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Legge sull'organizzazione giudiziaria (GOG) - Ambito di Applicazione (GOG)

76 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Argovia
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Indice delle disposizioni (76)

Testo normativo (76 Articoli)

Parte Generale - Ambito di Applicazione della Legge

1. Questa legge si applica ai tribunali, ai giudici e agli altri membri del personale dei tribunali e dell'amministrazione della giustizia.

Parte Generale - Disposizioni Generali

1. I giudici e tutti gli altri collaboratori dei tribunali e dell'amministrazione della giustizia sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio.

Parte Generale - Disposizioni Generali

1. I giudici decidono come giudice unico, laddove ciò sia stabilito dalla legge.

2. Le autorità di conciliazione per locazione e affitto sono composte da tre giudici.

3. La commissione di conciliazione per questioni di parità è composta da tre giudici.

4. I tribunali distrettuali sono composti da

a) tre giudici come tribunale per i minorenni e tribunale per la famiglia (protezione di minori e adulti),

b) cinque giudici in tutti gli altri casi del tribunale collegiale.

5. Il tribunale amministrativo speciale è composto da tre giudici o, in casi particolari, da cinque giudici.

6. Il Tribunale superiore è composto da

a) tre giudici come tribunale civile, tribunale penale e tribunale assicurativo,

b) cinque giudici o, nei casi in cui il valore della controversia non raggiunge l'importo richiesto per l'ammissibilità del ricorso in materia civile al tribunale federale, da tre giudici come tribunale commerciale,

c) tre giudici o, in casi particolari, da cinque giudici come tribunale amministrativo.

7. Il tribunale giudiziario è composto da tre giudici.

Parte Generale - Disposizioni Generali

1. L'organo giudicante deve essere al completo per poter negoziare, deliberare e decidere.

2. Con il consenso delle parti, in via eccezionale, un organo giudicante non al completo può negoziare.

3. Fatto salvo il disposto del diritto processuale.

Parte Generale - Disposizioni Generali

1. Se durante la durata del procedimento cambia la composizione del tribunale, le parti devono essere informate.

Parte Generale - Disposizioni Generali

1. Le giudici e i giudici sono obbligati a esprimere il loro voto in tutte le votazioni.

2. La maggioranza dei voti decide.

Parte Generale - Disposizioni Generali

1. I tribunali possono decidere tramite via circolare.

2. Le decisioni circolari richiedono l'unanimità. Ogni giudice può richiedere una consultazione orale.

3. Restano riservate le disposizioni del diritto processuale.

Parte Generale - Disposizioni Generali

1. Le udienze davanti ai tribunali, compresa la pronuncia della sentenza, sono pubbliche.

2. Le deliberazioni sono segrete.

3. È vietata senza l'autorizzazione del tribunale la registrazione di immagini e suoni delle udienze nonché all'interno del palazzo di giustizia. Le infrazioni possono essere punite con una multa fino a CHF 500.-.

4. Restano riservate le disposizioni del diritto federale.

Parte Generale - Disposizioni Generali

1. Le relazioni sui procedimenti giudiziari da parte dei media devono essere obiettive e non devono esporre inutilmente nessuno.

2. I media sono obbligati a pubblicare una rettifica della loro relazione disposta e formulata dal tribunale competente.

3. I corrispondenti giudiziari che violano le regole stabilite per la relazione possono essere esclusi dalle udienze pubbliche dei tribunali del cantone per decisione della dirigenza giudiziaria.

Parte Generale - Disposizioni Generali

1. I tribunali pubblicano le loro decisioni guida.

2. La pubblicazione avviene fondamentalmente in forma anonima.

3. La direzione della giustizia disciplina i principi dell'informazione al pubblico sui procedimenti in corso nonché della pubblicazione delle decisioni in un regolamento.

Parte Generale - Ufficio del Giudice

1. La giurisdizione è esercitata da giudici a tempo pieno e a tempo parziale nonché da giudici specializzati per la protezione dei minori e degli adulti.

2. I giudici a tempo pieno sono

a) i giudici supremi,

b) i presidenti delle sezioni del tribunale amministrativo speciale,

c) * i presidenti dei tribunali distrettuali,

d) * i presidenti delle autorità di conciliazione per affitti e locazioni.

3. I giudici a tempo parziale sono

a) i giudici del tribunale di giustizia,

b) i giudici specializzati,

c) i giudici supplenti,

d) i giudici distrettuali,

e) * il presidente e i membri della commissione di conciliazione per le pari opportunità, i membri delle autorità di conciliazione per affitti e locazioni nonché i giudici di pace.

4. I giudici specializzati per la protezione dei minori e degli adulti possono essere impiegati a tempo pieno, part-time o come giudici a tempo parziale.

Parte Generale - Ufficio del Giudice e della Giudice

1. Il Gran Consiglio determina il carico di lavoro complessivo dei giudici a tempo pieno per il Tribunale superiore, il Tribunale amministrativo speciale e per la totalità dei tribunali distrettuali.

2. La commissione competente del Gran Consiglio stabilisce, su proposta della direzione della giustizia, per il Tribunale superiore e il Tribunale amministrativo speciale, i singoli carichi di lavoro dei giudici a tempo pieno e il numero dei giudici a tempo parziale.

3. La direzione della giustizia distribuisce il carico di lavoro complessivo tra i vari tribunali distrettuali e determina i carichi di lavoro dei singoli presidenti dei tribunali distrettuali.

4. La direzione della giustizia stabilisce, in un regolamento, il numero degli altri giudici.

Parte Generale - Ufficio del Giudice

1. È eleggibile come giudice chi ha diritto di voto.

2. Alla nomina a giudice a tempo pieno deve precedere un'attività giuridica di almeno cinque anni.

3. Devono essere in possesso di un titolo di avvocatura

a) i giudici a tempo pieno,

b) i giudici sostituti presso il Tribunale superiore.

4. I giudici del tribunale di giustizia devono essere in possesso di un diploma universitario in giurisprudenza (lic. iur. o Master).

5. I giudici specializzati devono possedere conoscenze specifiche che sono rilevanti nelle rispettive sezioni e camere.

6. I giudici specializzati nella protezione di minori e adulti devono possedere conoscenze specifiche in psicologia, lavoro sociale o in un altro ambito rilevante per la protezione di minori e adulti.

7. I giudici specializzati del tribunale del lavoro devono essere per metà datori di lavoro e per metà lavoratori. I dirigenti di alto livello (direttori, capi d'azienda, amministratori delegati, procuratori ecc.) sono considerati datori di lavoro. I principali gruppi professionali devono essere rappresentati in tribunale come datori di lavoro e lavoratori. Si deve perseguire una rappresentanza equilibrata dei due sessi.

8. I giudici specializzati del tribunale commerciale sono composti da rappresentanti dei principali settori commerciali, industriali e artigianali.

9. I giudici a tempo pieno e i giudici da eleggere dal Gran Consiglio o dal Consiglio del Governo non devono essere stati condannati penalmente per un atto incompatibile con la professione di giudice, a meno che tale condanna non appaia più nell'estratto privato del casellario giudiziale.

Parte Generale - Ufficio del Giudice

1. La verifica dei requisiti di eleggibilità per le Presidenti e i Presidenti del Tribunale distrettuale viene effettuata dalla direzione della giustizia dopo la presentazione dell'iscrizione.

2. Se i requisiti di eleggibilità non sono soddisfatti, la direzione della giustizia emette una decisione impugnabile.

3. I ricorsi contro il risultato della verifica dei requisiti di eleggibilità devono essere presentati entro 3 giorni dalla notifica della decisione o dalla pubblicazione della candidatura al Tribunale della giustizia, che decide immediatamente sui ricorsi. Il ricorso sui diritti di voto ai sensi del § 65 della Legge sui diritti politici (GPR) del 10 marzo 1992 è ammissibile solo per violazioni dei diritti di voto ai sensi dei §§ 3, 4, 7 e 17 GPR.

4. Il ricorso ha effetto sospensivo solo se disposto dall'istanza del ricorso su richiesta o d'ufficio.

Parte Generale - Ufficio del Giudice

1. Gli aventi diritto di voto eleggono

a) le giudici di pace e i giudici di pace,

b) le presidenti e i presidenti dei tribunali distrettuali nonché le giudici e i giudici distrettuali.

2. Il Gran Consiglio elegge

a) la presidente o il presidente nonché le giudici e i giudici del tribunale di giustizia,

b) la presidente o il presidente e la vicepresidente o il vicepresidente del tribunale superiore,

c) gli altri membri con diritto di voto della direzione della giustizia,

d) le giudici e i giudici superiori nonché le giudici e i giudici a tempo parziale del tribunale superiore,

e) la presidente o il presidente nonché le giudici e i giudici del tribunale amministrativo,

f) la presidente o il presidente nonché le giudici e i giudici del tribunale commerciale,

g) le presidenti e i presidenti di sezione nonché le giudici e i giudici a tempo parziale del tribunale amministrativo speciale.

3. Il Consiglio di Stato elegge

a) la presidente o il presidente e i membri dell'ufficio di conciliazione per le questioni di parità,

b) le presidenti e i presidenti e i membri delle autorità di conciliazione per l'affitto e l'affitto a riscatto,

c) le giudici e i giudici specialisti dei tribunali del lavoro e della protezione del minore e dell'adulto.

4. I membri a tempo pieno del tribunale distrettuale determinano tra le giudici e i giudici distrettuali nonché tra le giudici e i giudici specialisti della protezione del minore e dell'adulto, che operano a tempo pieno o parziale, le giudici e i giudici specialisti del tribunale per i minorenni.

5. Il diritto di proposta per i candidati spetta a

a) le rappresentanze corporative del commercio, dell'industria e dell'artigianato per le giudici e i giudici specialisti del tribunale commerciale,

b) le associazioni cantonali dei lavoratori e dei datori di lavoro per le giudici e i giudici specialisti dei tribunali del lavoro nonché per i membri dell'ufficio di conciliazione per le questioni di parità,

c) le associazioni cantonali dei locatari e dei proprietari per i membri a elezione paritetica delle autorità di conciliazione per l'affitto e l'affitto a riscatto.

6. Il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato possono richiedere, antecedentemente all'elezione delle giudici e dei giudici a essi attribuiti, informazioni in particolare su procedimenti penali pendenti in patria e all'estero, su sentenze penali nazionali ed estere, su misure amministrative pendenti nel traffico stradale nel paese e all'estero, sul ritiro di patenti di guida e sulle esecuzioni.

Parte Generale - Ufficio del Giudice

1. Il Gran Consiglio incarica i giudici da lui eletti.

2. La commissione di vigilanza incarica gli altri giudici eletti.

Parte Generale - Ufficio del Giudice

1. I giudici devono avere la residenza nel cantone a partire dall'inizio del loro incarico e per tutta la durata dell'esercizio delle funzioni. Fanno eccezione i giudici del tribunale della giustizia.

2. Le eccezioni al requisito di residenza per i giudici ausiliari nei tribunali cantonali e per i giudici specializzati ausiliari per la protezione di minori e adulti sono autorizzate

a) dal Gran Consiglio o dal Consiglio di Stato in occasione dell'elezione,

b) dalla direzione della giustizia durante il periodo dell'incarico.

Parte Generale - Ufficio del Giudice

1. La durata del mandato delle giudici e dei giudici è di quattro anni.

Parte Generale - Ufficio del Giudice

1. Le giudici e i giudici professionisti, così come le giudici e i giudici specialisti per la protezione dei minori e degli adulti, che lavorano a tempo pieno o parziale, cessano dalle loro funzioni alla fine del mese in cui compiono il 65° anno di età.

2. Le giudici e i giudici supplenti possono esercitare le loro funzioni fino al compimento del 70° anno di età.

3. Per le giudici e i giudici del tribunale giudiziario non esiste un limite di età.

Parte Generale - Ufficio del Giudice

1. Il Gran Consiglio disciplina il pensionamento anticipato e l'indennità per la non rielezione di giudici professionisti mediante decreto.

Parte Generale - Ufficio del Giudice

1. Le giudici e i giudici sono indipendenti e soggetti solo alla legge e al diritto.

Parte Generale - Carica del Giudice

1. I giudici esercitano la loro funzione con riserbo e umanità.

2. Mantengono la loro imparzialità assistendo una parte inesperta.

Parte Generale - Ufficio del Giudice

1. Giudici e giudicesse conducono i processi in modo rigoroso e prudente.

Parte Generale - Ufficio del Giudice

1. I giudici mantengono il segreto deliberativo.

2. I tribunali sono autorizzati a includere nelle considerazioni del giudizio opinioni divergenti dei giudici.

Parte Generale - Ufficio del Giudice

1. Le giudici e i giudici evitano attività extra-giudiziarie che potrebbero compromettere l'indipendenza giudiziaria o contravvenire ai doveri di servizio.

2. Le giudici e i giudici a tempo pieno, nonché le giudici specializzate e i giudici specializzati della protezione dei minori e degli adulti, che operano a tempo pieno o parziale, non svolgono attività retribuite che, insieme al loro lavoro giudiziario, superino un incarico a tempo pieno. Eccezioni sono soggette all'approvazione della direzione della giustizia. L'attività come avvocata o avvocato è vietata alle giudici e ai giudici a tempo pieno, così come alle giudici specializzate e ai giudici specializzati della protezione dei minori e degli adulti, operanti a tempo pieno o parziale nel Canton Argovia.

3. Le giudici e i giudici part-time non possono rappresentare parti davanti alla sezione del tribunale a cui appartengono, né davanti al tribunale distrettuale o all'autorità di conciliazione per gli affitti e la locazione di cui fanno parte.

4. Le giudici e i giudici supremi a tempo parziale possono, su richiesta della direzione della giustizia e con l'approvazione della commissione competente del Gran Consiglio, essere nominati come giudici supplenti alla Corte Suprema. La commissione competente del Gran Consiglio stabilisce l'entità dell'incarico.

Parte Generale - Ufficio del Giudice

1. Al momento dell'assunzione dell’incarico, i giudici informano la direzione giudiziaria su

a) le loro attività professionali e i loro datori di lavoro,

b) la loro partecipazione in organi direttivi e di vigilanza di enti, istituzioni e fondazioni di diritto privato e pubblico.

2. Le modifiche vengono rilevate all'inizio di ogni anno di incarico dalla direzione giudiziaria.

3. Il registro delle relazioni d'interesse è pubblico.

Parte Generale - Ufficio del Giudice

1. I giudici ausiliari si astengono dai procedimenti nei quali avvocate o avvocati del loro studio legale associato appaiono come rappresentanti delle parti.

Parte Generale - Ufficio del Giudice

1. I giudici sono soggetti a supervisione solo nella misura in cui la loro indipendenza non venga compromessa.

2. Se vi sono indizi di violazione dei doveri d’ufficio, deve essere avviato un procedimento disciplinare nei confronti del giudice interessato.

3. Le misure disciplinari sono l’ammonizione, la multa fino a Fr. 5'000.-, la sospensione temporanea dalla carica o la rimozione dall’incarico. La sospensione dalla carica può comportare una riduzione dello stipendio o la sospensione del salario. In caso di decisione dopo la fine dell’incarico, può essere disposto il ritiro della continuazione del pagamento del salario e un suo eventuale rimborso.

4. La rimozione dall’incarico è consentita se la giudice o il giudice

a) ha violato gravemente e intenzionalmente o per negligenza grave i doveri d’ufficio,

b) * ha perso definitivamente la capacità di esercitare l’incarico,

c) * è stato condannato penalmente per un atto inconciliabile con la professione di giudice, a meno che tale condanna non appaia più nell’estratto privato della fedina penale,

d) * non soddisfa più il requisito di residenza secondo l'articolo § 16 comma 1.

5. I giudici hanno il dovere di informare senza indugio la direzione della giustizia in merito a condanne penali che avvengono durante il mandato e che comportano un’iscrizione nell’estratto privato della fedina penale.

6. I giudici ad onorario eletti dal popolo devono presentare senza indugio un estratto privato della fedina penale alla direzione della giustizia dopo l’elezione.

7. Durante il mandato, la direzione della giustizia può richiedere ai giudici informazioni sui procedimenti penali in corso nel e fuori dal paese, sulle sentenze penali interne ed esterne, sui provvedimenti amministrativi pendenti nel traffico stradale nel e fuori dal paese, sui ritiri della patente di guida e sugli atti di esecuzione.

Parte Generale - Ufficio del Giudice

1. L'azione penale nei confronti di giudici in relazione a crimini o delitti commessi nell'esercizio delle loro funzioni richiede l'autorizzazione del Gran Consiglio.

Parte Generale - Ufficio del Giudice

1. Per i rapporti di servizio dei giudici si applicano le disposizioni della legislazione sul personale in modo conforme, se questa legge non dispone diversamente.

Parte Speciale - Amministrazione della Giustizia

1. L'amministrazione della giustizia è competenza dei tribunali.

2. Essa è esercitata attraverso

a) la direzione della giustizia,

b) la direzione amministrativa del Tribunale Superiore nonché i presidenti esecutivi del Tribunale Amministrativo Speciale, del Tribunale delle Misure Coercitive e dei Tribunali Distrettuali,

c) il Tribunale della Giustizia.

Parte Speciale - Amministrazione della Giustizia

1. La direzione della giustizia è l'organo di gestione supremo dei tribunali e dell'amministrazione giudiziaria. Essa vigila sui tribunali nonché sulle giudici e sui giudici di tutti i livelli, ad eccezione del tribunale di giustizia.

2. Nel quadro della legislazione sulla gestione orientata agli effetti di compiti e finanze, essa si occupa della pianificazione, del budgeting e della rendicontazione, adotta tutte le misure necessarie per garantire un funzionamento regolare e per raggiungere gli obiettivi prefissati ed emette i regolamenti necessari a tal fine conformemente al § 97 comma 5 della Costituzione cantonale.

3. Essa nomina la commissione di vigilanza per la supervisione delle giudici e dei giudici.

4. I membri aventi diritto di voto della direzione della giustizia assumono la segretaria generale o il segretario generale della giustizia.

5. La direzione della giustizia si occupa di garantire una formazione continua adeguata e competente ai membri dei tribunali.

Parte Speciale - Amministrazione della Giustizia

1. La direzione della giustizia è composta dalla Presidente o dal Presidente e dalla Vicepresidente o dal Vicepresidente del Tribunale Superiore, da un'altra giudice del Tribunale Superiore o un altro giudice del Tribunale Superiore, da due presidenti di tribunale distrettuale o presidenti di tribunale distrettuale, nonché da membri supplenti in egual numero e distribuzione.

2. I membri supplenti rappresentano i membri del tribunale a cui appartengono.

3. La presidenza è tenuta dalla Presidente o dal Presidente del Tribunale Superiore. In caso di sostituzione, agisce la Vicepresidente o il Vicepresidente del Tribunale Superiore.

Parte Speciale - Amministrazione della Giustizia

1. I membri a tempo pieno del tribunale superiore e i presidenti dei tribunali distrettuali hanno il diritto di proposta per la loro rappresentanza nella direzione della giustizia.

Parte Speciale - Amministrazione della Giustizia

1. La direzione della giustizia deve essere completamente formata per poter deliberare. In caso di parità di voti, la persona che presiede ha il voto decisivo. In casi urgenti, sono ammissibili decisioni presidenziali.

2. Essa è autorizzata a delegare compiti a singoli dei suoi membri o alla Segretaria Generale ovvero al Segretario Generale della Giustizia per la decisione.

Parte Speciale - Amministrazione della Giustizia

1. Il Segretariato Generale dei Tribunali è l'ufficio di supporto della direzione della giustizia. È diretto dalla Segretaria Generale o dal Segretario Generale dei Tribunali.

2. La Segretaria Generale o il Segretario Generale dei Tribunali è membro della direzione della giustizia con voto consultivo e diritto di proposta. Egli o ella prepara gli affari della direzione della giustizia e attua le sue decisioni.

3. Egli o ella supporta la commissione di sorveglianza, la direzione del Tribunale Superiore, i presidenti esecutivi del Tribunale Amministrativo Speciale, del Tribunale delle Misure Coercitive, nonché dei Tribunali Distrettuali e la commissione degli avvocati.

4. Il Segretariato Generale dei Tribunali decide sulle richieste di esonero dai costi relative alle spese processuali definitive imposte. Le sue decisioni possono essere appellate al Tribunale Amministrativo.

Parte Speciale - Amministrazione della Giustizia

1. La Commissione di Sorveglianza è composta da tre giudici supremi o giudici e tre membri supplenti.

2. Essa esercita la sorveglianza sui giudici del Tribunale Supremo, del Tribunale Amministrativo Speciale, del Tribunale delle Misure Coercitive, dell'Ufficio di Conciliazione per le Questioni di Parità, nonché sui giudici dei Tribunali Distrettuali, ed esercita la supervisione superiore sui giudici di pace e sui membri delle autorità di conciliazione per affitto e locazione.

3. Essa può pronunciare un richiamo o un'ammenda come provvedimento disciplinare, oppure può richiedere alla direzione della giustizia di adottare misure disciplinari più severe presso il Tribunale della Giustizia.

Parte Speciale - Amministrazione della Giustizia

1. Nel regolamento dei tribunali distrettuali, deve essere determinata una/o Presidente del Tribunale Distrettuale che eserciti la supervisione sui giudici di pace e sui membri delle autorità di conciliazione in materia di locazione e affitto.

2. La/Il Presidente del Tribunale Distrettuale può presentare una richiesta di provvedimenti disciplinari alla Commissione di Sorveglianza.

Parte Speciale - Amministrazione della Giustizia

1. La Direzione dell'Alta Corte è composta dalla Presidente o dal Presidente e dalla Vicepresidente o dal Vicepresidente dell'Alta Corte, nonché da un rappresentante di ogni dipartimento, eletti da tutte le giudici e i giudici permanenti dell'Alta Corte.

2. Le giudici e i giudici permanenti del Tribunale Amministrativo Speciale, del Tribunale delle Misure Coattive e dei Tribunali Distrettuali eleggono, previo approvazione della candidatura da parte della Direzione della Giustizia, tra di loro una Presidente o un Presidente esecutivo, nonché la rispettiva Vicepresidente o il rispettivo Vicepresidente.

3. In caso di mancata elezione, la Presidente o il Presidente esecutivo viene nominato dalla Direzione della Giustizia.

Parte Speciale - Amministrazione della Giustizia

1. La direzione del Tribunale Superiore e i presidenti esecutivi del Tribunale Amministrativo Speciale, del Tribunale delle Misure Coercitive e dei Tribunali Distrettuali sono responsabili del corretto funzionamento del tribunale al quale presiedono. Essi coordinano la loro attività con la direzione della giustizia.

2. Essi garantiscono in particolare

a) l'uso delle risorse operative nell'ambito del budget stabilito,

b) l'assunzione del personale,

c) la gestione e il controllo delle scadenze,

d) la distribuzione dei casi,

e) l'adempimento dei doveri da parte dei giudici, dei cancellieri e della cancelleria,

f) l'esecuzione delle decisioni della direzione della giustizia.

3. La direzione del Tribunale Superiore e i giudici a tempo pieno del rispettivo tribunale emanano un regolamento interno che stabilisce in particolare l'organizzazione interna, l'assegnazione dei giudici e la competenza materiale all'interno del tribunale. I regolamenti interni devono essere sottoposti all'approvazione della direzione della giustizia.

Parte Speciale - Amministrazione della Giustizia

1. Il Tribunale di Giustizia decide

a) come unica istanza cantonale sulla sospensione temporanea in carica o sulla rimozione dall'ufficio di giudici,

b) sui ricorsi contro le decisioni disciplinari della commissione di sorveglianza,

c) sui casi disciplinari che gli sono sottoposti dalla direzione della giustizia o dalla commissione competente del Gran Consiglio,

d) sui casi disciplinari dei membri della commissione degli avvocati,

e) * sui ricorsi contro le decisioni del Tribunale Superiore relative a richieste di ricusazione, nella misura in cui il ricorso al Tribunale Federale richiede una decisione di un'istanza cantonale di ricorso,

f) sui ricorsi contro le decisioni della direzione della giustizia, nella misura in cui queste sono impugnabili ai sensi dell'art. 29a della Costituzione federale,

g) * sui ricorsi contro le decisioni relative all'indennità di licenziamento ai sensi del § 19.

2. In caso di denegata giustizia o ritardo nell'erogazione da parte della direzione della giustizia, è possibile presentare in qualsiasi momento un ricorso al Tribunale di Giustizia.

3. Il Tribunale di Giustizia decide in ultima istanza e con piena cognizione. Per il resto, si applicano per analogia le disposizioni sulla giustizia amministrativa.

Parte Speciale - Amministrazione della Giustizia

1. Il Tribunale di giustizia è composto da tre giudici e tre membri supplenti.

Parte speciale - Tribunali - Disposizioni comuni

1. Ogni distretto ha almeno due giudici di pace.

2. Ogni circondario dispone di

a) un'autorità di conciliazione per l'affitto e la locazione,

b) almeno una presidente o un presidente del tribunale distrettuale,

c) un tribunale distrettuale.

3. Le autorità giudiziarie cantonali sono

a) l'ufficio di conciliazione per le questioni di parità,

b) il tribunale delle misure coercitive,

c) il tribunale amministrativo speciale,

d) il tribunale superiore,

e) il tribunale di giustizia.

Parte speciale - Tribunali - Disposizioni comuni

1. I giudici di pace scelgono il loro luogo di lavoro all'interno del loro distretto.

2. La sede delle autorità giudiziarie del distretto si trova nel capoluogo del rispettivo distretto.

3. La sede del Tribunale superiore, del Tribunale amministrativo speciale e dell'organismo di conciliazione per le questioni di parità si trova ad Aarau.

4. La sede del tribunale delle misure coercitive si trova presso la sede del tribunale distrettuale, il cui presidente o la cui presidente del tribunale distrettuale gestisce l'amministrazione.

Parte speciale - Tribunali - Disposizioni comuni

1. I Tribunali distrettuali, il Tribunale delle misure coercitive, il Tribunale amministrativo speciale e il Tribunale superiore dispongono di cancellieri e cancelliere.

2. I cancellieri e le cancelliere devono possedere una laurea in giurisprudenza (lic. iur. o Master).

3. La direzione può coinvolgere praticanti legali o impiegati di cancelleria per la redazione dei verbali come supplenti dei cancellieri o delle cancelliere.

Parte speciale - Tribunali - Disposizioni comuni

1. Cancellieri e cancelliere redigono relazioni, prendono il verbale durante le udienze, hanno una voce consultiva nella formazione delle decisioni e redigono e redigono i dispositivi.

Parte Speciale - Tribunali - Disposizioni Speciali - Giudici di Pace

1. Il giudice di pace esercita la propria funzione come giudice unico.

2. I presidenti dei tribunali distrettuali incaricati della sorveglianza designano per ciascun distretto del loro territorio una giudice di pace amministrativa o un giudice di pace amministrativo, nonché un supplente.

Parte Speciale - Tribunali - Disposizioni Speciali - Giudici di Pace

1. Le giudici di pace e i giudici di pace dello stesso circondario si sostituiscono reciprocamente. Se ciò non è possibile, la persona di vigilanza designa una giudice di pace o un giudice di pace di un altro circondario del distretto.

2. Se una sostituzione da parte di una giudice di pace o di un giudice di pace di un altro circondario del distretto non è possibile, la direzione della giustizia designa una giudice di pace o un giudice di pace di un altro distretto.

Parte Speciale - Tribunali - Disposizioni Speciali - Giudici di Pace

1. I comuni del distretto devono mettere a disposizione gratuitamente un locale idoneo per le trattative.

**Parte Speciale - Tribunali - Disposizioni Speciali - Autorità di Mediazione per Affitto e Locazione**

1. Le autorità di conciliazione per l'affitto e il noleggio sono composte dalla Presidente o dal Presidente e da sei a dieci altri membri. Esse sono amministrativamente affiliate ai tribunali distrettuali come autorità autonome.

**Parte Speciale - Tribunali - Disposizioni Speciali - Autorità di Mediazione per Affitto e Locazione**

1. Le Presidenti e i Presidenti si rappresentano reciprocamente in tutto il Cantone.

2. La direzione della giustizia può assegnare a un'autorità di conciliazione per affitto e locazione, in caso di carico di lavoro straordinario o di astensione di più dei suoi membri, conciliatrici e conciliatori aggiuntivi provenienti da autorità di conciliazione per affitto e locazione di altri distretti.

Parte Speciale - Tribunali - Disposizioni Speciali - Presidenti dei Tribunali Distrettuali

1. Le Presidenti e i Presidenti dei tribunali distrettuali dello stesso tribunale si sostituiscono reciprocamente. Nei tribunali con una sola Presidente o un solo Presidente distrettuale, la rappresentanza è affidata alla Vicepresidente o al Vicepresidente, che dev'essere designata o designato nel regolamento interno.

2. È ammessa la sostituzione delle Presidenti o dei Presidenti dei tribunali distrettuali da parte di Giudici distrettuali stabiliti nel regolamento interno del tribunale distrettuale.

3. Se la sostituzione secondo i capoversi 1 e 2 non è possibile, la sostituzione temporanea è effettuata, previa approvazione della direzione della giustizia, da Presidenti di tribunali distrettuali di altri distretti; la sostituzione a lungo termine avviene tramite elezione a tempo determinato di Presidenti straordinari di tribunali distrettuali da parte del Gran Consiglio.

Parte Speciale - Tribunali - Disposizioni Speciali - Tribunali Distrettuali

1. Il tribunale distrettuale è suddiviso nelle sezioni Tribunale Civile, Tribunale Penale, Tribunale del Lavoro, Tribunale Minorile e Tribunale della Famiglia.

2. Le presidenti o i presidenti delle sezioni sono stabiliti nel regolamento interno.

Parte Speciale - Tribunali - Disposizioni Specifiche - Tribunali Distrettuali

1. Le giudici distrettuali e i giudici distrettuali dello stesso tribunale si sostituiscono reciprocamente.

2. La direzione della giustizia può assegnare ad un tribunale distrettuale, in caso di carico straordinario di lavoro o di ricusazione di più o di tutti i suoi giudici, o rispettivamente dei suoi cancellieri, giudici aggiuntivi o cancellieri aggiuntivi di altri tribunali distrettuali.

Parte Speciale - Tribunali - Disposizioni Speciali - Tribunali Distrettuali

1. Tribunale Civile e Tribunale Penale sono composti dalle Presidenti e dai Presidenti dei Tribunali Distrettuali come Presidenti, eventualmente Vicepresidenti e Vicepresidenti, nonché dalle Giudici Distrettuali e dai Giudici Distrettuali.

Parte Speciale - Tribunali - Disposizioni Speciali - Tribunali Distrettuali

1. Il tribunale del lavoro è composto da una presidente o un presidente del tribunale distrettuale in qualità di presidente, nonché da giudici esperti.

2. Per i distretti di Aarau, Lenzburg, Kulm e Zofingen, i distretti di Baden, Bremgarten e Muri, i distretti di Brugg, Laufenburg, Rheinfelden e Zurzach devono essere eletti congiuntamente giudici esperti che possono essere impiegati nei tribunali del lavoro di questi distretti.

3. Per l'udienza devono essere impiegati due giudici esperti rispettivamente come datori di lavoro e lavoratori. Nelle controversie relative alla legge sulla parità dei sessi, entrambi i sessi devono essere rappresentati da almeno due persone.

4. Devono essere considerate l'appartenenza professionale dei giudici esperti e una successione appropriata. Nelle controversie relative alla legge sulla parità dei sessi, la rappresentanza di genere ha la precedenza sull'appartenenza professionale.

Parte Speciale - Tribunali - Disposizioni Speciali - Tribunali Distrettuali

1. Il tribunale dei minorenni è composto da una presidente o un presidente del tribunale distrettuale come presidente e dai giudici esperti.

Parte Speciale - Tribunali - Disposizioni Speciali - Tribunali Distrettuali

1. Il tribunale familiare è composto per il procedimento ordinario da una presidente o un presidente di tribunale distrettuale come presidente, nonché da giudici distrettuali. Nei casi in cui le questioni dei minori sono al centro dell'attenzione, la presidente o il presidente può nominare al massimo due giudici specializzati nella protezione dei minori e degli adulti, impiegati a tempo pieno o parziale, al posto dei giudici distrettuali.

2. Il tribunale familiare come autorità di protezione dei minori e degli adulti è composto da una presidente o un presidente di tribunale distrettuale come presidente, da giudici specializzati nella protezione dei minori e degli adulti, impiegati a tempo pieno o parziale, nonché da giudici specializzati nella protezione dei minori e degli adulti impiegati in modo non retribuito.

Parte Speciale - Tribunali - Disposizioni Specifiche - Tribunali Distrettuali

1. Le presidenti e i presidenti dei tribunali distrettuali si sostituiscono reciprocamente per gli interventi di picchetto in tutto il cantone.

2. I giudici specializzati nella protezione dei minori e degli adulti, che lavorano a tempo pieno o parziale, si sostituiscono reciprocamente in tutto il cantone. Nell'ambito del diritto di protezione dei minori e degli adulti, possono essere nominati come presidenti supplenti del tribunale della famiglia.

3. I giudici specializzati a titolo accessorio nella protezione dei minori e degli adulti possono essere impiegati nei tribunali della famiglia di tutti i tribunali distrettuali del cantone.

Parte Speciale - Tribunali - Disposizioni Speciali - Commissione di Conciliazione per le Questioni di Parità

1. L'Ufficio di Conciliazione per le Questioni di Parità è competente per le controversie ai sensi della Legge federale sulla parità dei sessi (Legge sulla parità, GlG) del 24 marzo 1995 relative a

a) rapporti di lavoro di diritto privato, quando esiste un foro competente nel Cantone,

b) rapporti di lavoro di diritto pubblico dei comuni nonché degli enti e istituzioni di diritto pubblico, quando questi non sono soggetti alla Legge sui principi del diritto del personale (Legge sul personale, PersG) del 16 maggio 2000 o alla Legge sullo statuto degli insegnanti (GAL) del 17 dicembre 2002.

2. Essa è un'autorità indipendente amministrativamente affiliata al Tribunale amministrativo speciale.

Parte Speciale - Tribunali - Disposizioni Speciali - Commissione di Conciliazione per le Questioni di Parità

1. La commissione di conciliazione è composta dalla presidente o dal presidente e da altri quattro fino a sei membri.

Parte Speciale - Tribunali - Disposizioni Speciali - Commissione di Conciliazione per le Questioni di Parità

1. In caso di impedimento della Presidente o del Presidente, al loro posto svolge le funzioni un membro del collegio di conciliazione.

Parte Speciale - Tribunali - Disposizioni Speciali - Tribunale delle Misure Coercitive

1. Il tribunale delle misure coercitive è composto da presidenti dei tribunali distrettuali. Essi decidono come giudici singoli in tutto il Cantone.

Parte Speciale - Tribunali - Disposizioni Speciali - Tribunale delle Misure Coercitive

1. I giudici del tribunale delle misure coercitive si sostituiscono reciprocamente.

Parte Speciale - Tribunali - Disposizioni Speciali - Tribunale Amministrativo Speciale

1. Il tribunale amministrativo speciale è suddiviso nelle sezioni Imposte e Tasse Causali ed Espropriazioni.

Parte Speciale - Tribunali - Disposizioni Speciali - Tribunale Amministrativo Speciale

1. Il Tribunale amministrativo speciale è composto dai Presidenti delle sezioni e dai giudici supplenti.

Parte Speciale - Tribunali - Disposizioni Speciali - Tribunale Amministrativo Speciale

1. Le presidentesse e i presidenti di dipartimento si sostituiscono reciprocamente.

2. Qualora la sostituzione ai sensi del comma 1 non sia possibile, la rappresentanza viene assunta da giudici supplenti idonei, previamente designati nel regolamento interno del tribunale amministrativo speciale.

**Parte Speciale - Tribunali - Disposizioni Speciali - Corte Superiore**

1. Il tribunale superiore è suddiviso nelle sezioni tribunale civile, tribunale commerciale, tribunale penale, tribunale delle assicurazioni e tribunale amministrativo.

1bis. I compiti dei tribunali arbitrali secondo il diritto federale delle assicurazioni sociali sono trasferiti al tribunale delle assicurazioni. Il Consiglio di Stato ne regola l'organizzazione e il procedimento tramite regolamento.

2. Le sezioni sono suddivise nelle camere e commissioni indicate nel regolamento interno.

**Parte Speciale - Tribunali - Disposizioni Speciali - Corte Superiore**

1. Il tribunale civile, il tribunale penale e il tribunale delle assicurazioni si compongono ciascuno di una presidente o un presidente, una vicepresidente o un vicepresidente, i giudici superiori e le giudici superiori, nonché i giudici supplenti e le giudici supplenti.

**Parte Speciale - Tribunali - Disposizioni Speciali - Corte Superiore**

1. Il tribunale amministrativo è composto da una presidente o un presidente, una vicepresidente o un vicepresidente, i giudici supremi, i giudici esperti e i giudici supplenti.

**Parte Speciale - Tribunali - Disposizioni Speciali - Corte Superiore**

1. Il Tribunale commerciale è composto da una presidente o un presidente, una vicepresidente o un vicepresidente, i giudici esperti e i giudici supplenti.

**Parte Speciale - Tribunali - Disposizioni Speciali - Corte Superiore**

1. I giudici supremi a tempo pieno di una divisione eleggono tra loro il presidente di divisione e i presidenti di sezione.

Disposizioni transitorie e finali

1. I procedimenti in corso saranno trasferiti al tribunale competente secondo la nuova legge con l'entrata in vigore di questa legge.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le giudici e i giudici a tempo pieno, eletti al momento dell'entrata in vigore di questa legge, che non soddisfano i requisiti di eleggibilità secondo il § 13, rimangono in carica e sono rieleggibili per questo incarico.

2. Le giudici e i giudici a tempo parziale, eletti al momento dell'entrata in vigore di questa legge, che non soddisfano i requisiti di eleggibilità secondo il § 13, rimangono in carica fino alla fine del periodo di mandato in corso.

3. Le cancelliere e i cancellieri, assunti al momento dell'entrata in vigore di questa legge, non devono soddisfare le condizioni di assunzione secondo il § 42 paragrafo 2.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni organizzative di questa legge si applicano a

a) gli uffici dei giudici di pace a partire dal 1° aprile 2013,

b) l'ufficio di conciliazione per le questioni di parità di trattamento a partire dal 1° aprile 2013,

c) i tribunali distrettuali ad eccezione dei tribunali per la famiglia a partire dal 1° aprile 2013,

d) la corte d'appello ad eccezione del tribunale amministrativo a partire dal 1° ottobre 2013.

Disposizioni transitorie e finali

1. Questa legge deve essere pubblicata nel bollettino ufficiale dopo la scadenza del termine di referendum senza che questo venga esercitato, oppure dopo l'accettazione da parte del popolo. Il Consiglio di Governo determina la data di entrata in vigore.

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