Art. 3 : Ordinanza sull'apertura al traffico (OAT)
Art. 3
700.4 Regolamento sulle opere di accesso veicolare (ROAV)
1. Ambito di applicazione
Definizioni
Nella presente ordinanza s'intendono per
a. Strade: le strade, i sentieri e le piazze di accesso fine e di accesso
generale;
b. Accessi: le strade di accesso fine che collegano il confine del
fondo con la rete stradale di accesso generale;
c. Accessi privati: le strade, i sentieri, le corsie e i percorsi privati, interni
al fondo o all'area, per l'accesso ai fondi e alle costruzioni e
installazioni su di essi esistenti o previste;
d. Uscite: i collegamenti tra un fondo e una strada destinati alla
circolazione di veicoli;
e. Corpo stradale: la sovrastruttura e la sottostruttura, nonché gli altri
componenti richiesti dalla legislazione stradale per la costruzione e
l'esercizio della strada;
f. Effetti: tutte le emissioni di natura corporea e incorporea risultanti
dall'utilizzo del fondo, in particolare dovute a oggetti, acqua, neve,
polvere, sporcizia, rumore, luce e gas;
g. Muri: i muri di ogni tipo, come muri ornamentali, di sostegno, di
rivestimento, di ala e gabbioni;
h. Recinzioni: le delimitazioni e le schermature rispetto alle strade che
sono più alte di un cordolo, come muri, barriere, recinti, fili, reti e
grate.