852.2
KJGLHJ
CH-ZH
Art. 22 : Legge sugli istituti per bambini e giovani (LIG)
Art. 22
1 Un aiuto complementare all'educazione viene finanziato qualora sussista un'ordinanza dell'Autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA), di un tribunale o una garanzia di assunzione dei costi da parte della Direzione.
2 Il finanziamento presso fornitori di prestazioni senza accordo di prestazioni con la Direzione presuppone una garanzia di assunzione dei costi da parte della Direzione.
Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (1)
VB.2024.00567 · zh (Art. 22 KJG)
Continued Foster Care Support for Adult Student Post-Majority
Considered in the distribution of costs due to a violation of the duty to expedite by the lower instance.