Art. 39 : Legge sull’adesione all’Accordo intercantonale sugli appalti pubblici del 15 novembre 2019 (LAApp interc.)
Art. 39
1 Il committente può, con gli offerenti, rettificare le offerte
in relazione alle prestazioni e alle modalità della loro fornitura,
al fine di individuare l’offerta più vantaggiosa.
2 Una rettifica ha luogo soltanto se
a. soltanto in tal modo l’appalto o le offerte possono essere chiarite
o le offerte possono essere rese oggettivamente confrontabili
secondo i criteri di aggiudicazione; oppure
b. modifiche delle prestazioni sono oggettivamente e sostanzialmente
richieste, fermo restando che l’oggetto della prestazione, i criteri
e le specifiche non possono essere adattati in modo tale da modificare
la prestazione caratteristica o il potenziale numero di offerenti.
3 Una richiesta di adeguamento dei prezzi è ammessa soltanto in
relazione ai fatti di cui al capoverso 2.
4 Il committente documenta i risultati della rettifica in un
verbale.