Legislator Giurisprudenza & Legislazione
165.171 SpesenV CH-AG

Ordinanza sulle spese, le diarie e altre indennità (Spesenverordnung, SpesenV) - Rimborso per il Vitto (SpesenV)

20 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Argovia
Apri la fonte ufficiale Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Indice delle disposizioni (20)

Testo normativo (20 Articoli)

**Spese**

1. I pasti vengono rimborsati secondo i seguenti criteri

a) * Fr. 25.- per un pasto principale,

b) Fr. 20.- per otto o più ore di servizio notturno, purché questo venga svolto al di fuori del luogo di lavoro.

2. I pasti vengono rimborsati solo se sono associati a obblighi di servizio.

**Spese**

1. Per il pernottamento con prima colazione vengono rimborsate le spese effettive fino ad un massimo di Fr. 200.- in un hotel di classe media.

**Spese**

1. Per le riunioni, gli eventi e i viaggi, nei quali l'ammontare delle spese non può essere determinato autonomamente, verranno rimborsate tutte le spese, a condizione che la partecipazione sia stata approvata o disposta dall'autorità superiore.

**Spese**

1. Per le trasferte di servizio devono fondamentalmente essere utilizzati i mezzi di trasporto pubblico, il car sharing o i veicoli di servizio. L'utilizzo di veicoli a motore privati richiede l'autorizzazione di un superiore avente il diritto di impartire istruzioni. L'autorizzazione è da concedersi se l'utilizzo del veicolo a motore privato comporta, dal punto di vista del Cantone, un risparmio di costi.

2. Le trasferte di servizio con veicoli a motore privati devono, se possibile, essere effettuate congiuntamente.

**Spese**

1. Per i viaggi di servizio con mezzi di trasporto pubblici all'interno del cantone, le spese per il biglietto di 2ª classe saranno rimborsate e per i viaggi di servizio oltre il confine cantonale saranno rimborsate le spese per il biglietto di 1ª classe.

1bis. Verranno rimborsati i costi per la classe effettivamente utilizzata.

2. Le spese di treno e autobus che nel corso dell'anno contabile superano il doppio del costo di un abbonamento Halbtax annuale saranno rimborsate per metà.

3. Alle titolari e ai titolari di abbonamenti Halbtax e Generali privati verrà corrisposto l'importo equivalente.

4. In via eccezionale, l'autorità di nomina può assumersi il costo di un abbonamento Generale, di tratta, annuale o di altro genere, se ciò risulta più vantaggioso per il cantone.

**Spese**

1. Le indennità chilometriche ammontano a

a) Autovetture di tutte le categorie

1. * per i primi 15'000 km: 70 centesimi

2. * a partire da 15'001 km: 50 centesimi

3. * ...

b) Motocicli e scooter

1. fino a 150 cm³ per km: 30 centesimi

2. oltre 150 cm³ per km: 45 centesimi

1bis. Per i viaggi di servizio autorizzati con veicoli a motore privati, le spese per i parcheggi sono rimborsate.

2. Con l'indennità chilometrica sono compensate tutte le spese. I danni ai veicoli a motore privati avvenuti durante i viaggi di servizio sono coperti da un'assicurazione casco stipulata dal datore di lavoro. La franchigia è a carico del datore di lavoro, purché non ci sia negligenza grave.

3. ...

4. ...

**Spese**

1. Per la determinazione delle spese di viaggio è di norma determinante il percorso di viaggio ufficiale.

2. Se il viaggio di servizio inizia dalla residenza o vi ritorna, quest'ultima sostituisce il luogo di lavoro per la determinazione, purché sia più vicina alla destinazione del viaggio.

**Spese**

1. Le indennità forfettarie di viaggio stabilite per particolari gruppi di dipendenti sono disciplinate dall'Allegato 1 del presente regolamento.

**Spese**

1. Le indennità forfettarie per gruppi specifici sono incluse nell'Allegato II del presente Regolamento. In alternativa alle indennità forfettarie di cui all'Allegato II, paragrafo 1 lettera a, i beneficiari possono richiedere il rimborso dei costi effettivi. Questi devono essere giustificati.

2. In casi particolari, l'autorità di assunzione può stabilire indennità forfettarie per i dipendenti che sostengono frequentemente spese legate all'attività professionale, nell'ambito dei contratti di assunzione. Le indennità forfettarie superiori a Fr. 4'000.- devono essere previamente approvate dal Consiglio di Stato o dalla direzione della giustizia.

Altri Indennizzi

1. Se il datore di lavoro non mette a disposizione un posto di lavoro, viene erogato un risarcimento di CHF 2'400 all'anno per i locali di ufficio forniti autonomamente. L'indennizzo viene ridotto della metà se l'attività è prevalentemente associata a un servizio esterno.

Altre Indennità

1. Il compenso per l'uso di dispositivi privati per le comunicazioni mobili per scopi di servizio ammonta, per un anno di lavoro a tempo pieno, per i dipendenti che di regola

a) necessitano durante l'orario di lavoro regolarmente dei loro dispositivi per recuperare, elaborare e rispondere ai dati aziendali, e-mail, appuntamenti e telefonate e devono essere reperibili tempestivamente, a Fr. 120.- per il dispositivo e Fr. 129,60 per l’abbonamento,

b) utilizzano occasionalmente per scopi aziendali e forniscono all'azienda il loro numero di cellulare a Fr. 75.- per l’abbonamento.

2. Le dirigenze dei dipartimenti e della cancelleria statale e la direzione giudiziaria determinano l'assegnazione dei dipendenti secondo quanto stabilito al paragrafo 1 lett. a e b.

Altre Indennità

1. Indennità per l'abbigliamento prescritto per un aspetto uniforme e per le attrezzature di protezione sono determinate secondo le linee guida del rispettivo settore.

2. Le poliziotte e i poliziotti che svolgono il loro servizio in abiti civili ricevono un’indennità annuale per l'abbigliamento pari a Fr. 220.-.

Altri indennizzi

1. L'indennità annuale per i cani da servizio è forfettaria

a) * per un cane giovane Fr. 3'000.-

b) * per un cane da guardia dopo il superamento dell'esame per cani giovani Fr. 3'500.-

c) * per i cani da ricerca o da guardia operativi Fr. 4'000.-

d) * per i cani da ricerca e da guardia operativi (cani combinati) Fr. 4'500.-

Altri indennizzi

1. L'indennità forfettaria per i membri dell'ufficio elettorale degli Svizzeri all'estero e per il personale ausiliario dell'ufficio elettorale cantonale, che non sono impiegati della Cancelleria di Stato, viene calcolata per ogni fine settimana di votazione o elezione come segue

a) Responsabile: Fr. 200.-

b) Membri: Fr. 100.-

2. Oltre all'indennità forfettaria, il lavoro dell'ufficio elettorale viene compensato con Fr. 30.- all'ora.

Altre Indennità

1. La compensazione per i membri della commissione d'esame, nonché per gli esperti ed esperte d'esame oppure i loro sostituti, ammonta a Fr. 60.- per ora per gli esami nelle scuole medie secondo l'incarico.

2. La compensazione per gli esperti ed esperte d'esame oppure i loro sostituti ammonta a Fr. 150.- per mezza giornata d'esame per la conduzione degli esami di caccia.

Disposizioni finali e transitorie

1. Sono abrogate

a) il Regolamento di esecuzione del Decreto sulla fissazione dei compensi per le sedute, le diarie e le indennità di viaggio (Regolamento delle indennità) del 26 marzo 1971;

b) il Regolamento sull'indennità per l'utilizzo di automobili private e motociclette private per i viaggi di servizio da parte di funzionari dello Stato (Regolamento delle automobili) del 18 dicembre 1972;

c) il Regolamento sulle indennità di viaggio per gli insegnanti della scuola primaria (VREV) del 9 luglio 1997;

d) la Deliberazione del governo sulla creazione di un ufficio centrale cantonale per la frutticoltura del 23 novembre 1934.

Disposizioni finali e transitorie

1. Il Regolamento sulla Delegazione di Competenze del Consiglio di Governo dell'8 novembre 1982 è così modificato

*Testo inserito nel relativo provvedimento.*

2. Il Regolamento di Esecuzione della Legge Federale sulla Modifica del Codice delle Obbligazioni (Locazione e Affitto) del 25 giugno 1990 è così modificato

*Testo inserito nel relativo provvedimento.*

3. Il Regolamento di Esecuzione della Legge d'Applicazione alla Legge Federale sull'Esecuzione e il Fallimento del 1° ottobre 1965 è così modificato

*Testo inserito nel relativo provvedimento.*

4. Il Regolamento sull'Indennizzo del Personale Docente, Educativo e di Tirocinio presso gli Ospedali Cantonali del 4 settembre 1972 è così modificato

*Testo inserito nel relativo provvedimento.*

5. Il Regolamento sull'Indennizzo dei Consigli Scolastici dei Distretti del 4 luglio 1988 è così modificato

Testo inserito nel relativo provvedimento.

6. Il Regolamento sull'Aiuto in Caso di Catastrofi e Protezione Civile (KBV) del 5 dicembre 1983 è così modificato

*Testo inserito nel relativo provvedimento.*

7. Il Regolamento di Esecuzione della Legge Federale sulla Caccia e Protezione degli Uccelli e della Legge Cantonale sulla Protezione della Fauna Selvatica, degli Uccelli e sulla Caccia (Regolamento sulla Caccia) del 28 agosto 1969 è così modificato

*Testo inserito nel relativo provvedimento.*

8. Il Regolamento di Esecuzione della Legislazione Federale su Misura e Peso del 10 luglio 1913 è così modificato

*Testo inserito nel relativo provvedimento.*

Disposizioni finali e transitorie

1. Questo regolamento deve essere pubblicato nella raccolta delle leggi. Esso entra in vigore il 1º aprile 2001.

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →