Legge sulle prestazioni integrative (LPI) (ZLG)
Indice delle disposizioni (53)
Testo normativo (53 Articoli)
25 1 Secondo le disposizioni della Confederazione sulle prestazioni Tipi di prestazioni
complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
e in base alla presente legge, vengono erogate prestazioni complementari.
Esse consistono in
a. prestazioni complementari secondo la LC-PC, consistenti in prestazioni
complementari annue e rimborso delle spese di malattia e di invalidità;
b. sussidi;
c. assegni.
2 Le prestazioni complementari prevalgono sui sussidi e sugli assegni.
14 Per le persone designate all'articolo 2 del Regolamento (CEE) n. 1408/71 e
in relazione alle prestazioni previste all'articolo 4 di detto Regolamento,
nella misura in cui rientrano nel campo di applicazione della presente
legge, si applicano anche
a. l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una
parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla
libera circolazione delle persone, il suo allegato II e i Regolamenti
(CEE) n. 1408/71 e n. 574/72, nella loro versione adattata;
b. l'Accordo del 21 giugno 2001 che modifica la Convenzione che
istituisce l'Associazione europea di libero scambio10, il suo allegato
O e l'appendice 2 all'allegato O, nonché i Regolamenti n. 1408/71
e n. 574/72, nella loro versione adattata.
1. 1. 24-123
1
831.3
Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC)
Esecuzione
15 L'esecuzione compete ai Comuni politici e avviene indipendentemente dall'assistenza sociale.
Informazione
32 I Comuni, l'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) e gli organi specialistici informano sui presupposti per il diritto a prestazioni complementari.
Organi di
esecuzione
e di vigilanza
Rapporti,
rendiconti
e notifiche
Convenzione
di adesione
Seconda sezione: Organizzazione
A. Esecuzione da parte dei Comuni17
1 Il Comune designa il servizio amministrativo o una commissione
che è incaricata dell'esecuzione, nonché l'istanza competente per
l'esercizio della sorveglianza generale. L'esecuzione delle prestazioni
complementari per i superstiti può essere delegata a organi speciali.
2 La Direzione competente del Consiglio di Stato esercita la
vigilanza dello Stato. Il Consiglio di Stato ha l'alta vigilanza.
1 Le Comuni devono riferire annualmente al Consiglio di Stato
sull'esecuzione e presentare i conti.
2 La competente Direzione del Consiglio di Stato può inoltre richiedere
ulteriori dati statistici e contabili specifici. Essa è inoltre autorizzata
a richiedere i dati sui beneficiari necessari per la collaborazione con il
registro centrale delle rendite della Confederazione.
B. Delega di compiti all'Istituto delle assicurazioni sociali17
17 1 I Comuni possono i compiti secondo
Abs. 2 mediante accordo di adesione alla SVA32.
2 Nell’accordo di adesione, l’attribuzione dei compiti può essere limitata a singole tipologie di prestazioni ai sensi della presente legge o estesa a tutti i compiti ai sensi del § 7b cpv. 1.
2
Legge sulle prestazioni complementari (LPC)
831.3
1. La quota dei costi ai sensi del § 34 e la quota di finanziamento
dei costi amministrativi ai sensi del § 33 cpv. 2 vengono corrisposte
al comune convenzionato.32
2. Il comune convenzionato versa all'SVA32 un prefinanziamento a
copertura dei costi per le prestazioni supplementari e i costi
amministrativi prevedibilmente da erogare.17
3. Se un comune non effettua il prefinanziamento delle prestazioni
supplementari o dei costi amministrativi in tempo utile, il Cantone
anticipa le relative prestazioni. I diritti dell'SVA32 nei confronti
del comune passano al Cantone.17
4. Se il prefinanziamento da parte del comune viene a mancare per
più di tre mesi consecutivi, le competenze trasferite all'SVA32 con
la convenzione di adesione ritornano al comune.17
17 L’organo di revisione della Cassa svizzera di compensazione esamina anche l’adempimento di quei compiti di revisione che la Cassa ha assunto in virtù di convenzioni di affiliazione.
Terza sezione: Disposizioni relative alle singole tipologie di prestazioni
A. Prestazioni complementari
39, 26 1 Le prestazioni ai sensi del § 9 lett. b della legge sulle prestazioni Rapporto con
autodeterminate per persone con disabilità del 28 febbraio 2022 la SLBG
(SLBG)² precedono le prestazioni per accompagnamento e assistenza
ai sensi dell’art. 14 ELG.
1. 1. 24-123
3
831.3
Legge sulle prestazioni complementari (LPC)
Costi per
malattia e
disabilità
Importi per
soggiorni in
istituto o
ospedale
Coordinamento
con l’assicurazione
malattia
2 L’accertamento individuale del bisogno ai sensi dei §§ 12 e 13 SLBG
è vincolante per le prestazioni di accompagnamento e assistenza ai sensi
dell’art. 14 ELG.
25 1 L'indennizzo delle spese di malattia e di invalidità
secondo l'articolo 14 LAH è limitato a una fornitura di prestazioni
economica e adeguata.
2 Le aliquote di cui all'articolo 14 capoversi 3–5 LAH sono considerate importi massimi.
3 L'ordinanza del Consiglio di Stato determina i dettagli.
25 1 La Direzione competente del Consiglio di Stato può limitare i costi
computabili di case per anziani e di ospedali ai sensi dell’articolo 10
capoverso 2 lettera a ELG. Essa si orienta alle direttive relative alla
fissazione delle tariffe per le istituzioni cofinanziate dal Cantone.
2 Per le spese personali ai sensi dell’articolo 10 capoverso 2 lettera b
ELG viene riconosciuto al massimo un terzo dell’importo per il fabbisogno
generale di vita per persone sole conformemente all’articolo 10 capoverso 1
lettera a numero 1 ELG.
3 Per le persone ricoverate in case per anziani e in ospedali, il consumo
patrimoniale ai sensi dell’articolo 11 capoverso 1 lettera c e capoverso 2
ELG ammonta a un quinto per i beneficiari di rendite di vecchiaia e a un
quindicesimo per le altre persone.
36 1 La SVA versa per ogni persona che viene inclusa nel calcolo del
fabbisogno conformemente agli art. 9–11 a LAEL, i seguenti importi
a. l’importo conformemente all’art. 9 cpv. 1 LAEL, se dal calcolo del
fabbisogno risulta un diritto a una prestazione complementare an-
nua che corrisponde o è inferiore all’importo conformemente all’art.
9 cpv. 1 LAEL,
b. un importo fino all’ammontare dell’importo per l’assicurazione ob-
bligatoria delle cure medico-sanitarie conformemente all’art. 10 cpv.
3 lett. d LAEL, se dal calcolo del fabbisogno risulta un diritto a una
prestazione complementare annua che supera l’importo conformemen-
te all’art. 9 cpv. 1 LAEL.
2 Se il diritto accertato nel calcolo del fabbisogno supera l’importo
massimo versato dalla SVA conformemente al cpv. 1 lett. b, l’organo
di esecuzione versa la differenza quale prestazione complementare.
4
Legge sulle prestazioni complementari (LPC)
B. Aiuti
831.3
1 L'erogazione di sussidi presuppone che la persona
soddisfi le condizioni per le prestazioni complementari ai sensi degli articoli 4-6 LPC e che abbia
risieduto nel Cantone per una durata minima negli ultimi 25 anni prima della presentazione della domanda.
Questa durata ammonta a dieci anni per le persone con
cittadinanza svizzera, e a 15 anni per le altre.25
2 La residenza nel Cantone non deve essere stata abbandonata nei due anni precedenti l'erogazione del sussidio;
sono eccettuati i precedenti beneficiari che ritornano nel Cantone.
3 Nel calcolo del periodo di attesa sono computati:23
a. al coniuge superstite la durata di residenza del coniuge deceduto,
b. alla partner registrata o al partner registrato superstite la durata di residenza della partner o del partner deceduto/a,
c. a un orfano la durata di residenza della madre o del padre.
4 Non sussiste alcun diritto ai sussidi se il patrimonio netto, determinato ai sensi della LPC, supera i seguenti importi:36
a. Fr. 37 500 per le persone singole,
b. Fr. 60000 per le coppie sposate,
c. Fr. 15000 per gli orfani aventi diritto a una rendita e per i figli che hanno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI.
25 Le disposizioni applicabili alla prestazione complementare annuale
secondo gli art. 9 segg. della LCAD trovano applicazione per analogia, nella misura in cui le disposizioni
della LCAD non prevedano diversamente per l'indennità.
1 Il diritto annuale massimo all’aiuto ammonta a 2420 franchi per i sin- Ammontare
goli e a 3630 franchi per i coniugi e per le coppie che vivono in unione dell’aiuto
domestica registrata. Per gli orfani e i figli minorenni ammonta a 1210
franchi. Per gli orfani e i figli maggiorenni ammonta a 2420 franchi.30
2 Il Consiglio di Stato può adeguare l’importo massimo degli aiuti
all’evoluzione dei prezzi in occasione di un adeguamento delle presta-
zioni complementari da parte della Confederazione. Determinante è
l’indice nazionale dei prezzi al consumo.
1. 1. 24-123
5
831.3
Legge sulle prestazioni complementari (LPC)
Calcolo
dell’aiuto
Mancato
bisogno
Restituzione
15 1 Per il calcolo dell'aiuto si fa riferimento al calcolo del fabbisogno
per la prestazione complementare annuale, con la precisazione che
a. le prestazioni complementari effettivamente versate sono trattate
come redditi computabili;
b. l'importo per il fabbisogno generale di vita per le persone che
vivono a casa propria è aumentato dell'importo massimo dell'aiuto.
2 Per le persone che vivono permanentemente o per un periodo
prolungato in una casa di cura o in un ospedale, un disavanzo nel
calcolo del fabbisogno, non coperto dalla prestazione complementare
annuale, è coperto fino all'importo massimo dell'aiuto.
32 Il sussidio può essere ridotto o negato, qualora
esso non sia necessario per il sostentamento.
23 1 Le prestazioni integrative lecite sono di regola oggetto di restitu-
zione
a. se i beneficiari attuali o precedenti si trovano in condizioni agiate,
b. dall’eredità di una persona che è stata o è beneficiaria di prestazioni
integrative. Se i coniugi, i partner registrati, i figli o i genitori sono
eredi, la restituzione deve essere effettuata solo sulla parte dell’ere-
dità che supera l’importo di 25 000 franchi.
2 Fanno parte dell’eredità anche le donazioni fatte in vita dal defun-
to a futuri eredi e legatari, nella misura in cui le donazioni siano avve-
nute entro cinque anni prima del decesso e non vi fosse né un obbligo
giuridico né una controprestazione adeguata. Se l’eredità non copre il
credito di restituzione, i beneficiari rispondono della restituzione fino
all’ammontare delle donazioni ricevute.
3 Per i coniugi e i partner registrati, un obbligo di restituzione sorge
solo dall’eredità del secondo defunto, nella misura in cui le condizioni
secondo il capoverso 1 siano ancora soddisfatte.
4 I crediti di restituzione si prescrivono dopo cinque anni da quando
l’organo incaricato dell’esecuzione ha avuto conoscenza della loro na-
scita, in ogni caso però dopo dieci anni dall’ultimo versamento delle
prestazioni integrative.
6
Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC)
831.3
5 Le prestazioni integrative illecite devono essere restituite. Gli art. 25
cpv. 1 e 2 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) e gli art. 2–5 dell’ordinanza
dell’11 settembre 2002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali35 si applicano per analogia.
C. Contributi 24
1 Per le persone che vivono in modo permanente o per un periodo prolungato in una casa di cura o in un ospedale ai sensi della LFPC e le cui prestazioni complementari e sussidi non sono sufficienti, il fabbisogno mancante è coperto da sussidi, a condizione che le franchigie patrimoniali di cui all'articolo 11 capoverso 1 lettera c e all'articolo 11 capoverso 1bis LFPC non siano superate.29
2 L'ordinanza del Consiglio di Stato regola i dettagli, in particolare il periodo di carenza e l'imputazione del patrimonio nonché delle dismissioni patrimoniali e di reddito. I comuni e l'associazione professionale per le prestazioni complementari sono sentiti in precedenza.
3 I §§ 15, 19, 22, 33 capoverso 2 e 38 della presente legge concernenti i sussidi sono applicabili anche ai sussidi.
D. Sussidi aggiuntivi per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dei comuni 25
1 I Comuni possono concedere sussidi comunali in aggiunta agli aiuti che non sono da computare come reddito.
2 Ai sussidi comunali non vengono concessi contributi ai sensi del § 34.
25
Comune
prestazioni
proprie
36 Per quanto non sia applicabile e non sia stato stabilito diversamente per i sussidi comunali, si applicano a questi le disposizioni procedurali generali del diritto dell'ATSG (artt. 27–61 ATSG).
Sezione quarta: L'erogazione delle prestazioni complementari
1 Le prestazioni complementari sono concesse dal comune nel
quale il richiedente ha il proprio domicilio civile.
2 Il soggiorno in un’abitazione per anziani o per infermi, in un
ospedale o in un’altra istituzione e il collocamento di una persona
maggiorenne in famiglia affidataria da parte di un’autorità non
determinano una nuova competenza.30
3 22, 26
Competenza32
1. 1. 24-123
7
831.3 Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC)
Importo per l’assicurazione
obbligatoria delle
cure medico-sanitarie
a. Compiti degli organi
di esecuzione
b. Compiti della
Cassa cantonale
di compensazione
Pagamento
36 1 Le Sedi di esecuzione comunicano alla SVA i dati che, conformemente alle direttive della Direzione competente del Consiglio di Stato, sono necessari per il versamento dell'importo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Essi comprendono, oltre ai dati previsti dal diritto federale, in particolare
a. **almeno mensilmente, il diritto di ogni persona inclusa nel calcolo del fabbisogno ai sensi dell'articolo 21a LAIP,**
b. **almeno annualmente, l'intero elenco delle persone aventi diritto.**
**2 La SVA può richiedere la trasmissione elettronica dei dati in un formato uniforme. La Direzione competente del Consiglio di Stato disciplina i dettagli. Essa consulta preventivamente i Comuni, l'Associazione professionale per le prestazioni complementari e la SVA.**
**3 Le Sedi di esecuzione:**
a. **comunicano alla SVA i dati necessari per il versamento ai sensi dell'articolo**
36 1 La SVA adempie i seguenti compiti
a. il versamento dell’importo di cui all’art. 21a LAI agli assicuratori-
malattie;
b. l’incasso dei contributi indebitamente versati;
c. la compensazione tra gli importi di cui all’art. 21a LAI e le ridu-
zioni individuali dei premi versati.
2 Essa fornisce agli organi d’esecuzione informazioni su
a. le persone per le quali ha versato importi per l’assicurazione ob-
bligatoria delle cure medico-sanitarie e l’ammontare di tali importi;
b. i premi effettivi, non appena le sono stati comunicati dagli assicu-
ratori-malattie.
3 Può istituire una possibilità di interrogazione elettronica per la forni-
tura di informazioni.
4 Il Cantone indennizza la SVA per le spese amministrative che le
derivano in relazione al versamento degli importi per l’assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie e all’incasso dei contributi in-
debitamente versati. La Direzione competente del Consiglio di Stato
ne stabilisce l’ammontare.
1 **Pagamento simultaneo delle prestazioni complementari e degli aiuti.**
Le prestazioni complementari e gli aiuti devono essere versati contemporaneamente.
8
Legge sulle prestazioni complementari (LPC)
831.3
2 Il comune competente o, in caso di accordo di adesione ai sensi del § 7a, la SVA32, versa le prestazioni complementari in rate mensili dell'importo annuale.18
3 Per il resto, il pagamento delle prestazioni complementari è retto dal diritto federale sulle prestazioni complementari. 14
15 1 La garanzia e l'erogazione delle prestazioni complementari si La garanzia
e la liquidazione
rivolgono ai sensi del diritto federale sulle prestazioni complementari.
2 Le prestazioni complementari non possono essere compensate
con imposte o tributi pubblici.
3 Gli organi d'esecuzione dei Comuni possono in casi particolari
utilizzare essi stessi le prestazioni complementari per il soddisfacimento
di urgenti bisogni vitali dell'avente diritto.
uso appropriato
Sezione quinta: Procedura
21 La domanda di concessione di sussidi presuppone che sia presentata
contemporaneamente una domanda di prestazioni complementari.
Artt. 25-27.
21 Decisioni e decisioni su opposizione relative a rimborsi, Azionabilità di
che sono esecutive ai sensi dell’articolo 54 LPGA5, sono equiparate decisioni di
alle sentenze giudiziarie esecutive ai sensi dell’articolo 80 rimborsi
capoverso 2 numero 3 LEF3.
25 1 La Direzione competente del Consiglio di Stato può emanare Ulteriori
prescrizioni, in particolare su
a. la procedura per la fissazione, l’erogazione e la restituzione delle
prestazioni complementari;
b. la contabilità e la revisione degli organi d'esecuzione, in comple-
mento alle prescrizioni federali;
c. la ripartizione dei costi amministrativi secondo l’articolo 33 capoverso 2.
2 Prima di farlo, consulta i Comuni e l’associazione professionale per le
prestazioni complementari.
prescrizioni
Sesta Sezione: Mezzi di ricorso
22
1. 1. 24-123
9
831.3
22
Legge sulle prestazioni complementari (LPC)
Sezione settima: Finanziamento
Assunzione dei costi
in generale
Contributi del
Cantone
1 I Comuni concedono le prestazioni complementari attingendo a
mezzi generali o a fondi speciali destinati a tale scopo.
2 I Comuni sopportano le spese amministrative. Il Cantone versa
ai Comuni almeno due terzi della sua quota delle spese amministrative
ai sensi dell’articolo 24 della LFPC.25
3 I Comuni sopportano le riduzioni del contributo federale alle
spese amministrative causate da essi stessi, conformemente all’articolo 24
capoverso 2 della LFPC. Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli.35
37 1 Il Cantone versa ai Comuni una quota dei costi del
70% sulla parte computabile delle prestazioni complementari da essi erogate.
Sono computabili al massimo il 125% dei costi lordi medi pro capite
della popolazione complessiva.
2 Il Cantone riduce o rifiuta la quota dei costi per prestazioni
complementari che sono state erogate in modo non conforme alle
prescrizioni o che non sono state correttamente rendicontate al Cantone.38
3 Qualora l'esecuzione o la rendicontazione al Cantone non avvenga
tempestivamente, il Cantone può trattenere la quota dei costi fino alla
eliminazione delle carenze e, dopo infruttuoso richiamo, rifiutarla.38
12
Fattispecie
e pene
a. Prestazioni complementari
Sezione ottava: Disposizioni penali
La punizione delle contravvenzioni alle disposizioni concernenti le
prestazioni complementari è retta dalla legge federale sulle prestazioni
complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
del 19 marzo 19658.
10
Legge sulle prestazioni complementari (LPC)
831.3
1. **Chi intenzionalmente, mediante dichiarazioni mendaci o incomplete, o in altro modo illecito, ottiene o tenta di ottenere un sussidio per sé o per altri, chi intenzionalmente, omettendo di notificare un cambiamento, continua a ricevere indebitamente un sussidio, è punito con una multa fino a 500 franchi, salvo che sussista un crimine o un delitto punibile con pena più grave ai sensi del Codice penale svizzero.**
b. Aiuti
2. **Chi, soggetto all'obbligo di fornire informazioni, rifiuta intenzionalmente a un organo esecutivo di fornire un'informazione, è punito con una multa fino a 200 franchi.**
3. **In caso di violazione del segreto d'ufficio, la Direzione competente del Consiglio di Stato infligge una sanzione disciplinare.**
1 Gli organi comunali segnalano i colpevoli alla Direzione competente del Consiglio di Stato per una denuncia penale.
2 Quest’ultima decide in merito alla presentazione di una denuncia penale, se del caso previa conduzione di un'inchiesta.
1 Sulla perseguibilità e il giudizio delle contravvenzioni secondo la competenza
le disposizioni della Confederazione e di questa legge sono competenti i Governatorati e gli Uffici di Perseguimento. 28
prescrizione per le
contravvenzioni
2 La perseguibilità di contravvenzioni ai sensi del § 38 capoverso 1 e 2 si prescrive in un anno.
Sezione Nona: Disposizioni transitorie e finali
Le Direzioni competenti del Consiglio di Stato emanano le direttive necessarie.
Direttive cantonali
alle prescrizioni
federali
1. Adeguamento
Qualora le prescrizioni federali sulle prestazioni complementari vengano modificate o integrate, il Consiglio di Stato è autorizzato a stabilire, con effetto alla data fissata dalla Confederazione e in conformità con il diritto federale modificato, norme sulle prestazioni complementari divergenti dalla presente legge.
2. Se la Confederazione emana prescrizioni speciali sulla concessione di prestazioni complementari supplementari, la cui erogazione è facoltativa per i Cantoni, il Consiglio di Stato può, conformemente alle disposizioni federali, deliberare una tale prestazione supplementare e adottare una regolamentazione corrispondente per gli aiuti.
3. Restano in ogni caso riservati gli adeguamenti al diritto federale che avvengono di diritto ai sensi dei §§ 9 a 11.
1. 1. 24-123
11
831.3
Legge sulle prestazioni complementari (LPC)
1 Persone che non beneficiano di una rendita dell'Assicurazione fe-
derale per la vecchiaia e che, al momento dell'entrata in vigore della
presente legge, percepiscono l'assegno di vecchiaia, continuano ad ave-
re diritto all'assegno di vecchiaia, a condizione che e finché siano da-
te le altre condizioni per il beneficio.
2 Se, per le persone che percepiscono un assegno al momento del-
l'entrata in vigore della presente legge, la somma dei diritti alle rendi-
te dell'Assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
ai sensi della Legge federale del 24 settembre 1970 concernente un au-
mento delle rendite dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'in-
validità e delle prestazioni complementari di diritto cantonale determi-
nate secondo la presente legge è inferiore alla somma delle presta-
zioni complementari di diritto cantonale e delle rendite di vecchio or-
dinamento, la differenza viene concessa come assegno, a condizione
che e finché le loro condizioni personali o economiche non comporta-
no alcuna modifica del loro diritto alla prestazione.
Mediante la presente legge sono abrogati la legge federale sulle
prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti
e l'invalidità del 1° giugno 1969 e le relative disposizioni d'esecuzione.
La presente legge entra in vigore, se approvata dagli aventi diritto di
voto, dopo la decisione del Gran Consiglio sull'accertamento del risultato
della votazione il giorno successivo alla pubblicazione ufficiale dell'appro-
vazione delle disposizioni concernenti le prestazioni complementari da
parte della Confederazione¹¹ con effetto dal 1° gennaio 1971.
**Disposizioni transitorie alla modifica dell'8 gennaio 2007 (RU 62, 350)**
La competenza per la valutazione dei procedimenti di ricorso pendenti
al momento dell'entrata in vigore si determina secondo il diritto previgente.
Per il resto, il nuovo diritto si applica ai procedimenti pendenti.
12
831.3
**Legge sulle prestazioni complementari (LPC)**
**Disposizione transitoria alla modifica del 14 settembre 2020 (RU 75, 536)**
Per le beneficiarie e i beneficiari di prestazioni complementari per i quali,
durante il periodo transitorio di tre anni, conformemente alle disposizioni
transitorie alla modifica del 22 marzo 2019 della LPC, è applicabile il diritto
federale previgente, il diritto minimo alle prestazioni complementari du-
rante il periodo transitorio corrisponde all'importo di cui all'articolo 10 ca-
poverso 3 lettera d della LPC nella versione in vigore fino all'entrata in
vigore della modifica del 22 marzo 2019. Gli organi d'esecuzione comu-
nicano all'AVS, durante il periodo transitorio, l'importo forfettario men-
sile per l'assicurazione obbligatoria delle cure mediche per queste persone.
---
¹ RU 44, 5 e GU VI, 330.
² RS 831.5.
³ RS 281.1.
⁴ RS 311.0.
⁵ RS 830.1.
⁶ RS 830.11.
⁷ RS 831.3.
⁸ RS 831.30.
⁹ RS 0.142.112.681.
¹⁰ RS 0.632.31.
¹¹ Approvato dal Dipartimento federale dell'interno.
¹² Abrogato dalla Legge sui contributi statali del 1° aprile 1990 (RU 51, 77). In vigore dal 1° gennaio 1991 (RU 51, 350).
¹³ Abrogato dalla L sulla Corte delle assicurazioni sociali del 7 marzo 1993 (RU 52, 420). In vigore dal 1° gennaio 1995 (RU 53, 34).
¹⁴ Introdotto dalla L del 7 luglio 2003 (RU 58, 239). In vigore dal 1° gennaio 2004 (RU 58, 267).
¹⁵ Versione giusta L del 7 luglio 2003 (RU 58, 239). In vigore dal 1° gennaio 2004 (RU 58, 267).
¹⁶ Abrogato dalla L del 7 luglio 2003 (RU 58, 239). In vigore dal 1° gennaio 2004 (RU 58, 267).
1. 1. 24-123
13
831.3
**Legge sulle prestazioni complementari (LPC)**
¹⁷ Introdotto dalla L del 29 novembre 2004 (RU 60, 82). In vigore dal 1° aprile 2005.
¹⁸ Versione giusta L del 29 novembre 2004 (RU 60, 82). In vigore dal 1° aprile 2005.
¹⁹ Abrogato dalla L del 29 novembre 2004 (RU 60, 82). In vigore dal 1° aprile 2005.
²⁰ Introdotto dalla L sull'armonizzazione del diritto cantonale alla Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali dell'8 gennaio 2007 (RU 62, 350; FÖG 2006, 836). In vigore dal 1° gennaio 2008.
²¹ Versione giusta L sull'armonizzazione del diritto cantonale alla Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali dell'8 gennaio 2007 (RU 62, 350; FÖG 2006, 836). In vigore dal 1° gennaio 2008.
²² Abrogato dalla L sull'armonizzazione del diritto cantonale alla Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali dell'8 gennaio 2007 (RU 62, 350; FÖG 2006, 836). In vigore dal 1° gennaio 2008.
²³ Versione giusta L sull'armonizzazione del diritto cantonale alla Legge federale sull'unione domestica registrata del 9 luglio 2007 (RU 62, 429; FÖG 2006, 1703). In vigore dal 1° gennaio 2008.
²⁴ Introdotto dalla L del 1° ottobre 2007 (RU 62, 575; FÖG 2007, 898). In vigore dal 1° gennaio 2008.
²⁵ Versione giusta L del 1° ottobre 2007 (RU 62, 575; FÖG 2007, 898). In vigore dal 1° gennaio 2008.
²⁶ Abrogato dalla L del 1° ottobre 2007 (RU 62, 575; FÖG 2007, 898). In vigore dal 1° gennaio 2008.
²⁷ Abrogato dalla L del 1° ottobre 2007; rettifica (RU 63, 62; FÖG 2007, 898). In vigore dal 1° gennaio 2008.
²⁸ Versione giusta L sull'adeguamento dell'organizzazione cantonale delle autorità e del diritto processuale cantonale in materia civile e penale alle nuove leggi federali di procedura del 10 maggio 2010 (RU 65, 520; FÖG 2009, 1489). In vigore dal 1° gennaio 2011.
²⁹ Versione giusta L sulle cure del 27 settembre 2010 (RU 65, 613; FÖG 2010, 918). In vigore dal 1° gennaio 2011.
³⁰ Versione giusta Legge di applicazione del diritto sulla protezione dei minori e degli adulti del 25 giugno 2012 (RU 67, 443; FÖG 2011, 2567). In vigore dal 1° gennaio 2013.
³¹ Introdotto dalla L del 14 gennaio 2013 (RU 68, 487; FÖG 2012, 520). In vigore dal 1° gennaio 2014.
³² Versione giusta L del 14 gennaio 2013 (RU 68, 487; FÖG 2012, 520). In vigore dal 1° gennaio 2014.
³³ Abrogato dalla L del 14 gennaio 2013 (RU 68, 487; FÖG 2012, 520). In vigore dal 1° gennaio 2014.
³⁴ Introdotto dalla L del 3 aprile 2017 (RU 72, 433; FÖG 2016-07-08). In vigore dal 1° gennaio 2018.
³⁵ Introdotto dalla L del 14 settembre 2020 (RU 75, 536; FÖG 2020-04-09). In vigore dal 1° gennaio 2021.
³⁶ Versione giusta L del 14 settembre 2020 (RU 75, 536; FÖG 2020-04-09). In vigore dal 1° gennaio 2021.
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**Legge sulle prestazioni complementari (LPC)**
831.3
³⁷ Versione giusta L del 28 ottobre 2019 (RU 76, 226; FÖG 2019-05-03). In vigore dal 1° gennaio 2022.
³⁸ Versione giusta rettifica del 25 maggio 2022 (RU 77, 246). In vigore dal 1° gennaio 2022.
³⁹ Introdotto dalla Legge sull'autodeterminazione del 28 febbraio 2022 (RU 78, 81; FÖG 2021-04-09). In vigore dal 1° gennaio 2024.
1. 1. 24-123
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