi decide il Gran Consiglio.

Bilancio Finanziario - Disposizioni Generali

1. Il patrimonio finanziario comprende quei beni che possono essere alienati senza compromettere l'adempimento delle funzioni pubbliche.

2. Il patrimonio amministrativo comprende quei beni che sono al servizio dell'adempimento delle funzioni pubbliche.

Bilancio Finanziario - Disposizioni Generali

1. Entrate sono i pagamenti da parte di terzi che aumentano il patrimonio o che hanno lo scopo di scambiare attività.

2. Una spesa è l'utilizzo di patrimonio finanziario per lo svolgimento di fini pubblici.

3. Un investimento è un evento finanziario a cui corrisponde un valore liberamente realizzabile e che porta soltanto a una ristrutturazione all'interno del patrimonio finanziario.

Bilancio Finanziario - Disposizioni Generali

1. Una spesa è considerata nuova quando esiste margine di discrezionalità per quanto riguarda l'ammontare, il momento della sua effettuazione o altre circostanze essenziali.

2. Una spesa è considerata vincolata se non soddisfa i criteri di cui al comma 1.

Bilancio Finanziario - Disposizioni Generali

1. Il conto economico riporta per il periodo contabile i ricavi e i costi.

2. È considerato ricavo l'incremento di valore entro un determinato periodo.

3. È considerato costo il deprezzamento entro un determinato periodo.

Bilancio Finanziario - Disposizioni Generali

1. Il calcolo degli investimenti comprende spese essenziali con una durata d'uso pluriennale, che sono attivate come immobilizzazioni amministrative, nonché i relativi ricavi, che sono passivati.

Bilancio Finanziario - Gestione Complessiva del Bilancio Finanziario

1. La gestione del bilancio si orienta ai principi di legalità, pareggio di bilancio, parsimonia, urgenza, economicità, principio del causatore, compensazione dei benefici e divieto di vincolare le tasse a scopi specifici.

2. Le prestazioni fornite per l'adempimento dei compiti (in forma monetaria, materiale o di servizi) devono essere verificate in termini di efficacia ed economicità. I compiti devono essere adempiuti con il miglior rapporto costo/beneficio.

3. È necessario verificare la necessità e la sostenibilità dei compiti. I nuovi compiti devono essere affrontati in base alla loro importanza e urgenza, nonché tenendo conto dello sviluppo economico, sociale ed ecologico.

4. Di norma, coloro che causano e beneficiano di prestazioni particolari del comune devono sostenere i costi ragionevoli.

5. I particolari vantaggi economici derivanti da strutture o disposizioni pubbliche devono essere compensati.

Bilancio Finanziario - Gestione Complessiva del Bilancio Finanziario

1. Il consiglio comunale elabora un piano delle attività e finanziario per un periodo minimo di quattro anni e lo aggiorna annualmente.

2. Il piano delle attività e finanziario è accessibile al pubblico. Il consiglio comunale è tenuto, nell'ambito della relazione sul bilancio, a illustrare i punti essenziali del piano delle attività e finanziario.

Bilancio Finanziario - Gestione Complessiva del Bilancio Finanziario

1. Prima dell'inizio dell'anno contabile, l'organo competente prepara il bilancio secondo i principi dell'annualità, della completezza, della rappresentazione lorda e della specificazione in modo tale che, in linea di principio, le spese, inclusi gli interessi passivi e gli ammortamenti, siano coperte dai ricavi.

Bilancio Finanziario - Gestione Complessiva del Bilancio Finanziario

1. Il budget deve essere redatto secondo il piano dei conti stabilito dal dipartimento competente, con la suddivisione funzionale ed economica.

2. Il budget contiene, a titolo di confronto, le cifre del budget precedente e dell'ultimo rendiconto chiuso, inclusa la dimostrazione del risultato. Ad esso devono essere allegate la vigilanza sul credito e la suddivisione per categorie. Deviazioni significative devono essere giustificate.

Bilancio Finanziario - Gestione Complessiva del Bilancio Finanziario

1. Il bilancio deve essere sottoposto all'organo competente per la discussione e l'approvazione. In una votazione complessiva, il bilancio viene approvato insieme al coefficiente fiscale.

2. ...

3. In caso di mancata approvazione del bilancio entro il 31 dicembre precedente l'anno di bilancio, il consiglio comunale è autorizzato a deliberare le spese indispensabili per l'attività amministrativa.

Bilancio Finanziario - Gestione Complessiva del Bilancio Finanziario

1. Il Bilancio contiene

a) le spese autorizzate e i ricavi stimati nel conto economico,

b) le spese autorizzate e le entrate stimate nel conto degli investimenti,

c) le tranche annuali dei crediti d’impegno autorizzati.

Bilancio Finanziario - Gestione Complessiva del Bilancio Finanziario

1. Per il bilancio annuale si applicano mutatis mutandis i principi del bilancio preventivo.

Bilancio Finanziario - Gestione Complessiva del Bilancio Finanziario

1. Il consiglio comunale sottopone annualmente il bilancio consuntivo all'organo competente per l'approvazione.

Bilancio Finanziario - Gestione Complessiva del Bilancio Finanziario

1. Il conto annuale contiene i seguenti elementi

a) Bilancio,

b) Conto economico,

c) Conto degli investimenti,

d) Rendiconto finanziario,

e) Allegato.

2. Il bilancio deve essere strutturato secondo il piano dei conti stabilito dal dipartimento competente.

3. All'organo competente devono essere fornite, a scopo comparativo, anche le cifre del bilancio, del conto economico e del conto degli investimenti dell'anno precedente, nonché il budget dell'anno contabile. Devono essere giustificate eventuali deviazioni significative.

Bilancio Finanziario - Gestione Complessiva del Bilancio Finanziario

1. Con l'approvazione del rendiconto non possono essere collegati atti di spesa.

Bilancio Finanziario - Gestione Complessiva del Bilancio Finanziario

1. Il bilancio annuale e i rendiconti dei crediti devono essere resi pubblici, insieme a tutti i rapporti del consiglio comunale e degli organi di revisione, per la durata di 14 giorni, e devono essere sottoposti all'organo competente per l'approvazione entro il 30 giugno di ogni anno.

2. Alla documentazione esposta al pubblico devono inoltre includere

a) Conto economico e bilancio comprensivi di schede contabili e conti accessori,

b) Documenti contabili e giustificativi di cassa,

c) Allegato al bilancio annuale,

d) Contabilità delle immobilizzazioni,

e) Contabilità fiscale,

f) Contabilità dei debitori e dei creditori,

g) Contabilità salariale.

Bilancio Finanziario - Gestione Complessiva del Bilancio Finanziario

1. Il conto annuale o il rendiconto rifiutato deve essere riesaminato dal Consiglio comunale e dalla Commissione finanziaria entro 60 giorni e sottoposto all’organo competente per la delibera con le relative proposte. Il dipartimento competente può prorogare il termine su giustificata richiesta.

2. In caso di ulteriore rifiuto del conto annuale o del rendiconto, esso deve essere sottoposto al Consiglio di Stato per la decisione.

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano mutatis mutandis anche al bilancio e al tasso d'imposta.

Bilancio Finanziario - Gestione Complessiva del Bilancio Finanziario

1. Il risultato cumulato del conto economico deve essere equilibrato nel medio termine.

2. Se il bilancio mostra una perdita di bilancio, questa deve essere ridotta annualmente di almeno il 30% del valore contabile residuo; gli importi corrispondenti devono essere considerati nel bilancio preventivo.

Bilancio Finanziario - Gestione Complessiva del Bilancio Finanziario

1. I comuni indicano nel bilancio e nel conto annuale degli indicatori relativi all'indebitamento, al servizio del debito, all'autofinanziamento e agli investimenti.

2. Il dipartimento competente stabilisce i dettagli del calcolo.

Bilancio Finanziario - Diritto del Credito

1. Un credito è la concessione di intraprendere impegni finanziari fino a un determinato importo per un determinato scopo.

2. I crediti sono

a) da ottenere prima di assumere nuovi obblighi,

b) da utilizzare per gli scopi per i quali sono stati concessi.

Bilancio Finanziario - Diritto del Credito

1. Con un credito di bilancio, il consiglio comunale ottiene l'autorizzazione a contrarre obblighi e l'approvazione a gravare il conto economico e degli investimenti nell'anno di bilancio per lo scopo specificato fino all'importo stabilito.

2. Con il bilancio possono anche essere autorizzati crediti per investimenti e contributi agli investimenti, se possono essere chiusi nello stesso anno contabile.

Bilancio Finanziario - Diritto del Credito

1. Se risulta che un credito di bilancio non è sufficiente, è necessario richiedere un credito supplementare. Piccole eccedenze di credito sono escluse da questa disposizione.

2. Non è necessario un credito supplementare per le spese vincolate, per le annualità di crediti d'impegno, né per quelle spese a cui corrisponde un ricavo pertinente nello stesso esercizio contabile.

Bilancio Finanziario - Diritto del Credito

1. Se una spesa, per la quale nel bilancio non è stato approvato alcun credito od un credito sufficiente, non tollera rinvio, il consiglio comunale può effettuarla.

2. La commissione finanziaria deve essere informata delle spese urgenti.

Bilancio finanziario - Diritto del credito

1. I crediti di bilancio e di supplemento non utilizzati decadono alla fine dell'anno contabile.

Bilancio Finanziario - Diritto del Credito

1. Il credito d'impegno stabilisce l'importo massimo fino al quale il consiglio comunale è autorizzato a contrarre impegni finanziari per determinati progetti.

2. I crediti d'impegno sono particolarmente necessari per

a) investimenti significativi e nuove spese ricorrenti annualmente,

b) contributi una tantum di notevole entità a terzi,

c) spese che si estendono su più anni contabili o quelle che diventano esigibili solo negli anni contabili successivi.

Bilancio finanziario - Diritto di credito

1. I crediti d'impegno devono essere approvati al lordo. Il finanziamento e i costi successivi devono essere descritti nelle considerazioni relative alla decisione.

Bilancio finanziario - Diritto del credito

1. Un credito di impegno deve essere contabilizzato immediatamente dopo il completamento del progetto. Se la gestione delle fatture viene effettuata all'interno di un anno fiscale, non è necessario redigere un rendiconto del credito.

2. Un credito di impegno decade se lo scopo è stato raggiunto, se viene abbandonato o se il progetto non è stato avviato entro cinque anni.

Bilancio Finanziario - Diritto del Credito

1. Se prima o durante l'esecuzione di un progetto si manifesta che il credito d'obbligo concesso non è sufficiente, deve essere ottenuto un credito aggiuntivo prima di assumere nuovi obblighi. Se ciò non è possibile senza significative conseguenze avverse per il comune, il consiglio comunale approva il credito aggiuntivo e ne informa la commissione finanziaria.

2. Con l'approvazione del resoconto del credito, vengono autorizzate eventuali spese aggiuntive.

Contabilità finanziaria - Rendicontazione

1. La rendicontazione fornisce una visione chiara, completa e veritiera della gestione del bilancio, del patrimonio e delle obbligazioni.

2. Essa si basa sui principi della rappresentazione lorda, della competenza temporale, della rilevanza e della comparabilità.

Contabilità finanziaria - Rendicontazione

1. **Le immobilizzazioni finanziarie sono contabilizzate quando forniscono un beneficio economico futuro.**

2. **Le immobilizzazioni amministrative sono contabilizzate quando presentano un'utilità pubblica pluriennale.**

3. **Le passività sono contabilizzate quando il loro adempimento comporterà presumibilmente un deflusso di mezzi finanziari.**

4. **Si costituiscono accantonamenti per obbligazioni esistenti, in cui il momento dell'adempimento o l'entità del futuro deflusso di mezzi finanziari sono soggetti a incertezze.**

Contabilità finanziaria - Rendicontazione

1. Il capitale di terzi è valutato al valore nominale.

2. Le attività finanziarie sono contabilizzate al costo di acquisto al momento della prima registrazione in bilancio. In assenza di costi, sono contabilizzate al valore di mercato al momento dell'acquisizione.

3. Le valutazioni successive sono effettuate al valore di mercato alla data di chiusura del bilancio, con una rivalutazione sistematica delle attività finanziarie che avviene annualmente e degli immobili delle attività finanziarie che avviene ogni quattro anni all'inizio del periodo di mandato. Eventuali correzioni di valutazione devono essere registrate in conto economico.

4. Se si verifica una riduzione permanente di valore in una posizione delle attività finanziarie, il suo valore registrato viene rettificato in conto economico.

Contabilità finanziaria - Rendicontazione

1. Gli immobili e i mobili del patrimonio amministrativo, nonché i prestiti e le partecipazioni, sono iscritti a bilancio al valore di acquisto al momento della prima registrazione.

2. Gli impianti del patrimonio amministrativo, che subiscono una riduzione di valore a causa dell'utilizzo, sono ammortizzati in modo lineare secondo la durata utile prevista per ciascuna categoria di impianto.

3. Ammortamenti superiori a quelli lineari previsti dal comma 2 non sono ammessi.

4. Se si verifica una riduzione di valore permanente in una voce del patrimonio amministrativo, il suo valore di bilancio viene rettificato a conto economico.

Contabilità finanziaria - Rendicontazione

1. Ogni ente autonomo di diritto pubblico del diritto comunale tiene una propria contabilità. La contabilità viene mantenuta in conformità con le disposizioni sopraccitate.

Contabilità finanziaria - Rendicontazione

1. I consorzi comunali, gli enti pubblici comunali autonomi e le organizzazioni di diritto privato a cui il comune partecipa in tutto o in parte, non devono generalmente essere consolidati. Deve essere tenuto un quadro delle partecipazioni e delle garanzie.

1bis. Il Consiglio di Governo, in deroga al comma 1, può prevedere mediante regolamento un obbligo di consolidamento e una metodologia per i consorzi comunali, gli enti pubblici comunali autonomi e le organizzazioni di diritto privato, nella misura in cui i comuni partecipanti esternalizzino a questi enti compiti finanziati con fondi pubblici.

2. Il bilancio degli enti pubblici comunali non autonomi deve essere registrato nel bilancio comunale come finanziamento speciale.

Contabilità finanziaria - Rendicontazione

1. Finanziazioni speciali si verificano quando i fondi sono destinati a scopi specifici per adempiere a determinati compiti pubblici. L'istituzione di una finanziamento speciale richiede una delibera dell'assemblea comunale o del consiglio comunale.

2. I costi e i ricavi delle finanziazioni speciali sono registrati nel conto economico, mentre le spese e le entrate di investimento sono registrate nel conto degli investimenti.

Bilancio finanziario - Gestione finanziaria

1. La contabilità si conforma ai seguenti principi

a) registrazione completa, veritiera e sistematica di tutte le operazioni commerciali e dei fatti aziendali,

b) giustificativi per le singole voci contabili,

c) chiarezza,

d) verificabilità.

2. Sono considerati giustificativi contabili tutti i documenti scritti su carta o in forma elettronica o equivalente, necessari per poter comprendere l'operazione commerciale o il fatto aziendale su cui si basa una registrazione contabile.

Bilancio Finanziario - Gestione Finanziaria

1. Il comune adotta le misure necessarie per proteggere il patrimonio, garantire l'uso appropriato dei fondi, prevenire o individuare errori e irregolarità nella contabilità, nonché per assicurare la regolarità della contabilità e la veridicità della rendicontazione.

Bilancio Finanziario - Statistiche e Obblighi di Segnalazione

1. Il dipartimento competente redige annualmente una statistica finanziaria comunale.

Bilancio Finanziario - Statistiche e Obblighi di Comunicazione

1. Al dipartimento competente devono essere trasmessi annualmente, in formato elettronico e secondo le sue direttive temporali e di contenuto, i seguenti documenti

a) * i dati di bilancio e contabili nonché la pianificazione delle attività e finanziaria dei comuni di residenza,

b) * i dati contabili dei comuni patrizi, delle associazioni di comuni e delle istituzioni comunali indipendenti di diritto pubblico,

c) * i rapporti degli organi di controllo.

2. Il Consiglio di Stato designa mediante regolamento ulteriori rapporti di verifica che possono essere richiesti dal comune.

Bilancio Finanziario - Organizzazione e Competenze

1. Il Consiglio Comunale è responsabile della gestione finanziaria del comune.

2. È specificamente incaricato di

a) * ...

b) la locazione e l'affitto di beni comunali,

c) la regolazione del controllo interno e della delega di firma,

d) la stipula delle assicurazioni necessarie per autorità, dipendenti e comune,

e) * la conservazione e l'archiviazione del bilancio, delle rendicontazioni, delle pezze giustificative, dei libri contabili e di altri documenti del bilancio,

f) * l'esecuzione periodica di revisioni a sorpresa presso le persone che gestiscono denaro.

3. Il Consiglio Comunale, insieme al responsabile della gestione finanziaria, conferma con la conclusione del rendiconto annuale alla commissione finanziaria che

a) tutte le operazioni soggette a registrazione contabile sono incluse nel presente rendiconto annuale,

b) tutte le attività, passività, crediti e debiti sono considerati nel bilancio,

c) tutte le obbligazioni potenziali, garanzie e partecipazioni sono elencate nell'allegato al rendiconto,

d) tutte le informazioni necessarie per comprendere il risultato annuale sono contenute nelle spiegazioni al rendiconto.

4. Il Consiglio Comunale può, di propria iniziativa o su richiesta della commissione finanziaria, decidere di istituire uffici revisori speciali o esperti per la verifica del rendiconto in termini formali e sostanziali. Questi possono anche essere impiegati per compiti di controllo corrente.

5. Il Consiglio Comunale può delegare alla commissione finanziaria l'esecuzione di revisioni a sorpresa presso le persone che gestiscono denaro.

Bilancio Finanziario - Organizzazione e Competenze

1. Il bilancio finanziario deve essere gestito da una responsabile o un responsabile esperto in materia finanziaria.

2. La responsabile o il responsabile della finanza è responsabile per

a) la corretta e tempestiva esecuzione delle spese e delle entrate nonché dei costi e dei ricavi,

b) la conduzione conforme alle norme del bilancio finanziario in tutte le sue parti,

c) la sicura custodia dei fondi e la tempestiva archiviazione delle fatture,

d) controlli e statistiche.

Bilancio Finanziario - Organizzazione e Competenze

1. La Commissione finanziaria esamina i conti, potendo richiedere al Consiglio comunale informazioni sull'espletamento di singoli affari amministrativi e l'esecuzione di singoli crediti, oltre ad avere accesso ai documenti pertinenti non riservati. Essa tiene conto dei risultati della revisione del bilancio ai sensi del comma 2.

2. Il Consiglio comunale fa esaminare annualmente il bilancio da una società di revisione esterna. Quest'ultima presenta il suo rapporto scritto simultaneamente alla Commissione finanziaria e al Consiglio comunale.

Bilancio Finanziario - Organizzazione e Competenze

1. Il Dipartimento competente

a) esercita la vigilanza statale sui bilanci comunali,

b) stabilisce i piani dei conti in conformità con le direttive del quadro dei conti del Modello contabile armonizzato 2,

c) esamina i bilanci preventivi e i conti annuali nonché la pianificazione dei compiti e finanziaria,

d) dispone le misure necessarie in caso di bilanci e conti difettosi e non regolari, così come nei casi in cui dal bilancio preventivo e dalla pianificazione dei compiti e finanziaria emergano indizi che il rispetto delle disposizioni finanziarie negli anni successivi non è più garantito,

e) organizza, in collaborazione con le organizzazioni specialistiche competenti, i corsi di formazione e aggiornamento necessari,

f) consiglia le comunità comunali in tutte le questioni relative al finanziamento e alla contabilità,

g) emette le istruzioni necessarie per una contabilità ordinata.

2. Tutti i bilanci preventivi e i conti delle entità giuridiche soggette alla vigilanza statale devono essere messi a disposizione del Dipartimento competente dopo l'approvazione da parte degli organi competenti.

Bilancio Finanziario - Organizzazione e Competenze

1. Il Consiglio di Stato emana le disposizioni esecutive necessarie mediante regolamento. Regola in particolare

a) il contenuto della programmazione delle attività e delle finanze,

b) * i dettagli sugli elementi del rendiconto annuale secondo § 88c comma 1 e del diritto di credito,

c) la determinazione del principio per la delimitazione delle tasse,

d) la definizione del concetto di investimento e delle metriche,

e) la contabilizzazione degli investimenti netti e dei contributi di terzi,

f) graduati in base alle dimensioni del comune, i limiti di rilevanza per l'attivazione nella contabilizzazione degli investimenti e nella costituzione di accantonamenti,

g) * metodi di valutazione e tassi di ammortamento,

h) gli investimenti finanziari consentiti dei comuni,

i) la fissazione delle scadenze in relazione alla chiusura dei conti,

k) gli obblighi di conservazione,

l) i criteri per la certificazione del software contabile finanziario utilizzato dai comuni,

m) i dettagli della revisione del bilancio e i requisiti per le società di revisione esterne.

Bilancio Finanziario - Disposizioni Speciali

1. Nella misura in cui le disposizioni che seguono non contengono deroghe, le norme sul bilancio finanziario si applicano analogamente anche alle comunità comunali locali, alle associazioni di comuni e agli istituti comunali di diritto pubblico autonomi.

2. Su richiesta, il dipartimento competente può consentire alle comunità comunali locali, alle associazioni di comuni o agli istituti comunali di diritto pubblico autonomi di derogare da queste norme, se

a) la loro contabilità è regolata da norme di diritto federale o intercantonale o da disposizioni imperative di un'organizzazione di settore oppure

b) il totale delle uscite del conto economico e delle spese del conto investimenti non superano in un anno contabile Fr. 100'000.-.

Bilancio Finanziario - Disposizioni Speciali

1. Le comunità di associazioni concedono, di norma contemporaneamente con l'approvazione degli statuti, i corrispondenti crediti d'impegno per i contributi agli investimenti o per il rifinanziamento.

Bilancio Finanziario - Disposizioni Specifiche

1. Se il consorzio non dispone di competenze finanziarie adeguate secondo i suoi statuti, le comunità consorziate devono essere invitate tempestivamente a concedere crediti di impegno.

2. In assenza di disposizioni contrarie negli statuti, si applica lo stesso criterio di distribuzione utilizzato per il primo investimento.

3. Se una comunità consorziata rifiuta il credito di impegno richiesto, il consiglio direttivo riesamina il progetto e presenta la nuova proposta alla comunità che ha respinto, eventualmente a tutte le comunità consorziate.

4. Se anche al secondo tentativo il credito di impegno non viene approvato da tutte le comunità consorziate, su richiesta del consiglio direttivo, il consiglio di governo decide se sussistono le condizioni per l'adesione forzata.

Bilancio Finanziario - Disposizioni Speciali

1. Le spese per l'amministrazione e il funzionamento possono essere coperte in particolare da

a) contributi delle comunità associate,

b) corrispettivi per l'uso degli impianti e delle strutture,

c) tasse per le attività aperte all'uso pubblico,

d) donazioni e altri conferimenti.

2. Per la determinazione dei contributi delle comunità associate e i corrispettivi, è necessario stabilire nei regolamenti i criteri determinanti.

3. Per l'uso di impianti e strutture, l'associazione può stabilire condizioni particolari per le realtà non appartenenti alle comunità associate.

Sovrintendenza Statale

1. I comuni, le associazioni di comuni e altre entità di diritto pubblico disciplinano e amministrano autonomamente i loro affari, restando nell'ambito della Costituzione e delle leggi sotto la supervisione dello Stato.

2. Le autorità di vigilanza sono il Consiglio di governo e i dipartimenti.

Sovrintendenza Statale

1. Le autorità di vigilanza osservano affinché l'intera amministrazione degli enti sottoposti alla sorveglianza statale sia condotta secondo le normative.

2. ...

Sorveglianza Statale

1. Se nell'amministrazione o nel bilancio finanziario di un ente soggetto alla vigilanza statale vengono riscontrate irregolarità, il dipartimento competente deve informare tempestivamente il consiglio di governo.

2. Il consiglio di governo dispone che i fatti siano indagati, ascoltando le autorità responsabili, e richiede, fissando un termine adeguato, la correzione delle carenze dimostrate. In caso di inadempienza, il consiglio di governo ordina l'esecuzione in sostituzione e, nei casi urgenti, misure provvisorie.

3. Il consiglio di governo decide riguardo alla sostenibilità dei costi.

Sovrintendenza Statale

1. Il Consiglio di Stato può ammonire i membri delle autorità che ignorano le richieste delle autorità di vigilanza, destituirli in caso di grave negligenza nei doveri e sospenderli in caso di indagini penali per un reato grave o un crimine nell'esercizio delle loro funzioni.

1. Vigilanza Statale

1. Le persone giuridiche che si rifiutano ostinatamente di ottemperare alle disposizioni delle autorità di vigilanza in questioni importanti, o per le quali, per altre ragioni, in particolare a causa dell'impossibilità di nominare le autorità o di adempiere agli obblighi finanziari, non sia più garantita un'amministrazione legittima e ordinata, vedranno revocata la propria autonomia, totalmente o parzialmente, dal consiglio di governo per il periodo in cui lo richiedano gli interessi dello Stato e dell'ente sottoposto a vigilanza.

2. Il consiglio di governo nomina per tali persone giuridiche uno o più curatori.

3. Ai curatori si applicano le disposizioni relative al personale del cantone e alla sua responsabilità. Essi sono compensati dall'ente che amministrano. Il consiglio di governo stabilisce l'importo della compensazione.

**Rimedi giuridici**

1. Le decisioni degli organi dei comuni, delle associazioni di comuni, nonché degli enti comunali autonomi di diritto pubblico e degli enti comunali intercomunali possono essere impugnate tramite ricorso amministrativo entro 30 giorni dalla notifica.

2. Si applicano le disposizioni della legge sulla giustizia amministrativa, in particolare quelle relative alla legittimazione, al ricorso scritto e ai motivi del ricorso.

**Rimedi giuridici**

1. I decreti di carattere generale emanati dai comuni, dalle associazioni di comuni e da altre corporazioni di diritto pubblico, così come gli atti amministrativi che non incidono su rapporti personali, possono essere impugnati mediante ricorso comunale entro 10 giorni dalla loro pubblicazione.

2. Il ricorso comunale è ammesso solo per violazioni di legge nel procedimento, a meno che non sia previsto un altro mezzo di ricorso.

**Rimedi giuridici**

1. Hanno facoltà di presentare ricorso

a) avverso decreti e atti amministrativi di comuni e consorzi di comuni, gli aventi diritto di voto dei rispettivi comuni;

b) avverso decreti e atti amministrativi di altre entità, i loro membri.

2. Avverso i decreti degli organi dei consorzi di comuni, può presentare ricorso anche il consiglio comunale di un comune affiliato.

3. Le disposizioni della legge sul procedimento amministrativo sono applicabili al ricorso comunale nella misura in cui sono compatibili con la sua natura particolare.

4. Per i ricorsi contro le elezioni e le votazioni da effettuarsi secondo le disposizioni della legge sulle elezioni e sulle votazioni, valgono le disposizioni speciali della suddetta legge.

**Rimedi giuridici**

1. Per la valutazione dei ricorsi amministrativi e dei ricorsi comunali è competente il Consiglio di Stato, salvo che la competenza non sia attribuita a un'altra istanza secondo la legge.

2. Anche il Consiglio Comunale è autorizzato a presentare ricorsi comunali.

3. ...

**Rimedi giuridici**

1. Disposizioni di natura amministrativa nei decreti dei comuni, delle associazioni comunali e di altri enti di diritto pubblico possono essere sottoposte in qualsiasi momento al tribunale amministrativo per verificarne la conformità alla costituzione e alla legge, in conformità alle disposizioni della legge sulla giustizia amministrativa.

**Rimedi giuridici**

1. Contro un decreto penale di condanna, l’imputato può presentare ricorso scritto al Consiglio comunale, escludendo il ricorso amministrativo, entro 20 giorni. In tal modo, il decreto penale viene annullato.

2. Il ricorrente deve essere convocato a un'udienza davanti al Consiglio comunale o a un membro da esso designato. Il Consiglio comunale emette una decisione motivata.

3. La decisione penale può essere impugnata entro 20 giorni dall'emissione mediante un ricorso scritto al Presidente del Tribunale distrettuale come giudice unico. La decisione di quest'ultimo può essere contestata tramite ricorso presso il Tribunale superiore.

4. Inoltre, si applicano le disposizioni del Codice penale svizzero e del diritto processuale penale svizzero e cantonale.

Disposizioni finali e transitorie

1. Questa legge entra in vigore dopo l'approvazione da parte del popolo da parte del consiglio governativo.

2. I consorzi comunali già esistenti al momento dell'entrata in vigore, così come altre entità che perseguono gli scopi di tali consorzi, devono adeguare la loro organizzazione alle disposizioni di questa legge entro 4 anni.

3. L'adeguamento dei regolamenti comunali esistenti nei comuni con consiglio degli abitanti deve avvenire entro 2 anni.

Disposizioni finali e transitorie

1. Con l'entrata in vigore di questa legge, tutti i decreti e le disposizioni che sono in conflitto con essa vengono abrogati, in particolare

a) la legge sull’organizzazione dei comuni e dei consigli comunali del 26 novembre 1841[13], fatta salva la sua parziale continuazione per i comuni patriziali secondo quanto disposto dal comma 2;

b) la legge sull’organizzazione straordinaria dei comuni del 15 maggio 1962[14];

c) la legge sull’utilizzo dei beni comunali del 30 novembre 1866[15];

d) § 25 della legge sull’istituzione degli uffici distrettuali del 16 marzo 1854[16];

e) § 10 co. 1 lett. b num. 1-4 e co. 2, § 18 co. 2, § 35 (nella versione conforme alla legge di modifica del 25 ottobre 1966), § 36 co. 1 della legge su elezioni e votazioni del 6 settembre 1937[17];

f) § 2 della legge sull'adeguamento della legislazione su elezioni e votazioni e sull'organizzazione straordinaria dei comuni in relazione al diritto di voto delle donne del 23 marzo 1971[18];

g) § 11 co. 3 e 4 della legge sulla sanità pubblica del 28 novembre 1919[19] nonché § 16 del regolamento di esecuzione del 26 febbraio 1946 relativo alla suddetta legge[20];

h) § 29 co. 2, § 70 num. 1 lett. a ed e, num. 2-4, nonché § 71 della legge sull'assistenza ai poveri del 12 marzo 1936[21];

i) il regolamento di esecuzione del 10 settembre 1964 della legge sull’organizzazione straordinaria dei comuni[22];

k) il regolamento di esecuzione del 22 dicembre 1966 relativo al § 35 della legge su elezioni e votazioni[23].

2. Se una legge sottoposta al referendum popolare ai sensi di questa legge sui comuni patriziali non viene accettata, continuano ad applicarsi ai comuni patriziali i §§ 22 e 26-36 della legge sull'organizzazione dei comuni e dei consigli comunali del 26 novembre 1841, e in modo analogo anche le disposizioni della presente legge relative ai consigli comunali sul bilancio finanziario e sulla sorveglianza.[24]

Disposizioni finali e transitorie

1. La legge introduttiva al Codice civile svizzero del 27 marzo 1911 è modificata come segue

*Testo inserito nel provvedimento pertinente.*

Disposizioni finali e transitorie

1. La legge sulla cittadinanza del 29 ottobre 1940 è modificata come segue

*Testo inserito nel relativo decreto.*

Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni di questa legge relative al procedimento penale del consiglio comunale si applicano a tutti i reati assegnati alla competenza del consiglio comunale per la loro risoluzione. Eventuali disposizioni divergenti di altre leggi sono abrogate.

Disposizioni finali e transitorie

1. La Legge sul Pareggio Finanziario del 29 giugno 1983 viene modificata come segue

*Testo inserito nel relativo decreto.*

Disposizioni finali e transitorie

1. Il patrimonio amministrativo e finanziario deve essere valutato secondo le regole delle disposizioni riviste all'entrata in vigore della revisione parziale dell'8 maggio 2012.

2. Il patrimonio amministrativo viene contabilizzato al valore che avrebbe avuto, se fosse stato ammortizzato sistematicamente secondo le disposizioni di questa legge sin dalla sua creazione.

3. Le differenze di valutazione del patrimonio finanziario e del patrimonio amministrativo vengono contabilizzate rispettivamente come riserva di rivalutazione e riserva di rivalore nel capitale proprio. La riserva di rivalutazione deve essere sciolta entro la fine del primo esercizio contabile.

4. Al passaggio al nuovo modello contabile, le cifre comparative del bilancio e del rendiconto vengono elaborate secondo le direttive del dipartimento competente.

5. Ai comuni che, al momento dell'entrata in vigore, non soddisfano i requisiti di capitalizzazione minima secondo il § 88h, il consiglio direttivo può, su richiesta, ridurre il limite stabilito dal regolamento per una durata massima di cinque anni.

Disposizioni finali e transitorie

1. Al Consiglio di Stato spetta l'esecuzione di questa legge. Emana le disposizioni necessarie.

Disposizioni finali e transitorie

1. § 8a comma 2 si applica alle fusioni comunali che entrano in vigore il 1 gennaio 2012 o successivamente.

2. § 8b si applica alle fusioni comunali che entrano in vigore il 1 gennaio 2012 o successivamente.

Disposizioni finali e transitorie

1. I cittadini comunali interessati possono, entro due anni dall'entrata in vigore della modifica, presentare, dietro corresponsione di una tassa, una richiesta presso l'ufficio dello stato civile regionale competente per ottenere l'inserzione del loro precedente diritto di cittadinanza comunale, sostituito dalla fusione di comuni, dal cambiamento di comune o dalla creazione di un nuovo comune, come aggiunta tra parentesi al diritto di cittadinanza comunale attuale, qualora la fusione di comuni, il cambiamento di comune o la creazione di un nuovo comune siano entrati in vigore il 1º gennaio 2002 o successivamente.

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