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Art. 39 : Legge sull’adesione all’Accordo intercantonale sugli appalti pubblici del 15 novembre 2019 (LAApp interc.)

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Art. 39

1 Il committente può, con gli offerenti, rettificare le offerte

in relazione alle prestazioni e alle modalità della loro fornitura,

al fine di individuare l’offerta più vantaggiosa.

2 Una rettifica ha luogo soltanto se

a. soltanto in tal modo l’appalto o le offerte possono essere chiarite

o le offerte possono essere rese oggettivamente confrontabili

secondo i criteri di aggiudicazione; oppure

b. modifiche delle prestazioni sono oggettivamente e sostanzialmente

richieste, fermo restando che l’oggetto della prestazione, i criteri

e le specifiche non possono essere adattati in modo tale da modificare

la prestazione caratteristica o il potenziale numero di offerenti.

3 Una richiesta di adeguamento dei prezzi è ammessa soltanto in

relazione ai fatti di cui al capoverso 2.

4 Il committente documenta i risultati della rettifica in un

verbale.

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