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122.515 IntegrationsV CH-AG

Ordinanza sull'integrazione della popolazione straniera (IntegrationsV) - Oggetto (IntegrationsV)

18 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Argovia
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Indice delle disposizioni (18)

Testo normativo (18 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Questo regolamento disciplina i requisiti e la procedura di finanziamento delle misure di integrazione per le cittadine e i cittadini stranieri, nonché l'organizzazione e i compiti della Commissione per la Migrazione.

Finanziamento delle misure di integrazione

1. L'Ufficio per la Migrazione e l'Integrazione del Cantone di Argovia (MIKA) eroga contributi finanziari per misure di integrazione secondo il diritto federale e il diritto cantonale.

2. Sono considerate misure di integrazione i corsi e le altre manifestazioni che sono accessibili al pubblico e neutrali dal punto di vista politico e confessionale.

Finanziamento delle misure di integrazione

1. Destinatari dei contributi finanziari possono essere associazioni, gruppi o istituzioni di diritto privato o pubblico, che si impegnano nella promozione dell'integrazione degli stranieri.

Finanziamento delle misure di integrazione

1. Le domande di finanziamento devono corrispondere il più possibile agli obiettivi delle aree di sostegno secondo le direttive della Segreteria di Stato della Migrazione (SEM). Se il numero delle domande presentate o previste supera i fondi disponibili, avranno priorità le domande che meglio corrispondono agli obiettivi di queste aree di sostegno.

Finanziamento delle misure di integrazione

1. Con i beneficiari dei contributi vengono stipulati contratti di prestazione. Questi includono in particolare indicazioni sull'assegnazione vincolata dei fondi, sull'orientamento e gli obiettivi delle misure, nonché sulla rendicontazione e sulla misurazione del raggiungimento degli obiettivi.

Finanziamento delle misure di integrazione

1. Il MIKA decide in merito alla concessione di contributi finanziari. Emana istruzioni riguardanti le modalità della procedura di richiesta e del pagamento.

Finanziamento di progetti pilota per la promozione della lingua tedesca prima dell'asilo

1. Il Dipartimento dell'Istruzione, Cultura e Sport (BKS) può concedere ai comuni contributi per i costi di progetti pilota di promozione della lingua tedesca prima dell'ingresso alla scuola materna per bambini con conoscenze insufficienti del tedesco, per due mezze giornate alla settimana.

2. Hanno diritto ai contributi i progetti pilota che si svolgono integrati nella vita quotidiana in un asilo nido, gruppo di gioco o famiglia diurna per almeno due mezze giornate alla settimana nell'anno scolastico prima dell'ingresso alla scuola materna.

3. I comuni possono incaricare terzi mediante contratti di prestazione.

Finanziamento di progetti pilota per la promozione della lingua tedesca prima dell'asilo

1. Il BKS stipula contratti di prestazione con i comuni. L'articolo 5, paragrafo 1 si applica mutatis mutandis.

Contributi cantonali per la promozione della lingua tedesca prima della scuola dell'infanzia

1. Per la rilevazione annuale della conoscenza della lingua tedesca (rilevazione del livello linguistico) dei bambini che entreranno all'asilo nel prossimo anno scolastico, i comuni ricevono contributi forfettari dal cantone.

2. Le rilevazioni del livello linguistico devono essere effettuate secondo le direttive del BKS. I contributi forfettari dipendono dalla popolazione del comune

a) fino a 2.000 abitanti: Fr. 5.000.-

b) 2.001-5.000 abitanti: Fr. 6.000.-

c) 5.001-9.000 abitanti: Fr. 8.000.-

d) da 9.001 abitanti: Fr. 9.000.-

3. I contributi forfettari possono anche essere utilizzati per lo sviluppo, la garanzia della qualità e l'ulteriore sviluppo delle offerte di promozione linguistica nella vita quotidiana, in particolare negli asili nido e nei gruppi di gioco.

4. La richiesta di contributo deve essere presentata al BKS entro e non oltre il 30 aprile, dopo l'analisi delle rilevazioni del livello linguistico.

Contributi cantonali per la promozione della lingua tedesca prima della scuola materna

1. Le autorità competenti dei comuni o terzi incaricati ricevono, su richiesta, dal controllo degli abitanti i seguenti dati relativi ai bambini che entreranno nell'asilo durante l'anno scolastico successivo

a) Nome e cognome, data di nascita, indirizzo di residenza e nazionalità,

b) Numero AVS secondo l'art. 50c della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) del 20 dicembre 1946,

c) Nome e cognome, nonché indirizzi di residenza e nazionalità dei rappresentanti legali, se tali dati sono disponibili presso il controllo degli abitanti.

2. Gestiscono e comunicano tra di loro i dati personali dei bambini necessari per l'esecuzione e la valutazione delle rilevazioni del livello linguistico, nonché per la preparazione e l'esecuzione della promozione linguistica precoce.

3. I dati personali vengono resi anonimi prima della divulgazione, se e nella misura in cui lo scopo del trattamento lo consente.

Contributi cantonali per la promozione della lingua tedesca prima della scuola dell'infanzia

1. Il BKS fornisce in particolare le seguenti prestazioni per i comuni

a) Valutazione delle rilevazioni del livello linguistico,

b) Fornitura di mezzi di comunicazione per i comuni.

2. Può incaricare terzi mediante un contratto di prestazione.

Commissione per le Migrazioni

1. La Commissione Cantonale per la Migrazione consiglia e supporta il Consiglio di Governo nell'integrazione della popolazione straniera.

Commissione per le Migrazioni

1. La Commissione per la Migrazione è composta da 10-12 membri.

2. I membri devono rappresentare i principali settori sociali, segnatamente l'economia, l'istruzione, la religione, la cultura, la salute, la pianificazione urbana e di quartiere, nonché il tempo libero. Circa la metà dei membri dovrebbe, se possibile, avere un background migratorio.

3. Il Consiglio di Governo nomina i membri su proposta del Dipartimento dell'Economia e degli Interni. Si assicura, se possibile, una rappresentanza adeguata delle diverse regioni di provenienza, delle religioni e di entrambi i sessi.

4. La durata del mandato è di 4 anni. È possibile una rielezione.

5. La direttrice o il direttore del Dipartimento dell'Economia e degli Interni e la direzione del MIKA sono membri di diritto della Commissione per la Migrazione.

Commissione per le Migrazioni

1. La Commissione per la Migrazione è amministrativamente subordinata al Dipartimento dell'Economia Pubblica e degli Affari Interni.

2. La responsabile o il responsabile del Dipartimento dell'Economia Pubblica e degli Affari Interni presiede la Commissione per la Migrazione. La direzione del MIKA ricopre la vicepresidenza.

3. La lingua della commissione è il tedesco.

Commissione per le Migrazioni

1. La Commissione per la Migrazione

a) osserva lo sviluppo nel settore degli stranieri,

b) valuta le esigenze della convivenza tra la popolazione straniera e quella svizzera e sviluppa proposte di soluzioni,

c) esegue, in casi particolari, incarichi speciali del Consiglio di Stato, in particolare la redazione di pareri e rapporti su questioni di integrazione.

Commissione per le Migrazioni

1. La Commissione per la Migrazione può

a) nel quadro delle sue competenze, richiedere informazioni ad autorità e privati,

b) invitare rappresentanti di dipartimenti e altri esperti qualificati alle sue riunioni.

Commissione per le Migrazioni

1. La compensazione dei membri della commissione è regolata dal Decreto relativo alle spese, indennità di seduta e altre compensazioni del 14 marzo 2000.

Disposizione finale

1. Questo regolamento deve essere pubblicato nella raccolta delle leggi. Esso entra in vigore il 1° marzo 2009.

2. I §§ 6a e 6b nonché 6e-6g sono applicabili fino al 31 dicembre 2028.

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