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Ordinanza di applicazione della legge sulle elezioni del Gran Consiglio - Direzione e Sorveglianza

23 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Argovia
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Indice delle disposizioni (23)

Testo normativo (23 Articoli)

Organizzazione

1. La direzione generale e la supervisione dell'elezione del Gran Consiglio, così come l'istruzione degli uffici elettorali nei comuni, competono alla Cancelleria di Stato.

2. ...

Organizzazione

1. Le denominazioni di persone utilizzate nel presente regolamento si riferiscono a entrambi i generi.

Organizzazione

1. I comuni e la Cancelleria di Stato determinano i risultati elettorali utilizzando il programma informatico fornito gratuitamente dal cantone a tale scopo.

2. La Cancelleria di Stato emana delle linee guida per i seggi elettorali riguardanti la registrazione e l'analisi delle elezioni.

Organizzazione

1. Il sorteggio previsto dalla legge è di competenza della cancelliera o del cancelliere dello Stato.

Assegnazione dei mandati ai distretti

1. Base di calcolo per l'assegnazione dei mandati ai distretti è il numero di popolazione al 30 giugno dell'anno precedente a quello delle elezioni.

**1. Procedura Preliminare**

1. Le liste elettorali devono pervenire alla Cancelleria di Stato al più tardi entro l'83º giorno (dodicesimo lunedì prima delle elezioni) rispetto al giorno delle elezioni.

2. La lista elettorale deve contenere: cognome e nome, anno di nascita, professione e indirizzo di residenza dei candidati proposti.

3. Alle liste elettorali devono essere allegate le dichiarazioni di consenso scritte dei candidati.

4. Se una lista elettorale contiene più nomi di quelli corrispondenti ai mandati da assegnare nel distretto interessato, gli ultimi nomi in eccesso vengono eliminati.

5. Le liste elettorali con designazioni insufficienti o inadeguate vengono respinte.

**1. Procedura Preliminare**

1. I firmatari della proposta elettorale devono designare un rappresentante e un sostituto per il rapporto con le autorità. In caso contrario, il primo firmatario è considerato il rappresentante e il secondo firmatario è considerato il sostituto.

2. Il rappresentante è autorizzato ed obbligato a rilasciare, a nome dei firmatari, le dichiarazioni necessarie per eliminare le contestazioni in modo giuridicamente vincolante.

**1. Procedura Preliminare**

1. Se il nome di una persona proposta appare su più di una proposta elettorale, il proposto deve dichiarare, entro il 76° giorno (l'undicesimo lunedì precedente) prima della data delle elezioni entro le 12.00, presso la Cancelleria di Stato, su quale delle proposte deve essere inserito il suo nome. Se non rilascia alcuna dichiarazione, il suo nome verrà cancellato da tutte le proposte elettorali.

2. Per le persone proposte, che non sono ancora state membri del Gran Consiglio, è necessario fornire un certificato di idoneità elettorale rilasciato dall'autorità comunale del loro luogo di residenza.

**1. Procedura Preliminare**

1. La Cancelleria di Stato esamina le proposte elettorali e fissa un termine al rappresentante dei firmatari entro il quale può correggere le irregolarità della proposta elettorale, modificare le designazioni che possono causare confusione e presentare proposte di sostituzione per i candidati ufficialmente cancellati.

2. I candidati proposti come sostituti devono dichiarare per iscritto di accettare la proposta elettorale. In assenza di tale dichiarazione, se il nome in questione appare già su un'altra proposta elettorale o se il candidato non è eleggibile, la proposta di sostituzione verrà cancellata. Salvo diversa richiesta del rappresentante della proposta elettorale, le proposte di sostituzione verranno elencate alla fine della proposta elettorale.

3. Se un'irregolarità non viene corretta entro il termine stabilito, la proposta elettorale è considerata non valida. Se l'irregolarità riguarda solo un candidato, solo il suo nome verrà cancellato.

4. Dopo il 76º giorno (undicesimo lunedì prima) della data delle elezioni, non sono permessi ulteriori cambiamenti alle proposte elettorali.

**1. Procedura Preliminare**

1. ...

2. ...

3. ...

4. La Cancelleria di Stato pubblica immediatamente gli elenchi con le denominazioni e i numeri d'ordine nel Bollettino Ufficiale.

**1. Procedura Preliminare**

1. La Cancelleria di Stato fa stampare le schede elettorali su carta dello stesso colore e dimensione.

2. Fornisce ai comuni un elenco alfabetico dei candidati del rispettivo distretto con i relativi numeri d'ordine.

Procedura Elettorale e Determinazione dei Risultati Elettorali nel Comune

1. La scheda elettorale deve essere timbrata sul retro con un timbro di controllo da un membro dell'ufficio elettorale al seggio.

Procedura elettorale e determinazione dei risultati elettorali nel comune

1. L'ufficio elettorale deve garantire che, al momento della consegna della scheda elettorale, sia rispettato il segreto del voto.

Procedura elettorale e determinazione dei risultati elettorali nel comune

1. Dopo l'estrazione delle schede elettorali dall'urna, tutte le schede elettorali devono essere suddivise in valide e non valide.

2. Le schede elettorali valide devono essere suddivise, in base alle designazioni di lista o ai numeri d'ordine, in non modificate e modificate.

Procedura Elettorale e Determinazione dei Risultati Elettorali nel Comune

1. Le schede elettorali modificate di ciascuna lista devono essere rettificate nel contenuto.

2. A tal fine devono essere eliminati

a) i nomi dei candidati scritti più di 2 volte;

b) i nomi che non compaiono in nessuna lista;

c) i nomi illeggibili o i candidati indicati in modo impreciso;

d) nei casi in cui le schede elettorali contengano più nomi rispetto ai seggi da assegnare: gli ultimi nomi in eccesso. Le eliminazioni devono essere eseguite dal basso verso l'alto e da destra verso sinistra.

3. Le eliminazioni devono essere eseguite con una penna rossa. Deve essere aggiunta la lettera W (ufficio elettorale) per indicare.

Procedura Elettorale e Determinazione dei Risultati Elettorali nel Comune

3. I nomi che non compaiono in nessuna lista del collegio elettorale vengono cancellati. I voti attribuiti a questi nomi devono essere conteggiati come voti aggiuntivi, se la scheda elettorale riporta una denominazione di lista o un numero d'ordine. In caso contrario, tali voti non vengono conteggiati (voti nulli).

Procedura Elettorale e Determinazione dei Risultati Elettorali nel Comune

1. Sul risultato delle elezioni nel comune deve essere redatto un verbale elettorale, che deve essere immediatamente consegnato alla cancelleria di Stato insieme agli altri documenti.

Determinazione dei Risultati Elettorali del Distretto

1. La Cancelleria di Stato accerta in base ai protocolli comunali

a) il numero degli aventi diritto al voto e dei votanti;

b) il numero delle schede valide, nulle e bianche;

c) il numero dei voti ricevuti da ciascun candidato di ogni lista (voti ai candidati);

d) il numero dei voti supplementari di ciascuna lista;

e) la somma dei voti ai candidati e dei voti supplementari delle singole liste (voti di lista);

f) * ...

g) il numero delle schede bianche.

2. ...

3. ...

Determinazione dei Risultati Elettorali del Distretto

1. In caso di sospetto di un risultato elettorale errato, il Dipartimento dell'Economia e degli Interni è tenuto a procedere con un riconteggio.

Determinazione dei Risultati Elettorali del Distretto

1. La Cancelleria di Stato redige un verbale sul risultato elettorale.

2. La Cancelleria di Stato effettua la distribuzione dei seggi tra i singoli gruppi di liste o le liste, basandosi sui §§ 12-14b della legge. I nomi dei candidati di ciascuna lista devono essere elencati in ordine di voti ricevuti.

3. Gli eletti e i non eletti devono essere registrati con cognome e nome, anno di nascita, professione e luogo di residenza.

4. ...

5. ...

Determinazione dei Risultati Elettorali del Distretto

1. La Cancelleria di Stato comunica per iscritto l'elezione ai candidati eletti immediatamente dopo la determinazione dei risultati elettorali.

2. Essa accompagna le dichiarazioni di accettazione dell'elezione dei candidati eletti e pubblica i risultati elettorali con l'indicazione della possibilità di ricorso.

Disposizioni finali

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, viene abrogato il regolamento esecutivo alla legge sulla rappresentanza proporzionale del Gran Consiglio del 14 marzo 1921.

Disposizioni finali

1. Questo regolamento deve essere pubblicato nella raccolta di leggi. Esso entra in vigore il 1° agosto 1988.

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