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16 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Argovia
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Indice delle disposizioni (16)

N. 1 Linee guida dell'Ufficio del Gran Consiglio per la preparazione e lo svolgimento delle elezioni da parte del Gran Consiglio Ziff. 2 Linee guida dell'Ufficio del Gran Consiglio per la preparazione e lo svolgimento delle elezioni da effettuarsi dal Gran Consiglio Ziff. 3 Linee Guida dell'Ufficio del Gran Consiglio per la Preparazione e lo Svolgimento delle Elezioni da Parte del Gran Consiglio N. 4 Linee Guida dell'Ufficio del Gran Consiglio per la Preparazione e lo Svolgimento delle Elezioni da Effettuare dal Gran Consiglio Ziff. 5 Linee guida dell'Ufficio del Gran Consiglio per la preparazione e l'esecuzione delle elezioni da parte del Gran Consiglio Ziff. 6 Linee Guida dell'Ufficio del Gran Consiglio per la Preparazione e l'Esecuzione delle Elezioni da Effettuarsi dal Gran Consiglio Ziff. 7 Linee Guida dell'Ufficio del Gran Consiglio per la Preparazione e Svolgimento delle Elezioni da parte del Gran Consiglio N. 8 Linee guida dell'Ufficio del Gran Consiglio per la preparazione e lo svolgimento delle elezioni da effettuare dal Gran Consiglio Ziff. 9 Linee guida dell’Ufficio del Gran Consiglio per la preparazione e l’esecuzione delle elezioni da parte del Gran Consiglio Ziff. 10 Linee guida dell'Ufficio del Gran Consiglio per la preparazione e lo svolgimento delle elezioni da parte del Gran Consiglio 11. Linee Guida dell'Ufficio del Gran Consiglio per la Preparazione e lo Svolgimento delle Elezioni da Parte del Gran Consiglio Ziff. 12 Linee guida dell'Ufficio del Gran Consiglio per la preparazione e lo svolgimento delle elezioni da parte del Gran Consiglio Ziff. 13 Linee guida dell'Ufficio del Gran Consiglio per la preparazione e lo svolgimento delle elezioni da parte del Gran Consiglio Art. 14 Linee Guida dell'Ufficio del Gran Consiglio per la Preparazione e Realizzazione delle Elezioni da Parte del Gran Consiglio Ziff. 15 Linee Guida dell'Ufficio del Gran Consiglio per la Preparazione e l'Esecuzione delle Elezioni da Parte del Gran Consiglio Ziff. 16 Linee guida dell'Ufficio del Gran Consiglio per la preparazione e lo svolgimento delle elezioni da parte del Gran Consiglio

Testo normativo (16 Articoli)

1. Interpretazione Generale Questo articolo stabilisce che la comprensione e l'applicazione delle leggi devono essere guidate dai principi generali e dal contesto in cui le leggi sono state formulate. È imperativo che ogni disposizione legale venga esaminata in relazione al suo scopo originale e all'intento del legislatore. Inoltre, il linguaggio utilizzato in una legge deve essere interpretato secondo il suo significato plain e comune, salvo che il contesto richieda una lettura diversa. In situazioni dove il testo della legge risulti ambiguo o non chiaro, si deve fare riferimento a precedenti giuridici o a commentari attendibili per una guida interpretativa. 1.1 Applicazione delle Norme In caso di conflitto tra disposizioni di varie leggi, si deve applicare la norma specifica o speciale rispetto a quella generale. Inoltre, le leggi non devono essere interpretate in maniera tale da risultare retroattive, se non esplicitamente stabilito altrimenti dal legislatore. Le interpretazioni devono promuovere la giustizia e l'equità, garantendo che le decisioni prese siano in linea con i diritti costituzionalmente protetti. 1.2 Effetto delle Interpretazioni Le interpretazioni fornite dai tribunali hanno effetto vincolante, a meno che non siano sovvertite da un giudizio di un'autorità giuridica superiore. Tale processo assicura l'uniformità e la coerenza nell'applicazione della legge. Tuttavia, la possibilità di revisione dell'interpretazione attraverso i mezzi legali appropriati rimane accessibile alle parti interessate, garantendo un sistema dinamico e giusto di amministrazione della giustizia.

1. L'Ufficio del Gran Consiglio (di seguito: Ufficio) prepara le elezioni da parte del Gran Consiglio con cautela e in modo tempestivo. Garantisce lo svolgimento regolare e corretto delle elezioni e – nella misura in cui il segreto elettorale e le normative sulla protezione dei dati lo permettono – la trasparenza.

**Elezioni per il rinnovo generale**

1. L'ufficio stabilisce anticipatamente il calendario per le elezioni generali di rinnovo.

2. La Commissione per la Giustizia prepara le elezioni generali di rinnovo per le autorità giudiziarie secondo il loro regolamento sulle elezioni dei giudici per conto dell'ufficio e presenta un rapporto con richieste e proposte di candidatura. In tal modo, rispetta il calendario per le elezioni generali di rinnovo.

3. Qualora l'elezione avvenga su richiesta del Consiglio di Stato o, nel caso del Consiglio dell'Istruzione, della Conferenza Cantonale, esso o essa sottopone all'ufficio un rapporto e una richiesta con proposte di candidatura.

4. Per le altre autorità, il servizio parlamentare verifica su incarico dell'ufficio chi si candida per la rielezione.

5. I gruppi parlamentari sono invitati a comunicare all'autorità competente eventuali dubbi su una persona da rieleggere il più presto possibile durante la preparazione delle elezioni.

6. All'ufficio deve essere fornito, insieme al rapporto e alla richiesta, anche il curriculum vitae per i candidati alla prima candidatura. Per i candidati alla rielezione, di norma basta la richiesta di rielezione.

7. L'ufficio esamina le proposte di candidatura dei richiedenti. Può richiedere ulteriori informazioni ai richiedenti.

Elezioni di Rinnovo Totale

1. Nell'ambito delle elezioni generali di rinnovo, vengono pubblicamente messi a concorso solo quei posti/funzioni che devono essere ricoperti nuovamente. Si applicano a tal fine le disposizioni e le eccezioni di cui al punto 6 delle presenti direttive.

Elezioni di rinnovamento totale

1. Al termine della procedura di preparazione delle elezioni, l'ufficio trasmette le proposte elettorali (compresi i curricula dei candidati che si presentano per la prima volta) al Gran Consiglio. Può esprimere un parere sui progetti di candidatura e fornire al plenum del Consiglio una raccomandazione di voto. Garantisce che i requisiti di eleggibilità siano noti.

2. I gruppi parlamentari decidono quali candidati desiderano invitare a un colloquio. In genere, i colloqui si svolgono in occasione della prima elezione di una persona. In via eccezionale, i gruppi parlamentari possono invitare anche i candidati per una rielezione a colloqui. Il servizio parlamentare coordina la tempistica dei colloqui in conformità con le direttive dell'ufficio.

Elezioni suppletive

1. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto all'autorità di assunzione e al servizio parlamentare. Il servizio parlamentare trasmette immediatamente la lettera di dimissioni all'ufficio e, in caso di elezioni dei giudici, alla commissione per la giustizia.

Elezioni suppletive

1. L'autorità che bandisce un posto o una funzione da assegnare tramite l'elezione del Gran Consiglio deve far pervenire all'ufficio il bando almeno contemporaneamente alla sua pubblicazione.

2. Qualora la vacanza non venga eccezionalmente resa pubblica, l'ufficio deve essere preventivamente informato delle ragioni e del profilo dei requisiti richiesti.

3. In caso di vacanze nel Consiglio dell'istruzione e nel Curatorium, l'ufficio rinuncia generalmente a una gara pubblica.

Elezioni suppletive

1. La Commissione per la Giustizia prepara elezioni suppletive per autorità giudiziarie secondo il loro regolamento per le elezioni dei giudici per conto dell'Ufficio e fornisce un rapporto con proposta e proposta o proposte di candidatura.

2. Se l'elezione suppletiva avviene su richiesta del Consiglio di Stato ovvero - nel caso del Consiglio dell'Istruzione - della Conferenza Cantonale, esso ovvero essa sottopone all'Ufficio un rapporto e proposta insieme a una proposta o proposte di candidatura.

3. Per l'elezione suppletiva dei membri del Curatorio e degli ulteriori membri del Consiglio dell'Istruzione, l'Ufficio invita le frazioni a sottoporgli, entro un termine stabilito, proposte di candidatura. Il Curatorio è altresì autorizzato a presentare proposte di candidatura per i membri del Curatorio all'Ufficio.

4. L'Ufficio esamina le proposte di candidatura degli istanti. Può richiedere ulteriori informazioni agli istanti.

Elezioni suppletive

1. Dopo il completamento della procedura di preparazione elettorale, l'ufficio trasmette le proposte di candidatura (insieme ai curriculum vitae) al Gran Consiglio. Può esprimere un parere sulle proposte di candidatura e fornire al plenum del Consiglio una raccomandazione di voto. Si assicura che siano note le condizioni di eleggibilità.

2. I gruppi parlamentari decidono quali candidati vogliono invitare per un colloquio. Il servizio parlamentare coordina il programma temporale dei colloqui di presentazione secondo le direttive dell'ufficio.

Esecuzione delle elezioni nel plenum del Consiglio

1. L'ufficio del Gran Consiglio stabilisce la data o le date delle elezioni. I membri del Consiglio sono informati riguardo alle elezioni e alle proposte di candidatura al più tardi con l'invio della convocazione alla seduta pertinente.

Esecuzione delle elezioni nel plenum del Consiglio

1. L'Ufficio può richiedere al Plenum del Consiglio lo svolgimento di elezioni silenziose, se sono soddisfatte le condizioni ai sensi del § 62a GO. Tuttavia, se un membro del Consiglio richiede lo svolgimento di elezioni con schede elettorali, queste dovranno di norma essere effettuate nello stesso giorno della seduta. La Presidenza del Consiglio incarica il servizio parlamentare di effettuare una preparazione immediata e nomina un ufficio elettorale. La Presidente o il Presidente del Consiglio comunica ai membri del Consiglio i membri dell'ufficio elettorale.

Esecuzione delle elezioni nel plenum del Consiglio

1. L'ufficio può decidere di far preparare schede elettorali prestampate, se non ci sono candidature concorrenti. I nomi prestampati possono essere modificati a mano dai membri del consiglio. Se tutti i candidati sono stati cancellati, la scheda è considerata come depositata vuota.

2. Nelle elezioni di rinnovo totale, generalmente vengono preparate schede elettorali sotto forma di liste prestampate. Per i candidati da rieleggere accanto al nome viene aggiunto il termine "uscente", mentre per i nuovi candidati viene aggiunto "nuovo".

3. Una scheda elettorale è valida se sono soddisfatti i requisiti di eleggibilità secondo le disposizioni di legge e i requisiti formali. Le schede con liste sono valide se almeno una riga è stata compilata validamente.

4. Il numero delle schede elettorali vuote e nulle deve essere rilevato e comunicato al consiglio insieme al numero delle schede elettorali pervenute.

Esecuzione delle elezioni nel plenum del Consiglio

1. La Presidenza del Consiglio si assicura che l'ufficio elettorale sia composto in modo equilibrato, provvedendo affinché ogni gruppo parlamentare sia generalmente rappresentato da un membro. La presidenza è assegnata a turno tra i gruppi parlamentari.

2. Per ogni membro dell'ufficio elettorale viene designato un membro supplente per il caso di impedimento.

3. Il presidente o la presidente dell'ufficio elettorale redige un verbale elettorale, che deve essere firmato da tutti i membri dell'ufficio elettorale.

4. I membri dell'ufficio elettorale non rendono pubblici i risultati prima che lo faccia la presidente o il presidente del Consiglio.

5. Il servizio parlamentare gestisce il segretariato dell'ufficio elettorale.

Esecuzione delle elezioni nel plenum del Consiglio

1. Prima di procedere ai turni di votazione, il Presidente o la Presidente del Consiglio concede, all'occorrenza, la parola ai portavoce dei gruppi e ai singoli votanti per le loro dichiarazioni.

2. Al più tardi prima dello svolgimento del secondo turno di votazione, devono essere indicate eventuali ulteriori candidature.

3. Se per il secondo turno di votazione non ci sono candidature contrapposte, secondo quanto previsto dal § 40a, comma 4 del GVG, il requisito della maggioranza assoluta viene applicato, anche se altre persone dovessero ricevere voti.

Esecuzione delle elezioni nel plenum del Consiglio

1. Il servizio parlamentare distribuisce personalmente le schede elettorali a ciascun membro del consiglio al suo posto. La presidente o il presidente del consiglio concede ai membri tempo sufficiente per compilare le schede e successivamente dà istruzione di raccogliere le schede. Le schede elettorali devono essere inserite nell'urna direttamente dal membro del consiglio.

2. La custode o il custode del consiglio consegna personalmente le urne alla presidente o al presidente dell'ufficio elettorale. Se lo spoglio non avviene immediatamente, le urne rimangono sotto sorveglianza nella sala del consiglio o vengono custodite sotto chiave dal servizio parlamentare.

Svolgimento delle elezioni in plenaria del Consiglio

1. Di norma, il secondo turno di votazione si svolge subito dopo l'annuncio del risultato del primo turno nel corso della stessa giornata di seduta.

2. Il Consiglio può, su richiesta dell'Ufficio o su richiesta del plenum del Consiglio, decidere di rinviare il secondo turno di votazione a un momento successivo per motivi importanti.

Svolgimento delle elezioni nel Plenum del Consiglio

1. Le presenti linee guida sono in vigore dal 01 maggio 2018. Devono essere portate a conoscenza del Gran Consiglio e pubblicate nella raccolta legislativa del Canton Argovia.

2. Le linee guida possono essere modificate dall'ufficio del Gran Consiglio. Il Gran Consiglio deve essere informato delle modifiche.

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