Legge concernente l'adesione alla Convenzione intercantonale sugli appalti pubblici del 15 novembre 2019 (LAd CAPI) (BEIGIVÖB)
Indice delle disposizioni (65)
Testo normativo (65 Articoli)
Il Cantone di Zurigo aderisce all'Accordo intercantonale
sugli appalti pubblici (AIAP) del 15 novembre 2019.
Die Auftraggeberin oder der Auftraggeber kann die Eröff- Delegation
nung von Verfügungen delegieren.**
**Il mandante può delegare la notifica di decisioni.**
1 Contro le decisioni ai sensi dell'articolo 53 IVöB, indipendentemente dal valore dell'appalto, è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo quale unica istanza cantonale.
2 Le disposizioni della legge sulla giustizia amministrativa del 24 maggio 19594 relative al ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo si applicano in via sussidiaria.
Procedura di ricorso
La stazione appaltante può, nel rispetto degli obblighi internazionali della Svizzera in materia di livello dei prezzi, considerare, oltre ai criteri di aggiudicazione di cui all'art. 29 cpv. 1 OPI, in particolare il criterio «diverso livello di prezzo nei Paesi in cui una prestazione viene fornita».
La stazione appaltante applica il criterio di aggiudicazione della formazione di apprendisti
nella formazione professionale di base alle aggiudicazioni al di fuori dell'ambito del
trattato statale sulla formazione e lo pondera con un minimo del 5% e un massimo del 10%.
1. **Esclusioni secondo l’art. 45 cpv. 1 IVöB. Il committente o la committente trasmette la decisione definitiva al Cantone. Il Cantone notifica l’esclusione all’Organo intercantonale per gli appalti pubblici (InöB).**
2. **Il Consiglio di Stato designa l’organo competente.**
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**Accordo intercantonale sugli appalti pubblici**
1 Il Consiglio di Stato è autorizzato a
a. ratificare le modifiche dell'IVöB, nella misura in cui esse siano di
importanza secondaria,
b. dichiarare all'InöB l'adesione e il recesso dall'IVöB.
2 Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli della procedura, dell'esecuzione
e dell'organizzazione in un'ordinanza5, in particolare
a. le autorità competenti per l'esecuzione, i controlli e la vigilanza
(art. 12 cpv. 5, 28 cpv. 1, 45 cpv. 1–5, 50 cpv. 1 nonché 62 cpv. 1 e 2),
b. le modalità della procedura elettronica, in particolare la presentazione
elettronica delle offerte e la notifica delle decisioni (art. 34 cpv. 2),
c. la compilazione di statistiche supplementari,
d. le autorità competenti per l'esecuzione uniforme, la fornitura di
informazioni e la formazione e il perfezionamento nel settore degli
appalti pubblici.
La legge del 15 settembre 2003 concernente l'adesione alla Conven-
zione intercantonale riveduta sugli appalti pubblici del 15 marzo 2001 è abrogata.
Finché non tutti i Cantoni avranno aderito all’Accordo intercantonale sugli
appalti pubblici del 15 novembre 2019, nel rapporto con i Cantoni che
non vi hanno aderito, si applica
1 La presente convenzione non si applica
a. all’acquisto di prestazioni destinate alla vendita o alla rivendita
commerciale o all’utilizzo nella produzione o nell’offerta di presta-
zioni per la vendita o la rivendita commerciale;
b. all’acquisto, al noleggio o alla locazione di terreni, edifici e impianti,
nonché dei relativi diritti;
c. all’erogazione di aiuti finanziari;
d. ai contratti per servizi finanziari in relazione all’emissione, all’acqui-
sto, alla vendita, al trasferimento o alla gestione di valori mobiliari o
di altri strumenti finanziari, nonché ai servizi delle banche centrali;
e. agli appalti affidati a istituzioni per disabili, organizzazioni per l’in-
tegrazione lavorativa, enti di beneficenza e istituti penitenziari;
f. ai contratti di diritto del personale;
g. agli enti di previdenza di diritto pubblico dei Cantoni e dei Comuni.
2 La presente convenzione non si applica inoltre all’acquisto di
prestazioni
a. presso offerenti ai quali compete un diritto esclusivo di fornire tali
prestazioni;
b. presso altri committenti giuridicamente autonomi, i quali sono a
loro volta soggetti al diritto degli appalti pubblici, nella misura in
cui questi committenti non forniscano tali prestazioni in concor-
renza con offerenti privati;
c. presso unità organizzative non autonome del committente;
d. presso offerenti sui quali il committente esercita un controllo equi-
valente a quello esercitato sulle proprie divisioni interne, nella mi-
sura in cui queste imprese forniscano le loro prestazioni essenzial-
mente al committente.
3 La presente convenzione non si applica infine agli appalti pubblici,
a. qualora ciò sia ritenuto necessario per la protezione e il mante-
nimento della sicurezza esterna e interna o dell’ordine pubblico;
b. nella misura in cui ciò sia necessario per la protezione della salute
o della vita delle persone o per la protezione della flora e della
fauna;
c. nella misura in cui la loro aggiudicazione violerebbe i diritti di
proprietà intellettuale.
Nella fase di aggiudicazione degli appalti pubblici, il committente osserva i
seguenti principi procedurali
a. conduce le procedure di aggiudicazione in modo trasparente, oggettivo
e imparziale;
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Accordo intercantonale sugli appalti pubblici 720.1
b. adotta misure contro i conflitti d’interesse, le intese illecite sulla con-
correnza e la corruzione;
c. garantisce la parità di trattamento degli offerenti in tutte le fasi della
procedura;
d. rinuncia ai turni di ribasso;
e. tutela la riservatezza delle informazioni degli offerenti.
del lavoro-
1. **Conformità alle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori, condizioni di lavoro, parità salariale e diritto ambientale**
1. Per le prestazioni da fornire in Svizzera, il committente aggiudica un appalto pubblico soltanto agli offerenti che rispettano le disposizioni svizzere vigenti in materia di protezione dei lavoratori e condizioni di lavoro, gli obblighi di notifica e di autorizzazione ai sensi della legge federale del 17 giugno 2005 contro il lavoro nero (LLN) e le disposizioni sulla parità di trattamento tra donna e uomo per quanto concerne la parità salariale.
2. Per le prestazioni da fornire all’estero, il committente aggiudica un appalto pubblico soltanto agli offerenti che rispettano almeno le convenzioni fondamentali dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) ai sensi dell’allegato 3. Il committente può inoltre chiedere il rispetto di ulteriori standard lavorativi internazionali essenziali e pretendere le relative prove nonché concordare controlli.
3. Il committente aggiudica un appalto pubblico soltanto agli offerenti che rispettano almeno le prescrizioni legali in materia di protezione dell’ambiente e di conservazione delle risorse naturali vigenti nel luogo della prestazione; in Svizzera si tratta delle disposizioni del diritto ambientale svizzero e all’estero delle convenzioni internazionali per la protezione dell’ambiente designate dal Consiglio federale ai sensi dell’allegato 4.
4. I subappaltatori sono tenuti a rispettare i requisiti di cui ai capoversi 1-3. Tali obblighi sono inclusi negli accordi tra gli offerenti e i subappaltatori.
5. Il committente può controllare il rispetto dei requisiti di cui ai capoversi 1-3 o affidare il controllo a terzi, nella misura in cui tale compito non sia stato affidato a un’autorità istituita da una legge speciale o a un’altra istanza idonea, in particolare un organo di controllo paritetico. Per l’esecuzione di tali controlli, il committente può fornire all’autorità o all’organo di controllo le informazioni necessarie e mettere a disposizione i documenti. Su richiesta, l’offerente deve fornire le prove necessarie.
6. Le autorità e gli organi di controllo incaricati della verifica del rispetto dei requisiti di cui ai capoversi 1-3 presentano al committente un rapporto sui risultati dei controlli e su eventuali misure adottate.
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Ricusa
1 Al procedimento di aggiudicazione non possono partecipare, da parte del
committente o di un gruppo di esperti, le persone che
a. hanno un interesse personale in un appalto;
b. sono congiunte a un offerente o a un membro di un suo organo
da matrimonio o unione domestica registrata, oppure conducono
una convivenza di fatto;
c. sono parenti o affini in linea retta o fino al terzo grado in linea
collaterale con un offerente o con un membro di un suo organo;
d. sono rappresentanti di un offerente o hanno agunto per un
offerente nella stessa questione; oppure
e. a causa di altre circostanze, difettano dell'indipendenza richiesta
per l'esecuzione degli acquisti pubblici.
2 Una richiesta di ricusazione deve essere presentata immediatamente
dopo aver avuto conoscenza del motivo di ricusazione.
3 Sulle richieste di ricusazione decide il committente o il gruppo di
esperti, con l'esclusione della persona interessata.
4 Il committente può stabilire nel bando di concorso che gli offerenti
che, nell'ambito di concorsi e mandati di studio, si trovano in una
relazione che giustifica la ricusazione nei confronti di un membro della
giuria, siano esclusi dalla procedura.
Coinvolgimento precedente
1 Fornitori che hanno partecipato alla preparazione di una procedura
di aggiudicazione non sono ammessi a presentare offerte se il vantaggio
competitivo che ne è loro derivato non può essere compensato con mezzi
idonei e se l’esclusione non pregiudica l’efficace concorrenza tra i fornitori.
2 Mezzi idonei per compensare il vantaggio competitivo sono in particolare
a. la trasmissione di tutte le informazioni essenziali sui lavori preparatori;
b. la pubblicazione dei partecipanti alla preparazione;
c. la proroga dei termini minimi.
3 Un’indagine di mercato preliminare all’aggiudicazione tramite bando
pubblico, condotta dal committente, non comporta un’ingerenza preliminare
dei fornitori consultati. Il committente rende noti i risultati dell’indagine
di mercato nei documenti di gara.
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1 Determinazione del valore stimato del
valore dell'appalto
Il committente stima il valore stimato dell'appalto.
2 Un appalto pubblico non può essere suddiviso allo scopo di eludere le disposizioni del presente accordo.
3 Per la stima del valore dell'appalto si deve tenere conto della totalità delle prestazioni o dei corrispettivi da mettere a concorso, nella misura in cui siano strettamente correlati sotto il profilo sostanziale o giuridico. Devono essere inclusi tutti i componenti dei corrispettivi, incluse le opzioni di proroga e le opzioni per appalti successivi, nonché tutti i premi, le tasse, le commissioni e gli interessi previsti, senza l'imposta sul valore aggiunto.
4 Per i contratti a tempo determinato, il valore dell'appalto è calcolato in base ai corrispettivi cumulati per la durata determinata, incluse eventuali opzioni di proroga. La durata determinata non deve di norma superare i 5 anni. In casi motivati può essere prevista una durata maggiore.
5 Per i contratti a tempo indeterminato, il valore dell'appalto è calcolato in base al corrispettivo mensile moltiplicato per 48.
6 Per i contratti relativi a prestazioni necessarie ricorrenti, il valore dell'appalto è calcolato in base al corrispettivo pagato per tali prestazioni negli ultimi 12 mesi o, in caso di prima aggiudicazione, in base al fabbisogno stimato per i prossimi 12 mesi.
Capitolo 4: Procedura di aggiudicazione
1. Scelta del procedimento. Soglie
La scelta del procedimento si basa sul fatto che un appalto raggiunga una soglia
secondo gli allegati 1 e 2. L'InöB adegua periodicamente le soglie, previa con-
sultazione del Consiglio federale, in conformità agli obblighi internazionali.
2 In caso di adeguamento degli obblighi internazionali relativi alle soglie, la
Confederazione garantisce ai Cantoni la partecipazione.
3 Se il valore complessivo di più prestazioni edili per la realizzazione di
un'opera raggiunge la soglia del settore dei trattati internazionali, si appli-
cano le disposizioni del presente accordo per gli appalti nel settore dei trattati
internazionali. Tuttavia, se il valore delle singole prestazioni non raggiunge
due milioni di franchi e il valore complessivo di queste prestazioni non supe-
ra il 20 per cento del valore complessivo dell'opera, si applicano a queste pre-
stazioni le disposizioni per gli appalti al di fuori del settore dei trattati inter-
nazionali (clausola di irrilevanza).
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4 Al di fuori del settore dei trattati internazionali, il procedimento applicabile
per le prestazioni edili è determinato in base al valore delle singole prestazioni.
Tipi di procedimento
In base al valore dell'appalto e alle soglie, i contratti pubblici vengono aggiudicati a scelta dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante procedura aperta, procedura selettiva, procedura su invito o procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.
Procedura aperta
1 Nel procedimento aperto schreibt der Auftraggeber den Auf-
trag öffentlich aus.
2 Alle Anbieter können ein Angebot einreichen.
Procedura selettiva
1. Nel procedimento selettivo, il committente indice la gara
pubblicamente e invita i fornitori a presentare innanzitutto una do-
manda di partecipazione.
2. Il committente seleziona i fornitori che possono presentare un'offerta
sulla base della loro idoneità.
3. Il committente può limitare il numero dei fornitori ammessi
all'offerta, purché sia garantita una concorrenza effettiva. Se possibile,
vengono ammessi all'offerta almeno tre fornitori.
Procedura su invito
1 La procedura su invito si applica agli appalti pubblici al di fuori
dell’ambito dei trattati internazionali, conformemente ai valori soglia
dell’allegato 2.
2 Nella procedura su invito, l’ente aggiudicatore decide quali fornitori
invitare a presentare un’offerta senza bando di concorso pubblico. A
tale scopo, redige la documentazione di gara. Vengono acquisite, se
possibile, almeno tre offerte.
Procedura negoziata senza previa pubblicazione
### Traduzione in italiano
1 Nella procedura a trattativa privata, l'ente aggiudicatore assegna un appalto pubblico direttamente senza bando di gara. L'ente aggiudicatore ha la facoltà di richiedere offerte comparative e di condurre trattative.
2 L'ente aggiudicatore può assegnare un appalto a trattativa privata, indipendentemente dalla soglia di valore, se è soddisfatta una delle seguenti condizioni
a. nell'ambito della procedura aperta, della procedura selettiva o della procedura su invito non sono pervenute offerte o domande di partecipazione, nessuna offerta soddisfa i requisiti essenziali del bando di gara o le specifiche tecniche, oppure nessun offerente soddisfa i criteri di idoneità;
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b. sussistono sufficienti indicazioni che tutte le offerte ricevute nell'ambito della procedura aperta, della procedura selettiva o della procedura su invito sono basate su un accordo anticoncorrenziale inammissibile;
c. a causa delle peculiarità tecniche o artistiche dell'appalto o per motivi di protezione della proprietà intellettuale, solo un offerente è idoneo e non esiste un'alternativa ragionevole;
d. a causa di eventi imprevisti, l'approvvigionamento diventa così urgente che non è possibile svolgere una procedura aperta o selettiva né una procedura su invito, nemmeno con termini abbreviati;
e. un cambio di offerente per prestazioni di sostituzione, integrazione o ampliamento di prestazioni già eseguite non è possibile per motivi economici o tecnici, causerebbe notevoli difficoltà o comporterebbe costi aggiuntivi sostanziali;
f. l'ente aggiudicatore acquista prototipi (produzioni iniziali) o prestazioni innovative che vengono prodotte o sviluppate su sua richiesta nell'ambito di un appalto di ricerca, sperimentazione, studio o nuovo sviluppo;
g. l'ente aggiudicatore acquista prestazioni su borse merci;
h. l'ente aggiudicatore può acquisire prestazioni, nell'ambito di un'opportunità favorevole e limitata nel tempo, a un prezzo significativamente inferiore ai prezzi abituali (in particolare in caso di vendite per liquidazione);
i. l'ente aggiudicatore assegna l'appalto successivo al vincitore di un concorso di progettazione o di servizi globali o di una procedura di selezione per studi di progettazione o di servizi globali; devono essere soddisfatte le seguenti condizioni
1. la procedura precedente è stata condotta in conformità con i principi dell'accordo;
2. le proposte di soluzione sono state valutate da un comitato di esperti indipendente;
3. l'ente aggiudicatore si è riservato nel bando di gara di assegnare l'appalto successivo o il coordinamento a trattativa privata.
3 L'ente aggiudicatore redige per ogni appalto assegnato ai sensi del capoverso 2 una documentazione con il seguente contenuto
a. nome dell'ente aggiudicatore e dell'offerente aggiudicatario;
b. tipo e valore della prestazione acquisita;
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c. spiegazione delle circostanze e delle condizioni che giustificano l'applicazione della procedura a trattativa privata.
Il committente, che organizza un concorso di progettazione o di
prestazione globale o assegna mandati di studio, disciplina il pro-
cedimento nel singolo caso nell’ambito dei principi del presente
accordo. Egli può riferirsi alle pertinenti disposizioni delle associa-
zioni professionali.
Ecco la traduzione in italiano, mantenendo la struttura e la formattazione originali
**1 L'ente aggiudicatore può svolgere un'asta elettronica per l'approvvigionamento di servizi standardizzati nell'ambito di una procedura ai sensi del presente Accordo.** In tale contesto, le offerte vengono riviste dopo una prima valutazione completa e riordinate mediante strumenti elettronici e, se del caso, tramite più tornate. Tale aspetto deve essere indicato nel bando di gara.
**2 L'asta elettronica verte:**
a. sui prezzi, qualora l'aggiudicazione avvenga in base al prezzo complessivo più basso; oppure
b. sui prezzi e sui valori delle componenti quantificabili, quali peso, purezza o qualità, qualora l'aggiudicazione avvenga in base all'offerta economicamente più vantaggiosa.
**3 L'ente aggiudicatore verifica se gli offerenti soddisfano i criteri di idoneità e se le offerte soddisfano le specifiche tecniche.** Esso procede a una prima valutazione delle offerte sulla base dei criteri di aggiudicazione e della ponderazione stabilita a tal fine. Prima dell'inizio dell'asta, mette a disposizione di ciascun offerente
a. il metodo di valutazione automatica, inclusa la formula matematica basata sui suddetti criteri di aggiudicazione;
b. il risultato della prima valutazione della sua offerta; e
c. tutte le altre informazioni pertinenti per lo svolgimento dell'asta.
**4 Tutti gli offerenti ammessi sono invitati contemporaneamente e per via elettronica a presentare offerte nuove o adeguate.** L'ente aggiudicatore può limitare il numero di offerenti ammessi, purché lo abbia indicato nel bando di gara o nei documenti di gara.
**5 L'asta elettronica può comprendere più tornate successive.** L'ente aggiudicatore informa tutti gli offerenti in ciascuna tornata sulla loro rispettiva posizione in classifica.
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1 Nei casi di appalti complessi, di prestazioni intellettuali o di ac- Dialogo
quisto di prestazioni innovative, un committente può, nell’ambito di una
procedura aperta o selettiva, condurre un dialogo al fine di concretizzare
l’oggetto della prestazione e di identificare e definire le soluzioni o le
modalità di esecuzione. Il bando di gara deve indicare la previsione di
un dialogo.
2 Il dialogo non può avere lo scopo di negoziare prezzi e prezzi
complessivi.
3 Il committente formula ed illustra i propri bisogni e le proprie
esigenze nel bando di gara o nei documenti di gara. Indica inoltre
a. lo svolgimento del dialogo;
b. i possibili contenuti del dialogo;
c. se e come la partecipazione al dialogo e l’utilizzo dei diritti di pro-
prietà intellettuale, nonché delle conoscenze ed esperienze del for-
nitore, vengono compensati;
d. i termini e le modalità per la presentazione dell’offerta definitiva.
4 Il committente può ridurre il numero dei fornitori partecipanti
secondo criteri oggettivi e trasparenti.
5 Documenta lo svolgimento e il contenuto del dialogo in modo
idoneo e verificabile.
1 Contratti quadro
Il committente può indire gare per contratti quadro o accordi con uno
o più fornitori, aventi come obiettivo la fissazione delle condizioni
relative alle prestazioni che devono essere acquisite in un determinato
periodo, in particolare in relazione al loro prezzo ed eventualmente
alle quantità previste. Sulla base di un tale contratto quadro, il committente
può stipulare contratti specifici durante la sua durata.
2 I contratti quadro non devono essere utilizzati con l'intenzione o
l'effetto di ostacolare o eliminare la concorrenza.
3 La durata di un contratto quadro è al massimo di cinque anni. Un
rinnovo automatico non è possibile. In casi giustificati, può essere
prevista una durata più lunga.
4 Se un contratto quadro è stipulato con un solo fornitore, i contratti
specifici basati su tale contratto quadro sono stipulati secondo le
condizioni del contratto quadro. Per la stipula dei contratti specifici, il
committente può invitare per iscritto il rispettivo contraente a completare
la propria offerta.
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5 Se, per ragioni sufficienti, i contratti quadro sono stipulati con più
fornitori, la stipula dei contratti specifici avviene, a scelta del committente,
o secondo le condizioni del rispettivo contratto quadro senza
una nuova richiesta di presentazione di offerte, o secondo la seguente
procedura
a. prima della stipula di ogni contratto specifico, il committente consulta
per iscritto i contraenti e comunica loro il fabbisogno concreto;
b. il committente fissa ai contraenti un termine adeguato per la presentazione
delle offerte per ogni contratto specifico;
c. le offerte devono essere presentate per iscritto e sono vincolanti per
la durata indicata nella richiesta;
d. il committente stipula il contratto specifico con il contraente che,
sulla base dei criteri definiti nei documenti di gara o nel contratto
quadro, ha presentato l'offerta migliore.
Condizioni di
partecipazione
Capitolo 5: Requisiti di aggiudicazione
1 Il committente, nell’ambito della procedura di aggiudicazione
e nell’esecuzione delle prestazioni aggiudicate, si accerta che l’offerente e
i suoi subcontraenti soddisfino le condizioni di partecipazione, in particolare
i requisiti di cui all’articolo 12, abbiano pagato le imposte e i contributi sociali
dovuti e rinuncino a intese illecite in materia di concorrenza.
2 Egli può esigere dall’offerente che questi comprovi l’osservanza
delle condizioni di partecipazione segnatamente mediante un’autodichiarazione
o l’iscrizione in un registro.
3 Egli indica nel bando o nei documenti di gara a quale momento
e quali documenti giustificativi devono essere presentati.
Criteri di idoneità
1 Il committente stabilisce in modo definitivo i criteri di idoneità
dell’offerente nel bando di gara o nei documenti di gara. I criteri devono
essere oggettivamente necessari e verificabili in relazione al progetto
di acquisizione.
2 I criteri di idoneità possono riguardare in particolare la capacità
professionale, finanziaria, economica, tecnica e organizzativa nonché
l’esperienza dell’offerente.
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3 Il committente indica nel bando di gara o nei documenti di gara
il termine e i documenti da presentare.
4 Non può porre come condizione che l’offerente abbia già ricevuto
uno o più appalti pubblici da un committente soggetto a questo accordo.
1 Il committente o l’autorità competente per legge possono tenere un elenco degli offerenti che, in base alla loro idoneità, soddisfano i requisiti per l’assunzione di appalti pubblici.
2 Sulla piattaforma internet di Confederazione e Cantoni sono da pubblicare le seguenti informazioni
a. ubicazione dell’elenco;
b. informazioni sui criteri da soddisfare;
c. metodi di verifica e condizioni di iscrizione;
d. durata di validità e procedura per il rinnovo dell’iscrizione.
3 Una procedura trasparente deve assicurare che la presentazione della domanda, la verifica o la revisione dell’idoneità, nonché l’iscrizione di un offerente nell’elenco o la sua cancellazione dall’elenco siano possibili in qualsiasi momento.
4 In un concreto progetto di appalto sono ammessi anche offerenti che non sono iscritti in un elenco, purché forniscano la prova della loro idoneità.
5 Se l’elenco viene soppresso, gli offerenti ivi iscritti vengono informati.
1 Criteri di aggiudicazione
Il committente valuta le offerte sulla base di criteri di aggiudicazione legati alle prestazioni. Oltre al prezzo e alla qualità di una prestazione, può considerare in particolare criteri quali l'idoneità, i termini, il valore tecnico, l'economicità, i costi del ciclo di vita, l'estetica, la sostenibilità, la plausibilità dell'offerta, la creatività, il servizio clienti, le condizioni di consegna, le infrastrutture, il contenuto innovativo, la funzionalità, la disponibilità al servizio, la competenza professionale o l'efficienza della metodologia.
2 Al di fuori dell'ambito dei trattati internazionali, il committente può considerare inoltre in che misura l'offerente mette a disposizione posti di tirocinio per apprendisti nella formazione professionale di base, posti di lavoro per lavoratori anziani o un reinserimento per i disoccupati di lunga data.
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3 Il committente rende noti i criteri di aggiudicazione e la loro ponderazione nel bando di gara o nella documentazione di gara. Se l'oggetto dell'appalto sono soluzioni, approcci risolutivi o modalità operative, si può rinunciare a rendere nota la ponderazione.
4 Per le prestazioni standardizzate, l'aggiudicazione può avvenire esclusivamente secondo il criterio del prezzo complessivo più basso.
Specifiche tecniche
1 Le specifiche tecniche necessarie sono indicate dal committente nel
bando di concorso o negli atti di concorso. Esse definiscono le caratte-
ristiche dell’oggetto dell’appalto quali la funzione, la prestazione, la
qualità, la sicurezza e le dimensioni o i processi di produzione e stabili-
scono i requisiti per l’etichettatura e l’imballaggio.
2 Nella definizione delle specifiche tecniche, il committente si fonda,
per quanto possibile e opportuno, su norme internazionali, in assenza
delle quali si basa su prescrizioni tecniche utilizzate in Svizzera, norme
nazionali riconosciute o raccomandazioni di settore.
3 Indicazioni di determinate ditte o marchi, brevetti, diritti d’autore, de-
sign o tipi, nonché il riferimento a un’origine o a produttori specifici non
sono ammissibili quali specifiche tecniche, a meno che non esista alcun
altro modo sufficientemente preciso o comprensibile per descrivere la
prestazione e che in tal caso il committente inserisca negli atti di concor-
so le parole «o equivalente». L’equivalenza dev’essere provata dall’offerente.
4 Il committente può prevedere specifiche tecniche per la conserva-
zione delle risorse naturali o per la protezione dell’ambiente.
Consorzi e
subappaltatori
1 I consorzi di imprese e i subappaltatori sono ammessi, a meno che il committente non lo escluda o limiti nei documenti di gara o nei capitolati d'onere.
2 Le candidature multiple di subappaltatori o di offerenti nell'ambito di consorzi di imprese sono possibili solo se espressamente ammesse nei documenti di gara o nei capitolati d'onere.
3 La prestazione caratteristica deve essere fornita in linea di principio dall'offerente.
Lotti e
Prestazioni parziali
1 Il fornitore deve presentare un'offerta complessiva per l'oggetto
dell'appalto.
2 Il committente può suddividere l'oggetto dell'appalto in lotti e aggiudi-
carli a uno o più fornitori.
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3 Se il committente ha costituito lotti, i fornitori possono presentare
un'offerta per più lotti, a meno che il committente non abbia regolato
diversamente nella pubblicazione. Egli può stabilire che un singolo
fornitore possa ottenere solo un numero limitato di lotti.
4 Se il committente si riserva il diritto di richiedere ai fornitori una
collaborazione con terzi, lo annuncia nella pubblicazione.
5 Il committente può riservarsi, nella pubblicazione, di aggiudicare
prestazioni parziali.
1 I fornitori sono liberi di proporre varianti oltre all’offerta delle
prestazioni descritte nel capitolato d’oneri. L’ente aggiudica-
tore può limitare o escludere questa possibilità nel capitolato
d’oneri.
2 È considerata variante ogni offerta con cui l’obiettivo dell’ac-
quisto può essere raggiunto in modo diverso da quello previsto
dall’ente aggiudicatore.
1 Offerte e domande di partecipazione devono essere presentate per iscritto, in modo
completo e tempestivo secondo le indicazioni contenute nel bando di gara
o nei documenti di gara.
2 Possono essere presentate elettronicamente, se ciò è previsto nel bando
di gara o nei documenti di gara e se sono rispettati i requisiti definiti
dal committente.
Capitolo 6: Svolgimento della procedura di aggiudicazione
**Contenuto della pubblicazione di un bando di concorso**
La pubblicazione di un bando di concorso contiene almeno le seguenti informazioni
a. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice;
b. Tipo di contratto e di procedura, nonché la relativa classificazione CPV, e per i servizi, in aggiunta, la relativa classificazione CPC7;
c. Descrizione delle prestazioni, inclusa la natura e la quantità, o se la quantità è sconosciuta, una stima al riguardo, nonché eventuali opzioni;
d. Luogo e momento dell'esecuzione della prestazione;
e. Se del caso, una suddivisione in lotti, una limitazione del numero di lotti e un'ammissione di offerte parziali;
f. Se del caso, una limitazione o un'esclusione di raggruppamenti di offerenti e subappaltatori;
g. Se del caso, una limitazione o un'esclusione di varianti;
h. Per le prestazioni richieste regolarmente, se possibile, un'indicazione del momento della successiva pubblicazione del bando e, se del caso, un'indicazione che il termine per la presentazione delle offerte sarà abbreviato;
i. Se del caso, un'indicazione che si terrà un'asta elettronica;
j. Se del caso, l'intenzione di condurre un dialogo;
k. Il termine per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione;
l. Requisiti formali per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione, se del caso l'obbligo di presentare prestazione e prezzo in due buste separate;
m. Lingua o lingue della procedura e dell'offerta;
n. I criteri di idoneità e le prove richieste;
o. Nel caso di una procedura selettiva, se del caso, il numero massimo di offerenti che saranno invitati a presentare un'offerta;
p. I criteri di aggiudicazione e la loro ponderazione, purché queste informazioni non siano contenute nei documenti di gara;
q. Se del caso, la riserva di aggiudicare prestazioni parziali;
r. La durata di validità delle offerte;
s. La fonte di reperimento dei documenti di gara e, se del caso, un costo di copertura delle spese;
t. Un'indicazione se l'appalto rientra nell'ambito dei trattati statali;
u. Se del caso, gli offerenti preselezionati ammessi alla procedura;
v. Un'istruzione sui mezzi di ricorso.
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6 CPV = «Common Procurement Vocabulary» (Vocabolario comune per gli appalti pubblici dell'Unione Europea).
7 CPC = «Central Product Classification» (Classificazione centrale dei prodotti delle Nazioni Unite).
1.4.24-124
19
720.1 Accordo intercantonale sugli appalti pubblici
Nella misura in cui tali informazioni non siano già contenute nel
bando di concorso, i documenti di gara danno informazioni su
a. nome e indirizzo dell’ente aggiudicatore;
20
Accordo intercantonale sugli appalti pubblici 720.1
b. l’oggetto dell’appalto, incluse le specifiche tecniche e le certifi-
cazioni di conformità, i piani, i disegni e le istruzioni necessarie,
nonché le informazioni sulla quantità richiesta;
c. i requisiti formali e le condizioni di partecipazione per i fornitori,
inclusa una lista di dati e documenti che i fornitori devono presen-
tare in relazione alle condizioni di partecipazione, nonché un’even-
tuale ponderazione dei criteri di idoneità;
d. i criteri di aggiudicazione e la loro ponderazione;
e. se l’ente aggiudicatore gestisce l’appalto in via elettronica: even-
tuali requisiti per l’autenticazione e la crittografia in caso di pre-
sentazione elettronica delle informazioni;
f. se l’ente aggiudicatore prevede un’asta elettronica: le regole se-
condo cui l’asta sarà condotta, inclusa l’indicazione degli ele-
menti dell’offerta che possono essere modificati e che saranno
valutati in base ai criteri di aggiudicazione;
g. la data, l’ora e il luogo per l’apertura delle offerte, qualora le
offerte siano aperte pubblicamente;
h. tutte le altre modalità e condizioni necessarie per la preparazione
delle offerte, in particolare l’indicazione della valuta (di norma
franchi svizzeri) in cui l’offerta deve essere presentata;
i. i termini per l’esecuzione delle prestazioni.
1 Nelle procedure aperte, selettive e su invito tutti gli Apertura delle
offerte offerte tempestivamente presentate sono aperte da almeno due
rappresentanti del committente.
2 Dell’apertura delle offerte viene redatto un verbale. Questo
deve contenere almeno i nomi delle persone presenti, i nomi degli offerenti,
la data di presentazione delle loro offerte, eventuali varianti delle offerte
e i rispettivi prezzi complessivi delle offerte.
3 Se la prestazione e il prezzo devono essere offerti in due
buste separate, per l’apertura delle buste si procede conformemente ai
capoversi 1 e 2, indicando nel verbale di apertura delle seconde buste
unicamente i prezzi complessivi.
4 A tutti gli offerenti è garantita la consultazione del verbale su
richiesta al più tardi dopo l’aggiudicazione.
1 Esame dei Il committente esamina le offerte ricevute per verificarne il
requisiti formali. Errori di calcolo manifesti nelle offerte sono
rettificati d’ufficio.
1.4.24-124
21
720.1 Accordo intercantonale sugli appalti pubblici
2 Il committente può chiedere agli offerenti di spiegare le loro
offerte. Egli registra per iscritto la richiesta e le risposte.
3 Se perviene un’offerta il cui prezzo, rispetto alle altre offerte,
appare insolitamente basso, il committente deve chiedere
all’offerente le informazioni utili per accertare se le condizioni di
partecipazione sono state rispettate e se gli ulteriori requisiti
della gara sono stati compresi.
4 Se la prestazione e il prezzo devono essere presentati in due
buste separate, il committente stabilisce in una prima fase una
classifica in base alla qualità delle offerte. In una seconda fase,
valuta i prezzi complessivi.
Chiarimenti
delle offerte
Valutazione
delle offerte
Aggiudicazione
1 Il committente può, con gli offerenti, rettificare le offerte
in relazione alle prestazioni e alle modalità della loro fornitura,
al fine di individuare l’offerta più vantaggiosa.
2 Una rettifica ha luogo soltanto se
a. soltanto in tal modo l’appalto o le offerte possono essere chiarite
o le offerte possono essere rese oggettivamente confrontabili
secondo i criteri di aggiudicazione; oppure
b. modifiche delle prestazioni sono oggettivamente e sostanzialmente
richieste, fermo restando che l’oggetto della prestazione, i criteri
e le specifiche non possono essere adattati in modo tale da modificare
la prestazione caratteristica o il potenziale numero di offerenti.
3 Una richiesta di adeguamento dei prezzi è ammessa soltanto in
relazione ai fatti di cui al capoverso 2.
4 Il committente documenta i risultati della rettifica in un
verbale.
1. **Valutazione e documentazione delle offerte**
Se i criteri di idoneità e le specifiche tecniche sono soddisfatti, le offerte vengono esaminate e valutate in modo oggettivo, uniforme e tracciabile, in base ai criteri di aggiudicazione. L'ente aggiudicatore documenta la valutazione.
2. **Esame preliminare e selezione delle offerte**
Se l'esame e la valutazione completa delle offerte richiedono un dispendio notevole e l'ente aggiudicatore lo ha annunciato nel bando di gara, egli può sottoporre tutte le offerte, sulla base dei documenti presentati, a un primo esame e classificarle. Su questa base, seleziona se possibile le tre offerte meglio classificate e le sottopone a un esame e una valutazione completa.
L'offerta più vantaggiosa ottiene l'aggiudicazione.
22
Accordo intercantonale sugli appalti pubblici 720.1
1. Il contratto con l'offerente selezionato non può essere concluso
prima della scadenza del termine per il reclamo contro l'aggiudicazione,
a meno che il Tribunale amministrativo cantonale non abbia conferito
effetto sospensivo a un reclamo contro l'aggiudicazione.
2. Se un procedimento di reclamo contro l'aggiudicazione è pendente,
senza che sia stato richiesto o concesso l'effetto sospensivo, il committente
comunica immediatamente la conclusione del contratto al tribunale.
1 Il committente può annullare la procedura di aggiudicazione, in particolare se
a. rinuncia all'aggiudicazione dell'appalto pubblico per ragioni suffi-
cienti;
b. nessuna offerta soddisfa le specifiche tecniche o gli ulteriori
requisiti;
c. a causa di mutate condizioni quadro, sono da attendersi offerte
più vantaggiose;
d. le offerte presentate non consentono un acquisto economico o su-
perano chiaramente il quadro dei costi;
e. sussistono sufficienti indicazioni di un accordo di concorrenza ille-
cito tra gli offerenti;
f. si rende necessaria una modifica sostanziale delle prestazioni ri-
chieste.
2 In caso di annullamento giustificato, gli offerenti non hanno
diritto ad alcun indennizzo.
e Revoca
1 **Esclusione e revoca dell'aggiudicazione**
L'ente aggiudicatore può escludere un offerente da una procedura di aggiudicazione, cancellarlo da un elenco o revocare un'aggiudicazione già assegnatagli, se si accerta che, in relazione all'offerente in questione, ai suoi organi, a una persona terza coinvolta o ai suoi organi, si verifica uno dei seguenti fatti
a. non soddisfano o non soddisfano più i requisiti per la partecipazione alla procedura, oppure il regolare svolgimento della procedura di aggiudicazione è compromesso dal loro comportamento;
b. le offerte o le domande di partecipazione presentano vizi di forma essenziali o si discostano in modo significativo dai requisiti vincolanti di un bando;
c. sussiste una condanna passata in giudicato per un reato a danno del rispettivo ente aggiudicatore o per un crimine;
d. sono sottoposti a una procedura di pignoramento o di fallimento;
e. hanno violato disposizioni in materia di lotta alla corruzione;
f. si oppongono a controlli disposti;
g. non pagano imposte o contributi sociali dovuti;
h. hanno eseguito in modo difettoso precedenti appalti pubblici o hanno dimostrato in altro modo di non essere partner contrattuali affidabili e degni di fiducia;
i. hanno partecipato alla preparazione dell'appalto e lo svantaggio competitivo degli altri offerenti derivante da tale partecipazione non può essere compensato con mezzi adeguati;
j. sono stati esclusi in via definitiva da futuri appalti pubblici ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1.
2 L'ente aggiudicatore può inoltre adottare misure ai sensi del paragrafo 1, se vi sono sufficienti indizi che, in relazione all'offerente, ai suoi organi, a una terza parte coinvolta o ai suoi organi, si verifica in particolare uno dei seguenti fatti
a. hanno fornito all'ente aggiudicatore dichiarazioni e informazioni false o fuorvianti;
b. sono stati stipulati accordi di concorrenza inammissibili;
c. presentano un'offerta insolitamente bassa senza dimostrare, su richiesta, il rispetto delle condizioni di partecipazione e senza fornire garanzia di una corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;
d. hanno violato regole professionali riconosciute o hanno commesso atti o omissioni che pregiudicano il loro onore o la loro integrità professionale;
e. sono insolventi;
f. violano le disposizioni in materia di protezione del lavoro, le condizioni di lavoro, le disposizioni sulla parità di trattamento tra donne e uomini in materia di parità salariale, le disposizioni sulla riservatezza e le disposizioni del diritto ambientale svizzero o le convenzioni designate dal Consiglio federale per la protezione dell'ambiente;
g. hanno violato gli obblighi di notifica o autorizzazione previsti dalla LCP;
h. violano la legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale.
1 Il committente o l’autorità competente ai sensi della legge può
escludere per una durata massima di cinque anni da futuri appalti
pubblici un offerente o un subappaltatore che, personalmente o
tramite i suoi organi, abbia gravemente commesso una o più delle
fattispecie di cui all’articolo 44 capoverso 1 lettere c ed e nonché
capoverso 2 lettere b, f e g, oppure imporgli
24
Accordo intercantonale sugli appalti pubblici 720.1
una multa fino al dieci percento dell’importo dell’offerta corretto.
In casi lievi può essere pronunciato un ammonimento.
2 Le presenti possibilità di sanzione valgono indipendentemente da
ulteriori azioni legali contro l’offerente, il subappaltatore o i loro
organi responsabili. Il committente o l’autorità competente ai
sensi della legge comunica alla Commissione della concorrenza
i sospetti di accordi illeciti in materia di concorrenza ai sensi
dell’articolo 44 capoverso 2 lettera b.
3 Il committente o l’autorità competente ai sensi della legge
notifica all’InöB un’esclusione passata in giudicato ai sensi del
capoverso 1. L’InöB tiene un elenco non pubblico degli offerenti
e subappaltatori sanzionati, indicando i motivi dell’esclusione e la
durata dell’esclusione dagli appalti pubblici. Assicura che ogni
committente possa ottenere le informazioni pertinenti relative a un
determinato offerente o subappaltatore. A tal fine può istituire una
procedura di consultazione. La Confederazione e i Cantoni si
mettono a disposizione reciprocamente tutte le informazioni raccolte
ai sensi del presente articolo. Alla scadenza della sanzione, la voce
viene cancellata dall’elenco.
4 Se un committente viola il presente accordo, l’autorità
competente ai sensi della legge emana le opportune istruzioni e
ne assicura il rispetto.
5 Se per un appalto pubblico vengono concessi contributi finanziari,
questi contributi possono essere ritirati o richiesti in tutto o in parte
qualora il committente violi le disposizioni del diritto degli appalti.
7° Capitolo: Termini e pubblicazioni, statistiche
1. **Nella determinazione dei termini per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione, l'ente aggiudicatore tiene conto della complessità dell'appalto, del numero presunto di subappalti e dei canali di trasmissione.**
2. **Nell'ambito dei trattati internazionali, valgono i seguenti termini minimi:**
a. **nella procedura aperta: 40 giorni dalla pubblicazione del bando di gara per la presentazione delle offerte;**
b. **nella procedura selettiva: 25 giorni dalla pubblicazione del bando di gara per la presentazione delle domande di partecipazione e 40 giorni dall'invito a presentare l'offerta per la presentazione delle offerte.**
3. **Un'eventuale proroga di questo termine deve essere comunicata tempestivamente o pubblicata per tutti gli offerenti.**
4. **Al di fuori dell'ambito dei trattati internazionali, il termine per la presentazione delle offerte è di regola almeno di 20 giorni. Per le prestazioni ampiamente standardizzate, il termine può essere ridotto a non meno di 5 giorni.**
---
1.4.24-124
25
720.1 Accordo intercantonale sugli appalti pubblici
1 Il committente può ridurre i termini minimi di cui all’articolo 46
capoverso 2 a non meno di 10 giorni in casi di comprovata urgenza.
2 Può ridurre il termine minimo di 40 giorni per la presentazione
delle offerte di cui all’articolo 46 capoverso 2 di 5 giorni ogniqualvolta
a. il bando di concorso è pubblicato elettronicamente;
b. i documenti di concorso sono pubblicati simultaneamente per
via elettronica;
c. le offerte sono ricevute per via elettronica.
3 Può ridurre il termine minimo di 40 giorni per la presentazione
delle offerte di cui all’articolo 46 capoverso 2 a non meno di 10 giorni,
purché abbia pubblicato un preavviso con il seguente contenuto
almeno 40 giorni ma non oltre 12 mesi prima della pubblicazione del
bando di concorso
a. oggetto del previsto acquisto;
b. termine approssimativo per la presentazione delle offerte o delle
domande di partecipazione;
c. dichiarazione che gli offerenti interessati devono comunicare al
committente il loro interesse per l’acquisto;
d. fonte dei documenti di concorso;
e. tutte le altre informazioni già disponibili in quel momento ai sensi
dell’articolo 35.
4 Può ridurre il termine minimo di 40 giorni per la presentazione
delle offerte di cui all’articolo 46 capoverso 2 a non meno di 10 giorni,
se acquista prestazioni richieste regolarmente e ha indicato la riduzione
del termine in un precedente bando di concorso.
5 Inoltre, nell’acquisto di beni o servizi commerciali o di una com-
binazione dei due, il committente può in ogni caso ridurre il termine
per la presentazione delle offerte a non meno di 13 giorni, a condizione
che pubblichi i documenti di concorso elettronicamente contestual-
mente al bando di concorso. Se il committente accetta offerte per beni
o servizi commerciali per via elettronica, può inoltre ridurre il termine a
non meno di 10 giorni.
26
Accordo intercantonale sugli appalti pubblici 720.1
1 Pubblicazioni Nel procedimento aperto e in quello selettivo, il committente
pubblica il preavviso, l’invito a presentare offerte, l’aggiudicazione
nonché l’annullamento del procedimento su una piattaforma internet
comune gestita dalla Confederazione e dai Cantoni per gli appalti
pubblici. Pubblica altresì le aggiudicazioni disposte in procedura
di trattativa privata nell’ambito dei trattati internazionali.
2 I documenti di gara sono di regola messi a disposizione in parallelo
e in formato elettronico. L’accesso a queste pubblicazioni è gratuito.
3 L’organizzazione incaricata dalla Confederazione e dai Cantoni
dello sviluppo e della gestione della piattaforma internet può riscuotere
tributi o tasse dai committenti, dagli offerenti e da altre persone che
utilizzano la piattaforma o i servizi ad essa correlati. Tali tributi o
tasse sono calcolati in base al numero di pubblicazioni o al volume
dei servizi utilizzati.
4 Per ogni appalto nell’ambito dei trattati internazionali che non è
pubblicato in una lingua ufficiale dell’Organizzazione mondiale del
commercio (OMC), il committente pubblica, contestualmente all’invito
a presentare offerte, una sintesi della comunicazione in una lingua
ufficiale dell’OMC. La sintesi contiene almeno
a. l’oggetto dell’appalto;
b. il termine per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazione;
c. la fonte per l’ottenimento dei documenti di gara.
5 Fuori dall’ambito dei trattati internazionali, si tiene conto delle
condizioni linguistiche del territorio in cui l’appalto è eseguito.
6 Le aggiudicazioni nell’ambito dei trattati internazionali sono di
regola pubblicate entro 30 giorni. La comunicazione contiene le
seguenti informazioni
a. tipo di procedura applicata;
b. oggetto e portata dell’appalto;
c. nome e indirizzo del committente;
d. data dell’aggiudicazione;
e. nome e indirizzo dell’offerente aggiudicatario;
f. prezzo complessivo dell’offerta aggiudicataria, inclusa l’imposta
sul valore aggiunto.
7 I Cantoni possono prevedere ulteriori organi di pubblicazione.
1.4.24-124
27
720.1 Accordo intercantonale sugli appalti pubblici
Conservazione
dei documenti
Statistica
1 I committenti conservano la documentazione pertinente relativa
a una procedura di aggiudicazione per almeno tre anni dall’aggiudicazione
passata in giudicato.
2 Le seguenti attestazioni vanno conservate
a. il bando di gara;
b. i documenti di gara;
c. il verbale di apertura delle offerte;
d. la corrispondenza relativa alla procedura di aggiudicazione;
e. i protocolli di rettifica;
f. le decisioni nell’ambito della procedura di aggiudicazione;
g. l’offerta considerata;
h. i dati relativi alla tracciabilità della gestione elettronica di un
appalto;
i. la documentazione concernente gli appalti pubblici aggiudicati a
trattativa privata nell’ambito dei trattati internazionali.
3 Tutti i documenti devono essere trattati in modo confidenziale per
la durata della loro conservazione, a meno che il presente accordo non
preveda una divulgazione. Resta fermo l’obbligo di fornire informazioni
ove esista una base legale a tal fine.
1 I Cantoni elaborano, entro 12 mesi dalla scadenza di ogni anno civile,
destinata alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO), una statistica
elettronica concernente gli acquisti dell’anno precedente nel settore degli
accordi internazionali.
2 Le statistiche contengono almeno le seguenti indicazioni
a. numero e valore complessivo degli appalti pubblici di ogni committen-
te, suddivisi per appalti di costruzione, di fornitura e di servizi, con
l’indicazione della classificazione CPC o CPV;
b. numero e valore complessivo degli appalti pubblici aggiudicati con la
procedura di aggiudicazione diretta;
c. se non è possibile presentare dati: stime delle indicazioni conformemen-
te alle lettere a e b, con spiegazioni del metodo di stima applicato.
3 Il valore complessivo deve essere indicato, in ogni caso, IVA inclusa.
4 La statistica globale della SECO è accessibile al pubblico, con riserva della
protezione dei dati e della salvaguardia dei segreti aziendali.
28
Accordo intercantonale sugli appalti pubblici 720.1
Capitolo 8: Tutela giuridica
1 Il committente rende note le decisioni mediante pubblicazione o Decisioni del
mediante notifica individuale ai fornitori. I fornitori non hanno Committente
diritto a un'audizione prima che la decisione sia resa nota.
2 Le decisioni impugnabili devono essere motivate in modo
sommario e contenere un'indicazione dei rimedi giuridici.
3 La motivazione sommaria di un'aggiudicazione comprende
a. la tipologia di procedura e il nome del fornitore aggiudicatario;
b. il prezzo totale dell'offerta aggiudicataria;
c. le caratteristiche e i vantaggi determinanti dell'offerta
aggiudicataria;
d. se del caso, un'illustrazione dei motivi di un'aggiudicazione
diretta.
4 Il committente non può divulgare informazioni se ciò
a. violerebbe il diritto applicabile o lederebbe interessi pubblici;
b. pregiudicherebbe legittimi interessi economici dei fornitori; o
c. metterebbe a rischio la leale concorrenza tra i fornitori.
1 Contro le disposizioni dei committenti è ammesso almeno un reclamo.
A partire dal valore dell'appalto determinante per la procedura di invito, il
reclamo è ammesso al Tribunale amministrativo cantonale quale unica istanza
cantonale.
2 Per i reclami contro gli appalti delle autorità giudiziarie superiori cantonali
è competente direttamente il Tribunale federale.
3 Gli offerenti stranieri sono ammessi a presentare ricorso per gli appalti
al di fuori del settore dei trattati statali solo nella misura in cui lo Stato, in
cui hanno la loro sede, conceda la reciprocità.
Ecco la traduzione in italiano, mantenendo la struttura e la formattazione originali
**1 Oggetto del ricorso**
Sono impugnabili con ricorso esclusivamente i seguenti provvedimenti
a. l'indizione della gara;
b. la decisione sulla selezione degli offerenti nella procedura selettiva;
c. la decisione sull'ammissione di un offerente a un elenco o sulla cancellazione di un offerente da un elenco;
d. la decisione sulle istanze di ricusazione;
e. l'aggiudicazione;
f. la revoca dell'aggiudicazione;
g. l'annullamento della procedura;
h. l'esclusione dalla procedura;
i. l'irrogazione di una sanzione.
2 Le prescrizioni contenute nei documenti di gara, la cui portata è manifesta, devono essere impugnate contestualmente all'indizione della gara.
3 Ai ricorsi contro l'irrogazione di una sanzione non si applicano le disposizioni del presente Accordo relative al diritto di essere sentito nel procedimento amministrativo, all'effetto sospensivo e alla limitazione dei motivi di ricorso.
4 I provvedimenti di cui al capoverso 1 lettere c e i possono essere impugnati con ricorso indipendentemente dal valore dell'appalto.
5 Per il resto, la tutela giurisdizionale contro i provvedimenti previsti dal presente Accordo è esclusa.
6 Il ricorso contro la stipulazione di contratti singoli ai sensi dell'articolo 25 capoversi 4 e 5 è escluso.
Effetto sospensivo
1 Il ricorso non ha effetto sospensivo.
2 Il Tribunale amministrativo cantonale può, su richiesta, conferire effetto
sospensivo a un ricorso, se il ricorso appare sufficientemente motivato e non
sussistono interessi pubblici prevalenti contrari. Sulla questione dell’effetto
sospensivo ha luogo di regola solo uno scambio di scritti.
3 Una richiesta di effetto sospensivo abusiva o contraria alla buona fede
non è accolta. Le pretese di risarcimento del danno del committente e del
fornitore considerato devono essere giudicate dai tribunali civili.
Diritto applicabile
Il procedimento di decisione e di ricorso è retto dalle disposizioni delle leggi cantonali sulle obbligazioni di diritto amministrativo, salvo che la presente convenzione non disponga altrimenti.
Termine di ricorso,
Motivi di ricorso e
Legittimazione
1 I reclami devono essere presentati per iscritto e motivati entro
20 giorni dalla notifica della decisione.
2 Le vacanze giudiziarie non si applicano.
Accordo intercantonale sugli appalti pubblici 720.1
3 Con il reclamo possono essere contestati
a. le violazioni del diritto, inclusa l'eccedenza o l'abuso
del potere discrezionale; nonché
b. l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente
rilevanti.
4 L'opportunità di una decisione non può essere esaminata nell'ambito
di un procedimento di reclamo.
5 Contro le aggiudicazioni in procedura di aggiudicazione diretta può
presentare reclamo solo chi dimostra di poter e voler fornire le prestazioni
richieste o prestazioni sostituibili. Si può contestare solo che la procedura
di aggiudicazione diretta sia stata applicata indebitamente o che l'aggiudicazione
sia stata fatta a causa di corruzione.
1. Nel procedimento di aggiudicazione non sussiste alcun diritto all’accesso agli atti.
2. Nel procedimento di ricorso, su richiesta del ricorrente, deve essere concesso l’accesso alla valutazione della sua offerta e ad altri atti procedurali rilevanti per la decisione, nella misura in cui non vi si oppongano interessi pubblici o privati prevalenti.
1 La sede di ricorso può decidere nel merito o rinviare la causa all'istanza Ricorsi
precedente o al committente. In caso di rinvio, deve impartire istruzioni
vincolanti.
2 Se il ricorso è fondato e il contratto è già stato concluso con l'offerente
preso in considerazione, la sede di ricorso accerta in quale misura il
provvedimento impugnato viola il diritto applicabile.
3 Contestualmente all'accertamento della violazione del diritto, la sede di
ricorso decide su un'eventuale domanda di risarcimento del danno.
4 Il risarcimento del danno è limitato alle spese necessarie sostenute
dall'offerente in relazione alla preparazione e presentazione della sua offerta.
Qualora l’istanza di ricorso debba decidere su una domanda di revisione, si applica per analogia l’articolo 58 capoverso 2.
1.4.24-124
31
720.1 Accordo intercantonale sugli appalti pubblici
9. Capitolo: Autorità
Commissione
Appalti
Confederazione-
Cantoni
Organo
intercantonale
¹ La vigilanza sull’osservanza degli obblighi internazionali della Svizzera nel settore degli appalti pubblici spetta alla Commissione Appalti pubblici Confederazione-Cantoni (CACC). Essa è composta pariteticamente da rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni. La Segreteria è assicurata dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO).
2 La CACC svolge in particolare i compiti seguenti
a. elaborare la posizione della Svizzera negli organi internazionali all’attenzione del Consiglio federale e consigliare le delegazioni svizzere ai negoziati;
b. promuovere lo scambio di informazioni ed esperienze tra la Confederazione e i Cantoni ed elaborare raccomandazioni concernenti l’attuazione di obblighi internazionali nel diritto svizzero;
c. curare le relazioni con le autorità di vigilanza estere;
d. formulare raccomandazioni e mediare in singoli casi di controversie in relazione a operazioni di cui alle lettere a–c.
3 Se vi sono indizi che gli obblighi internazionali della Svizzera in materia di appalti pubblici siano violati, la CACC può intervenire presso le autorità della Confederazione o dei Cantoni e chieder loro di chiarire i fatti e di adottare i provvedimenti necessari qualora siano riscontrate delle irregolarità.
4 La CACC può allestire perizie o incaricare esperti.
5 Essa si dà un regolamento interno. Questo necessita dell’approvazione del Consiglio federale e dell’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL).
¹ I membri dei Cantoni partecipanti all'Accordo, riuniti nella Conferenza Svizzera dei Direttori dei Lavori Pubblici, della Pianificazione del Territorio e dell'Ambiente (BPUK), costituiscono l'Organo Intercantonale per gli Appalti Pubblici (InöB).
² L'InöB svolge in particolare i seguenti compiti
a. emanazione del presente Accordo;
b. modifica del presente Accordo, con riserva dell'approvazione dei Cantoni partecipanti;
c. adeguamento delle soglie;
d. proposta al Consiglio federale per l'esenzione dall'applicazione del presente Accordo e ricezione delle relative richieste degli acquirenti ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 (clausola di esenzione);
e. controllo sull'attuazione del presente Accordo da parte dei Cantoni e designazione di un organismo di controllo;
f. tenuta di un elenco di fornitori e subappaltatori sanzionati ai sensi dell'articolo 45 capoverso 3;
g. regolamentazione dell'organizzazione e della procedura per l'applicazione del presente Accordo;
h. attività di punto di contatto nell'ambito degli accordi internazionali;
i. designazione dei delegati cantonali in seno agli organi nazionali e internazionali nonché approvazione dei relativi regolamenti interni.
³ L'InöB prende le sue decisioni con la maggioranza di tre quarti dei presenti, purché sia rappresentata almeno la metà dei Cantoni partecipanti. Ogni Cantone partecipante ha un voto, esercitato da un membro del Governo cantonale.
⁴ L'InöB collabora con le Conferenze dei Direttori delle direzioni cantonali interessate, con le Conferenze specializzate dei Cantoni e con la Confederazione.
Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen 720.1
Accordo intercantonale sugli appalti pubblici 720.1
1. I Cantoni vigilano sull’osservanza della presente convenzione. Controlli
2. L’IIAAS tratta le segnalazioni dei Cantoni concernenti l’osservanza della presente convenzione da parte di altri Cantoni.
3. I privati possono rivolgere all’IIAAS segnalazioni concernenti l’osservanza della presente convenzione da parte dei Cantoni. La segnalazione non conferisce né diritti di parte né il diritto a una decisione.
4. L’IIAAS emana un regolamento in merito.
Capitolo 10: Disposizioni finali
1 Ogni Cantone può aderire alla Convenzione tramite dichiarazione al
InöB.
Il recesso,
la modifica e
la risoluzione
2 Il recesso può avvenire alla fine di un anno civile. Esso deve essere
comunicato all’InöB con sei mesi di anticipo.
1.4.24-124
33
Accordo intercantonale sugli appalti pubblici
3 L’adesione e il recesso, nonché la modifica o la risoluzione della
presente Convenzione sono notificati dal InöB alla Cancelleria federale.
4 I Cantoni possono emanare disposizioni d’esecuzione, in particolare
per gli articoli 10, 12 e 26, nel rispetto degli obblighi internazionali della Svizzera.
Diritto transitorio
Entrata in vigore
1 I procedimenti di aggiudicazione avviati prima dell’entrata in vigore della presente conven-
zione sono condotti a termine secondo il diritto previgente.
2 In caso di recesso di un Cantone, la presente convenzione si applica all’aggiudicazione di
appalti pubblici banditi prima della fine dell’anno civile in cui il recesso diventa efficace.
1 Il presente Accordo entra in vigore non appena vi avranno aderito due
Cantoni. L’entrata in vigore sarà portata a conoscenza della Cancelleria federale
dall’OIC.
2 Per i Cantoni che non hanno aderito al presente Accordo, continua
ad applicarsi l’Accordo del 15 marzo 2001.
34
Accordo intercantonale sugli appalti pubblici 720.1
Allegati Cantoni
Allegato 1
Soglie di valore nell’ambito dei trattati internazionali
Allegato 2
Soglie di valore e procedure nell’ambito non contemplato
dai trattati internazionali
Allegato 3
Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale
del Lavoro (OIL)
Allegato 4
Convenzioni rilevanti per la protezione dell’ambiente
e delle risorse naturali
1.4.24-124
35
720.1 Accordo intercantonale sugli appalti pubblici
Allegato 1
all’AIP del 15 novembre 2019
Soglie di valore nell’ambito dei trattati internazionali
a. Government Procurement Agreement GPA
(Accordo OMC sugli appalti pubblici)
Committente
Cantoni
Autorità ed imprese
pubbliche nei settori
acqua, energia, trasporti e
telecomunicazioni
Valore dell’appalto CHF
(Valore dell’appalto DSP)
Lavori di costruzione
(Valore complessivo)
8 700 000 CHF
(5 000 000 DSP)
8 700 000 CHF
(5 000 000 DSP)
Forniture
350 000 CHF
(200 000 DSP)
700 000 CHF
(400 000 DSP)
Servizi
350 000 CHF
(200 000 DSP)
700 000 CHF
(400 000 DSP)
b. Secondo l’Accordo bilaterale tra la Comunità europea e la
Confederazione Svizzera, i seguenti committenti sono sottoposti
all’ambito dei trattati internazionali
Committente
Comuni/Distretti
Imprese private con diritti
esclusivi o speciali nei settori
acqua, energia e trasporti
Imprese pubbliche e private
operanti in virtù di un diritto
speciale o esclusivo nel settore
del trasporto ferroviario e della
fornitura di gas e calore
Imprese pubbliche e private
operanti in virtù di un diritto
speciale o esclusivo nel settore
delle telecomunicazioni*
Lavori di costruzione
(Valore complessivo)
8 700 000 CHF
(6 000 000 EURO)
8 700 000 CHF
(6 000 000 EURO)
8 000 000 CHF
(5 000 000 EURO)
8 000 000 CHF
(5 000 000 EURO)
Valore dell’appalto CHF
(Valore dell’appalto EURO)
Forniture
350 000 CHF
(240 000 EURO)
700 000 CHF
(480 000 EURO)
640 000 CHF
(400 000 EURO)
960 000 CHF
(600 000 EURO)
Servizi
350 000 CHF
(240 000 EURO)
700 000 CHF
(480 000 EURO)
640 000 CHF
(400 000 EURO)
960 000 CHF
(600 000 EURO)
* Questo settore è escluso (Ordinanza del DATEC sulla non sottomissione al diritto degli appalti pubblici,
in particolare Allegato – RS 172.056.111)
36
Accordo intercantonale sugli appalti pubblici 720.1
Allegato 2
all’AIP del 15 novembre 2019
Soglie di valore e procedure nell’ambito non contemplato dai trattati
internazionali
Tipi di procedure
Forniture
(Valore dell’appalto CHF)
Servizi
(Valore dell’appalto CHF)
Lavori di costruzione
(Valore dell’appalto CHF)
Artigianato Edilizia
sotto
sotto
sotto
Procedura ad invito
senza
concorso
Procedura
su invito
Procedura
aperta/selettiva
150 000
sotto
250 000
1.4.24-124
150 000
sotto
250 000
da
250 000
150 000
sotto
250 000
da
250 000
sotto
300 000
sotto
500 000
da
500 000
37
720.1 Accordo intercantonale sugli appalti pubblici
Allegato 3
all’AIP del 15 novembre 2019
Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale
del Lavoro (OIL)*
Convenzione n. 29 del 28 giugno 1930 sul lavoro forzato o obbligatorio
(RS 0.822.713.9);
Convenzione n. 87 del 9 luglio 1948 sulla libertà sindacale e la protezione
del diritto sindacale (RS 0.822.719.7);
Convenzione n. 98 del 1° luglio 1949 sull’applicazione dei principi del diritto
di organizzazione e di negoziazione collettiva (RS 0.822.719.9);
Convenzione n. 100 del 29 giugno 1951 sulla parità di retribuzione fra manodopera
maschile e femminile per un lavoro di pari valore (RS 0.822.720.0);
Convenzione n. 105 del 25 giugno 1957 sull’abolizione del lavoro forzato
(RS 0.822.721.1);
Convenzione n. 111 del 25 giugno 1958 concernente la discriminazione
in materia di impiego e di professione (RS 0.822.723.8);
Convenzione n. 138 del 26 giugno 1973 concernente l’età minima per l’ammissione
al lavoro (RS 0.822.723.8);
Convenzione n. 182 del 17 giugno 1999 sulle peggiori forme di lavoro minorile
(RS 0.822.728.2).
* Come standard lavorativi internazionali essenziali, il committente può richiedere, oltre alle convenzioni
fondamentali secondo il presente allegato, il rispetto dei principi di altre convenzioni dell’Organizzazione
Internazionale del Lavoro (OIL), nella misura in cui la Svizzera le abbia ratificate.
38
Accordo intercantonale sugli appalti pubblici 720.1
Allegato 4
all’AIP del 15 novembre 2019
Convenzioni rilevanti per la protezione dell’ambiente e delle risorse naturali
Convenzione di Vienna del 22 marzo 1985 per la protezione dello strato di
ozono (RS 0.814.02) e il Protocollo di Montréal del 16 settembre 1987 sulle
sostanze che riducono lo strato di ozono (RS 0.814.021), concluso nel quadro
di tale Convenzione;
Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti
transfrontalieri di rifiuti pericolosi e sul loro smaltimento (RS 0.814.05);
Convenzione di Stoccolma del 22 maggio 2001 sugli inquinanti organici
persistenti (RS 0.814.03);
Convenzione di Rotterdam del 10 settembre 1998 sulla procedura di previo
assenso informato per talune sostanze chimiche e pesticidi pericolosi nel
commercio internazionale (RS 0.916.21);
Convenzione del 5 giugno 1992 sulla diversità biologica (RS 0.451.43);
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del
9 maggio 1992 (RS 0.814.01);
Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche
minacciate di estinzione del 3 marzo 1973 (RS 0.453);
Convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza
del 13 novembre 1979 e gli otto Protocolli ratificati dalla Svizzera nel quadro
di tale Convenzione (RS 0.814.32).
1.4.24-124
39
Organo
Intercantonale
720.1
Accordo intercantonale sugli appalti pubblici
Allegato B
Accordo intercantonale
sugli appalti pubblici
del 15 marzo 2001