Art. 53: Legge sull'adesione alla Convenzione intercantonale sugli appalti pubblici del 15 novembre 2019 (LAd CAPI)
Art. 53
Ecco la traduzione in italiano, mantenendo la struttura e la formattazione originali
**1 Oggetto del ricorso**
Sono impugnabili con ricorso esclusivamente i seguenti provvedimenti
a. l'indizione della gara;
b. la decisione sulla selezione degli offerenti nella procedura selettiva;
c. la decisione sull'ammissione di un offerente a un elenco o sulla cancellazione di un offerente da un elenco;
d. la decisione sulle istanze di ricusazione;
e. l'aggiudicazione;
f. la revoca dell'aggiudicazione;
g. l'annullamento della procedura;
h. l'esclusione dalla procedura;
i. l'irrogazione di una sanzione.
2 Le prescrizioni contenute nei documenti di gara, la cui portata è manifesta, devono essere impugnate contestualmente all'indizione della gara.
3 Ai ricorsi contro l'irrogazione di una sanzione non si applicano le disposizioni del presente Accordo relative al diritto di essere sentito nel procedimento amministrativo, all'effetto sospensivo e alla limitazione dei motivi di ricorso.
4 I provvedimenti di cui al capoverso 1 lettere c e i possono essere impugnati con ricorso indipendentemente dal valore dell'appalto.
5 Per il resto, la tutela giurisdizionale contro i provvedimenti previsti dal presente Accordo è esclusa.
6 Il ricorso contro la stipulazione di contratti singoli ai sensi dell'articolo 25 capoversi 4 e 5 è escluso.
Effetto sospensivo