Legge sulle strade (LSt) (STRG)
Indice delle disposizioni (70)
Testo normativo (70 Articoli)
Questo legge trova applicazione sulle strade che sono di proprietà
dello Stato o dei Comuni e dedicate all'uso pubblico. Sono considerate
strade anche piazze e sentieri, in particolare piste ciclabili, pedonali,
ippovie e sentieri escursionistici.
Vorbehalten bleibt die Gesetzgebung über die Nationalstrassen, über die Flur- und Genossenschaftswege sowie über das Quartierplanverfahren.
2. Strassen und Nebenanlagen
Rimane riservata la legislazione sulle strade nazionali, sulle strade rurali e consortili, nonché sulla procedura di pianificazione di quartiere.
2. Strade e impianti accessori
722.1
Opere accessorie
Legge sulle strade (LStr)
Alla strada appartengono, oltre alle superfici destinate alla circolazione stradale
e alla sosta pubblica e privata, tutte le opere e gli impianti che servono all'uso
previsto, alla sicurezza tecnica e alla protezione dell'ambiente, in particolare
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.35
k.
l.
spartitraffico centrali e divisori, isole di traffico,
opere d'arte, muri di rivestimento e di sostegno e simili,
sottopassaggi e sovrappassaggi pedonali,
impianti stradali per la protezione dell'ambiente contro gli impatti
insopportabili del traffico,
impianti di drenaggio, nella misura in cui non fanno parte della rete
fognaria pubblica,
impianti e dispositivi per la regolamentazione del traffico nonché la
segnaletica stradale,
piantumazioni,
impianti di illuminazione,
elementi di arredo per zone d'incontro,
impianti di protezione della fauna selvatica,
scarpate, la cui gestione e manutenzione non può essere pretesa
dal proprietario confinante.
1.7. 22-117
1
Ecco la traduzione in italiano
1 Le opere accessorie alle strade sono opere che, conformemente alla legge sulla pianificazione e l'edilizia, possono essere garantite mediante allineamenti di costruzione per gli impianti d'esercizio delle opere di trasporto.
2 Fatta salva la legge sui trasporti pubblici di persone9.18.
Strade cantonali e comunali
3. Classificazione delle strade
1 Le strade cantonali sono le strade designate nei piani di traffico cantonali e regionali, conformemente alla Legge sulla pianificazione e l'edilizia.
2 Tutte le altre strade sono strade comunali.
Portata
Ambito
II. Costruzione di strade
1. Obbligo di costruzione
1. Le strade cantonali devono essere costruite o ampliate dal Cantone e le strade comunali dai comuni politici.
2. Sono fatte salve le obbligazioni di costruzione ai sensi della legge edilizia e sulla pianificazione del territorio.
1 L'obbligo di costruzione comprende tutte le parti della strada e le
relative opere accessorie.
2 Esso si estende inoltre a
a. adeguamenti e spostamenti di altre strade e vie di ogni tipo già
esistenti, nella misura in cui mantengono i collegamenti necessari e la
loro precedente funzionalità,
b. adeguamenti ai fondi confinanti, nella misura in cui l'obbligo a tale
scopo non incombe sul proprietario del fondo in virtù di un particolare
rapporto giuridico. L'esecuzione può avvenire anche in questi casi
a spese del soggetto obbligato ad opera del promotore edilizio.
Strade cantonali
1. Programma
di costruzione
2. Deliberazioni di
costruzione
13 1 Il Consiglio di Stato presenta annualmente al Gran Consiglio,
contestualmente al preventivo, un rapporto sul programma di costruzione
delle strade cantonali per i prossimi tre anni.
2 Nel programma di costruzione tiene conto dei piani di trasporto
cantonali e regionali e dei piani di urbanizzazione comunali secondo
la legge edilizia e sulla pianificazione territoriale.
2
Legge sulle strade (LStr)
722.1
Crediti d’impegno (Verpflichtungskredite)
I crediti d'impegno sono autorizzati in conformità alle disposizioni della Costituzione cantonale e della legge sulla gestione finanziaria.
1. Sulla costruzione delle strade comunali decidono gli organi competenti in base
all'ordinamento comunale. Essi osservano il piano di urbanizzazione secondo la legge edilizia e di pianificazione.
2. Qualora siano manifestamente lesi gli interessi di un comune limitrofo,
occorre previamente consultare il suo consiglio comunale.
1. Su richiesta di un comune, la Direzione edilizia può obbligare un
altro comune, previa sua audizione, alla costruzione di una strada, obbligo di
se ciò è indispensabile per il comune richiedente e ragionevole costruzione
per il comune interpellato. di comuni vicini
2. Con la decisione su tale obbligo di costruzione deve essere stabilita
la ripartizione dei costi tra i comuni partecipanti; in particolare,
occorre considerare se e in quale misura il comune interpellato tragga
beneficio in relazione alle condizioni generali del traffico o all'urbanizzazione
primaria di aree edificabili.
3. Progettazione
1 La Direzione dei lavori pubblici è competente per la progettazione e Trattazione
l'esecuzione dei progetti delle strade cantonali; essa dà agli Uffici dei progetti
cantonali, alle Associazioni regionali di pianificazione e ai Consigli
comunali33 dei Comuni i cui interessi sono toccati dal progetto, la
possibilità di formulare le loro richieste nei pertinenti stadi di elaborazione.
2 Le strade comunali sono progettate dall'organo competente in base
all'ordinamento comunale; quest'ultimo consulta tempestivamente la
Direzione dei lavori pubblici e i Consigli comunali33 dei Comuni vicini,
se i loro interessi sono toccati.
1 La popolazione deve poter prendere posizione sui progetti prima che Partecipazione
il credito sia concesso, mediante un’assemblea d’informazione o del popolo
un’esposizione pubblica; per i progetti di importanza secondaria
si può rinunciare a tale consultazione.
2 Si deve prendere posizione nel complesso sulle obiezioni non
considerate. La presa di posizione avviene prima della concessione
del credito
a. oralmente nella prima assemblea d’informazione o, se necessario,
in un’ulteriore assemblea; oppure
b. per scritto nella domanda di concessione del credito, nella
decisione sul credito o mediante rapporto speciale.
1.7. 22-117
3
722.1
Legge sulle strade (LS)
Principi della
progettazione
3 Se il progetto viene esposto, le obiezioni devono essere presentate
entro 30 giorni dalla pubblicazione; i pareri scritti possono essere
consultati presso l’amministrazione comunale per 60 giorni dopo
la decisione sul credito. Per il resto, le disposizioni della legge edilizia
e sulla pianificazione del territorio relative alla fissazione dei piani
direttori si applicano per analogia alla procedura.
35 1 Le strade devono essere progettate in funzione della loro importanza e
destinazione d’uso e tenendo conto della tecnica edilizia e della circolazione,
della sicurezza e dell’economicità. Le misure di gestione del traffico
hanno la precedenza sulla costruzione di nuove superfici di circolazione.
2 Devono essere integrate nel modo migliore possibile nell’ambiente costruito e
nel paesaggio, con un uso parsimonioso del suolo e nel rispetto
dell’ambiente. I Comuni possono promuovere zone d’incontro sulle strade comunali
nelle aree edificate.
3 Le esigenze dei trasporti pubblici sono prioritarie; quelle
dei pedoni e dei ciclisti devono essere prese in considerazione
in modo adeguato.
4 L’infrastruttura stradale deve essere progettata in modo da essere
accessibile e utilizzabile per le persone con disabilità.
Fissazione del
progetto
1. Competenza
23 1 I progetti per le strade cantonali sono stabiliti dal Governo. La
Direzione dei lavori pubblici è competente per l'approvazione, se la
concessione del credito rientra nella sua competenza. Con l'approvazione
del progetto è concesso il diritto di espropriazione.
2 I progetti per le strade comunali sono stabiliti dal Consiglio comunale.
La decisione di approvazione necessita dell'autorizzazione del Consiglio
distrettuale, se è necessaria la concessione del diritto di espropriazione.
3 Gli innesti di strade comunali in strade cantonali necessitano
dell'approvazione della Direzione dei lavori pubblici. L'approvazione deve
essere concessa se non vengono lesi interessi pubblici. Contro il
rifiuto dell'approvazione o contro le condizioni accessorie, il Comune
può ricorrere.
2. Pubblicazione del piano
3. Procedura di opposizione
23 I progetti sono depositati pubblicamente per 30 giorni prima della fissazione
e, per quanto possibile, affissi; la pubblicazione del piano
deve essere resa nota pubblicamente.
23 1 Contro il progetto può essere sollevata un’opposizione entro il termine di deposito. La legittimazione si determina in base alla legittimazione a ricorrere e a reclamare ai sensi della legge sulla giustizia amministrativa. I comuni i cui interessi degni di protezione sono toccati hanno un diritto di opposizione autonomo.
**Legge sulle strade (LStr)**
**722.1**
2 Con l’opposizione possono essere fatti valere tutti i vizi del progetto. Con la pubblicazione del deposito, può essere disposto, mediante avviso personale, che le opposizioni contro l’espropriazione, nonché le richieste di indennizzo, le contestazioni di pretese contributive e le richieste di esecuzione di lavori di adattamento debbano essere presentate entro il termine di deposito; la documentazione progettuale aggiuntiva necessaria deve essere depositata contestualmente.
3 Nel procedimento di espropriazione sono escluse le opposizioni
a. contro il progetto,
b. contro l’espropriazione, qualora avrebbero dovuto essere sollevate entro il termine di deposito.
4 Sulle opposizioni si decide con la fissazione. Chi ha omesso di sollevare opposizione non può impugnare la decisione.
5 Per i progetti di importanza secondaria si può rinunciare al procedimento di opposizione. In questi casi, le richieste di modifica del progetto sono ammissibili nel procedimento di espropriazione.
6 Il Consiglio di Stato può disciplinare i dettagli del procedimento mediante ordinanza.
**4. Acquisizione di fondi**
Il terreno e gli altri diritti necessari per la costruzione di strade vengono acquisiti liberamente, mediante ricomposizione fondiaria o per espropriazione.
### Misure di mitigazione del danno
I soggetti interessati sono tenuti a tollerare misure di mitigazione del danno sui loro immobili, come l'installazione di finestre insonorizzate, nella misura in cui ciò sia loro ragionevolmente richiedibile date le circostanze e purché ciò possa evitare o ridurre significativamente un obbligo di risarcimento.
1 La perequazione fondiaria avviene nella forma del piano di quartiere
secondo la procedura della legge sulla pianificazione del territorio e l'edilizia
o dell'aggregazione fondiaria ai sensi della legge sull'agricoltura11.
2 L'aggregazione fondiaria può, se necessario, essere eseguita, come la
procedura del piano di quartiere, con un'area di intervento limitata a questo
obiettivo.
3 La perequazione fondiaria viene ordinata dall'organo competente ai sensi
della legge sulla pianificazione del territorio e l'edilizia o della legge
sull'agricoltura su richiesta del promotore edilizio; per il resto valgono le
relative leggi.
1. Perequazione
fondiaria
1.7. 22 - 117
5
722.1 Legge sulle strade (LStr)
2. Espropriazione
23 L'espropriazione avviene secondo la legislazione cantonale sull'espropriazione10; sempre che la presente legge non contenga disposizioni divergenti.
22
Misure
speciali
Trasporto ferroviario
di scavo
e aggregati
rocciosi
5. Esecuzione dei lavori
Nell'esecuzione dei lavori stradali devono essere adottate le necessarie misure per la sicurezza della costruzione, per prevenire pericoli per persone e cose, nonché per la protezione dei confinanti da molestie irragionevoli; le necessarie vie d'accesso e di transito ai fondi devono, per quanto possibile, essere mantenute utilizzabili. Occorre tenere conto dell'esercizio dei mezzi pubblici di trasporto.
25, 36 Per il trasporto ferroviario di scavi e aggregati
si applica per analogia l'articolo 232a capoverso 1 della legge sulla pianificazione e l'edilizia.
Principi
Obbligo di manutenzione
Obblighi di terzi
III. Manutenzione ed esercizio
1 Le strade devono essere sottoposte a manutenzione ed essere esercitate
secondo criteri tecnici ed economici in modo tale da poter essere utilizzate
in modo sicuro, conformemente al loro scopo e nel modo meno dannoso
possibile per l’ambiente.
2 La manutenzione delle strade comprende in particolare la conservazione,
la riparazione dei danni, la lotta contro la polvere, la pulizia, il servizio
invernale e l’apertura dopo eventi naturali straordinari.
1 Soggetto all'obbligo di manutenzione è l'ente territoriale responsabile della costruzione.
2 I Comuni possono trasferire allo Stato la manutenzione delle loro strade, interamente o parzialmente; lo Stato addebita per questo i suoi costi effettivi; il trasferimento deve avvenire ogni volta per almeno cinque anni civili, a meno che la Direzione costruzioni non acconsenta a una modifica precedente.
3 La fatturazione avviene annualmente tramite la Direzione costruzioni.
1 Chi inquina le strade regolarmente a causa del tipo di utilizzo del fondo o comunque in modo eccessivo, è responsabile della pulizia. Se, nonostante un sollecito scritto, non adempie a tale obbligo entro un termine utile, la pulizia viene eseguita a sue spese dall'ente pubblico responsabile della manutenzione.
6
Legge sulle strade (LStr)
722.1
2 Per i danni alle strade risponde il responsabile. Egli può riparare i danni solo con il consenso del proprietario della strada. Quest'ultimo è autorizzato a prendere di propria iniziativa le misure necessarie a spese del responsabile.
3 Il proprietario della strada provvede all'acquisizione delle prove necessarie, per quanto possibile con la partecipazione del responsabile.
4 Sulla ripartizione dei costi, in caso di controversia, si decide secondo la procedura prevista dalla legislazione cantonale sull'espropriazione10.
IV. Finanziamento
1. Copertura dei costi statale
31 1 Le spese a carico dello Stato per la costruzione e la manutenzione
delle strade cantonali e nazionali, nonché per i contributi statali, sono
coperte con i mezzi del Fondo stradale.
2 Al Fondo stradale sono attribuiti il provento netto dei tributi cantonali
sulla circolazione, le quote cantonali di tributi federali vincolate
a spese stradali e gli eventuali ulteriori mezzi vincolati a uno scopo
specifico.
3 Se i mezzi non sono sufficienti, il Gran Consiglio può autorizzare con
il preventivo ulteriori prelevamenti dal patrimonio generale dello Stato.
30 Fino alla realizzazione della rete di piste ciclabili sulla base Costruzione di
dei piani direttori regionali, il Gran Consiglio stanzia annualmente, per piste ciclabili
questo scopo, almeno 10 milioni di franchi nel budget, corrispondenti al
valore dell'indice dei costi di costruzione zurighese al 1° dicembre 1986.
Tale importo si modifica in base all'evoluzione successiva dell'indice.
30 1 Per la realizzazione dei sentieri lungo le rive dei laghi e dei fiumi zurighesi, conformemente al piano direttore cantonale e ai piani direttori regionali, il Consiglio cantonale iscrive annualmente nel bilancio almeno 6 milioni di franchi, corrispondenti all'indice dei costi di costruzione zurighese al 1° aprile 2016. L'importo si modifica in base all'evoluzione successiva dell'indice. Almeno due terzi di tale importo devono essere impiegati per la costruzione del sentiero lungo la riva del lago di Zurigo. Un importo iscritto nel bilancio che non sia stato utilizzato decade.
1.7. 22 - 117
7
722.1 Legge sulle strade (LStr)
2 I Comuni di ubicazione partecipano ai costi dei tratti di sentiero che si trovano all'interno o confinano con la zona edificata, a condizione che il tratto di sentiero
a. si trovi nelle immediate vicinanze della riva o migliori l'accesso a strutture e impianti pubblici lungo il corso d'acqua e
b. presenti un elevato valore ricreativo.
3 La quota dei Comuni ammonta a un quinto dei costi per la pianificazione e la costruzione del tratto di sentiero, comprese le spese per l'acquisizione del terreno. Il contributo del Comune è stabilito con l'approvazione del progetto.
**a. Finanziamento**
**b. Utilizzo di proprietà private**
32, 34 1 Contro la volontà dei proprietari e delle proprietarie,
i terreni privati non possono in linea di principio essere rivendicati
per la realizzazione di sentieri lungo la riva.
2 La rivendicazione è eccezionalmente ammessa se un altro
tracciato del sentiero lungo la riva non è possibile o lo è solo con un onere
sproporzionato.
2. Contributi statali ai Comuni
Manutenzione delle
strade comunali
Spese
straordinarie
Finanziamento
1 Il Cantone concede ai Comuni una partecipazione ai costi per
la manutenzione delle strade comunali. Determinanti sono i chilometri
di strade comunali che possono essere percorse dal traffico motorizzato individuale.37
2 Dal Fondo stradale viene versato annualmente un contributo nel
fondo di perequazione degli oneri speciali geografico-topografici. L’ammontare del
contributo si basa su una percentuale dei versamenti nel Fondo
stradale. Il Consiglio di Stato determina questa percentuale in un’ordinanza.
26 Il Cantone può concedere contributi fino alla metà dei costi di ripristino ai Comuni che, a causa di avvenimenti particolari, come danni naturali, devono sostenere spese straordinarie.
27,37 Per le quote di partecipazione ai costi e i contributi conformemente ai §§ 29 e seguenti, viene destinato almeno il 20% del versamento annuale al Fondo stradale.
27
8
Legge sulle Strade (StrG)
3. Prestazioni di Terzi
722.1
Berücksichtigt ein Strassenprojekt aufgrund eines schrift- Leistungspflicht
**lich gestellten Begehrens eines andern Bauträgers oder eines Dritten**
**künftige Bedürfnisse derselben und entstehen dadurch Mehrkosten,**
**sind diese vom Gesuchsteller zu übernehmen.**
Quando un progetto stradale tiene conto, su richiesta scritta di un altro ente costruttore o di un terzo, delle future esigenze di questi ultimi e ne derivano costi aggiuntivi, questi ultimi sono a carico del richiedente.
**V. Verschiedene Bestimmungen**
V. Disposizioni Varie
Progettazione, costruzione e manutenzione saranno, per quanto la cura professionale e la supervisione di questi compiti da parte della collettività e l'interesse per una gestione durevole e sicura delle strade lo consentano, affidate per quanto possibile a privati.
1 Rad-, Fuss-, Reit- und Wanderwege können auch unter Wege
Inanspruchnahme von Anlagen bereitgestellt werden, die nicht dem
Träger der Baupflicht gehören; dies gilt auch für die Verwendung von
Flur- und Genossenschaftswegen.
2 Für den Rechtserwerb und für allfällige besondere Bau- und Un-
terhaltspflichten aus der erweiterten Nutzung gelten sinngemäss die
Bestimmungen für den jeweiligen Bauträger.
3 Vorbehalten bleiben abweichende Regelungen mit dem Weg-
eigentümer durch verwaltungsrechtlichen Vertrag.
---
1. I sentieri ciclabili, pedonali, equestri ed escursionistici possono essere messi a disposizione anche utilizzando impianti che non appartengono al soggetto responsabile dell'obbligo di costruzione; ciò vale anche per l'utilizzo di sentieri rurali e consortili.
2. Per l'acquisizione di diritti e per eventuali obblighi speciali di costruzione e manutenzione derivanti dall'utilizzo ampliato, si applicano per analogia le disposizioni relative al rispettivo promotore edilizio.
3. Restano impregiudicate eventuali diverse regolamentazioni con il proprietario del sentiero tramite contratto di diritto amministrativo.
Statistiche dei costi di costruzione e manutenzione delle strade
Lo Stato tiene una statistica di tutte le sue spese per la costruzione e la manutenzione delle strade.
1 Il proprietario di una strada pubblica deve tollerare, dietro Domanda di
richiesta scritta, la posa di impianti di trasporto pubblici e di posa di
approvvigionamento di un altro ente pubblico o di impianti impianti di
corrispondenti di un’impresa che adempie compiti pubblici, trasporto e di
purché la destinazione e l’allacciamento tecnico della strada approvvigio-
lo consentano. namento
pubblici
2 Al proprietario della strada devono essere rimborsati tutti i costi
derivanti da tali impianti e la strada deve essere ripristinata in
modo impeccabile dopo l’uso; non è dovuta un’ulteriore
indennità.
3 Tali impianti devono essere spostati o adeguati a spese del loro
titolare, se un progetto stradale lo richiede.
1.7. 22-117
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722.1
Soppressione
di strade
pubbliche
Norme di
polizia stradale
Vigilanza
Tutela giuridica
a. Istanza di ricorso
b. Ricorso di diritto
pubblico
Disposizione
penale
Legge sulle strade (LStr)
1 Deve essere soppressa una strada pubblica, il proprietario della strada
adotta una formale decisione, che viene pubblicata nel Foglio Ufficiale
Cantonale e nel Comune interessato.
2 Se la strada da sopprimere costituisce l'unica via d'accesso a fondi
che, per la loro destinazione, dipendono da essa, il proprietario della
strada stabilisce nella decisione di soppressione le misure indispensabili
per mantenere un collegamento di questi fondi con la rete stradale
pubblica; a tale scopo gli spetta il diritto di espropriazione.
3 Rimangono riservate le disposizioni della legge sulla pianificazione
del territorio e l'edilizia.
1 Stato e Comuni stabiliscono, nella misura in cui sussista un bisogno
e la legge sulla pianificazione territoriale ed edilizia non preveda una regolamentazione esaustiva,
norme di polizia sulle aree stradali stesse, sul loro utilizzo, nonché
sull'area confinante con le strade pubbliche e private di uso comune.
2 Restano riservate le disposizioni in materia di polizia della circolazione.
1 Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, spetta al
Consiglio di Governo l'alta vigilanza sull'intera rete stradale, alla
Direzione dei lavori pubblici la vigilanza diretta sulle strade cantonali e la
vigilanza di seconda istanza sulla rete stradale dei comuni.
2 I Prefetti esercitano la vigilanza di prima istanza sulla rete stradale
dei comuni.
25, 28 1 Le decisioni emanate in applicazione della presente legge
possono essere impugnate, con riserva dell’articolo 45 capoverso 2,
mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo edilizio.
2 Sono eccettuati gli atti del Consiglio di Stato.
28 Contro le decisioni su ricorso incidentale che annullano, in tutto o in
parte, l'ordine di un'istanza cantonale, la Direzione competente può interporre
ricorso per la salvaguardia degli interessi pubblici.
24 Chiunque contravviene all'articolo 27 capoverso 1 della presente legge è punito con la multa.
10
Legge sulle strade (StrG)
VI. Trasferimento di competenze ai Comuni
1. Città di Zurigo e Winterthur
722.1
1 Le strade d’importanza sovracomunale sul territorio delle città di Zurigo e Winterthur sono da queste realizzate, ampliate e tenute.
2 Hanno importanza sovracomunale le strade del piano cantonale e regionale dei trasporti.Costruzione, ampliamento e manutenzione
21 I Consiglieri comunali riferiscono annualmente al Consiglio di Governo, Programmi edilizi
entro la fine di ottobre dell'anno precedente, in merito al programma edilizio dei
successivi tre anni per le strade di importanza sovracomunale sul loro territorio.
23 1 I Consiglieri comunali elaborano i progetti. Essi offrono alla Direzione per la Progettazione
costruzioni e alla Direzione di progetto, nonché alle associazioni regionali di pianificazione
interessate e ai Comuni limitrofi, l'opportunità di esprimere richieste
in fasi di elaborazione adeguate.
2 I progetti sono stabiliti dai Consiglieri comunali. Per la procedura di
approvazione dei progetti si applicano le disposizioni generali. La decisione
può essere impugnata presso il Consiglio di Stato.
3 I progetti perfezionati necessitano dell'approvazione del Consiglio di Stato.
Con la richiesta di approvazione deve essere illustrato se e in che modo
si sia potuto tener conto delle richieste ai sensi del comma 1. Con
l'approvazione è conferito il diritto di espropriazione.
Ecco la traduzione in italiano del testo, mantenendo la struttura e la terminologia legale appropriate
722.1 Legge sulle strade (LS)
**21 1 Finanziamento per la realizzazione, l'ampliamento e il rinnovo**
**1. Costruzione**
1 Per la realizzazione, l'ampliamento e il rinnovo delle strade di importanza sovracomunale sul territorio delle città di Zurigo e Winterthur, lo Stato versa annualmente un importo forfettario.
2 L'importo corrisponde al prodotto della lunghezza della loro rete stradale di importanza sovracomunale e delle spese d'investimento dello Stato, aumentate di un fattore, nell'ultimo esercizio contabile concluso per chilometro della sua rete stradale.
3 I fattori sono stabiliti ogni tre anni dal Consiglio di Stato. A tal riguardo, in particolare, i bisogni accertati delle città devono essere considerati in relazione a quelli del Cantone e ai mezzi complessivamente disponibili.
4 Il diritto all'importo forfettario per la costruzione decade se nell'ultimo esercizio contabile concluso la situazione delle riserve di una città ha raggiunto il triplo dell'importo ad essa spettante.
1.7. 22-117
11
**2. Manutenzione**
5 Le strade nazionali non sono considerate nel calcolo. Le strade simili ad autostrade sono conteggiate due volte, i sistemi a senso unico in entrambe le direzioni.
21 1 Per la manutenzione delle strade di importanza sovracomunale
situate sul territorio delle due città, lo Stato versa annualmente un
importo forfettario.
2 L’importo corrisponde al prodotto della lunghezza della loro rete
stradale di importanza sovracomunale e delle spese di manutenzione
dello Stato, aumentate di un fattore, nell’ultimo esercizio contabile
chiuso, per chilometro della sua rete stradale.
3 I fattori sono stabiliti ogni tre anni dal Consiglio di Stato, il quale
tiene adeguatamente conto dei maggiori costi dovuti alle condizioni
urbane.
4 Le strade nazionali non sono considerate nel calcolo degli importi.
Le strade con caratteristiche autostradali sono conteggiate due volte,
i sistemi a senso unico in entrambe le direzioni.
21 1 Sull’impiego dei mezzi messi a disposizione con le somme forfetarie e lo stato degli impieghi effettivi o delle eccedenze passive, i Consiglieri comunali riferiscono annualmente al Consiglio di Stato entro la fine di marzo per l’esercizio contabile concluso in tale momento.
2 Le eccedenze passive sono compensate dalle città a medio termine.
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3. Relazione
Edilizia Statale
1. Scopo
1 In luogo dei Comuni, lo Stato può in qualsiasi momento realizzare o
ampliare strade del piano cantonale della viabilità in questi due Comuni,
qualora ritenga l’intervento necessario in base ai termini stabiliti dal
piano direttore o per ragioni attinenti alla tecnica dei trasporti, e il
Comune di ubicazione ne rifiuti la realizzazione.
2 Per le strade del piano regionale della viabilità, tale diritto dello
Stato sussiste solo qualora l’intervento sia volto a tutelare interessi
essenziali di un Comune limitrofo.
2. Obbligo di pagamento
1 Le spese statali nette di costruzione sono ammortizzate e
interessate dalle città, previa deduzione dei contributi statali vincolati all’oggetto.
2 L’interesse è calcolato al tasso d’interesse della Zürcher Kantonalbank
per i prestiti comunali. La quota di ammortamento corrisponde al 2 per cento
del rispettivo valore contabile residuo. La fatturazione avviene tramite il
Consiglio di Stato.
12
Legge sulle strade (LStr)
722.1
3 Gli interessi e le quote di ammortamento sono stabiliti e conteggiati
unitamente alla quota della città sulle imposte sul traffico.
1 Per le decisioni statali su tali progetti si applicano, in merito alla compe-
tenza e alla procedura, le stesse disposizioni previste per le strade nazionali.
2 Terminati i lavori di costruzione, il Consiglio di Stato trasferisce alla Città
l'impianto di nuova realizzazione o ampliato.
2. Altri Comuni
1 Il Consiglio di Stato può, su richiesta dei comuni, delegare loro in
generale o in singoli casi la progettazione, l'acquisto dei terreni, la
direzione dei lavori e l'esecuzione dei lavori per strade cantonali sul 1. Principio
loro territorio.
2 Esso deve accogliere le richieste relative a singoli casi, qualora la
salvaguardia degli interessi sovracomunali rimanga comunque
garantita.
2. Progettazione
e realizzazione
I progetti generali e quelli di esecuzione necessitano dell'approvazione del Consiglio di Stato; tutte le altre decisioni importanti, come l'avvio di lavori di progettazione, l'acquisto preventivo di terreni e l'introduzione di procedure di acquisizione fondiaria, richiedono il preventivo consenso della Direzione dei lavori pubblici o, per l'assegnazione di forniture e lavori, dell'organo competente secondo le competenze di esecuzione delle spese.
1. Autorizzazione delle spese e finanziamento degli oneri 3. Autorizzazione
che, a norma della presente legge, sono imputati alla costruzione delle delle spese e
strade, avvengono a carico dello Stato; la copertura degli altri costi finanziamento
compete ai Comuni.
2 Gli oneri e i costi sono ripartiti dalla Direzione dei lavori pubblici,
previa audizione dei Comuni.
1 Il Consiglio di Stato può trasferire la manutenzione delle strade cantonali alla Manutenzione
del comune in cui si trovano, su richiesta di quest’ultimo, in generale o nel singolo caso;
deve accogliere la richiesta se il comune si impegna per almeno cinque anni
civili e provvede alla manutenzione in modo professionale e tempestivo.
1.7. 22-117
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722.1
Legge sulle strade (LSt)
Uso speciale
2 Il comune è indennizzato con un importo che corrisponde alle spese
medie dello Stato per la manutenzione delle strade cantonali in condizioni
comparabili. Lavori straordinari sono remunerati aggiuntivamente,
a condizione che siano stati eseguiti con il preventivo consenso della
Direzione dei lavori pubblici.
3 Sull’importo dell’indennità decide la Direzione dei lavori pubblici.
1 Il Consiglio di Stato può, per le strade cantonali del comune di
ubicazione e su richiesta di quest'ultimo, trasferire la regolamentazione
dell'utilizzo per scopi privati in via generale o nel singolo caso.
2 Esso deve accogliere le richieste di regolamentazione dell'uso speciale
se il comune provvede alla manutenzione; le entrate sono in tal caso da
imputare alla domanda di risarcimento nei confronti dello Stato.
3 Se un'imputazione al risarcimento dei costi di manutenzione non è
possibile, la partecipazione statale alle entrate derivanti dall'uso speciale
deve essere definita al momento del trasferimento.
4 Rimangono riservate le disposizioni sostanziali della legge sulla
pianificazione del territorio e sulle costruzioni relative all'utilizzo del
suolo pubblico.
Rinvio
3. Riserva
Salvo quanto diversamente disposto in questa sezione,
si applicano le altre disposizioni di questa legge.
Passaggio
di proprietà
1. Momento
2. Indennità
VII. Disposizioni finali
1 La proprietà delle strade esistenti passa, in linea di prin-
cipio, con l’entrata in vigore della presente legge, all’ente territoriale
competente secondo la stessa.
2 Qualora le strade dei piani cantonali o regionali dei trasporti
debbano essere sostituite da un nuovo impianto e assegnate a un piano
dei trasporti subordinato, il trasferimento della proprietà e la nuova clas-
sificazione avvengono con la messa in servizio della nuova strada. Fino
a tale momento, la presente legge si applica in base alla pianificazione e
alla classificazione stradale originarie.
1 Lo Stato indennizza forfettariamente i Comuni per la manutenzione delle strade statali preesistenti che passano a essi.
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Legge sulle strade (LStr)
722.1
2 L'ammontare forfettario è determinato in base ai costi prevedibili per i Comuni per la rete stradale da assumere nei cinque anni successivi all'assunzione.
3 L'ammontare forfettario è fissato dalla Direzione dei lavori pubblici.
4 L'erogazione avviene in base al credito del preventivo statale in un massimo di cinque rate annuali.
Disposizioni del presente legge sul finanziamento delle strade statali non si applicano a progetti per i quali, prima dell'entrata in vigore della presente legge, un credito d'impegno è stato approvato dall'organo competente ai sensi del diritto previgente.
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**Contributi dei proprietari fondiari**
Le seguenti disposizioni della Legge sulle strade del 20 agosto 1893 si applicano, in via provvisoria, con le seguenti modifiche
a. (§ 17 a) I privati che devono cedere proprietà fondiarie per strade, piazze e marciapiedi pubblici, hanno diritto al pieno risarcimento di tutti gli svantaggi patrimoniali conformemente alla legislazione cantonale sull'espropriazione.
b. (§ 17 b) I proprietari fondiari, le cui proprietà immobiliari subiscono un aumento di valore grazie alla costruzione o al miglioramento di una strada o di una piazza, versano contributi alle spese al comune o all'ente responsabile della costruzione.
In caso di allargamenti stradali effettuati prevalentemente in considerazione del traffico di transito, i contributi sono dovuti solo per le proprietà immobiliari per le quali le mutate condizioni di traffico determinano l'aumento di valore.
c. (§ 17 c) Il contributo del singolo proprietario fondiario non deve superare la metà dell'aumento di valore della sua proprietà immobiliare, ma la somma di tutti i contributi non può eccedere i tre quarti dei costi totali, inclusa l'acquisizione del terreno, al netto di eventuali contributi federali e cantonali.
d. (§ 17 d) I proprietari delle proprietà immobiliari confinanti con strade e piazze, situate in aree edificate o in fase di sviluppo edilizio, devono versare contributi adeguati alle spese per la prima realizzazione di marciapiedi.
La somma dei contributi dei confinanti non può eccedere la metà dei costi totali, inclusa l'acquisizione del terreno, ma al netto di eventuali contributi federali e cantonali.
**1.7. 22-117**
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Qualora venga realizzato un solo marciapiede, i proprietari dei fondi frontisti possono essere gravati al massimo con un terzo della somma dei contributi dei confinanti. Se in seguito viene realizzato anche il marciapiede opposto, i contributi sono ripartiti di conseguenza tra i confinanti di entrambi i lati, secondo la ripartizione stabilita per la costruzione del primo marciapiede.
Per la costruzione di marciapiedi che avvengono prevalentemente in considerazione del traffico di transito, i contributi sono dovuti solo per le proprietà immobiliari per le quali le mutate condizioni di traffico determinano l'aumento di valore.
Il Consiglio di Stato disciplina tramite ordinanza i contributi per i marciapiedi che lo Stato realizza¹² o ai quali versa contributi ai comuni. Per il resto, i comuni disciplinano i contributi tramite ordinanze che necessitano dell'approvazione del Consiglio di Stato.
e. (§ 17 e) I contributi stradali e per marciapiedi devono essere riscossi secondo la procedura prescritta per la riscossione dei contributi di plusvalore conformemente alla legislazione cantonale sull'espropriazione¹⁰.
Se il proprietario fondiario deve cedere diritti per la costruzione di strade e marciapiedi, l'indennità di cessione dovuta dal comune o dall'ente responsabile della costruzione viene compensata con il contributo di plusvalore.
Debitore del contributo rimane colui che al momento del completamento dell'opera è proprietario del fondo per il quale sussiste l'obbligo di contribuire.
f. (§ 17 f) I contributi, nella misura in cui non vengano compensati, devono essere pagati di regola entro sei mesi dalla definitiva accertata sussistenza ed entità dell'obbligo di contribuire e dell'eventuale indennità di cessione per il fondo in questione, ma non prima di sei mesi dal completamento della costruzione.
Il termine di pagamento può essere eccezionalmente prorogato fino a cinque anni, qualora le condizioni del debitore del contributo lo giustifichino. In tal caso, l'importo del contributo è gravato di interessi, a partire dalla scadenza del termine di pagamento ordinario, al tasso d'interesse della Banca Cantonale di Zurigo per le prime ipoteche. Se vengono meno le ragioni per la proroga del termine di pagamento, la dilazione viene revocata.
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g. (§ 17 g) Se sono necessarie misure particolari per trarre vantaggio dall'aumento di valore di una proprietà immobiliare derivante dalla costruzione o dal miglioramento di una strada o di una piazza, si deve provvisoriamente astenersi dalla richiesta del contributo su motivata domanda del proprietario fondiario. Se l'aumento di valore rimane inutilizzato per 15 anni, l'obbligo di pagamento si estingue.
Se una proprietà immobiliare viene sfruttata economicamente in misura maggiore prima della scadenza dei 15 anni, il contributo diventa esigibile al momento dello sfruttamento maggiore, o, in caso di edificazione della proprietà immobiliare, con la copertura dell'edificio.
Se la proprietà immobiliare viene parcellizzata, il contributo decade in proporzione per le parcelle edificate o alienate per l'edificazione.
In caso di trasferimenti di proprietà senza realizzazione dell'aumento di valore, l'obbligo di pagamento si trasferisce all'acquirente.
h. (§ 17 h) Sulle domande di proroga del termine di pagamento, sulla loro revoca, nonché sulla rinuncia provvisoria alla richiesta del contributo e sulla sua successiva richiesta, decide la Direzione dei lavori pubblici o, per le costruzioni comunali, l'autorità comunale competente.
i. (§ 17 i) Per i crediti contributivi non compensati sussiste sulla proprietà immobiliare interessata, a favore dei comuni aventi diritto al contributo, un diritto di pegno legale conformemente al § 194 lett. f della Legge di introduzione al Codice civile svizzero⁵.
k. (§ 17 k) Il comune o l'ente pubblico può, entro 60 giorni dalla definitiva acquisizione di forza giuridica dell'ultima decisione sull'indennità di cessione e sui contributi, rinunciare all'esecuzione dell'opera o alla cessione nel singolo caso, a meno che non sia già avvenuta la cessione immediata dei diritti conformemente alla legislazione cantonale sull'espropriazione¹⁰.
Il comune o l'ente pubblico deve risarcire il proprietario fondiario per il danno derivante da una rinuncia. La pretesa di risarcimento deve essere fatta valere presso la commissione di stima o, in caso di ricorso, direttamente presso l'istanza superiore; essa si prescrive dodici mesi dopo la dichiarazione di rinuncia.
l. (§ 17 l) Il proprietario fondiario può sottrarsi al pagamento del contributo richiestogli offrendo al comune o all'ente pubblico la proprietà immobiliare per la quale è stato dichiarato debitore del contributo, al più tardi entro 60 giorni dalla forza giuridica della decisione.
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In questo caso, il comune o l'ente pubblico, se non rinuncia all'esecuzione del progetto conformemente al § 17 k, deve rimborsare il valore precedente della proprietà immobiliare senza riguardo all'aumento di valore che ne deriva.
Se il comune o l'ente pubblico e il proprietario fondiario non riescono a concordare il valore della proprietà immobiliare, decide su richiesta del proprietario fondiario la commissione di stima; in caso di ricorso, l'azione deve essere presentata direttamente all'istanza superiore.
Le seguenti leggi sono modificate come segue
a. la legge di applicazione del Codice civile svizzero (LA al CC) del
2 aprile 1911: ...15
b. la legge di applicazione della legge sulle strade nazionali del
24 marzo 1963: ...15
c. la legge sulle tasse di circolazione e sull’esecuzione del diritto
federale sulla circolazione stradale (legge sulle tasse di circolazione)
dell’11 settembre 1966: ...15
La Legge concernente la viabilità del 20 agosto 1893 è abrogata.
1 La presente legge è sottoposta a votazione popolare.
2 Il Consiglio di Stato determina il momento dell’entrata in vigore14.
Disposizione transitoria alla modifica del 28 ottobre 2013
(RU 69, 262)
La competenza per la valutazione dei mezzi di ricorso pendenti al
momento dell’entrata in vigore è stabilita dal diritto previgente.
Le competenze previgenti si applicano anche qualora il termine di
ricorso abbia iniziato a decorrere prima dell’entrata in vigore del
nuovo diritto, ma termini solo dopo. Per il resto, il nuovo diritto si
applica ai procedimenti pendenti.
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Legge sulle strade (LStr)
Disposizione transitoria alla modifica del 25 novembre 2013
(RU 71, 98)
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