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851.13 AFVOAASOARA CH-ZH

Ordinanza sull'assistenza ai richiedenti asilo (OARA) (AFV)

17 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Zurigo
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Indice delle disposizioni (17)

Testo normativo (17 Articoli)

8 Sono considerate richiedenti l’asilo ai sensi della presente ordinanza

a.7 le persone il cui procedimento d’asilo è pendente, i loro coniugi, i loro partner registrati e i loro figli minorenni,

b. le persone bisognose di protezione senza permesso di soggiorno,

c.10 le persone ammesse provvisoriamente.

1 Le prestazioni a favore di richiedenti l'asilo comprendono

a. l'alloggio,

b. l'assistenza,

c. il sostegno (prestazioni in natura e in contanti).

2 Gli uffici responsabili dell'alloggio e dell'assistenza possono

realizzare programmi di formazione e di occupazione per i richie-

denti l'asilo.

**Nozione**

**Prestazioni a favore di richiedenti l'asilo**

1 La Direzione della sicurezza stabilisce i criteri per la commisurazione

del sussidio da concedere ai richiedenti l’asilo, sulla base dei contributi

fissati dalla Confederazione.

2 Essa tiene conto di

a. lo status secondo il § 1,

b. lo stato della procedura d'asilo,

c. il comportamento del richiedente l’asilo nella procedura d'asilo,

d. il comportamento del richiedente l’asilo nei confronti delle auto-

rità e organizzazioni competenti.

3 Per i bisognosi di protezione senza permesso di soggiorno e gli am-

messi provvisoriamente, il fabbisogno di base per il mantenimento

ammonta almeno al 70% del fabbisogno di base della popolazione

indigena.14

1. 1. 25-127

1

851.13 Ordinanza sull’assistenza ai richiedenti l’asilo (OASA)

Esecuzione § 4. L’Ufficio cantonale di assistenza sociale esegue i compiti

attribuiti al Cantone in materia di assistenza, alloggio e sostegno dei

richiedenti l’asilo. Resta riservata la competenza dell’Ufficio per la

gioventù e l’orientamento professionale secondo il § 13.

Vigilanza § 5. La Direzione della sicurezza è competente per la vigilanza

sull’assistenza, l’alloggio e il sostegno dei richiedenti l’asilo.

Competenza

per le

prestazioni

ai sensi del § 2

Attribuzione

II. Compiti del Cantone e dei Comuni

1. Il Cantone provvede durante una prima fase alle prestazioni

secondo il § 2 per i richiedenti asilo di nuova assegnazione da parte della Confederazione.

L'erezione delle necessarie sistemazioni non necessita del consenso del Comune di ubicazione.

2. Successivamente, il Cantone assegna i richiedenti asilo ai singoli Comuni. Con l'assegnazione, la competenza per la fornitura delle prestazioni secondo il § 2 passa ai Comuni.

1 L'Ufficio cantonale del servizio sociale effettua l'assegnazione. Esso tiene conto dell'unità familiare.

2 Dopo l'assegnazione, i richiedenti l'asilo hanno il loro soggiorno nel comune a cui sono stati assegnati.

3 I titolari di un'ammissione provvisoria che dipendono in tutto o in parte dall'assistenza sociale, sono considerati assegnati al comune in cui risiedono al momento della presentazione della domanda di prestazioni ai sensi del § 2.

4 La decisione di assegnazione può essere impugnata dai richiedenti l'asilo solo con la motivazione che essa violi il principio dell'unità familiare.

**Quota di accoglienza § 8.12**

1 Per i richiedenti l'asilo, la Direzione della sicurezza stabilisce una quota di accoglienza per i comuni in percentuale della loro popolazione.

2 Le persone ammesse provvisoriamente sono computate nella quota di accoglienza per sette anni dal loro ingresso in Svizzera.

**Violazione dell'obbligo di accoglienza**

Qualora un comune non adempia ai propri obblighi, l'Ufficio cantonale del

sociale ordina l'esecuzione sostitutiva. Il comune inadempiente deve

rimborsare al Cantone tutti i costi, comprese le spese amministrative

derivanti.

2

Ordinanza sull'aiuto sociale per i richiedenti l’asilo (OASA)

851.13

1 Contributi del

Cantone

Il Cantone versa contributi ai Comuni per l’adempimento dei loro compiti nel settore dell’assistenza in materia d’asilo.

2 Il Consiglio di Stato fissa i contributi sulla base delle prestazioni della Confederazione.

3 I contributi per le persone ammesse provvisoriamente sono indennizzati per un massimo di sette anni a decorrere dall’entrata in Svizzera.

11 1 Il Cantone provvede alla copertura sanitaria, in particolare Assisten-

all’assicurazione contro le malattie e gli infortuni delle persone za sanitaria

totalmente o parzialmente dipendenti dall’assistenza sociale ai sensi

del § 1 lett. a e b.

2 I Comuni provvedono alla copertura sanitaria, in particolare

all’assicurazione contro le malattie e gli infortuni delle persone con

ammissione provvisoria totalmente o parzialmente dipendenti

dall’assistenza sociale.

3 Il Cantone e i Comuni possono limitare la scelta degli assicuratori

e dei fornitori di prestazioni ai sensi dell’articolo 82a della legge

sull’asilo del 26 giugno 19983.

1 Il Cantone può mettere a disposizione strutture idonee per i richiedenti l'asilo con bisogni particolari, nelle quali vengono fornite le prestazioni di cui al § 2 cpv. 1.

2 L'alloggio e l'assistenza in una struttura per bisogni particolari non comportano alcuna modifica della competenza per l'assistenza sociale.

**Richiedenti l'asilo con bisogni particolari**

13 L'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale (UGAI) Senza accompagnamento

assolve i compiti previsti dall'articolo 7 capoversi 2quater e 2quinquies Minori richiedenti

dell'ordinanza sull'asilo 14. Sono riservate le decisioni di competenza l'asilo

dell'Autorità di protezione dei minori e degli adulti.

1. **Cantone e Comuni possono affidare l’adempimento dei loro compiti nel settore dell’asilo, in tutto o in parte, a terzi.**

* **Delega**

2. **Se il Cantone adempie compiti che rientrano nella sfera di competenza dei Comuni, può riscuotere da essi contributi.**

1 Le autorità cantonali e comunali si informano reciprocamente sui Scambio di

fatti necessari per l'esecuzione dei compiti cantonali e comunali nel informazioni

settore dell'asilo, in particolare per quanto riguarda l'attività lavorativa e obbligo di

dei richiedenti l'asilo e l'assicurazione contro le malattie e gli infortuni. notifica

Esse si scambiano i dati necessari.

2 I Comuni sono tenuti a segnalare immediatamente al Cantone

i cambiamenti nelle circostanze personali dei richiedenti l'asilo. Essi

devono rimborsare al Cantone i costi derivanti da una notifica tardiva.

1. 1. 25-127

3

851.13

Ordinanza sull'assistenza ai richiedenti l'asilo (OArA)

III. Obblighi dei richiedenti l'asilo

Mantenimento

della quiete

e dell'ordine

Osservanza

di altri obblighi

Rimborso

delle prestazioni

1 Le persone in cerca d’asilo sono tenute a rispettare la quiete e l’ordine negli alloggi.

2 I gestori di alloggi per richiedenti l’asilo emanano un regolamento interno con l’approvazione dell’autorità competente per l’alloggio. Essi adottano misure qualora ciò sia necessario per garantire la sicurezza del personale d’assistenza e dei coinquilini nonché per il mantenimento dell’ordine negli alloggi.

1 Se i richiedenti l’asilo violano i doveri loro incombenti, le autorità

competenti per l’assistenza sociale possono disporre le seguenti sanzioni

a. riduzione delle prestazioni di sostegno,

b. limitazione all’aiuto d’emergenza per una durata appropriata,

c. rifiuto di un alloggio individuale,

d. rifiuto della partecipazione a programmi di formazione e di occupazione.

2 Le sanzioni di cui al capoverso 1 possono essere disposte in particolare se la persona richiedente l’asilo

a. non adempie ai propri doveri legali di collaborazione nella procedura d’asilo,

b. fornisce informazioni inesistenti o false alle autorità dell’assistenza sociale,

c. utilizza in modo inappropriato le prestazioni di sostegno,

d. inosserva condizioni o direttive.

3 Le autorità competenti per l’assistenza sociale possono inoltre chiedere all’autorità competente per i permessi di lavoro il rifiuto o la revoca di tali permessi.

4 La disposizione di una sanzione ai sensi del capoverso 1 e la richiesta ai sensi del capoverso 3 sono previamente minacciate alla persona richiedente l’asilo. Tale minaccia può essere combinata con la condizione o la direttiva da far rispettare.

1 Chi ha ottenuto l'aiuto sociale fornendo indicazioni false o incom-

plete è tenuto a rimborsare le prestazioni ricevute. Se la persona

continua a dipendere dall'aiuto sociale, le prestazioni possono essere

ridotte a un minimo, computando la parte ridotta nel rimborso.

4

Ordinanza sull'assistenza ai richiedenti l'asilo (OARi)

851.13

2 I richiedenti l'asilo devono rimborsare l'aiuto sociale ricevuto in

particolare anche se

a. ricevono retroattivamente prestazioni da assicurazioni sociali o

private, da terzi responsabili o da altri, sono escluse le indennità

per torto morale;

b. si trovano in condizioni finanziarie favorevoli per successione,

vincita alla lotteria o altri motivi non riconducibili alla propria

attività lavorativa.

3 Se ai richiedenti l'asilo soggetti all'obbligo di rimborso spettano

prestazioni dovute retroattivamente da assicurazioni sociali o pri-

vate, da terzi responsabili o da altri, l'autorità competente per l'aiuto

sociale può esigere il versamento diretto a sé stessa nei limiti

dell'obbligo di rimborso.

4 Per il resto, il rimborso delle prestazioni di aiuto sociale è retto dal

diritto federale.

1. La competente autorità può, per la prestazione di aiuto sociale, dalla o dal richiedente l'asilo, chiedere la cessione di diritti patrimoniali esistenti o futuri nei confronti di terzi.

2. Una cessione può essere richiesta soltanto fino all'ammontare delle prestazioni già ricevute.

IV. Disposizione finale

Inkrafttreten

Disposizione transitoria alla modifica del 26 ottobre 2011

(RU 66, 926)

L’Ufficio cantonale degli affari sociali e i Comuni possono continuare a

misurare le prestazioni ai rifugiati con ammissione provvisoria secondo la

presente Ordinanza al più tardi fino al 30 aprile 2012.

1. 1. 25-127

5

851.13

Ordinanza sull’assistenza per richiedenti l’asilo (OArA)

Disposizioni transitorie alla modifica del 25 ottobre 2017

(RU 73, 10)

I. I Comuni possono ancora misurare le prestazioni di sostegno a

favore dei rifugiati con ammissione provvisoria al più tardi fino al 30

giugno 2018 conformemente all’art. 17 dell’Ordinanza sulla Legge

sull’aiuto sociale del 21 ottobre 1981.

II. Le prestazioni del Cantone ai Comuni per le prestazioni di

sostegno a favore dei rifugiati con ammissione provvisoria si basano

fino al 30 giugno 2018 sugli articoli 44 e 45 della Legge sull’aiuto sociale

del 14 giugno 1981.

Disposizione transitoria alla modifica del 25 settembre 2024

(RU 79, 470)

I Comuni applicano l’importo minimo per il fabbisogno di base per il

sostentamento secondo il § 3 cpv. 3 al più tardi tre mesi dopo l’entrata

in vigore della modifica dell’Ordinanza.

6

1 RU 60, 168.

2 RS 851.1.

3 RS 142.31.

4 RS 142.311.

5 Versione secondo la decisione del Consiglio di Governo del 15 marzo 2006

(RU 61, 112; BU 2006, 348). In vigore dal 1° maggio 2006.

6 Versione secondo la decisione del Consiglio di Governo del 25 ottobre 2006

(RU 61, 371; BU 2006, 1493). In vigore dal 1° gennaio 2007.

7 Versione secondo la decisione del Consiglio di Governo del 29 novembre 2006

(RU 61, 500; BU 2006, 1696). In vigore dal 1° gennaio 2007.

8 Versione secondo la decisione del Consiglio di Governo del 26 ottobre 2011

(RU 66, 926; BU 2011, 3171). In vigore dal 1° gennaio 2012.

Ordinanza sull’assistenza per richiedenti l’asilo (OArA)

851.13

9 Versione secondo la decisione del Consiglio di Governo del 7 novembre 2012

(RU 67, 620; BU 2012-11-16). In vigore dal 1° gennaio 2013.

10 Inserito con decisione del Consiglio di Governo del 25 ottobre 2017 (RU 73, 10;

BU 2017-11-03). In vigore dal 1° marzo 2018.

11 Versione secondo la decisione del Consiglio di Governo del 25 ottobre 2017

(RU 73, 10; BU 2017-11-03). In vigore dal 1° marzo 2018.

12 Versione secondo la decisione del Consiglio di Governo del 22 agosto 2018

(RU 73, 442; BU 2018-08-31). In vigore dal 1° marzo 2019.

13 Versione secondo la decisione del Consiglio di Governo del 27 maggio 2020

(RU 75, 380; BU 2020-06-05). In vigore dal 1° agosto 2020.

14 Inserito con decisione del Consiglio di Governo del 25 settembre 2024 (RU 79,

470; BU 2024-11-01). In vigore dal 1° gennaio 2025.

1. 1. 25-127

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