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Art. 53: Legge sull'adesione alla Convenzione intercantonale sugli appalti pubblici del 15 novembre 2019 (LAd CAPI)

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Art. 53

Ecco la traduzione in italiano, mantenendo la struttura e la formattazione originali

**1 Oggetto del ricorso**

Sono impugnabili con ricorso esclusivamente i seguenti provvedimenti

a. l'indizione della gara;

b. la decisione sulla selezione degli offerenti nella procedura selettiva;

c. la decisione sull'ammissione di un offerente a un elenco o sulla cancellazione di un offerente da un elenco;

d. la decisione sulle istanze di ricusazione;

e. l'aggiudicazione;

f. la revoca dell'aggiudicazione;

g. l'annullamento della procedura;

h. l'esclusione dalla procedura;

i. l'irrogazione di una sanzione.

2 Le prescrizioni contenute nei documenti di gara, la cui portata è manifesta, devono essere impugnate contestualmente all'indizione della gara.

3 Ai ricorsi contro l'irrogazione di una sanzione non si applicano le disposizioni del presente Accordo relative al diritto di essere sentito nel procedimento amministrativo, all'effetto sospensivo e alla limitazione dei motivi di ricorso.

4 I provvedimenti di cui al capoverso 1 lettere c e i possono essere impugnati con ricorso indipendentemente dal valore dell'appalto.

5 Per il resto, la tutela giurisdizionale contro i provvedimenti previsti dal presente Accordo è esclusa.

6 Il ricorso contro la stipulazione di contratti singoli ai sensi dell'articolo 25 capoversi 4 e 5 è escluso.

Effetto sospensivo

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