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Art. 52 : Legge concernente l'adesione alla Convenzione intercantonale sugli appalti pubblici del 15 novembre 2019 (LAder ConvApp)

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Art. 52

1 Contro le disposizioni dei committenti è ammesso almeno un reclamo.

A partire dal valore dell'appalto determinante per la procedura di invito, il

reclamo è ammesso al Tribunale amministrativo cantonale quale unica istanza

cantonale.

2 Per i reclami contro gli appalti delle autorità giudiziarie superiori cantonali

è competente direttamente il Tribunale federale.

3 Gli offerenti stranieri sono ammessi a presentare ricorso per gli appalti

al di fuori del settore dei trattati statali solo nella misura in cui lo Stato, in

cui hanno la loro sede, conceda la reciprocità.

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