Art. 48 : Legge sull'adesione alla Convenzione intercantonale sugli appalti pubblici del 15 novembre 2019 (LAd CIPA)
Art. 48
1 Pubblicazioni Nel procedimento aperto e in quello selettivo, il committente
pubblica il preavviso, l’invito a presentare offerte, l’aggiudicazione
nonché l’annullamento del procedimento su una piattaforma internet
comune gestita dalla Confederazione e dai Cantoni per gli appalti
pubblici. Pubblica altresì le aggiudicazioni disposte in procedura
di trattativa privata nell’ambito dei trattati internazionali.
2 I documenti di gara sono di regola messi a disposizione in parallelo
e in formato elettronico. L’accesso a queste pubblicazioni è gratuito.
3 L’organizzazione incaricata dalla Confederazione e dai Cantoni
dello sviluppo e della gestione della piattaforma internet può riscuotere
tributi o tasse dai committenti, dagli offerenti e da altre persone che
utilizzano la piattaforma o i servizi ad essa correlati. Tali tributi o
tasse sono calcolati in base al numero di pubblicazioni o al volume
dei servizi utilizzati.
4 Per ogni appalto nell’ambito dei trattati internazionali che non è
pubblicato in una lingua ufficiale dell’Organizzazione mondiale del
commercio (OMC), il committente pubblica, contestualmente all’invito
a presentare offerte, una sintesi della comunicazione in una lingua
ufficiale dell’OMC. La sintesi contiene almeno
a. l’oggetto dell’appalto;
b. il termine per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazione;
c. la fonte per l’ottenimento dei documenti di gara.
5 Fuori dall’ambito dei trattati internazionali, si tiene conto delle
condizioni linguistiche del territorio in cui l’appalto è eseguito.
6 Le aggiudicazioni nell’ambito dei trattati internazionali sono di
regola pubblicate entro 30 giorni. La comunicazione contiene le
seguenti informazioni
a. tipo di procedura applicata;
b. oggetto e portata dell’appalto;
c. nome e indirizzo del committente;
d. data dell’aggiudicazione;
e. nome e indirizzo dell’offerente aggiudicatario;
f. prezzo complessivo dell’offerta aggiudicataria, inclusa l’imposta
sul valore aggiunto.
7 I Cantoni possono prevedere ulteriori organi di pubblicazione.
1.4.24-124
27
720.1 Accordo intercantonale sugli appalti pubblici
Conservazione
dei documenti
Statistica