Regolamento per le autorità di conciliazione in materia di locazione e affitto - Presidenza
Indice delle disposizioni (10)
Testo normativo (10 Articoli)
1. I Presidenti delle autorità di conciliazione designano tra di loro un Presidente o una Presidente per la presidenza della Conferenza dei Presidenti delle autorità di conciliazione per l'affitto e la locazione.
1. I presidenti e le presidentesse delle autorità di conciliazione si rappresentano reciprocamente in tutto il cantone.
2. I presidenti e le presidentesse dell'autorità di conciliazione stabiliscono internamente chi assume la rappresentanza in caso di assenza. Assicurano che i tribunali distrettuali amministrativamente competenti siano informati sulla persona incaricata della rappresentanza durante la loro assenza.
3. Il piano di rappresentanza è presentato alla direzione della giustizia per l'approvazione.
1. La Presidente oppure il Presidente dell'autorità di conciliazione competente è responsabile del controllo delle attività e del celere svolgimento degli affari.
2. La Presidente oppure il Presidente dell'autorità di conciliazione competente assegna i membri dell'autorità di conciliazione locale in modo equilibrato, per quanto possibile.
1. Le autorità di conciliazione cercano di raggiungere un accordo tra le parti in tutti i casi. Nei casi previsti dal diritto federale, in caso di mancato accordo, esse presentano, ove possibile, una proposta di sentenza o una decisione. Se ciò serve a risolvere la controversia, nel confronto possono essere inclusi anche punti di controversia tra le parti che si trovano al di fuori del procedimento.
1. I membri di un'autorità di conciliazione non possono comparire come rappresentanti delle parti davanti all'autorità di conciliazione per affitti e locazioni di cui fanno parte.
1. In materia ai sensi dell'Art. 200 cpv. 1 CPC, le autorità di conciliazione forniscono anche informazioni giuridiche generali. Questo può avvenire telefonicamente o personalmente.
2. Le autorità di conciliazione pubblicano in modo adeguato gli orari delle informazioni giuridiche generali.
1. Il periodo di conservazione dei documenti è di 10 anni. Per il resto si fa riferimento alle disposizioni nel regolamento di archiviazione.
1. Il Dipartimento dell'Economia Pubblica e degli Affari Interni è responsabile per l'approvazione dei moduli per la disdetta, nonché per la comunicazione degli aumenti dei canoni di locazione e di altre modifiche unilaterali del contratto.
1. Le autorità di conciliazione presentano al Segretariato Generale della Giustizia un rapporto semestrale sulla loro attività (art. 23 cpv. 1 del Regolamento sulla locazione e affitto di abitazioni e locali commerciali [VMWG] del 9 maggio 1990).
1. Questo regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013.