Legislator Giurisprudenza & Legislazione
122.200 RMGLRDMLRSS CH-AG

Legge sui registri e sul controllo degli abitanti - Oggetto (RMG)

35 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Argovia
Apri la fonte ufficiale Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Indice delle disposizioni (35)

§ 1 Legge sul Registro e sulla Segnalazione, LRSS § 2 Legge sulla Registrazione e Dichiarazione, RMG § 3 Legge sui Registri e le Dichiarazioni, LRD § 4 Legge sui Registri e le Comunicazioni, LRC § 5 Legge sui Registri e le Dichiarazioni, RMG § 6 Legge sui registri e sulla comunicazione, RMG § 7 Legge sui Registri e sulle Comunicazioni, LRMC § 7a Legge sul Registro e sul Notificare, RMG § 8 Legge sui Registri e sulle Dichiarazioni, RMG § 9 Legge sui registri e notifiche, RMG § 10 Legge sui Registri e sulle Comunicazioni, RMG § 11 Legge sui Registri e sulla Notifica, LRN § 12 Legge sui Registri e Notifiche, RMG § 13 Legge sui Registri e le Comunicazioni, LRC § 14 Legge sui registri e sulle notifiche, RMG § 15 Legge sul Registro e la Segnalazione, RMG § 15a Legge sui Registri e sulle Segnalazioni, LRS § 16 Legge sul Registro e la Registrazione, RMG § 17 Legge sui Registri e le Segnalazioni, RMG § 18 Legge sui Registri e sulla Segnalazione, LRS § 19 Legge sui Registri e sulla Notifica, RMG § 20 Legge sui Registri e le Comunicazioni, RMG § 21 Legge sui Registri e sulla Notifica, LRN § 22 Legge sui Registri e sulle Dichiarazioni, RMG § 23 Legge sul Registro e Notifica, RMG § 24 Legge sui Registri e le Dichiarazioni, RMG § 25 Legge sui Registri e sulla Notifica, RMG § 25a Legge sui Registri e sulle Comunicazioni, RMG § 26 Legge sui registri e sulle segnalazioni, RMG § 27 Legge sui Registri e sulle Dichiarazioni, RMG § 28 Legge sui Registri e sulle Dichiarazioni, LRD § 29 Legge sui Registri e Sugli Adempimenti, LRSA § 29a Legge sul Registro e Notifica, LRN § 30 Legge sui Registri e sulle Dichiarazioni, RMG § 31 Legge sui Registri e sulle Dichiarazioni, RMG

Testo normativo (35 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Oggetto della legge sono

a) la semplificazione del traffico tra le cittadine e i cittadini e gli organi pubblici ai sensi del § 3 lett. c della legge sull'informazione al pubblico, la protezione dei dati e il trattamento dei documenti d'archivio (IDAG) del 24 ottobre 2006,

b) la regolamentazione delle comunicazioni,

c) * la registrazione delle cittadine e dei cittadini e l'aggiornamento del registro federale degli edifici e delle abitazioni (GWR),

d) l'esecuzione dell'armonizzazione dei registri della Confederazione e la messa a disposizione delle basi per compiti statistici della Confederazione e del Cantone.

1. Disposizioni Generali

1. Residenza principale è il luogo dove una persona intende rimanere permanentemente per coltivare il centro della sua vita, che deve essere riconoscibile da terzi.

2. Una persona può avere solo una residenza principale.

1. Disposizioni Generali

1. **Residenza secondaria**: Una persona ha una residenza secondaria nel comune in cui è presente per uno scopo specifico per almeno tre mesi consecutivi o tre mesi all'interno di un anno.

2. Una persona può avere più residenze secondarie.

1. Disposizioni Generali

1. Abitanti sono le persone che hanno una residenza principale o secondaria in un comune.

2. I cittadini svizzeri hanno il domicilio nel comune di residenza principale e il soggiorno nel comune di residenza secondaria.

3. Lo stato di soggiorno dei cittadini stranieri è disciplinato dalle disposizioni della legge sugli stranieri.

1. Disposizioni Generali

1. Gli organi pubblici possono utilizzare il numero di assicurazione conforme all'art. 50c della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AHVG) del 20 dicembre 1946 per adempiere ai loro compiti.

2. Il Cantone può assegnare ai proprietari di terreni, edifici e appartamenti una stringa di caratteri per l'identificazione senza il numero di assicurazione, che non consente deduzioni sulla persona. Questa identificazione può essere utilizzata come il numero di assicurazione conformemente al paragrafo 1.

1. Disposizioni Generali

1. ...

2. L'identificazione di un terreno corrisponde alla descrizione nel libro fondiario.

3. L'identificazione di un edificio avviene tramite l'identificatore dell'edificio dell'Ufficio federale di statistica (EGID) secondo il GWR ai sensi dell'art. 10 cpv. 3bis della Legge federale sulla statistica (LStat) del 9 ottobre 1992, nonché secondo l'Ordinanza sul registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREBA) del 9 giugno 2017.

4. L'identificazione di un appartamento avviene tramite l'identificatore dell'appartamento (EWID) secondo il GWR nonché tramite un numero amministrativo dell'appartamento.

Obblighi di notifica e informazione

1. Le persone che stabiliscono la loro residenza principale o secondaria nel comune devono registrarsi presso l'ufficio di controllo della popolazione.

2. I residenti devono comunicare all'ufficio di controllo della popolazione se

a) si trasferiscono all'interno del comune o dell'edificio,

b) abbandonano il loro domicilio principale o secondario.

3. Con l'adempimento degli obblighi di notifica nei confronti del comune di arrivo o di partenza, i residenti soddisfano simultaneamente eventuali obblighi di comunicazione di cambiamento di indirizzo nei confronti degli organi pubblici collegati al registro cantonale della popolazione.

Obblighi di notifica e informazione

1. I comuni sono obbligati a consentire le comunicazioni elettroniche nei seguenti ambiti

a) notifiche di trasferimento,

b) verifica dell'identificazione delle persone soggette all'obbligo di notifica,

c) creazione e inserimento delle notifiche da parte di terzi,

d) segnalazione dei dati GWR.

2. Il consiglio esecutivo disciplina l'attuazione, in particolare l'applicazione degli standard tecnici, tramite regolamento.

Obblighi di notifica e informazione

1. Le persone fisiche senza residenza principale o secondaria nel comune e le persone giuridiche o le società collettive e in accomandita con proprietà fondiarie nel comune devono comunicare a quest'ultimo il loro indirizzo e qualsiasi modifica dell'indirizzo.

Obblighi di notifica e informazione

1. Le persone obbligate secondo questa legge devono fornire al comune informazioni veritiere e complete sui fatti da registrare nel registro degli abitanti e nel GWR, corredarle di prove se necessario, e presentarsi di persona su richiesta. L'obbligo di informazione sussiste anche in caso di obbligo di notifica controverso.

2. ...

3. ...

4. Il Consiglio di Stato determina i documenti da depositare al momento della registrazione tramite regolamento.

Obblighi di notifica e informazione

1. I locatori, sublocatori, amministratori di proprietà e persone che offrono alloggio, presso i quali le stesse persone soggiornano per almeno tre mesi consecutivi o tre mesi all'interno di un anno, sono obbligati a

a) * comunicare all'ufficio di controllo degli abitanti il nome, l'indirizzo e l'inizio e la fine dell'uso da parte delle persone che entrano, si trasferiscono o lasciano l'abitazione,

b) * indicare nei contratti di locazione o nelle conferme di domicilio l'indirizzo dell'edificio e il numero amministrativo dell'appartamento,

c) mettere a disposizione, su richiesta, elenchi di inquilini e appartamenti.

3. Le direttrici e i direttori dei nuclei familiari collettivi segnalano all'ufficio di controllo degli abitanti del comune tutti i residenti che si trovano nel loro nucleo da almeno tre mesi consecutivi o per tre mesi nell'arco di un anno. Il consiglio di governo può emanare regolamenti di esecuzione a tal fine.

Obblighi di notifica e informazione

1. I datori di lavoro sono tenuti a fornire informazioni all'anagrafe su richiesta, riguardo alle persone da loro impiegate, qualora queste non adempiano autonomamente ai loro obblighi di dichiarazione.

Obblighi di notifica e informazione

1. I fornitori di servizi elettrici e gli altri fornitori di servizi vincolati tramite conduttura sono obbligati a fornire informazioni all'ufficio controllo abitanti sui dati necessari per la determinazione e l'aggiornamento dell'identificazione dell'abitazione.

Obblighi di notifica e informazione

1. L'Assicurazione Edifici di Aargau e gli Uffici del Catasto comunicano ai comuni le modifiche necessarie per l'adempimento dei loro compiti.

Obblighi di notifica e informazione

1. Per gli obblighi di notifica menzionati nella sezione 2 di questa legge, si applica un termine di 14 giorni dalla data dell'evento.

2. Se una persona si trasferisce all'estero, la cancellazione deve avvenire al più tardi 14 giorni prima della partenza.

**Compiti dei Comuni**

1. I comuni registrano

a) le cittadine e i cittadini,

b) * ...

c) le persone fisiche senza domicilio principale o secondario nel comune e le persone giuridiche, nonché le società in nome collettivo e in accomandita semplice, se detengono proprietà fondiarie nel comune.

1bis. Essi gestiscono il GWR ai sensi degli articoli 7 e 8 VGWR.

2. Il registro degli abitanti e il GWR sono gestiti elettronicamente e collegati tra loro utilizzando EGID ed EWID.

3. Le caratteristiche da riportare nei registri degli abitanti e nel GWR sono descritte con le loro manifestazioni, nomenclature e codificazioni nei cataloghi delle caratteristiche della Confederazione. Il Consiglio di Stato può determinare, mediante regolamento, ulteriori caratteristiche necessarie per l'adempimento dei compiti cantonali.

4. I comuni possono stabilire ulteriori caratteristiche necessarie per l'adempimento dei compiti comunali.

**Compiti dei Comuni**

1. Le comunità possono concedere agli organi pubblici comunali l'accesso al registro degli abitanti della loro comunità, nella misura in cui ciò sia necessario e proporzionato per adempiere ai loro compiti. Il consiglio comunale è competente per concedere il diritto d'uso su richiesta motivata dell'organo pubblico comunale. Le disposizioni sulla concessione dei diritti di accesso al registro cantonale degli abitanti e sull'uso dei dati GWR si applicano mutatis mutandis.

2. Le chiese nazionali e le parrocchie possono consultare i dati degli appartenenti alla loro confessione o farsi inviare le relative mutazioni.

3. L'accesso ai registri degli abitanti comunali e al GWR è gratuito.

**Compiti dei Comuni**

1. I comuni gestiscono un registro dei residenti e regolano l'aggiornamento del GWR.

2. Essi designano una persona responsabile e il suo sostituto per questo scopo.

3. Le persone responsabili

a) ricevono le comunicazioni, le elaborano e svolgono le indagini necessarie,

b) * sono responsabili per la correttezza, completezza e attualità dei registri dei residenti e del GWR,

c) * inoltrano le modifiche dei dati dei registri dei residenti al registro cantonale degli abitanti e trasferiscono periodicamente l'intero patrimonio di dati,

d) * aggiornano i dati del GWR secondo le direttive della Confederazione e del cantone.

4. Il controllo dei registri dei residenti

a) acquisisce i dati di chi si stabilisce da parte dell'ufficio competente,

b) assegna agli abitanti l'identificatore dell'alloggio (formazione del nucleo familiare),

c) informa gli obbligati alla comunicazione all'atto dell'iscrizione e cancellazione su quali obblighi di notifica presso altri enti pubblici sono stati soddisfatti,

d) rilascia certificati e attestazioni, nonché i documenti necessari per la costituzione di una residenza secondaria,

e) conserva i documenti depositati.

5. I comuni sono obbligati a garantire procedure, funzionalità e connessione dei loro registri dei residenti e del loro GWR agli standard del registro cantonale degli abitanti o al GWR.

**Compiti dei Comuni**

1. Il Consiglio Comunale può affidare a terzi i lavori relativi alla formazione del bilancio.

**Compiti dei Comuni**

1. I comuni elaborano le comunicazioni relative al registro degli abitanti o al GWR nel più breve tempo possibile e riferiscono le modifiche senza indugio al registro cantonale degli abitanti o al GWR.

Compiti del Cantone

1. Il cantone gestisce un registro degli abitanti che contiene, come dati replicati, le caratteristiche e le notifiche ulteriori richieste dai regolamenti federali e cantonali ai registri comunali degli abitanti. Il Consiglio di Stato può, tramite regolamento, escludere dalla replica al registro cantonale degli abitanti alcune caratteristiche richieste dal diritto cantonale.

1bis. Riceve i dati per la replica del GWR dalla Confederazione. Su richiesta motivata, questi dati possono essere utilizzati dagli enti pubblici cantonali e comunali.

2. ...

3. I dati del registro cantonale degli abitanti e i dati del GWR ricevuti dalla Confederazione vengono collegati tra loro utilizzando EGID ed EWID.

Compiti del Cantone

1. Il dipartimento competente è responsabile per

a) garantire lo scambio di dati tra i comuni del cantone,

b) garantire lo scambio di dati tramite la piattaforma nazionale di scambio dati tra le autorità e i registri della Confederazione, cantonali e comunali secondo le disposizioni della Confederazione e del cantone,

c) * interfacciarsi con gli organi pubblici cantonali collegati e con i comuni,

d) * informare sugli organi collegati.

Compiti del Cantone

1. Gli organi pubblici cantonali e comunali possono richiedere l'accesso o farsi trasmettere dal registro cantonale degli abitanti quei dati o variazioni di dati che necessitano per l'adempimento delle loro funzioni. Il dipartimento competente assegna le autorizzazioni d'uso su richiesta motivata degli organi pubblici.

2. I controlli degli abitanti e le unità responsabili della gestione degli immobili possono accedere a tutti i dati relativi al proprio comune e archiviarli su supporti di dati propri.

3. I dati personali particolarmente meritevoli di protezione possono essere consultati solo se espressamente consentito da una disposizione legale.

4. Le chiese nazionali ed i comuni ecclesiastici riconosciuti possono accedere ai dati dei membri della propria confessione o farsi trasmettere le relative variazioni.

5. All'ufficio di statistica vengono comunicati tutti i dati personali, anche quelli particolarmente meritevoli di protezione, attraverso il procedimento di consultazione.

6. L'accesso al registro cantonale degli abitanti è gratuito.

Compiti del Cantone

1. Il dipartimento competente può comunicare a terzi

a) Dati su persone fisiche, il cui domicilio non è noto,

b) Dati su gruppi di persone ordinate secondo determinati criteri di più comuni.

2. Per la comunicazione dei dati secondo il comma 1 lett. b si applica per analogia il § 16 comma 2 IDAG. Inoltre, i presupposti e la procedura si basano sulle disposizioni dell'IDAG.

3. Eventuali blocchi di dati nei registri degli abitanti comunali si applicano anche al registro degli abitanti cantonali.

4. ...

5. Può ridurre o esonerare le tasse in casi particolari, come ad esempio per le informazioni su liste a istituzioni di beneficenza o in caso di necessità.

Ulteriori disposizioni

1. I comuni collaborano con la Confederazione e il Cantone nel controllo periodico della conformità dei loro registri degli abitanti e dei dati del GWR, nonché nelle eventuali correzioni.

Ulteriori disposizioni

1. I comuni sostengono i costi per la raccolta e la registrazione dei dati dei cittadini soggetti all'obbligo di residenza, nonché per l'aggiornamento del sistema informativo centrale della popolazione (GWR).

2. ...

Ulteriori disposizioni

1. Il Consiglio di Stato disciplina mediante regolamento l'incasso delle tasse da parte del comune. La tassa massima per un'informazione singola o certificato ammonta a Fr. 20.-, per le informazioni elencate Fr. -.10 per persona, ma almeno Fr. 50.-.

2. Le iscrizioni e le informazioni conformi ai §§ 7-13 sono gratuite.

Ulteriori disposizioni

1. Le comunità possono ridurre o esonerare le spese in casi particolari, come ad esempio per le richieste di liste da parte di istituzioni senza scopo di lucro o in caso di bisogno.

Ulteriori disposizioni

1. In caso di inadempimento degli obblighi ai sensi dei §§ 7-10 nonostante il sollecito, il consiglio comunale può infliggere sanzioni fino a Fr. 2'000.-.

Disposizioni finali e transitorie

1. Il Consiglio di Stato può emanare disposizioni riguardanti la gestione dei registri, la forma delle comunicazioni, la raccolta dei dati e la sicurezza dei dati, la struttura dei documenti identificativi e l'acquisizione dei dati dal GWR, la procedura di trasmissione dei dati e le interfacce, nonché la numerazione degli appartamenti.

2. Prima di emanare le proprie disposizioni esecutive, il Consiglio di Stato consulta i comuni.

Disposizioni finali e transitorie

1. Si applicano le disposizioni dell'IDAG, a meno che la presente legge non disponga diversamente.

Disposizioni finali e transitorie

1. I comuni istituiscono la gestione dei registri elettronici dal 15 al 30 giugno 2009.

2. Sono obbligati a collaborare all'esame dello scambio di dati e delle procedure di notifica a partire dal 1 luglio 2009. Devono verificare e rettificare l'esattezza e la completezza dei dati relativi ai residenti e agli oggetti entro il 31 marzo 2010.

3. Il consiglio di governo può prorogare il periodo transitorio.

Disposizioni finali e transitorie

1. Il completamento della prima consegna delle statistiche edilizie alla Confederazione dopo l'entrata in vigore delle modifiche del 17 settembre 2019 avviene secondo il diritto precedente.

Disposizioni finali e transitorie

1. I contratti di locazione per appartamenti, stipulati prima dell'entrata in vigore di questa legge, non devono essere integrati con il numero di appartamento ai sensi del § 10 lett. b.

Disposizioni finali e transitorie

1. Questa legge deve essere pubblicata nel bollettino ufficiale dopo la scadenza del termine di referendum senza che questo venga esercitato, oppure dopo l'accettazione da parte del popolo. Il Consiglio di Governo determina la data di entrata in vigore.

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →