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Ordinanza sul trasporto di persone con taxi e vetture con conducente (OTNC) (PTLV)

22 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Zurigo
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Indice delle disposizioni (22)

Testo normativo (22 Articoli)

1 L’Ufficio della mobilità (Ufficio) esegue la LTTM e la presente ordinanza sulle competenze, nella misura in cui tali atti normativi non prevedano diversamente.

2 L’Ufficio della circolazione stradale effettua le perizie dei veicoli necessarie per l’esecuzione.

Le autorità di perseguimento penale e l'Ufficio della circolazione stradale comunicano all'Ufficio le condanne, le denunce e i provvedimenti amministrativi a causa di infrazioni connesse con l'esercizio della professione nel settore dei taxi.

B. Autorizzazioni per taxi

1 Concessioni di licenze per taxi, autorizzazioni per veicoli taxi e autorizzazioni supplementari - Domande

Le concessioni sono rilasciate dall'Ufficio su richiesta.

2 Le domande devono essere presentate al più tardi 14 giorni prima della data a partire dalla quale i servizi taxi saranno eseguiti o offerti.

1. Insieme alla domanda di licenza per taxi devono essere fornite le seguenti informazioni e documentazioni

a. Nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail del tassista e dell'azienda per cui è impiegato;

b. Patente di guida con autorizzazione al trasporto professionale di persone (patente BPT);

c. Prova di conoscenze linguistiche sufficienti ai sensi del § 5;

d. Estratto del casellario giudiziale non più vecchio di tre mesi;

e. Estratto del sistema informativo delle licenze di circolazione (estratto del registro IVZ) non più vecchio di tre mesi;

f. Dichiarazione del tassista attestante che negli ultimi cinque anni non è stato ripetutamente denunciato o condannato per infrazioni connesse all'esercizio della professione di tassista, con indicazione di eventuali denunce e condanne in tale periodo;

g. Fototessera attuale.

2. L'Ufficio può richiedere ulteriori informazioni e documenti, qualora necessari per l'esame della domanda.

Conoscenze linguistiche sufficienti sono considerate presenti se la

tassista o il tassista

a. ha frequentato per almeno cinque anni la scuola dell'obbligo in

lingua tedesca,

b. ha completato una formazione a livello secondario II o terziario in

lingua tedesca,

c. ha superato un esame orale di lingua di livello B1 del Quadro

Comune Europeo di Riferimento per le Lingue del Consiglio

d'Europa, che soddisfa gli standard di qualità generalmente

riconosciuti per le procedure di test linguistici, o

d. ha già superato un esame di lingua nell'ambito di una procedura

comunale di autorizzazione taxi.

1. Il tesserino di riconoscimento del taxi è intestato alla tassista o al

tassista. È personale e non trasferibile.

2. Al momento del rinnovo del tesserino di riconoscimento del taxi, fatta

eccezione per la prova di conoscenza linguistica sufficiente, devono essere

presentati i documenti di cui al § 4.

Con la domanda devono essere fornite le seguenti informazioni e

documenti da presentare

a. Nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail del proprietario

del veicolo e dell'azienda per la quale i veicoli vengono utilizzati,

b. Licenza di circolazione con autorizzazione al trasporto professionale

di persone (licenza di circolazione BPT),

c. Certificato di un'officina di montaggio riconosciuta sull'installazione

di un tassametro conforme alle normative.

2

V – Trasporto di persone con taxi e limousine (PTLV)

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1 La licenza di taxi è intestata alla detentrice o al detentore del

veicolo.

2 In caso di cambio di detentore, la licenza di taxi è trasferita

gratuitamente alla nuova detentrice o al nuovo detentore del veicolo.

e trasferibilità

1 Tassiste e tassisti senza permesso cantonale o extra- Extra-

cantonale non possono offrire servizi nel Cantone di Zurigo.

2 Tassiste e tassisti con permesso extra-cantonale possono

prestare i servizi ai sensi del § 12 cpv. 1 LTCS nel Cantone di Zurigo.

3 Se all'interno del Cantone prendono e lasciano passeggeri su richiesta,

necessitano di una licenza per taxi e di un permesso per veicolo taxi

del Cantone di Zurigo.

Taxi

a. Principio

1 Sind die Bewilligungsvoraussetzungen am Herkunftsort mit b. Zusatz-

denjenigen gemäss §§ 3 und 4 PTLG gleichwertig, werden ausserkanto- bewilligungen

nalen Taxifahrerinnen und Taxifahrern sowie ausserkantonalen Fahr-

zeughalterinnen und Fahrzeughaltern auf Gesuch hin kostenlose Zu-

satzbewilligungen erteilt.

2 Mit dem Gesuch um Erteilung einer Zusatzbewilligung sind die

ausserkantonalen Bewilligungen einzureichen und die Angaben gemäss

---

1 Se i requisiti per l'ottenimento della licenza nel luogo di origine sono b. Licenze

equivalenti a quelli previsti dagli articoli 3 e 4 della PTLG, i tassisti e le tassiste extracantonali,

nonché i detentori e le detentrici extracantonali di veicoli,

ottengono su richiesta licenze supplementari gratuite.

2 Con la richiesta di ottenimento di una licenza supplementare devono

essere presentate le licenze extracantonali e le indicazioni conformemente a

**1 Obblighi delle e dei titolari di autorizzazioni**

1 Le titolari e i titolari di patenti taxi e di autorizzazioni per veicoli taxi soggetti a notifica comunicano all'Ufficio entro 14 giorni tutti i fatti e gli eventi che

a. incidono o possono incidere sui requisiti per l'autorizzazione ai sensi dei §§ 3 e 4 PTLG,

b. richiedono una modifica o la sostituzione della patente taxi o dell'autorizzazione per veicoli taxi.

2 Le tassiste e i tassisti comunicano all'Ufficio entro 14 giorni la cessazione definitiva della loro offerta di servizi e consegnano contestualmente la patente taxi.

3 Le titolari e i titolari di autorizzazioni supplementari ai sensi del § 10 comunicano all'Ufficio entro 14 giorni il ritiro dell'autorizzazione nel luogo di origine o la cessazione definitiva della loro offerta di servizi.

1. 1. 24-123

3

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V – Trasporto di persone con taxi e limousine (PTLV)

C. Disposizioni di esercizio per i taxi

Tariffe

a. Struttura

1 Le tariffe, secondo le quali i tassisti e le tassiste

offrono le loro prestazioni, si suddividono in

a. tariffa base (per incarico di trasporto),

b. tariffa chilometrica (per chilometro percorso) e

c. tariffa oraria (al minuto).

2 Esse possono essere graduate in base al numero di persone, all'ora del giorno, al giorno della settimana e al percorso.

3 Per prestazioni che richiedono un maggiore dispendio o per corse con un equipaggiamento speciale possono essere applicati dei supplementi.

b. Pubblicazione

1. Le tariffe di cui al § 12 cpv. 1 e un riferimento a eventuali

supplementi devono essere apposti all'esterno sul lato destro del veicolo con una

dimensione dei caratteri di almeno dieci millimetri. Il carattere deve

distinguersi chiaramente dal colore del veicolo.

2. All'interno del veicolo devono essere esposte, in modo ben visibile e leggibile, tutte le tariffe, inclusi eventuali scaglioni e supplementi.

Prezzo del trasporto

1 Il costo della corsa viene calcolato in modo continuativo durante il viaggio in taxi

dal tassametro, a meno che non sia stato concordato in anticipo con il passeggero.

2 Il calcolo del costo della corsa si basa simultaneamente, durante l'intera corsa,

sia sulla tariffa oraria sia sulla tariffa chilometrica (modalità di calcolo

standard D secondo l'allegato 1 cifra 1.3 dell'Ordinanza del DFGP

del 5 novembre 2013 sui tassametri).

3 Il passeggero deve poter leggere la tariffa e il costo della corsa sul tassametro

in qualsiasi momento durante il viaggio in taxi fino all'uscita dal veicolo.

4 La mancia è inclusa nel costo della corsa.

Tassametri

1 Il tassametro può essere attivato solo quando il passeggero ha preso posto nel veicolo e la destinazione è nota.

Per le corse prenotate, il tassametro può essere attivato all'ora concordata.

2 All'arrivo a destinazione, il tassametro deve essere immediatamente impostato su «Cassa». Può essere spento solo dopo che il prezzo della corsa è stato pagato.

3 In caso di malfunzionamento del tassametro, la corsa in taxi deve essere interrotta immediatamente. Può essere proseguita solo se il passeggero acconsente.

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V – Trasporto di persone con taxi e limousine (TPTL)

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1. Offerte o eseguite corse in taxi, la lampada-taxi deve essere

installata sul veicolo.

2. Se il veicolo è parcheggiato in un'area di sosta pubblica, a vista di

un posteggio taxi, o viene utilizzato per corse private, la

lampada-taxi deve essere spenta.

1 Divieto di sollecitare clienti

Le conducenti e i conducenti di taxi non possono sollecitare clienti mediante richiami a voce, cenni o simili.

2 Essi non possono utilizzare i parcheggi pubblici situati nel raggio visivo delle aree di sosta dei taxi per attendere clienti o incarichi di trasporto.

3 D. Limousine

1 La notifica ai sensi del § 15 PTLG deve essere presentata all'Ufficio al più tardi 14 giorni prima della data a partire dalla quale i servizi di limousine saranno offerti o eseguiti.

2 Con la notifica devono essere comunicate le seguenti informazioni e presentati i seguenti documenti

a. nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail della conducente o del conducente, della detentrice o del detentore del veicolo e dell'impresa per la quale i veicoli sono impiegati,

b. licenza di condurre,

c. licenza di circolazione del veicolo.

3 Se le informazioni notificate cambiano o se l'offerta di servizi viene interrotta in modo permanente, ciò deve essere comunicato all'Ufficio entro 14 giorni.

1 Avvenuta la notifica con i dati necessari e la targhetta

Se i documenti sono completi, la persona notificante riceve la tar-

ghetta.

2 La targhetta deve essere apposta in modo ben visibile e leggibile sul parabrezza del veicolo, prima che i servizi di limousine vengano eseguiti o offerti. Non deve compromettere la visibilità.

3 Per i conducenti di limousine vige il divieto di reclutamento

Divieto di reclutamento conformemente all’articolo 17 applicato per analogia.

1. 1. 24-123

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E. Tasse

V – Trasporto di persone con taxi e limousine (PTLV)

Art. 1 PTLG sono riscosse le seguenti tasse

a. Esame delle domande di rilascio e rinnovo della licenza

di tassista

Fr. 80-200

b. Esame delle domande di rilascio della licenza di

veicolo di servizio taxi

Fr. 40-80

c. Rilascio della placca

Fr. 40

d. Iscrizioni nel registro

Fr. 30

e. Rilascio di una nuova licenza di tassista, di una nuova

licenza di veicolo di servizio taxi o di una nuova placca

in caso di smarrimento, furto, distruzione o modifica

durante il periodo di validità corrente

Fr. 20

2 L'Ordinanza sulle tasse per le autorità amministrative del 30 giugno

19664 è applicabile a titolo complementare.

F. Disposizioni transitorie

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