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Ordinanza sull'indennità per inconvenienti (Inkonvenienzverordnung) - Scopo

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Table of Provisions (20)

Statutory Text (20 Provisions)

1. Disposizioni Generali

1. Questo regolamento disciplina le indennità che il Cantone corrisponde ai propri dipendenti per i servizi notturni, nei fine settimana e nei giorni festivi, per i servizi di picchetto e di pronta disponibilità, nonché per lavori con carichi particolari e straordinari, in aggiunta al salario. Sono esclusi da tale regolamento i medici primari e i medici assistenti.

2. I dipendenti assunti specificamente per il lavoro notturno, nei fine settimana o nei giorni festivi e la cui remunerazione è compensata nel salario, non hanno diritto a un'indennità aggiuntiva.

1. Disposizioni Generali

1. È considerato lavoro notturno quello svolto tra le 20.00 e le 06.00.

2. Il lavoro del fine settimana inizia ogni venerdì alle 20.00 e termina il lunedì successivo alle 06.00.

3. Il lavoro nei giorni festivi inizia il giorno precedente il festivo alle 20.00 e si conclude alle 06.00 del giorno successivo al festivo.

1. Disposizioni Generali

1. I dipendenti ricevono un'indennità di Fr. 7,20 per ogni ora di lavoro notturno, nei fine settimana o durante i giorni festivi.

2. Inoltre, per il lavoro notturno, vi è il diritto a un supplemento di tempo del 10% o del 15% a partire dal compimento del 50º anno di età, se il servizio notturno dura più di 4 ore.

3. Di norma, il supplemento di tempo deve essere compensato. Se ciò non è possibile entro 12 mesi, l'autorità di assunzione può concedere un'indennità in denaro calcolata sulla base dello stipendio annuo individuale senza indennità.

4. Le ore parziali nel totale mensile sono conteggiate come ore piene.

1. Disposizioni Generali

1. In caso di lavoro notturno, nei fine settimana o nei giorni festivi svolto solo occasionalmente, l'indennizzo è determinato in base alla disciplina degli straordinari secondo quanto previsto dall'articolo 27 del Regolamento del personale e dei salari (PLV) del 25 settembre 2000.

1. Disposizioni Generali

1. Servizio di reperibilità svolgono i dipendenti che, su ordine di servizio, si tengono pronti al di fuori dell'orario di lavoro ordinario per intervenire sul breve periodo, se necessario. Il servizio di reperibilità non viene svolto sul luogo di lavoro.

1. Disposizioni Generali

1. ...

1bis. Il compenso per il servizio di picchetto ammonta a Fr. 4.- per ogni ora di servizio prestata.

1ter. Il comma 1bis si applica anche ai dipendenti che sono contrattualmente obbligati a interrompere le pause di lavoro non retribuite per svolgere compiti di servizio.

2. Per singole categorie professionali o unità organizzative, il Consiglio di Stato può emanare disposizioni diverse in casi motivati (in particolare a causa della prevedibilità dei servizi di picchetto o delle condizioni del mercato del lavoro).

3. Il servizio nel contesto del servizio è compensato come segue

a) con una compensazione temporale del 150% del tempo di servizio, oppure

b) con una compensazione temporale del 100% e un'indennità monetaria basata sul salario annuo individuale senza supplenze pari al 50% del tempo di servizio.

4. L'autorità di assunzione decide sulla tipologia di compenso. Per un servizio è compensata almeno mezz'ora.

5. Il tragitto di lavoro è considerato come tempo di servizio.

1. Disposizioni Generali

1. I collaboratori, che durante il loro tempo libero vengono chiamati a prestare servizio a causa di un evento imprevisto, saranno compensati con un indennizzo in tempo del 150% del tempo di intervento e un supplemento in denaro di Fr. 200.- per ogni intervento.

2. ...

1. Disposizioni Generali

1. Servizio di pronta disponibilità significa essere pronti a operare in qualsiasi momento durante la notte presso l'azienda. Il servizio di pronta disponibilità viene svolto nel luogo di lavoro.

1. Disposizioni Generali

1. Ogni servizio di pronta disponibilità svolto è compensato con un'indennità di Fr. 100.- e con un accredito in termini di tempo pari a un terzo del tempo di disponibilità prestato.

2. Gli interventi effettuati nell'ambito del servizio di pronta disponibilità non sono compensati ulteriormente.

1. Disposizioni Generali

1. Ai collaboratori deve essere concessa un'adeguata pausa di riposo dopo gli interventi durante il servizio di picchetto o di disponibilità.

62. Disposizioni Speciali

1. In luogo delle indennità secondo il § 6 comma 1bis ricevono un'indennità forfettaria annuale per il servizio di picchetto

a) * Ufficiali di polizia: Fr. 4'000.-

b) * Procuratori generali, procuratori, assistenti procuratori e procuratori minorili: Fr. 4'000.-

c) * ...

d) * ...

e) * Collaboratori inseriti nelle organizzazioni di picchetto dell'Ufficio di esecuzione penale, dell'Istituto per minorenni di Aarburg e dell'Istituto di detenzione di Lenzburg fino a un massimo di: Fr. 4'000.-

f) * ...

g) * Membri nonché giudici esperti di tribunali che effettuano servizio di picchetto, per decisione della direzione della giustizia fino a un massimo di: Fr. 4'000.-

2. L'autorità di assunzione può concedere un periodo libero in sostituzione del pagamento in contanti di pari entità.

3. L'indennità forfettaria si applica generalmente per un impiego a tempo pieno. L'autorità di assunzione può adattare l'importo forfettario in relazione a impieghi con percentuali inferiori.

62. Disposizioni Speciali

1. Membri dello stato maggiore cantonale ricevono un'indennità annuale per il servizio di picchetto di Fr. 500.-, purché non ricevano già un'altra indennità forfettaria per il servizio di picchetto.

62. Disposizioni Speciali

1. I sorveglianti stradali, che secondo il piano operativo estivo della manutenzione stradale garantiscono la reperibilità telefonica, ricevono da aprile a ottobre un'indennità mensile di Fr. 40.-.

a) * ...

b) * ...

c) * ...

d) * ...

e) * ...

62. Disposizioni Speciali

1. Per il monitoraggio delle condizioni stradali dal luogo di residenza, ai dipendenti che abitano a più di 3 chilometri dal luogo di lavoro viene riconosciuto un indennizzo annuale forfettario. L'indennizzo è determinato secondo l'Allegato I del presente regolamento.

62. Disposizioni Speciali

1. I collaboratori che eseguono lavori notturni in relazione alla manutenzione edilizia e operativa sono compensati con un riposo compensativo del 150% del tempo impiegato e un'indennità monetaria secondo il § 3 comma 1.

62. Disposizioni Speciali

1. Per i lavori con agenti leganti, con irroratori manuali e a barra, e in acqua, i dipendenti ricevono indennità annuali forfettarie. Queste sono determinate secondo l'Allegato II oppure l'Allegato III del presente regolamento.

62. Disposizioni Speciali

1. Le istruttrici e gli istruttori dei corsi di formazione e aggiornamento per leader giovanili e sportivi ricevono, qualora i corsi si svolgano lontano nel fine settimana o durino diversi giorni, le seguenti indennità

a) Fr. 100.- al giorno;

b) Fr. 50.- per mezza giornata.

2. Per le direzioni dei corsi secondo il paragrafo 1, viene conteggiato il tempo lavorativo standard o il tempo lavorativo della variante di tempo di lavoro concordata del modello a larghezza di banda o la metà di esso.

62. Disposizioni Speciali

1. Dipendenti della Cancelleria di Stato che collaborano alle elezioni e votazioni il sabato e la domenica ricevono, oltre al credito di tempo, un'indennità di Fr. 30.- all'ora.

Disposizioni finali e transitorie

1. Vengono abrogati

a) Ordinanza concernente la compensazione dei servizi notturni, del sabato e della domenica nonché dei servizi di piantonamento e di disponibilità nelle istituzioni statali del 26 ottobre 1981[3];

b) Ordinanza concernente il rapporto di servizio e la retribuzione degli artigiani, autisti e operai nonché dei guardiani stradali del Dipartimento delle costruzioni (Ordinanza del personale degli stabilimenti a gestione diretta) del 5 marzo 1973[4];

c) Ordinanza concernente la compensazione del servizio di piantonamento e degli inconvenienti per i capi stradali, autisti e operai stradali nonché gli operai fissi e ausiliari del reparto infrastrutture del Dipartimento delle costruzioni del 5 marzo 1973[5].

Disposizioni finali e transitorie

1. Questo regolamento deve essere pubblicato nella raccolta delle leggi. Esso entra in vigore il 1º aprile 2002.

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