Art. 6: Ordinanza sull'allacciamento ai trasporti (OATr)
Art. 6
1 Per accessi e uscite, in singoli casi e in deroga all’articolo 5, per motivi importanti possono essere stabiliti requisiti inferiori
a. in ragione di particolari condizioni topografiche,
b. nell’interesse di oggetti di protezione della natura e del paesaggio o in presenza di altri prevalenti interessi pubblici,
c. per le aziende agricole.
1 La norma può essere consultata presso le autorità edilizie locali e ottenuta all’indirizzo www.vss.ch.
2
Ordinanza sull’apertura di nuovi cantieri (OANC)
700.4
2 Per gli accessi, in singoli casi e in deroga all’articolo 5, per motivi importanti possono inoltre essere stabiliti requisiti inferiori
a. in presenza di parcheggi comuni e utilizzi con minore produzione di traffico,
b. in presenza di velocità notevolmente ridotte, in particolare nelle zone pedonali, nelle zone d’incontro e nelle zone con limite a 30 km/h,
c. in presenza di accesso separato per biciclette o pedoni.
3 L’accesso di emergenza e la sicurezza del traffico devono essere sempre garantiti.