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Regolamento per le autorità di conciliazione in materia di locazione e affitto - Presidenza

10 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Argovia
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Indice delle disposizioni (10)

Testo normativo (10 Articoli)

**Generale**

1. I Presidenti delle autorità di conciliazione designano tra di loro un Presidente o una Presidente per la presidenza della Conferenza dei Presidenti delle autorità di conciliazione per l'affitto e la locazione.

**Generale**

1. I presidenti e le presidentesse delle autorità di conciliazione si rappresentano reciprocamente in tutto il cantone.

2. I presidenti e le presidentesse dell'autorità di conciliazione stabiliscono internamente chi assume la rappresentanza in caso di assenza. Assicurano che i tribunali distrettuali amministrativamente competenti siano informati sulla persona incaricata della rappresentanza durante la loro assenza.

3. Il piano di rappresentanza è presentato alla direzione della giustizia per l'approvazione.

**Generale**

1. La Presidente oppure il Presidente dell'autorità di conciliazione competente è responsabile del controllo delle attività e del celere svolgimento degli affari.

2. La Presidente oppure il Presidente dell'autorità di conciliazione competente assegna i membri dell'autorità di conciliazione locale in modo equilibrato, per quanto possibile.

**Generale**

1. Le autorità di conciliazione cercano di raggiungere un accordo tra le parti in tutti i casi. Nei casi previsti dal diritto federale, in caso di mancato accordo, esse presentano, ove possibile, una proposta di sentenza o una decisione. Se ciò serve a risolvere la controversia, nel confronto possono essere inclusi anche punti di controversia tra le parti che si trovano al di fuori del procedimento.

**Generale**

1. I membri di un'autorità di conciliazione non possono comparire come rappresentanti delle parti davanti all'autorità di conciliazione per affitti e locazioni di cui fanno parte.

**Generale**

1. In materia ai sensi dell'Art. 200 cpv. 1 CPC, le autorità di conciliazione forniscono anche informazioni giuridiche generali. Questo può avvenire telefonicamente o personalmente.

2. Le autorità di conciliazione pubblicano in modo adeguato gli orari delle informazioni giuridiche generali.

**Generale**

1. Il periodo di conservazione dei documenti è di 10 anni. Per il resto si fa riferimento alle disposizioni nel regolamento di archiviazione.

**Generale**

1. Il Dipartimento dell'Economia Pubblica e degli Affari Interni è responsabile per l'approvazione dei moduli per la disdetta, nonché per la comunicazione degli aumenti dei canoni di locazione e di altre modifiche unilaterali del contratto.

**Generale**

1. Le autorità di conciliazione presentano al Segretariato Generale della Giustizia un rapporto semestrale sulla loro attività (art. 23 cpv. 1 del Regolamento sulla locazione e affitto di abitazioni e locali commerciali [VMWG] del 9 maggio 1990).

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