Legislator Giurisprudenza & Legislazione
710.5 EVUVPOEEIEOIVIAEVUVPEIE CH-ZH

Art. 2 : Regolamento d'introduzione sulla valutazione dell'impatto ambientale (RI VIA)

Apri la fonte ufficiale Atto completo (7 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 2

La Sezione Coordinamento Ambientale della Direzione Edilizia (KofU) è l'ufficio tecnico cantonale per la protezione dell'ambiente ai sensi dell'OICN, nella misura in cui la presente ordinanza non preveda disposizioni diverse.

← Art. 1 Ordinanza sull'introduzione della valutazione d'impatto ambientale (OIVIA) Art. 3 →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →