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Art. 44 : Legge concernente l’adesione all’Accordo intercantonale sugli appalti pubblici del 15 novembre 2019 (LAApp IIA)

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Art. 44

1 **Esclusione e revoca dell'aggiudicazione**

L'ente aggiudicatore può escludere un offerente da una procedura di aggiudicazione, cancellarlo da un elenco o revocare un'aggiudicazione già assegnatagli, se si accerta che, in relazione all'offerente in questione, ai suoi organi, a una persona terza coinvolta o ai suoi organi, si verifica uno dei seguenti fatti

a. non soddisfano o non soddisfano più i requisiti per la partecipazione alla procedura, oppure il regolare svolgimento della procedura di aggiudicazione è compromesso dal loro comportamento;

b. le offerte o le domande di partecipazione presentano vizi di forma essenziali o si discostano in modo significativo dai requisiti vincolanti di un bando;

c. sussiste una condanna passata in giudicato per un reato a danno del rispettivo ente aggiudicatore o per un crimine;

d. sono sottoposti a una procedura di pignoramento o di fallimento;

e. hanno violato disposizioni in materia di lotta alla corruzione;

f. si oppongono a controlli disposti;

g. non pagano imposte o contributi sociali dovuti;

h. hanno eseguito in modo difettoso precedenti appalti pubblici o hanno dimostrato in altro modo di non essere partner contrattuali affidabili e degni di fiducia;

i. hanno partecipato alla preparazione dell'appalto e lo svantaggio competitivo degli altri offerenti derivante da tale partecipazione non può essere compensato con mezzi adeguati;

j. sono stati esclusi in via definitiva da futuri appalti pubblici ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1.

2 L'ente aggiudicatore può inoltre adottare misure ai sensi del paragrafo 1, se vi sono sufficienti indizi che, in relazione all'offerente, ai suoi organi, a una terza parte coinvolta o ai suoi organi, si verifica in particolare uno dei seguenti fatti

a. hanno fornito all'ente aggiudicatore dichiarazioni e informazioni false o fuorvianti;

b. sono stati stipulati accordi di concorrenza inammissibili;

c. presentano un'offerta insolitamente bassa senza dimostrare, su richiesta, il rispetto delle condizioni di partecipazione e senza fornire garanzia di una corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;

d. hanno violato regole professionali riconosciute o hanno commesso atti o omissioni che pregiudicano il loro onore o la loro integrità professionale;

e. sono insolventi;

f. violano le disposizioni in materia di protezione del lavoro, le condizioni di lavoro, le disposizioni sulla parità di trattamento tra donne e uomini in materia di parità salariale, le disposizioni sulla riservatezza e le disposizioni del diritto ambientale svizzero o le convenzioni designate dal Consiglio federale per la protezione dell'ambiente;

g. hanno violato gli obblighi di notifica o autorizzazione previsti dalla LCP;

h. violano la legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale.

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