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Art. 22 : Legge sugli istituti per bambini e giovani (LIG)

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Art. 22

1 Un aiuto complementare all'educazione viene finanziato qualora sussista un'ordinanza dell'Autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA), di un tribunale o una garanzia di assunzione dei costi da parte della Direzione.

2 Il finanziamento presso fornitori di prestazioni senza accordo di prestazioni con la Direzione presuppone una garanzia di assunzione dei costi da parte della Direzione.

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Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (1)

VB.2024.00567 · zh (Art. 22 KJG)
Continued Foster Care Support for Adult Student Post-Majority
Considered in the distribution of costs due to a violation of the duty to expedite by the lower instance.